Cass. pen., sez. II, sentenza 03/02/2006, n. 11865
CASS
Sentenza 3 febbraio 2006

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Il divieto di assunzione da parte di uno stesso difensore della difesa di più imputati, che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato nello stesso procedimento o in procedimento connesso o collegato, presidia l'area delle dichiarazioni dei cosiddetti collaboratori di giustizia, al fine di evitare che la comunanza delle posizioni difensive influisca sulla genuinità ed indipendenza delle dichiarazioni stesse rendendole affette da possibili vizi di "circolarità", ma non è sanzionato con l'espressa previsione di nullità, sicché occorre verificare di volta in volta, per l'affermazione della nullità, l'esistenza di un effettivo e concreto pregiudizio della difesa dell'imputato sotto il profilo della possibile incidenza della comunanza del difensore sulla genuinità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 03/02/2006, n. 11865
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11865
    Data del deposito : 3 febbraio 2006

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