Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/06/2004, n. 36004
CASS
Sentenza 14 giugno 2004

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Determina una causa oggettiva di incompatibilità con l'ufficio di difensore dell'imputato la nomina d'ufficio, in sostituzione del difensore di fiducia, di un avvocato che nelle udienze dibattimentali precedenti, nonché in quelle successive, abbia assistito e rappresentato la parte civile costituita nel medesimo procedimento, anche se l'udienza dibattimentale in cui sia stata disposta la sostituzione si sia conclusa con un mero rinvio. (La Corte ha precisato che il giudice, con l'atto di nomina del difensore di ufficio, è tenuto anche a verificare le eventuali ragioni di incompatibilità che possano pregiudicare la natura e il contenuto della difesa tecnica, ribadendo, inoltre, che la situazione di incompatibilità, incidendo sull'intervento obbligatorio della difesa, integra la nullità assoluta di cui all'art. 178 comma primo lett. c) cod. proc. pen.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/06/2004, n. 36004
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36004
    Data del deposito : 14 giugno 2004

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