Sentenza 22 febbraio 2002
Massime • 1
In tema di risarcimento del danno alla persona, anche dopo l'entrata in vigore delle riforme INAIL ed RCA (rispettivamente, D.Lgs. 38/2000 e legge 57/2001, che, "provvisoriamente e sperimentalmente", recepiscono la definizione di danno biologico), deve ritenersi tuttora applicabile il principio secondo il quale la capacità lavorativa generica è fatto che attiene alla qualità ed all'integrità della salute umana, sicché il danno biologico - inteso come menomazione dell'integrità psico - fisica subita dal soggetto - ne determina, "illico et immediate", una riduzione (o perdita) contestuale, tale riduzione (o perdita) essendo intrinseca ed "interna" alla lesione alla salute, tanto da essere valutata unitariamente, all'interno di tale danno, con criteri areddituali, inerendo al valore dell'uomo come persona; il parametro " areddituale" della capacità lavorativa generica non può, tuttavia, essere utilizzato come presunzione di una possibilità di futura occupazione, da porsi in compensazione rispetto alla totalità del danno accertato, in mancanza dei presupposti di legge. (Nella specie la Corte ha cassato la sentenza di merito che, a fronte dell'accertamento della perdita totale della capacità lavorativa specifica, aveva presunto che il danneggiato potesse esplicare in futuro altre attività lavorative sulla base della residua capacità generica ed aveva perciò ridotto il danno patrimoniale da lucro cessante accertato).
Commentario • 1
- 1. Errore giudiziario e carcerazione: risarcibile anche il danno esistenzialeAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 7 aprile 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/02/2002, n. 2589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2589 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente -
Dott. Ugo FAVARA - Consigliere -
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
Dott. Michele LO PIANO - Consigliere -
Dott. Giovanni Battista PETTI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RA CA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARIODANTE FABRETTI 8, presso lo studio dell'avvocato FILIPPO BOVE, difeso dall'avvocato GIANFRANCO RIGON, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ET RL, SA SPA;
- intimati -
e sul 2° ricorso n° 06985/98 proposto da:
ET RL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato UGO DAL LAGO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
RA CA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARIODANTE FABRETTI 8, presso lo studio dell'avvocato FILIPPO BOVE, difeso dall'avvocato GIANFRANCO RIGON, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 1321/97 della Corte d'Appello di VENEZIA, emessa il 07/05/97 e depositata il 18/08/97 (R.G. n. 1747/93);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/01 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito l'Avvocato Gianfranco RIGON;
udito l'Avvocato Carlo ALBINI (per delega Avv. Luigi MANZI);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso incidentale ed il rigetto del ricorso principale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 22 ottobre 1985 il signor BR CC, nella veste di danneggiato, conveniva dinanzi al tribunale di Vicenza il signor ZE NC nella veste di danneggiante (proprietario e conducente dell'autovettura investitrice) e l'assicuratrice SA. L'incidente era avvenuto il 14 giugno 1985 alle ore 23,45 mentre il BR percorreva, alla guida della propria auto fiat "Regata" la strada provinciale di Piazzola sul Brenta, ed era stato determinato dalla guida spericolata del ZE, a bordo di una potente "Ferrari", il quale non aveva rispettato lo stop, provenendo da una via laterale.
Il BR aveva riportato lesioni gravissime ed agiva per il risarcimento solidale di tutti i danni, biologico, patrimoniale e morale.
Il ZE e la SA si costituivano e contestavano il fondamento delle pretese;
ed il ZE chiamava in lite l'assicuratrice OY adriatico per i danni alla propria auto;
la società si costituiva e contestava il fondamento della pretesa essendo il ZE l'unico responsabile dell'incidente.
La causa era istruita con prove orali e con consulenze medico legali sul BR e sul ZE. La SA precisava di aver messo a disposizione del BR l'intero massimale di cinquecentomilioni, mentre il ZE chiedeva di essere tenuto indenne per interessi e rivalutazione dal momento dell'incidente sino alla effettiva messa a disposizione del massimale di polizza.
