Sentenza 22 giugno 2001
Massime • 1
In caso di illecito lesivo dell'integrità psico - fisica della persona, la riduzione della capacità lavorativa generica, quale potenziale attitudine all'attività lavorativa da parte di un soggetto che non svolge attività produttive di reddito, ne' sia in procinto presumibilmente di svolgerla, è legittimamente risarcibile come danno biologico - nel quale si ricomprendono tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene della salute in sè considerato -, con la conseguenza che l'anzidetta voce di danno non può formare oggetto di autonomo risarcimento come danno patrimoniale, che andrà, invece, autonomamente liquidato qualora alla detta riduzione della capacità lavorativa generica si associ una riduzione della capacità lavorativa specifica che, a sua volta, dia luogo ad una riduzione della capacità di guadagno.
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- 2. Danno patrimoniale futuro, calcolo, prova, presunzioni semplici, sufficienzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 26 febbraio 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/06/2001, n. 8599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8599 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANFREDO GROSSI - Presidente -
Dott. FRANCESCO SABATINI - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - rel. Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PI FA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI BANCHI NUOVI 39, presso lo studio dell'avvocato RENATO MARIANI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LE ASSICURAZIONI DI ROMA già ASCOROMA in persona del Direttore Generale Dott. Vittorio Bianco, elettivamente domiciliata in ROMA C.SO FRANCIA 182, presso lo studio dell'avvocato SIMONETTA NARDI, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
AN UD, ATAC ROMA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 3401/97 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 05/11/97 e depositata il 20/11/97 (R.G. 2781/95);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/04/01 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato Renato MARIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 30.6.1990, NA FA conveniva davanti al tribunale di Roma AR AU, l'ATAC e l'Ascoroma, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti il 17.3.1990, allorché, mentre in Roma, in piazza Fiume, si accingeva a salire sulla sua automobile, era stato investito da un autobus urbano dell'Atac, condotto dal AR ed assicurato per la r.c.a. presso l'Ascoroma, che riprendendo la marcia dopo una fermata, lo aveva colpito e travolto cagionandogli lesioni. Si costituiva la convenuta società assicuratrice che contestava la domanda, mentre restavano contumaci gli altri convenuti. Il tribunale di Roma, con sentenza depositata il 17.5.1994, condannava i convenuti in solido al risarcimento dei danni nei confronti dell'attore, liquidati in L. 62.700.000,a titolo di solo danno biologico, oltre interessi e spese.
Proponeva appello l'attore.
La corte di appello di Roma, con sentenza depositata il 20.11.1997, accoglieva parzialmente l'appello, liquidando, a titolo di danno morale l'ulteriore somma di L. 5 milioni.
Riteneva la corte di appello che la somma liquidata dal tribunale a titolo di danno biologico, nonostante l'inadeguato criterio del triplo della pensione sociale, non poteva essere ulteriormente aumentata, con l'applicazione del criterio di liquidazione del punto di invalidità, anche applicandolo nel massimo;
che non poteva liquidarsi alcuna somma a titolo di danno patrimoniale, non risultando lo stesso provato ed emergendo che l'attore, successivamente al sinistro svolgeva un lavoro retribuito. Secondo la corte di merito, andava liquidato il danno morale, poiché il fatto illecito in questione integrava un reato di lesioni gravi, nella misura di L. 5 milioni, tenuto conto dell'entità dei postumi e dell'illiceità del fatto.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'attore, che ha presentato memoria.
Resiste con controricorso la S.p.A. Assicurazioni di Roma, già Ascoroma.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2056 e 2057 c.c., nonché il difetto di motivazione dell'impugnata sentenza.
Assume il ricorrente che la sentenza impugnata, pur in presenza di un'invalidità permanente del 16% del NA, ha confermato l'importo liquidato dal primo giudice a titolo di danno biologico, pur ritenendo inadeguato il criterio adottato dal primo giudice del triplo della pensione sociale, assumendo che tuttavia detta somma non sarebbe stata superiore con l'applicazione del criterio del punto di invalidità.
Secondo il ricorrente la sentenza impugnata non avrebbe dovuto riferirsi al criterio del punto di invalidità, ma avrebbe dovuto tener conto dell'età, della gravità dei postumi invalidanti e dell'elemento reddituale.
2.1. Ritiene questa Corte che il motivo sia infondato e che lo stesso vada rigettato.
Osserva questa Corte che nell'evoluzione dei criteri relativi alla liquidazione del danno biologico si è affermato che detta liquidazione non può avvenire secondo i principi di cui all'art. 4 l. n. 37/1977, che si riferisce, nell'ambito dell'azione diretta contro l'assicuratore al pregiudizio patrimoniale conseguente alla menomazione della capacità di produzione del reddito personale, ed occorre far riferimento al criterio equitativo, di cui all'artt. 2056 e 1223 c.c.. Nella necessità di rendere effettiva la valutazione equitativa del danno biologico, il giudice di merito deve considerare le circostanze del caso concreto, e specificamente, quali elementi di riferimento pertinenti, la gravità delle lesioni, gli eventuali postumi permanenti, l'età, l'attività espletata, le condizioni sociali e familiari del danneggiato.
