Cass. civ., sez. III, sentenza 22/06/2001, n. 8599
CASS
Sentenza 22 giugno 2001

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In caso di illecito lesivo dell'integrità psico - fisica della persona, la riduzione della capacità lavorativa generica, quale potenziale attitudine all'attività lavorativa da parte di un soggetto che non svolge attività produttive di reddito, ne' sia in procinto presumibilmente di svolgerla, è legittimamente risarcibile come danno biologico - nel quale si ricomprendono tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene della salute in sè considerato -, con la conseguenza che l'anzidetta voce di danno non può formare oggetto di autonomo risarcimento come danno patrimoniale, che andrà, invece, autonomamente liquidato qualora alla detta riduzione della capacità lavorativa generica si associ una riduzione della capacità lavorativa specifica che, a sua volta, dia luogo ad una riduzione della capacità di guadagno.

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  • 1Danno non patrimoniale, danno morale, risarcimento, precisazioniAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 16 dicembre 2009

  • 2Danno patrimoniale futuro, calcolo, prova, presunzioni semplici, sufficienzaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 26 febbraio 2008

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 22/06/2001, n. 8599
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8599
Data del deposito : 22 giugno 2001

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