Il Tribunale, con sentenza del 3 novembre 1992, così decideva:
- dichiara il ZE esclusivo responsabile dell'incidente;
- lo condanna, in favore del BR, al pagamento del residuo indennizzo di lire 420.639.000, dei relativi interessi nella misura legale a decorrere dal 14 giugno 1985 al saldo, nonché degli interessi sull'importo di lire centoquarantamilioni per il periodo 14 giugno 1985 - 19 giugno 1986 e sull'importo di lire 360 milioni per il periodo 14 giugno 1985 - 5 agosto 1988;
- rigetta la domanda proposta dal ZE nei confronti del BR e della società OY TI;
- condanna il ZE, in solido con la SA spa alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore del BR ed il solo ZE in favore della spa OY TI (v. amplius in dispositivo) ponendo definitivamente a carico del ZE e della SA le spese relative alla CTU sulla persona dell'attore e del solo ZE le spese relative alla CTU dello stesso.
Contro la decisione proponevano gravame:
a. con appello principale il danneggiante ZE sia sul punto relativo al corretto accertamento medico legale della gravità delle lesioni subite dal BR, previo rinnovo della consulenza medico legale, contestandosi la correttezza del giudizio e degli accertamenti del consulente di ufficio dr. De Anna;
sia sul punto del quantum debeatur;
sia sulla mancata pronuncia delle domande proposte contro la SA che assicurava i rischi RCA dell'appellante assicurato, per mala gestio e per condanna dell'assicuratore al pagamento degli interessi ed alla rivalutazione del massimale (v. atto di appello del 16 dicembre 1993).
b. il BR resisteva all'appello con comparsa di costituzione e risposta e proponeva appello incidentale e istanza di sequestro conservativo sui beni dell'appellante.
In particolare il BR sosteneva che bene i giudici del merito avevano considerato la gravità delle lesioni patite, di gran lunga superiori al 25%, ed impugnava la decisione per il quantum relativo alla determinazione del danno patrimoniale emergente e da lucro cessante, in relazione ai redditi percepiti e dichiarati e procedeva ad una completa indicazione delle voci di danno risarcibili;
concludeva pertanto con la indicazione della maggior somma di lire 1.314.304.285 o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, con rivalutazione ed interessi dalla data dell'incidente al saldo sull'intera somma liquidanda, oltre interessi sulle somme già pagate dal momento dell'incidente al momento del versamento degli acconti. Si costituiva la SA e dichiarava di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove proposte dalle parti. Con sentenza depositata il 18 agosto 1997 la Corte di appello di Venezia così decideva:
- accoglie nei limiti precisati il secondo motivo dell'appello principale e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata:
- condanna il ZE al pagamento in favore del BR del residuo indennizzo di L. 316.888.600, dei relativi interessi nella misura legale a decorrere dal 14 giugno 1985 al saldo, nonché degli interessi sull'importo di lire 140 milioni per il periodo 14 giugno 1985 - 19 giugno 1996 e sull'importo di lire 360 milioni per il periodo 14 giugno 1985 - 5 agosto 1988;
- rigetta l'appello incidentale;
- compensate per due terzi, condanna l'appellato BR a rifondere all'appellante ZE i restanti due terzi delle spese del giudizio del presente grado ... (v. amplius in dispositivo);
- condanna il ZE a rifondere all'appellata SA le spese del giudizio del presente grado;
- pone le spese di CTU espletate in questo grado a carico dell'appellante principale.
In particolare, per quanto qui ancora interessa, la Corte veneta, dopo aver respinto il gravame del ZE in ordine alla pretesa surroga del diritto di impugnazione del danneggiato per la mala gestio, si soffermava sulle censure poste per la valutazione della gravità del danno e, preliminarmente, sulle eccezioni di nullità o inefficacia dell'elaborato peritale recepito nell'istruttoria di appello.
Rigettata l'eccezione di nullità, esaminava diffusamente nel merito le censure e le dispute intorno agli accertamenti medico legali, finendo con il condividere le conclusioni già raggiunte dal primo collegio medico legale. Precisava tuttavia, per il danno patrimoniale da lucro cessante, il seguente principio: (ff. 17 della motivazione) "perché possa esistere il danno patrimoniale da lucro cessante non è sufficiente la determinazione della percentuale della invalidità permanente, essendo necessaria la prova che il lucro sia effettivamente cessato, parzialmente o nella sua totalità. Alla stregua di questo criterio è evidente che, quantunque i consulenti dell'ufficio abbiano concluso per la completa abolizione della capacità specifica del BR, non per ciò solo spetta al danneggiato il risarcimento del danno patrimoniale nella stessa misura del 100%. Occorre a tal fine dimostrare la esistenza di una effettiva ed integrale perdita del reddito lavorativo del danneggiato, quale conseguenza degli esiti invalidanti sofferti dal medesimo. Sotto questo profilo è altresì necessario verificare (ciò che peraltro è richiesto dai rilievi critici sollevati in proposito dall'appellante) se la parte lesa possa esplicare qualche altra attività lavorativa con la residua capacità generica, conseguendo un reddito che va opportunamente rivalutato".
