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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 01/07/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. 559 RG. 2024;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
C.F. , Parte_1 C.F._1 parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Roberto Bucaria e dall'avv. Giordano Orlando e
, C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo e
, C.F. in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Schifani
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
Definisce il giudizio nel modo seguente.
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' spiegando opposizione avverso l'intimazione di CP_1 pagamento n. 299 2023 900 3532275000, notificata il 12.2.2024, col quale le è stato intimato il pagamento (fra l'altro) delle somme di cui a n. 1 cartella di pagamento e n. 5 avvisi di addebito per crediti contributivi, per un importo di complessivi € 64.503,10. In particolare, l'opponente si duole della mancata notificazione dell'avviso di addebito n. 59920190003402855000, e della prescrizione, maturata dopo la notifica, dei crediti di cui alla cartella di pagamento n. 29920110005242800000 e agli AVA nn. 599201120000016060000, 59920112000150409000, 59920130001315422000 e 59920150002218389000.
Si sono costituiti in giudizio l' e l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_3 CP_1
Sul contraddittorio così instaurato, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Il ricorso va accolto nei limiti che seguono.
1 Preliminarmente, per quanto concerne la doglianza per l'omessa notificazione dell'AVA n. 59920190003402855, l'opposizione va rigettata. Dalla documentazione depositata dall'Istituto (all. 2) emerge che l'Avviso in questione è stato recapitato il 14.1.2020 all'indirizzo presso il quale il destinatario ha ancor oggi la residenza, sito in Via Rosario Ferrante n. 7, Paceco (cfr. ricorso), mediante consegna a familiare convivente.
Per quanto riguarda poi l'eccezione di prescrizione articolata per gli altri crediti contributivi menzionati nell'intimazione di pagamento opposta, va osservato quanto segue: 1) La Cartella di Pagamento n. 299201100052428 è stata notificata il 23.3.2011 (fatto incontestato). Tuttavia, come ammesso pacificamente dall' , “con CP_3 riferimento ai successivi atti interruttivi notificati è decorso un termine superiore al quinquennio stabilito per legge, con la conseguenza che la pretesa impositiva di cui alla detta cartella è prescritta” (cfr. memoria p. 3). Sotto questo profilo, l'opposizione è quindi fondata.
2) L'AVA n. 59920112000001606 è stato notificato il 23.6.2011 (fatto non contestato), e il primo atto interruttivo del quinquennio di prescrizione del credito risale al 22.8.2016, allorché è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 2992016002499908. Tuttavia, al momento del compimento di tale atto, il credito era già prescritto da circa 2 mesi, quindi, anche sotto questo profilo l'opposizione è fondata. Non può essere condivisa la tesi proposta a pag. 4 della memoria , secondo CP_3 la quale la prescrizione del diritto sarebbe stata automaticamente sospesa, per tutti i crediti, dalla data di entrata in vigore dell'art. 1 commi 618-623 della L. 247/13 (1.1.2014) fino al 15.6.2014. Infatti, la normativa invocata afferma che (comma 618), “Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, i debitori possono estinguere il debito con il pagamento … di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, con esclusione degli interessi… delle somme dovute a titolo di remunerazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112”. Il successivo comma 620 aggiunge che “i debitori che intendono aderire alla definizione prevista dal comma 618 versano, in un'unica soluzione, le somme dovute ai sensi dello stesso comma” e il comma 623 precisa che “Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 31 maggio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa fino al 15 giugno 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione”. Posto che (come chiarito, fra l'altro, da Cass. 1893/2020) “la sospensione della prescrizione concerne tutti i ruoli affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, indipendentemente dalla richiesta del contribuente di aderire alla definizione
2 agevolata delle liti fiscali pendenti”, va detto che la definizione agevolata di cui alla L. 147/2013 non ha però riguardato i debiti contributivi. Infatti, la portata della disposizione investe solo ed esclusivamente i debiti per “i carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni”. Ebbene: l' non rientra in alcuna delle dette categorie;
in particolare, CP_1
l' non rientra nel novero degli “uffici statali”, trattandosi piuttosto di un CP_1 autonomo Ente di Diritto Pubblico (derivato dalla Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia degli operai, istituita con l. 350/17 luglio 1898). Non è quindi un “ufficio”, termine tecnico col quale s'intende l'unità organizzativa minima di un ente pubblico. In sostanza, un ente pubblico è un'organizzazione (generalmente una persona giuridica) dotata dell'autonomia e dei poteri necessari per svolgere funzioni pubbliche, quindi, è esso stesso titolare delle funzioni che espleta. Un ufficio è invece una struttura interna all'ente che svolge compiti specifici assegnati dallo stesso, ossia, non è titolare delle funzioni esercitate, ma ricopre il ruolo di mero “strumento” dell'Ente pubblico. Quindi, escluso che l' sia un “ufficio statale”, si deve pure escludere che la CP_1 definizione agevolata menzionata dall' abbia investito i crediti contributivi CP_3
e, quindi, che possa trovare applicazione la sospensione del termine di prescrizione di cui alla L. 147/13 art. 1, comma 623.
