Sentenza 14 giugno 2004
Massime • 1
Determina una causa oggettiva di incompatibilità con l'ufficio di difensore dell'imputato la nomina d'ufficio, in sostituzione del difensore di fiducia, di un avvocato che nelle udienze dibattimentali precedenti, nonché in quelle successive, abbia assistito e rappresentato la parte civile costituita nel medesimo procedimento, anche se l'udienza dibattimentale in cui sia stata disposta la sostituzione si sia conclusa con un mero rinvio. (La Corte ha precisato che il giudice, con l'atto di nomina del difensore di ufficio, è tenuto anche a verificare le eventuali ragioni di incompatibilità che possano pregiudicare la natura e il contenuto della difesa tecnica, ribadendo, inoltre, che la situazione di incompatibilità, incidendo sull'intervento obbligatorio della difesa, integra la nullità assoluta di cui all'art. 178 comma primo lett. c) cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/06/2004, n. 36004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36004 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TROJANO Pasquale - Presidente - del 14/06/2004
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - N. 994
Dott. IPPOLITO AN - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 23211/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN NO, nato in [...] il [...];
contro la sentenza 10 febbraio 2003, della Corte d'appello di Napoli;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Domenico Carcano;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Dr. Viglietta Gianfranco, Sostituto Procuratore Generale, che ha concluso per i rigetto del ricorso;
RITENUTO
Che AN NO ha proposto ricorso contro la sentenza 28 marzo 2002 con la quale la Corte d'appello di Napoli confermava la decisione di primo grado e, così, lo dichiarava responsabile del delitto di cui all'art. 368 c.p.;
che, ad avviso del ricorrente, il Tribunale di Torre Annunziata non ha mai dichiarato la contumacia, nonostante l'assenza dell'imputato durante tutto il corso del dibattimento;
che, deduce il ricorrente, all'udienza del 5 luglio 1999 il Tribunale, in assenza del difensore di fiducia, ha nominato ex art. 97, comma 4^, c.p.p. in sua sostituzione l'avv. AN Attanasio,
il quale nelle udienze precedenti è stato difensore della parte civile costituita, in tal modo violando le regole del contraddittorio e determinando la nullità assoluta di tutti gli atti conseguenti;
che la Corte territoriale, nel confermare e fare propria la decisione di primo grado, non avrebbe adeguatamente motivato le ragioni del rigetto di una richiesta di rinnovazione del dibattimento diretta a verificare la reale consistenza delle dichiarazioni poste a base del ritenuto delitto di calunnia;
che tale è la sintesi ex art. 173, comma 1^, disp.att. c.p.p. delle questioni poste con il ricorso.
CONSIDERATO
che la dedotta nullità assoluta per violazione dell'art. 178 lett. c) c.p.p. in relazione all'art. 106 c.p.p. è assorbente rispetto a tutte le altre, in quanto dall'esame degli atti processuali in realtà risulta che all'udienza del 5 luglio 1999, in assenza del difensore di fiducia, il Tribunale ex art. 97, comma 4^, c.p.p. ha nominato, in sua sostituzione e quale difensore d'ufficio, l'avvocato AN Attanasio, il quale nelle udienze precedenti ed in quelle successive è stato difensore della parte civile costituita nel medesimo procedimento nei confronti di AN NO;
che, come noto, la incompatibilità di cui all'art. 106 c.p.p. è diretta ad evitare e, in ogni caso, a rimuovere situazioni che in concreto determino una assoluta inconciliabilità delle tesi e posizioni difensive ed è causa di nullità della decisione se il contrasto di interessi è obiettivamente effettivo e reale e arrechi pregiudizio alla difesa dell'imputato;
che non è da revocare in dubbio che tutte le situazioni, le quali possano configurarsi come remore, giuridiche o morali, all'adempimento dei compiti del difensore, generano una difesa non effettiva ed in sostanza inesistente, di modo che la partecipazione agli atti per i quali è previsto l'intervento obbligatorio della difesa integra la nullità assoluta di cui agli artt. 178, lett. c), e 179 c.p.p. (Sez. 2^, 25 ottobre 1999, Gargiulo, rv. 214581);
che integra una incompatibilità oggettiva con l'ufficio di difensore dell'imputato nel corso del dibattimento la nomina ex officio, in sostituzione del difensore di fiducia, di un avvocato che nelle udienze precedenti e, poi, in quelle successive abbia assistito e rappresentato ex art. 100, comma 4^, c.p.p. la parte civile costituita nel medesimo procedimento, sebbene l'udienza dibattimentale si sia conclusa con un mero rinvio, in quanto anch'esso, espressione di attività giurisdizionale, comporta valutazioni ed implicazioni connesse ad un concreto ed effettivo esercizio di difesa tecnica;
che la difesa di ufficio, equiparabile nel codice di rito alla difesa di fiducia, deve garantire in ogni fase e momento processuale la effettività della difesa dell'imputato e che tale principio si estende alla nomina ex officio di un sostituto, i cui diritti e doveri sono quelli stessi dell'ufficio di difesa e che a tutela di un tale generale principio è posto il dovere del giudice di verificare, con l'atto che designa il sostituto, non solo la regolarità della procedura di scelta del sostituto, ma anche di verificare altresì le eventuali ragioni di incompatibilità all'ufficio di difensore che possano pregiudicare la natura ed il contenuto della difesa tecnica;
che la predetta violazione, dunque, impone, oltre che l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, la nullità anche della sentenza 13 giugno 2001 del Tribunale di Torre Annunziata;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nonché quella pronunciata dal Tribunale di Torre Annunziata il 13 giugno 2001 nei confronti di GI AN.
Dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Torre Annunziata per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, 14 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2004