Sulla base di tale capacità residua la Corte (ff. 20) reputava di poter ridurre il danno patrimoniale da lucro cessante nella misura del 20%.
Contro la decisione hanno proposto:
a. ricorso principale il BR, deducendo quattro motivi di censura che investono la determinazione del quantum debeatur;
tale ricorso è stato notificato anche alla SA;
b. ricorso incidentale il danneggiante ZE, affidato a quattro motivi, di cui il primo attiene alla nullità degli accertamenti per il danno psichico.
Tale ricorso non è stato notificato alla SA avendo il ZE fatto acquiescenza alla decisione di secondo grado sul punto delle azioni di mala gestio e di surroga nei confronti della SA. I difensori delle parti hanno prodotto memorie. I ricorsi sono stati riuniti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, in rito, deve riconoscersi, l'ammissibilità del ricorso incidentale, malgrado la non notifica alla SA, litisconsorte processuale nella causa di danno, ma in posizione indifferente rispetto al gravame incidentale che non investe alcuna pretesa dell'assicurato nei confronti dell'assicuratore. Deve pertanto revocarsi l'ordine integrativo del 30 gennaio 2001 (cfr. Cass. 9 marzo 1979 n. 1469 e 9 marzo 1983 n. 1770 per una situazione analoga, in relazione alla scindibilità di posizioni di responsabilità).
Nel merito, occorre considerare per prima la questione pregiudiziale sollevata dal ricorrente incidentale sulla nullità della nuova consulenza rinnovata in appello.
Superata tale questione si seguirà l'ordine delle censure del ricorso principale e quindi di quello incidentale.
A. ESAME DELLA QUESTIONE PREGIUDIZIALE.
Nel primo motivo del ricorso incidentale del danneggiante ZE si deduce l'error iuris ed il vizio della motivazione sulla dedotta nullità della rinnovata consulenza medico legale.
La tesi è che i nuovi consulenti, professori Quaranta e Carrera, per valutare in danno psichico di origine neurologia hanno dovuto far ricorso ad una consulenza neurologica esterna, allegata alla propria.
La valutazione del danno non sarebbe cioè avvenuta sulla base di un accertamento diretto ed in contraddittorio con le parti qualificate, ed in tal modo sarebbero stati vulnerati i diritti della difesa. Il motivo è infondato. Ed in vero la corte veneta (ff. 13 della motivaz.) ha preso espressamente in esame l'eccezione di nullità, disattendendola con i seguenti argomenti: "i consulenti di ufficio hanno ritualmente acquisito, ai sensi dell'art. 184 c.p.c., gli accertamenti diagnostici e gli esami medici compiuti sulla persona del periziando dai sanitari che lo avevano in cura. I consulenti di ufficio hanno poi esaminato le risultanze di tali accertamenti ed esami, dopo aver consentito la verifica ed il controllo di queste fonti ai consulenti di parte, i quali non sollevarono al riguardo alcuna obiezione".
Tale motivazione è giuridicamente corretta e logica: essa infatti sottolinea come la complessità e la specialità della valutazione del consulente legale, in ordine ad un rilevante danno psichico di origine neurologica e traumatica, esigesse il confronto con dati medici specialistici, in relazione alle cure che nel frattempo il danneggiato aveva diritto di ricevere da propri medici di fiducia. Non avendo contestato i consulenti di parte la obbiettività degli accertamenti clinici, si è realizzato un contraddittorio sostanziale in ordine alla valutazione di tale aspetto del danno biologico, e dunque nessuna nullità o violazione dei diritti della difesa appare verificata.
Restano le divergenti valutazioni medico legali, ma tale divergenza esprime unicamente la dialettica di contrapposte tesi, lasciando il giudice, quale peritus peritorum, libero di esprimere il proprio ragionevole convincimento.