3) L'AVA n. 59920112000150409 è stato notificato il 25/07/2011 (fatto non contestato), e il primo atto interruttivo del quinquennio di prescrizione del credito risale, anche per tale titolo, al 22.8.2016, allorché è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 2992016002499908. Pure con riferimento all'avviso in esame, l'opposizione va quindi accolta, essendo decorso più di un quinquennio fra la notifica dell'atto prodromico e quella del successivo atto interruttivo. Vanno qui ribadite le considerazioni svolte poc'anzi circa l'inapplicabilità della sospensione della prescrizione invocata da ai sensi CP_3 della L. 147/13 art. 1, comma 623.
4) L'AVA n. 59920130001315422 è stato notificato il 22.11.2013 (fatto non contestato), e il primo atto interruttivo del quinquennio di prescrizione del credito risale al 13.2.2018, data in cui, presso l'indirizzo di odierna residenza del ricorrente, è stata consegnata (a persona qualificatasi come familiare convivente) l'intimazione di pagamento n. 29920179008027727, che espressamente menzionata l'AVA in questione. Tuttavia, il successivo atto interruttivo del termine quinquennale di prescrizione è stato posto in essere tardivamente, ossia, il 14.2.2024 (data della consegna a persona qualificatasi come “moglie convivente” dell'odierno opponente, dell'intimazione n. 29920239003532275). Tenendo conto della sospensione del termine di prescrizione per la durata di n. 311 giorni ad opera della normativa emergenziale emanata durante il periodo
3 pandemico, si giunge alla conclusione che l'estinzione del credito si sia verificata in data 21.12.2023, ossia, 5 anni e 311 giorni dopo il 13.2.2018. Non può essere condivisa la tesi degli Enti convenuti secondo la quale la sospensione del termine di prescrizione si sarebbe protratta addirittura dall'8.3.2020 al 31.8.2021, ossia, per 542 giorni. In particolare, l'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2 che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni. È poi intervenuta ulteriore sospensione, dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Infatti, l'art. 11 del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9 che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Non vi sono state altre disposizioni che hanno ulteriormente prorogato la durata della sospensione in esame. Le altre disposizioni menzionate dagli Enti convenuti, infatti, hanno riguardato altre fattispecie. In dettaglio, l'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 si riferisce espressamente a varie ipotesi, tra le quali (per quel che qui interessa) rientrano i “versamenti …
[tributari e non tributari] in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021” e derivanti da avvisi di pagamento o da cartelle esattoriali. Tale disposizione, quindi, concerne i termini per i “versamenti” da parte dei debitori, non quello per le attività di coltivazione dei crediti da parte dei creditori. Del resto, a ragionare diversamente, non si comprende come potrebbero coesistere, nel citato D.L. 18/80, l'art. 37 (che, espressamente sospende la prescrizione per le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria) e l'68. Cioè: se l'art. 68, nel menzionare la sospensione dei termini per i “versamenti”, si riferisse implicitamente anche alla prescrizione dei correlativi diritti di credito, allora le due disposizioni finirebbero per sovrapporsi. Sarebbe pure incomprensibile, poi, la disciplina delle proroghe che si sono succedute nel tempo, posto che tanto l'art. 99 del D.L. 104/20, quanto l'art.