Può anche ispirarsi a criteri predeterminati e standardizzati, purché ciò attui flessibilmente, definendo così una regola ponderale su misura per il caso specifico. È un criterio valido di liquidazione equitativa del danno alla salute quello che assume a parametro il valore medio del punto di invalidità, calcolato sulla media dei precedenti giudiziari;
onde la decisione che ricorre a tale criterio non è di per sè censurabile in sede di legittimità, purché sia sorretta da congrua motivazione in ordine all'adeguamento del valore medio del punto alla peculiarità del caso. Condizioni di corretta applicazione di tale criterio debbono essere il suo collegamento al danno specifico e la sua personalizzazione (Cass. 22.5.1998, n. 5134; Cass. 16.11.1998, n. n. 11532; Cass. 13.5.1995, n. 5271; Cass. 11.11.1996, n. 9835, Cass. 30.5.1996, n.
5005, Cass. 14.5.1997, n. 4236).
2.2. Nella fattispecie la sentenza ha fatto corretta applicazione di detti principi.
Infatti ha rilevato che l'adozione del criterio del triplo della pensione sociale, effettuata dal Tribunale, non era corretta, ma che non poteva essere aumentata la somma liquidata, in quanto anche applicando il criterio del punto di invalidità, per la liquidazione del danno biologico, la somma, al massimo, poteva essere pari a quella riconosciuta.
In altri termini, il giudice di appello, nel confermare la somma liquidata dal primo giudice, nell'ambito dei suoi poteri equitativi, l'ha ricalcolata con il criterio della liquidazione a punto di invalidità, ed ha valutato che, pur tenendo conto di tutti gli elementi possibili, e quindi di tutti gli elementi presentati dal caso specifico, la somma liquidata non poteva esser aumentata, secondo le richieste dell'appellante.
2.3. - Egualmente infondata è la censura del ricorrente, allorché assume che nella liquidazione del danno biologico il giudice deve tener conto anche dell'elemento reddituale.
Rileva preliminarmente questa Corte che la giurisprudenza, in coerenza con i principi elaborati in particolare dalla Corte Costituzionale (14.7.1986 n. 184 e 27.10.1994, n. 372), ha individuato la figura del danno biologico, come danno correlato alla lesione della persona ed inteso come menomazione arrecata all'integrità psicofisica del soggetto, in violazione dell'art. 32 Cost.. Il danno biologico è un danno evento, che trova la sua fonte di tutela nell'art. 2043 c.c., accanto al danno patrimoniale vero e proprio (art. 2043 c.c.) ed al danno morale (art. 2059 c.c.), che sono tipici danni conseguenze. L'evento biologico della menomazione dell'integrità psicofisica della persona in sè considerata, dà luogo di per sè al danno biologico, che come tale va provato e risarcito, indipendentemente dal fatto se da detta menomazione sia poi derivata anche una perdita patrimoniale (intesa anche sotto il profilo della mancanza di guadagno), che costituisce quindi un danno conseguenza, ontologicamente differente da quello biologico (Cass. 17.3.1995, n. 3119). Pertanto "l'elemento reddituale", incide solo ai fini della individuazione e liquidazione del danno patrimoniale e non di quelle del danno biologico.
3. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione degli artt. 2056 e 2057 c.c. nonché il difetto di motivazione per non aver la sentenza impugnata liquidato il danno patrimoniale, pur avendo egli subito, per effetto delle lesioni riportate nel sinistro, un'invalidità permanente del 16%, per data l'entità di dette lesioni doveva presuntivamente ritenersi che esse incidessero anche sulla sua capacità di guadagno.
4.1. Il motivo è infondato e va rigettato, a parte possibili profili di genericità dello stesso, non indicando il ricorrente quale fosse la sua capacità lavorativa specifica e perché i postumi permanenti conseguiti incidessero sulla stessa, e quindi quale fosse il percorso argomentativo che la sentenza di merito avrebbe dovuto seguire per non essere afflitta dal lamentato vizio motivazionale. Va, anzitutto rilevato che la sentenza impugnata ha rigettato la domanda di danno patrimoniale, in quanto ha ritenuto accertato che i postumi riscontrati del 16% incidessero solo sulla capacità lavorativa generica dell'attore; che, in ogni caso non fosse stato dimostrato un danno patrimoniale in quanto il NA aveva trovato un lavoro presso la AN e che non risultava che lo stato gli procurava una riduzione retributiva.
Osserva questa Corte che nella nozione di danno biologico rientrano tutte le figure di danno non reddituale (cd. danni estetici, alla vita di relazione, alla sfera sessuale).
