Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/11/2003, n. 2050
CASS
Sentenza 25 novembre 2003

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Nel procedimento di riparazione dell'errore giudiziario, il pubblico ministero è legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della corte d'appello che decide sulla domanda di riparazione, anche solo per contestare la quantificazione della somma stabilita a titolo di indennizzo, in quanto nessuna espressa limitazione è prevista al suo potere di impugnazione.

In tema di riparazione dell'errore giudiziario, il giudice è tenuto a risarcire, ricorrendone le condizioni, il danno biologico, quello morale nonché il danno esistenziale, trattandosi di differenti ed autonome categorie, tutte ricomprese nel danno non patrimoniale.

Il procedimento per la riparazione dell'errore giudiziario, pur avendo connotazioni di natura civilistica, attiene comunque ad un rapporto obbligatorio di diritto pubblico, cui consegue un rafforzamento dei poteri officiosi del giudice, il quale, ove la documentazione prodotta dalla parte interessata si riveli per qualche aspetto insufficiente, può fondare la sua decisione anche su atti diversi da quelli prodotti, di cui le parti abbiano comunque conoscenza.

In tema di riparazione dell'errore giudiziario, sono risarcibili anche i danni non patrimoniali, tra cui il danno esistenziale, il cui fondamento è rintracciabile nell'art. 2059 cod. civ., consistente nel pregiudizio derivante dalla sottoposizione a processo, con una detenzione e una condanna ad una pena da espiare poi rivelatesi ingiuste, da cui conseguono la privazione della libertà personale, l'interruzione delle attività lavorative e di quelle ricreative, l'interruzione dei rapporti affettivi e di quelli interpersonali, il mutamento radicale peggiorativo e non voluto delle abitudini di vita (nella specie, la Corte ha ritenuto congrua e immune da vizi logici la decisione del giudice di liquidare un milione di euro per danno esistenziale a favore di un imprenditore ingiustamente condannato per reati concernenti il traffico di stupefacenti ad una pena di quindici anni di reclusione e lire 150.000.000 di multa, con un periodo complessivo di carcerazione di sette anni, cinque mesi e dieci giorni).

L'art. 228 comma terzo cod. proc. pen., che consente al perito, ai fini dello svolgimento dell'incarico, di richiedere notizie all'imputato, alla persona offesa nonché ad altri soggetti, è applicabile anche nel procedimento per la riparazione dell'errore giudiziario disciplinato dall'art. 646 cod. proc. pen. (fattispecie in cui il perito, dovendo accertare il valore dell'azienda ceduta dall'imputato, a causa della carcerazione ingiustamente sofferta, aveva assunto informazioni presso imprenditori del settore).

In tema di riparazione dell'errore giudiziario, il giudice nel procedimento di liquidazione del danno può utilizzare sia il criterio risarcitorio, con riferimento ai danni patrimoniali e non patrimoniali, sia il criterio equitativo, limitandolo alle voci non esattamente quantificabili.

Nel procedimento per la quantificazione della riparazione dell'errore giudiziario ex artt. 643 e segg. cod. proc. pen., non può applicarsi, in via analogica, la disposizione contenuta nell'art. 315 comma secondo cod. proc. pen., che prevede la fissazione di un tetto massimo per l'entità dell'indennizzo da ingiusta detenzione, in quanto si tratta di una norma di carattere eccezionale, che si giustifica in relazione ad una situazione in cui il titolo privativo della libertà ha carattere provvisorio, soggetto a verifiche successive, ma che non può trovare spazio nel procedimento di riparazione dell'errore giudiziario, le cui conseguenze negative sono ben più gravi, perché provocate da una condanna non più soggetta ad impugnazione e in grado di rimuovere la presunzione di non colpevolezza.

Nella liquidazione della somma per la riparazione dell'errore giudiziario, il danno biologico deve essere valutato non necessariamente in base ai parametri tabellari utilizzati dalla giurisprudenza civile, dovendosi ritenere che la natura non patrimoniale di questo tipo di danno consenta di ricorrere anche a criteri equitativi, purché la liquidazione cui si perviene non si discosti in modo irragionevole e immotivato dai parametri tabellari, che comunque costituiscono il metodo adottato dal diritto vivente (nella specie, la Corte ha ritenuto del tutto congrua e immune da vizi logici la decisione del giudice che aveva compiuto una valutazione equitativa del danno biologico - considerando la gravità dei danni alla salute provocati dalla ingiusta detenzione e dal processo subito -, che finiva per discostarsi di poco rispetto al calcolo risultante attraverso il criterio tabellare).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/11/2003, n. 2050
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2050
Data del deposito : 25 novembre 2003

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