Cass. pen., sez. II, sentenza 25/10/1999, n. 12924
CASS
Sentenza 25 ottobre 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Poiché tutte le situazioni che possano configurarsi come remore, giuridiche o morali, all'adempimento dei compiti del difensore generano una difesa non effettiva ed in sostanza inesistente, integra la nullità assoluta di cui agli artt. 178, lett. c), e 179 cod. proc. pen. la partecipazione agli atti per i quali è previsto l'intervento obbligatorio della difesa di un difensore che abbia in precedenza esercitato, nello stesso processo, la funzione di giudice e si sia in tale veste pronunciato nel senso della colpevolezza dell'imputato assistito. (In applicazione di tale principio la Corte, configurando nel personale convincimento di colpevolezza precedentemente espresso nella sentenza di condanna un'incompatibilità oggettiva con l'ufficio di difensore, ha annullato la sentenza d'appello emessa a seguito di dibattimento nel corso del quale, assente il difensore di fiducia, era stato nominato, in sostituzione di questo ex art. 97 cod. proc. pen., un difensore d'ufficio che, in qualità di pretore onorario, aveva emesso la decisione impugnata).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 25/10/1999, n. 12924
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12924
    Data del deposito : 25 ottobre 1999

    Testo completo