Così risolto il nodo della questione pregiudiziale, possono considerarsi le varie restanti censure del ricorso principale (del danneggiato) e di quello incidentale (del danneggiante responsabile civile).
B. ESAME DEL RICORSO PRINCIPALE RA.
Il ricorso merita accoglimento per il primo motivo, per quanto di ragione per il secondo motivo, dovendosi rigettare gli altri, per le seguenti considerazioni.
Nel primo motivo si deduce l'error iuris (per la violazione degli artt. 2056, 1223, 1226 c.c.) ed il vizio della motivazione in ordine al danno patrimoniale per la perdita permanente della capacità lavorativa specifica, quantificata dai consulenti nella misura del 100%.
Il motivo è fondato.
Il ragionamento della Corte (ff. 17 a 20 della motivazione) poggia sui seguenti principi:
a. per la valutazione del danno patrimoniale da lucro cessante, in relazione alla perdita totale della capacità lavorativa specifica, non è sufficiente la determinazione dell'invalidità permanente, essendo necessaria la prova che il lucro sia effettivamente cessato, parzialmente o nella totalità.
È dunque un principio basato sulla effettività del danno reale, onde evitare una supervalutazione del danno potenziale futuro ed imponendo al danneggiato un onere suppletivo di prova (art. 2056 secondo comma c.c.: "il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso").
b. Nella valutazione in concreto del danno deve tenersi conto della capacità lavorativa generica (nella specie valutata come ridotta al 55%) atteso che il lavoratore, favorito da particolari norme assistenziali per i disabili, potrà trovare occupazione in lavori semplici e poco impegnativi (ff. 19 della motivazione). c. Questa possibilità di capacità lavorativa generica è posta in compensazione rispetto alla perdita totale della capacità specifica, nella misura del 20%.
Il primo principio attiene in particolare, per la fattispecie in esame, al danno patrimoniale a lesione del reddito del lavoratore, consequenziale al danno biologico già medicalmente accertato. Contestualmente ovvero anche successivamente alla lesione della salute, le ulteriori conseguenze di danno possono interessare l'attività lavorativa del leso determinando:
a. la perdita temporanea o la riduzione del reddito;
b. la perdita definitiva o la definitiva riduzione del reddito;
c. la perdita di una o più favorevoli possibilità di incremento patrimoniale (cd. perdita di chances).
Queste perdite, derivano dalla perdita primaria, che è la lesione della integrità fisica e psichica, e devono essere autonomamente e integralmente risarcite (art. 2043, 2056 c.c.) in relazione all'illecito aquiliano imputabile al soggetto agente (ZE). Deve allora essere evidente, al giudice che liquida il danno, che esiste, dal punto di vista scientifico e medico legale, una fondamentale distinzione tra invalidità (temporanea o permanente) quale compromissione dell'integrità e della validità biologica dell'individuo", che è valutata e risarcita integralmente come danno biologico, ed incapacità (temporanea o permanente) che riguarda le perdite ed i riflessi patrimoniali derivanti dalla momentanea o definitiva impossibilità, per il soggetto leso, di svolgere la propria attività lavorativa, ovvero di iniziare in futuro una attività lavorativa. Questa distinzione, che impone una scelta "lessicale" tende ad essere convalidata dalla dottrina medico legale e, pragmaticamente, dal diritto vivente.
Orbene, nel caso di specie, deve ritenersi provata l'entità del danno biologico come medicalmente accertato (dovendosi ritenere validi gli accertamenti peritali e le conclusioni valutative utilizzate dai giudici di appello, e inefficaci, per le ragioni che diremo oltre, le critiche avanzate nel ricorso incidentale) e provata la consequenzialità patrimoniale della perdita totale della capacità lavorativa specifica.
La parte lesa ha dunque dato la prova sia dell'an che del quantum debeatur per la perdita definitiva del reddito in relazione alla propria attività di rappresentante di commercio e per i redditi che percepiva negli anni interessati dall'incidente e dalle sue conseguenze.
Tale danno, permanente e futuro, al tempo della liquidazione dinanzi ai giudici di merito, deve essere integralmente risarcito, nella sua complessità, presentando per l'attualità la nota di danno emergente (poiché se manca il reddito emerge la necessità di ricorrere al risparmio accumulato o all'indebitamento o alla solidarietà) e di lucro cessante (come perdita, mancato guadagno che si protrae per l'intera esistenza).
