Sentenza 6 marzo 1999
Massime • 2
Ai fini della disciplina di diritto internazionale privato, nel regime anteriore alla riforma introdotta con la legge 31 maggio 1995 n. 218, è da escludere che l'impresa familiare di cui all'art. 230 bis cod. civ. sia riconducibile ai rapporti di famiglia (art. 17 preleggi), ma si tratta di un rapporto contrattuale (art. 25 preleggi), fonte di diritti ed obblighi tra le parti, atteso che la costituzione dell'impresa familiare non è automatica, ma richiede la manifestazione di volontà delle parti che può essere espressa anche per fatti concludenti.
Nell'impresa familiare di cui all'art. 230 bis cod. civ. i diritti dei collaboratori non toccano la titolarità dell'azienda e rilevano solo sul piano obbligatorio senza comportare alcuna modifica nella struttura dell'impresa facente capo al titolare della stessa, che solo ha la qualifica di imprenditore ed al quale spettano i poteri di gestione e di organizzazione del lavoro implicanti la subordinazione dei familiari che lo coadiuvano. Consegue, da una parte, che in sede di ripartizione degli utili in favore dei familiari compartecipanti non deve tenersi conto degli incrementi del capitale ne' delle spese del relativo ammortamento; d'altra parte, che nella quantificazione dell'apporto lavorativo il giudice del merito ben può differenziare quello dell'imprenditore, ove più gravoso per le maggiori responsabilità assunte, da quello del familiare che ha prestato la sua attività in posizione di subordinazione.
Commentari • 3
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L'impresa familiare di cui all'articolo 230 bis del Codice civile appartiene solo al suo titolare. I familiari partecipanti all'impresa hanno solamente diritto ad una quota degli utili, e ciò anche nel caso in cui uno dei beni aziendali sia di proprietà di alcuno dei familiari. Conseguentemente, i poteri di gestione e di organizzazione del lavoro, ivi compreso quello di decidere la cessazione dell'impresa, spettano unicamente al titolare, che solo riveste la qualifica di imprenditore (Cassazione, sentenza del 20 giugno 2003, n. 9897). Ne deriva che, in sede di ripartizione degli utili in favore dei familiari compartecipanti non deve tenersi conto degli incrementi del capitale nè delle …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/1999, n. 1917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1917 |
| Data del deposito : | 6 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giacomo DE TOMMASO - Presidente -
Dott. Paolino DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. Bruno BATTIMIELLO - Consigliere -
Dott. Federico ROSELLI - Rel. Consigliere -
Dott. Giancarlo D'AGOSTINO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PI LF AR LF, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato MATTIA PERSIANI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PI AN AR, PI BE SA, UT IN NN AR;
- intimati -
e sul 2 ricorso n . 05792/97 proposto da:
PI UL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPINI 268/A, presso lo studio dell'avvocato PIER GI AN, che lo rappresenta e difende, unitamente agli avvocati DOMENICO BATTISTA, CARLO ALBERTO RICCI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
PI AR LF, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato MATTIA PERSIANI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
e sul 3 ricorso n. 12498/97 proposto da:
PI BEO SA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BOEZIO 6, presso lo studio dell'avvocato ETTORE PAPARAZZO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RAFFAELLO AMOROSI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PI AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPINI 268/A, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO BATTISTA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CARLO ALBERTO RICCI, PIER GI AN, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
PI AR LF, UT IN NN AR;
- intimati -
e sul 4 ricorso n. 14943/97 proposto da:
PI LF AR, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato MATTIA PERSIANI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
PI BE SA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 528/96 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 2/1/97 R.G.N. 481/95, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/11/98 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'avvocato PERSIANI;
udito l'Avvocato AMOROSI;
udito l'Avvocato BATTISTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale n. 3997/97; il rigetto del ricorso n. 5792/97; il rigetto del ricorso 14943/97 e l'inammissibilità del ricorso n. 12498/97. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 15 maggio 1989 al Pretore di Firenze, Esmè GI CO IO, LI SC (o IA) IO e NA AR RU RT, rispettivamente moglie, figlio e nuora di FR SC IO, esponevano che dai primi anni settanta e fino al 1988 si era costituita in forma societaria un'impresa agricola, nel comune di Scandicci, della quale sostenevano l'illegittimo scioglimento per volontà del loro congiunto FR SC;
chiedevano perciò che questi fosse condannato a liquidare le loro quote di partecipazione ed a risarcire il danno.