1-bis
4 del D.L. 125/20, e pure l'art. 22-bis co. 2 del D.L. 183/20 e l'art. 4 del D.L. 41/21, nel rinnovare di volta in volta la proroga precedentemente stabilita, hanno investito solo l'art. 68 del D.L. 18/20, senza mai menzionare l'articolo 37. Ebbene: se gli artt. 37 e 68 del DL. 18/20 avessero rappresentato realmente due facce della medesima medaglia, nel senso che le proroghe dei termini per i
“versamenti” dovesse essere letta come una implicita proroga pure dei termini di prescrizione ad essi correlati, ci si sarebbe aspettati che le varie proroghe menzionassero non solo l'art. 68 del D.L. 18/20 ma pure (e soprattutto) l'art. 37 che, come detto, è invece espressamente riferito alla prescrizione dei crediti contributivi. In sostanza, si deve ritenere che la disciplina emergenziale abbia prorogato di soli 311 giorni la durata del termine di prescrizione dei diritti oggi in esame, e non per la durata dell'intera pandemia, come ipotizzato dagli Enti resistenti. Le disposizioni menzionate dagli Enti resistenti, invece, hanno prorogato solo i termini per i versamenti da parte dei contribuenti, senza modificare in alcun modo i termini (già prorogati) entro i quali i creditori avevano l'onere di attivarsi per mantenere integre le proprie ragioni. Per concludere sul punto, l'opposizione va accolta.
5) L'AVA n. 59920150002218389 è stato notificato il 19.1.2016 (fatto non contestato), e il primo atto interruttivo del quinquennio di prescrizione del credito risale, al 5.3.2020, allorché è stata notificata a mani proprie l'intimazione di pagamento n. 29920209000027042. Le ragioni creditorie sono state poi diligentemente coltivate pure con la notificazione della successiva intimazione di pagamento oggetto della odierna opposizione, avvenuta il 12.2.2024 (fatto incontestato). Sotto questo profilo, l'opposizione va rigettata, non essendo decorso il quinquennio necessario per l'estinzione del diritto di credito.
In sostanza, l'opposizione va accolta con riferimento agli Avvisi di Addebito n. 59920112000001606, n. 59920112000150409 e n. 59920130001315422. Va invece rigettata ogni domanda avuto riguardo alla cartella di pagamento n. 299201100052428 e agli AVA nn. 59920190003402855 e 59920150002218389.
Le spese di lite vanno compensate, stante la fondatezza solo parziale dell'opposizione.
PQM
- Annulla l'intimazione di pagamento impugnata e accerta l'intervenuta prescrizione degli avvisi di addebito n. 59920112000001606, n. 59920112000150409 e n. 59920130001315422;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Compensa le spese di lite.
Trapani, 1.7.2025 Il giudice
Mauro Petrusa 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
C.F. , Parte_1 C.F._1 parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Roberto Bucaria e dall'avv. Giordano Orlando e
, C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo e
, C.F. in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Schifani
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
Definisce il giudizio nel modo seguente.
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' spiegando opposizione avverso l'intimazione di CP_1 pagamento n. 299 2023 900 3532275000, notificata il 12.2.2024, col quale le è stato intimato il pagamento (fra l'altro) delle somme di cui a n. 1 cartella di pagamento e n. 5 avvisi di addebito per crediti contributivi, per un importo di complessivi € 64.503,10. In particolare, l'opponente si duole della mancata notificazione dell'avviso di addebito n. 59920190003402855000, e della prescrizione, maturata dopo la notifica, dei crediti di cui alla cartella di pagamento n. 29920110005242800000 e agli AVA nn. 599201120000016060000, 59920112000150409000, 59920130001315422000 e 59920150002218389000.
Si sono costituiti in giudizio l' e l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_3 CP_1
Sul contraddittorio così instaurato, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Il ricorso va accolto nei limiti che seguono.
1 Preliminarmente, per quanto concerne la doglianza per l'omessa notificazione dell'AVA n. 59920190003402855, l'opposizione va rigettata. Dalla documentazione depositata dall'Istituto (all. 2) emerge che l'Avviso in questione è stato recapitato il 14.1.2020 all'indirizzo presso il quale il destinatario ha ancor oggi la residenza, sito in Via Rosario Ferrante n. 7, Paceco (cfr. ricorso), mediante consegna a familiare convivente.
Per quanto riguarda poi l'eccezione di prescrizione articolata per gli altri crediti contributivi menzionati nell'intimazione di pagamento opposta, va osservato quanto segue: 1) La Cartella di Pagamento n. 299201100052428 è stata notificata il 23.3.2011 (fatto incontestato). Tuttavia, come ammesso pacificamente dall' , “con CP_3 riferimento ai successivi atti interruttivi notificati è decorso un termine superiore al quinquennio stabilito per legge, con la conseguenza che la pretesa impositiva di cui alla detta cartella è prescritta” (cfr. memoria p. 3). Sotto questo profilo, l'opposizione è quindi fondata.