Pertanto la stessa riduzione della capacità lavorativa generica, vista in sè e non per l'effetto di un mancato guadagno (che potrebbe quindi anche non esservi nel caso concreto), in quanto costituisce lesione di un generico modo di essere del soggetto che non comporta alcun rilievo sul piano della produzione del reddito e quindi si sostanzia in una menomazione della salute intesa in senso lato, è risarcibile sotto il profilo del danno biologico (Cass. 19.3.1993, n. 3260) e, quindi, sempre come danno evento. Se invece a detta riduzione della capacità lavorativa generica si associa una riduzione della capacità lavorativa specifica e questa a sua volta dà luogo ad una riduzione della capacità di guadagno, questa diminuzione della produzione di reddito integra un danno patrimoniale e come tale va liquidato a norma dell'art. 2043 cc. (danno patrimoniale e, quindi, conseguenza).
Quindi l'invalidità permanente (sia totale che parziale), mentre di per sè concorre a costituire il danno biologico, non comporta necessariamente anche un danno patrimoniale.
A questo fine, infatti, il giudice, oltre ad accertare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità di svolgimento dell'attività lavorativa specifica e questa a sua volta sulla capacità di guadagno (e, quindi, di produrre ricchezza), deve anche accertare se ed in quale misura in tale soggetto persista o residui, dopo e nonostante l'infortunio subito, una capacità generica ad attendere ad altri lavori, confacente alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte (Cass. 30.12.1993, n. 13013). Solo se dall'esame di questi elementi risulterà provata una riduzione della capacità di guadagno, il danno conseguente e non la causa di questo, cioè la riduzione della capacità di lavoro specifica) sarà risarcibile sotto il profilo del lucro cessante. La prova di detto, danno grava, secondo i principi che regolano la ripartizione dell'onere della prova in materia di responsabilità aquiliana, sul soggetto che invoca il risarcimento. Quanto al danno patrimoniale da invalidità permanente, trattandosi di danno che si proietta nel futuro, e, quindi da valutare su base prognostica, il danneggiato ovviamente nell'ambito delle prove potrà avvalersi anche delle presunzioni semplici, per cui provata la riduzione della capacità di lavoro specifico, se essa è di una certa entità e non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, (cd. micropermanenti, le quali non sono producenti danno patrimoniale, ma costituenti solo componenti del danno biologico) può presumersi che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura non necessariamente in modo proporzionale), qualora già svolga un'attività o presumibilmente la svolgerà.
Trattasi, però, pur sempre di una prova presuntiva e non di un automatismo, con la conseguenza che potrà essere superata dalla prova che, nonostante la riduzione della capacità di lavoro specifico, non vi è stata alcuna riduzione della capacità di guadagno e, quindi, che non vi è stato alcun danno patrimoniale in concreto.
4.2. Così enunciato il principio di diritto, va rilevato che nella fattispecie la sentenza impugnata ne ha fatto corretta applicazione, con adeguata motivazione.
Infatti essa ha rigettato la domanda di danno patrimoniale da invalidità permanente, sia perché le menomazioni subite dall'attore influivano solo sulla capacità lavorativa generica, sia perché nella fattispecie non risultava provato detto danno patrimoniale, risultando che l'attore svolgeva attiva lavorativa retribuita e che i postumi non avevano influito su detta retribuzione.
5. Infondato è anche il terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 2059 c.c. ed il difetto di motivazione dell'impugnata sentenza, relativamente alla liquidazione del danno morale.
Assume il ricorrente che erroneamente la sentenza impugnata ha liquidato il danno morale nella misura ridottissima di L. 5 milioni, pari ad un dodicesimo del danno biologico, mentre abitualmente i giudici di merito liquidano detto danno nella misura di circa la metà del danno biologico.
6. Il motivo è infondato e va rigettato.
Infatti, pur essendo rimessa la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da fatto illecito alla valutazione discrezionale del giudice di merito, questi deve tener conto, nell'effettuarne la valutazione delle effettive sofferenze patite dall'offeso, della gravità dell'illecito di rilievo penale e di tutti gli elementi della fattispecie concreta, in modo da rendere il risarcimento adeguato al caso concreto (Cass. 6.10.1994, n. 8177;
Cass. 26.2.1996, n. 1474). Nella fattispecie il giudice di appello ha liquidato il danno morale subito dall'attore in L. 5 milioni equitativamente "in relazione ai postumi risentiti ed all'illiceità del fatto".
Trattandosi, di una liquidazione effettuata dal giudice di merito, in via equitativa, ed, avendo egli dato atto di aver valutato sia l'entità dei postumi che l'illiceità del fatto, e quindi avendo indicato quali elementi egli ha preso in considerazione al fine di provvedere alla liquidazione, la relativa motivazione non è affetta da vizi di contraddittorietà o omissione o insufficienza e sfugge al sindacato di legittimità.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Esistono giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa per intero tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2001