Non può quindi condividersi l'assunto della Corte veneta, che corregge il principio del risarcimento integrale, riducendolo, con il porre a carico del danneggiato un ulteriore e non richiesto onere della prova: quello di dimostrare che il lucro sia effettivamente cessato, parzialmente o nella sua totalità. Dove la effettività della cessazione, in relazione alla natura complessa del danno, che è attuale (al tempo della liquidazione) ma anche permanente e futuro, attiene a quel giudizio di probabilità che è stato già compiuto dal medico legale, quando ha accertato la perdita della capacità lavorativa specifica.
Ma ancora più illogici e riduttivi sono i due corollari che accompagnano il primo principio riduttivo: e cioè che la capacità lavorativa generica funge da correttivo per la valutazione del danno patrimoniale e che questo correttivo opera una sorta di compensazione riduttiva.
È consolidato il principio, stabilito concordemente da questa Corte Suprema e dalla Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost. sentenze n. 87, 356 e più specificamente 27 dicembre 1991 n. 485; e v. da ultimo Cass. 28 aprile 1999 n. 4231; Cass. III sez. civ. ud. 13 aprile 2000, ric. Tonti;
Cass. 8 luglio 1998 n. 6639) che la capacità lavorativa generica è elemento che attiene alla qualità ed alla integrità della salute umana, sicché il danno biologico come menomazione dell'integrità psicofisica ne determina una riduzione o perdita contestuale, e tale perdita è intrinseca ed interna alla lesione della salute, sicché viene valutata unitariamente all'interno di tale danno, con criteri areddituali, inerendo al valore dell'uomo come persona.
Questo principio dev'essere ribadito anche dopo le riforme legislative INAIL (D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38) ed RCA (Legge 2001 n. 57), che pure "provvisoriamente e sperimentalmente" recepiscono la definizione del danno biologico data dal diritto vivente, come chiaramente si evince sia dalla definizione sintetica, sia dai lavori preparatori.
Non è dunque esatto il rilievo di recente dottrina sulla inutilità della elaborazione di una distinzione concettuale, proprio perché le conseguenze di tale nuova concezione sono immediatamente disvelate dagli effetti negativi sulla liquidazione del danno: un primo effetto consiste nella scorretta valutazione dell'integrità del danno biologico, che non è riguardato in relazione alla perdita di una qualità della vita essenziale che attiene alla cd. produttività dell'uomo (come capacità di agire operosamente, a prescindere dai risultati o dai campi di azione) ed un secondo effetto consiste nella cd patrimonializzazione della capacità generica, con una confusione di ruoli, di essenza, e con le ingiustificate censure di duplicazione.
Effetto evidenziato nel secondo corollario del ragionamento censurato, che contiene una ultrapetizione: infatti il parametro areddituale della capacità generica è addirittura utilizzato come presunzione di una possibilità di futura occupazione, da porsi in compensazione rispetto alla totalità del danno patrimoniale accertato.
Congettura più che presunzione e compensazione non giustificata da alcuna deduzione o prova avversaria sul punto come fatto riduttivo del risarcimento. Inoltre, si ricorda, in tema di compensazione, che la stessa presuppone la omogeneità delle poste e la derivazione causale dallo stesso fatto lesivo (cfr. Cass. 1997 n. 1140e 1997 n. 7748) mentre, secondo gli assunti illogici della Corte territoriale, dovrebbe congetturarsi che nel futuro e con rilevante probabilità, l'invalido che abbia perso totalmente e permanentemente la capacità lavorativa specifica, riceva fonti di reddito solidali, sociali o retributive, evidentemente in relazione a situazioni che solo indirettamente derivano dalla disgrazia che gli è capitata. Sussiste dunque il vizio della motivazione e l'errata interpretazione delle norme che determinano la valutazione del danno patrimoniale del lavoratore.