2) L'AVA n. 59920112000001606 è stato notificato il 23.6.2011 (fatto non contestato), e il primo atto interruttivo del quinquennio di prescrizione del credito risale al 22.8.2016, allorché è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 2992016002499908. Tuttavia, al momento del compimento di tale atto, il credito era già prescritto da circa 2 mesi, quindi, anche sotto questo profilo l'opposizione è fondata. Non può essere condivisa la tesi proposta a pag. 4 della memoria , secondo CP_3 la quale la prescrizione del diritto sarebbe stata automaticamente sospesa, per tutti i crediti, dalla data di entrata in vigore dell'art. 1 commi 618-623 della L. 247/13 (1.1.2014) fino al 15.6.2014. Infatti, la normativa invocata afferma che (comma 618), “Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, i debitori possono estinguere il debito con il pagamento … di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, con esclusione degli interessi… delle somme dovute a titolo di remunerazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112”. Il successivo comma 620 aggiunge che “i debitori che intendono aderire alla definizione prevista dal comma 618 versano, in un'unica soluzione, le somme dovute ai sensi dello stesso comma” e il comma 623 precisa che “Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 31 maggio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa fino al 15 giugno 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione”. Posto che (come chiarito, fra l'altro, da Cass. 1893/2020) “la sospensione della prescrizione concerne tutti i ruoli affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, indipendentemente dalla richiesta del contribuente di aderire alla definizione
2 agevolata delle liti fiscali pendenti”, va detto che la definizione agevolata di cui alla L. 147/2013 non ha però riguardato i debiti contributivi. Infatti, la portata della disposizione investe solo ed esclusivamente i debiti per “i carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni”. Ebbene: l' non rientra in alcuna delle dette categorie;
in particolare, CP_1
l' non rientra nel novero degli “uffici statali”, trattandosi piuttosto di un CP_1 autonomo Ente di Diritto Pubblico (derivato dalla Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia degli operai, istituita con l. 350/17 luglio 1898). Non è quindi un “ufficio”, termine tecnico col quale s'intende l'unità organizzativa minima di un ente pubblico. In sostanza, un ente pubblico è un'organizzazione (generalmente una persona giuridica) dotata dell'autonomia e dei poteri necessari per svolgere funzioni pubbliche, quindi, è esso stesso titolare delle funzioni che espleta. Un ufficio è invece una struttura interna all'ente che svolge compiti specifici assegnati dallo stesso, ossia, non è titolare delle funzioni esercitate, ma ricopre il ruolo di mero “strumento” dell'Ente pubblico. Quindi, escluso che l' sia un “ufficio statale”, si deve pure escludere che la CP_1 definizione agevolata menzionata dall' abbia investito i crediti contributivi CP_3
e, quindi, che possa trovare applicazione la sospensione del termine di prescrizione di cui alla L. 147/13 art. 1, comma 623.
3) L'AVA n. 59920112000150409 è stato notificato il 25/07/2011 (fatto non contestato), e il primo atto interruttivo del quinquennio di prescrizione del credito risale, anche per tale titolo, al 22.8.2016, allorché è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 2992016002499908. Pure con riferimento all'avviso in esame, l'opposizione va quindi accolta, essendo decorso più di un quinquennio fra la notifica dell'atto prodromico e quella del successivo atto interruttivo. Vanno qui ribadite le considerazioni svolte poc'anzi circa l'inapplicabilità della sospensione della prescrizione invocata da ai sensi CP_3 della L. 147/13 art. 1, comma 623.
4) L'AVA n. 59920130001315422 è stato notificato il 22.11.2013 (fatto non contestato), e il primo atto interruttivo del quinquennio di prescrizione del credito risale al 13.2.2018, data in cui, presso l'indirizzo di odierna residenza del ricorrente, è stata consegnata (a persona qualificatasi come familiare convivente) l'intimazione di pagamento n. 29920179008027727, che espressamente menzionata l'AVA in questione. Tuttavia, il successivo atto interruttivo del termine quinquennale di prescrizione è stato posto in essere tardivamente, ossia, il 14.2.2024 (data della consegna a persona qualificatasi come “moglie convivente” dell'odierno opponente, dell'intimazione n. 29920239003532275). Tenendo conto della sospensione del termine di prescrizione per la durata di n. 311 giorni ad opera della normativa emergenziale emanata durante il periodo
3 pandemico, si giunge alla conclusione che l'estinzione del credito si sia verificata in data 21.12.2023, ossia, 5 anni e 311 giorni dopo il 13.2.2018. Non può essere condivisa la tesi degli Enti convenuti secondo la quale la sospensione del termine di prescrizione si sarebbe protratta addirittura dall'8.3.2020 al 31.8.2021, ossia, per 542 giorni. In particolare, l'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2 che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni. È poi intervenuta ulteriore sospensione, dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Infatti, l'art. 11 del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9 che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Non vi sono state altre disposizioni che hanno ulteriormente prorogato la durata della sospensione in esame. Le altre disposizioni menzionate dagli Enti convenuti, infatti, hanno riguardato altre fattispecie. In dettaglio, l'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 si riferisce espressamente a varie ipotesi, tra le quali (per quel che qui interessa) rientrano i “versamenti …
[tributari e non tributari] in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021” e derivanti da avvisi di pagamento o da cartelle esattoriali. Tale disposizione, quindi, concerne i termini per i “versamenti” da parte dei debitori, non quello per le attività di coltivazione dei crediti da parte dei creditori. Del resto, a ragionare diversamente, non si comprende come potrebbero coesistere, nel citato D.L. 18/80, l'art. 37 (che, espressamente sospende la prescrizione per le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria) e l'68. Cioè: se l'art. 68, nel menzionare la sospensione dei termini per i “versamenti”, si riferisse implicitamente anche alla prescrizione dei correlativi diritti di credito, allora le due disposizioni finirebbero per sovrapporsi. Sarebbe pure incomprensibile, poi, la disciplina delle proroghe che si sono succedute nel tempo, posto che tanto l'art. 99 del D.L. 104/20, quanto l'art.
1-bis
4 del D.L. 125/20, e pure l'art. 22-bis co. 2 del D.L. 183/20 e l'art. 4 del D.L. 41/21, nel rinnovare di volta in volta la proroga precedentemente stabilita, hanno investito solo l'art. 68 del D.L. 18/20, senza mai menzionare l'articolo 37. Ebbene: se gli artt. 37 e 68 del DL. 18/20 avessero rappresentato realmente due facce della medesima medaglia, nel senso che le proroghe dei termini per i
“versamenti” dovesse essere letta come una implicita proroga pure dei termini di prescrizione ad essi correlati, ci si sarebbe aspettati che le varie proroghe menzionassero non solo l'art. 68 del D.L. 18/20 ma pure (e soprattutto) l'art. 37 che, come detto, è invece espressamente riferito alla prescrizione dei crediti contributivi. In sostanza, si deve ritenere che la disciplina emergenziale abbia prorogato di soli 311 giorni la durata del termine di prescrizione dei diritti oggi in esame, e non per la durata dell'intera pandemia, come ipotizzato dagli Enti resistenti. Le disposizioni menzionate dagli Enti resistenti, invece, hanno prorogato solo i termini per i versamenti da parte dei contribuenti, senza modificare in alcun modo i termini (già prorogati) entro i quali i creditori avevano l'onere di attivarsi per mantenere integre le proprie ragioni. Per concludere sul punto, l'opposizione va accolta.
5) L'AVA n. 59920150002218389 è stato notificato il 19.1.2016 (fatto non contestato), e il primo atto interruttivo del quinquennio di prescrizione del credito risale, al 5.3.2020, allorché è stata notificata a mani proprie l'intimazione di pagamento n. 29920209000027042. Le ragioni creditorie sono state poi diligentemente coltivate pure con la notificazione della successiva intimazione di pagamento oggetto della odierna opposizione, avvenuta il 12.2.2024 (fatto incontestato). Sotto questo profilo, l'opposizione va rigettata, non essendo decorso il quinquennio necessario per l'estinzione del diritto di credito.
In sostanza, l'opposizione va accolta con riferimento agli Avvisi di Addebito n. 59920112000001606, n. 59920112000150409 e n. 59920130001315422. Va invece rigettata ogni domanda avuto riguardo alla cartella di pagamento n. 299201100052428 e agli AVA nn. 59920190003402855 e 59920150002218389.
Le spese di lite vanno compensate, stante la fondatezza solo parziale dell'opposizione.
PQM
- Annulla l'intimazione di pagamento impugnata e accerta l'intervenuta prescrizione degli avvisi di addebito n. 59920112000001606, n. 59920112000150409 e n. 59920130001315422;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Compensa le spese di lite.
Trapani, 1.7.2025 Il giudice
Mauro Petrusa 5