Merita accoglimento, per quanto di ragione, il secondo motivo in cui si deduce:
a. la omessa rivalutazione delle somme, da liquidarsi all'attualità, all'epoca della seconda pronuncia;
b. la migliore determinazione degli interessi, sugli importi da liquidare, ivi compresi gli acconti versati dall'assicuratore, tenendosi conto della ambiguità del dispositivo e della motivazione che non precisa la natura degli interessi liquidati, se corrispettivi o legali, rendendo così difficile il loro calcolo. Il motivo è fondato quanto alla rivalutazione delle somme riconosciute a titolo di risarcimento ed indicata globalmente in una cifra finale (v. dispositivo e calcoli a ff. 20 della motivazione). Infatti il BR nell'appello incidentale aveva espressamente domandato tale rivalutazione e la corresponsione degli interessi compensativi per il ritardato pagamento, mentre la Corte territoriale si è limitata a ridurre (ed illegittimamente) il danno patrimoniale da lucro cessante, conteggiando l'indennizzo residuo senza rivalutarlo e senza considerare l'incidenza del ritardato pagamento anche di tale indennizzo.
Il giudice di rinvio dovrà dunque:
a. procedere alla corretta valutazione del danno patrimoniale del lavoratore per la perdita totale della capacità lavorativa specifica;
b. rivalutare tale danno in termini di attualità, con l'aggiunta degli interessi corrispettivi valutati anno per anno sulla base del monte di capitale iniziale;
c. riconsiderare l'entità dell'indennizzo residuo dovuto e rivalutarlo ai valori attuali con i relativi interessi corrispettivi;
d. fermo restando il criterio di calcolo per gli acconti versati, essendo tale punto della decisione già stato determinato nella decisione di primo grado, senza che le parti ne abbiano contestato la esattezza negli atti di appello principale o incidentale. Con il terzo motivo si deduce l'errata applicazione delle tabelle di capitalizzazione in relazione allo scarto tra vita fisica e lavorativa.
Il motivo è inammissibile per la sua novità, non potendosi evincere dall'appello incidentale una censura su tale punto. Con il quarto motivo si deduce la insufficiente liquidazione del danno morale. La Corte ha tuttavia adeguatamente motivato sul punto (ff. 22 motivaz.) sulla base di una valutazione discrezionale che ha tenuto conto dell'entità della sofferenza e del dolore. In conclusione deve accogliersi il ricorso del danneggiato per il primo ed il secondo motivo (per quanto di ragione) e respingersi per il terzo ed il quarto motivo. Il giudice del rinvio dovrà attenersi ai principi di diritto come sopra precisati.
C. ESAME DEL RICORSO INCIDENTALE DEL DANNEGGIANTE ET. Il primo motivo è stato già esaminato come questione pregiudiziale e ritenuto infondato. Segue l'esame degli altri motivi. Nel secondo motivo si deduce il vizio della valutazione sul danno biologico da valutarsi nella misura del 50 e non in quella del 55%. Il motivo è inammissibile e infondato. Non si tratta in vero di una motivazione insufficiente o inadeguata, ma di una motivazione puntuale (ff. 15) che replica alle censure del consulente di parte, confermando la maggior valutazione medico legale. Si tratta allora di una censura riproposta in fatto e che attiene ad un prudente apprezzamento non sindacabile in sede di legittimità. Nel terzo motivo si deduce il vizio della motivazione per omessa valutazione di prove documentali. La tesi è che in sede di appello la difesa del danneggiante avrebbe prodotto un documento contenente la prova di somme ricevute dal danneggiato, dopo l'incidente, da parte di una ditta, somme che avrebbero dovuto essere scomputate dal danno patrimoniale.
Il motivo presenta un profilo di inammissibilità per difetto di specificità, ed inoltre non è giuridicamente fondato. In vero il danno che attiene al lavoratore è per la perdita definitiva della capacità lavorativa specifica e come tale è stato liquidato (ff. 20 e 21) con una liquidazione tra l'altro riduttiva.
Non si comprende allora a che titolo il danneggiante pretenda di operare una sorta di compensazione in base a titoli non meglio definiti.
Con il quarto motivo si censura genericamente l'esosità della liquidazione del danno morale. Valgono le considerazioni già svolte per respingere il ricorso del danneggiato sul punto, che invece riteneva esigua tale liquidazione.
Il ricorso incidentale dev'essere pertanto rigettato. All'accoglimento nei sensi soprariferiti del ricorso principale segue la cassazione con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia, che si atterrà ai principi di diritto come sopra enunciati e provvederà anche in relazione alle spese ed onorari di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale e per quanto di ragione il secondo, rigetta gli altri motivi, rigetta il ricorso incidentale, cassa in relazione e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2001.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 22 FEBBRAIO 2002