Le stesse domande venivano poi proposte da RO AR IO, altro figlio del convenuto, che interveniva nel giudizio. Con sentenza non definitiva del 10 ottobre 1991 il Pretore affermava che, pur essendo tutte le parti cittadini britannici, il rapporto sostanziale doveva essere regolato dalla legge italiana, e precisamente dall'art. 230 bis cod. civ., e questa decisione veniva confermata dal Tribunale con sentenza del 4 marzo 1992, cassata per difetto di sottoscrizione del Presidente, con rinvio allo stesso Tribunale.
Con sentenza definitiva del 19 settembre 1995 il Pretore accertava l'esistenza dell'impresa familiare nel periodo compreso tra il 20 settembre 1975, data di entrata in vigore dell'art. 230 bis cit., ed il gennaio 1988, data di concessione del fondo rustico in affitto a terzi, e condannava il convenuto, in assenza di utili, a pagare ai figli quote di incremento del capitale e di avviamento aziendale, nonché a risarcire i danni da illegittima cessazione dell'impresa. Con ricorso del 15 novembre 1995 SC FR IO proponeva appello contro tale sentenza mentre il 23 successivo impugnava la sentenza pretorile non definitiva, agendo in riassunzione dopo il giudizio di cassazione.
Con sentenza del 2 gennaio 1997 il Tribunale, riuniti i due appelli, riformava in parte la decisione di merito, emettendo una pronuncia di condanna del convenuto nei confronti soltanto dei due figli, secondo le quote del ventuno (LI) e del dieci (RO) per cento sugli utili d'impresa ed escludeva ogni loro diritto per incrementi aziendali, per avviamento e per risarcimento del danno. Esso osservava che, quanto al diritto applicabile, la causa doveva essere decisa, in ragione del tempo del suo inizio, secondo le regole anteriori all'entrata in vigore della legge 31 maggio 1995 n.218, che aveva riformato il sistema italiano di diritto internazionale privato;
pertanto, rilevato che il rapporto di famiglia aveva costituito il semplice presupposto di quello patrimoniale all'origine della controversia e che questo andava considerato come obbligazione non contrattuale, doveva applicarsi non già l'art. 17 bensì l'art. 25, secondo comma, delle preleggi, con la conseguenza che la legge regolatrice era quella del fatto- fonte dell'obbligazione, ossia la legge italiana.
Quanto alla liquidazione delle quote, il Tribunale notava che la nuora del convenuto, NA AR RU RT, aveva svolto lavori occasionali e limitati ad un minimo settore dell'impresa (la preparazione di confetture) onde non poteva considerarsi stabilmente e continuativamente inserita in essa.
La moglie del convenuto, dal canto suo, aveva rinunziato all'azione, onde la ripartizione doveva essere eseguita solo tra il medesimo ed i due figli.
FR SC IO aveva pacificamente conservato la proprietà dei mezzi di produzione e la disponibilità per il loro funzionamento dal momento della costituzione dell'impresa fino alla sua cessazione, avvenuta nel gennaio 1989. Egli aveva perciò esercitato da solo l'attività di imprenditore, mentre le prestazioni rese dai figli corrispondevano a quelle del lavoro dipendente. Ciò induceva il Tribunale a liquidargli il cinquantuno per cento degli utili. Il rimanente quarantanove per cento spettava al lavoro dipendente, che però era stato reso non soltanto dalla moglie e dai figli ma anche, in media attraverso gli anni, da due operai estranei alla famiglia e remunerati per intero dal capo dell'impresa nella misura del dodici per cento degli utili.
Sottratto il sei per cento a favore della moglie (rinunciataria all'azione, come s'è detto), il restante trentuno per cento andava diviso nella misura di due terzi (ventuno per cento) a favore di LI IO e di un terzo (dieci per cento) a favore di RO AR IO, giacché risultava che costoro avessero lavorato in tale proporzione.
Corretto era stato il calcolo del consulente tecnico d'appello, il quale aveva tenuto conto delle somme riscosse e delle spese effettuate, così pervenendo alla determinazione degli utili, mentre non aveva tenuto conto delle spese d'ammortamento sostenute da FR SC IO, che riguardavano la ricostituzione del capitale proprio.
Incrementi ed avviamento erano stati chiesti tardivamente dai due fratelli LI e RO, ossia nelle memorie autorizzate in corso di causa, onde le domande erano inammissibili ai sensi dell'art.420, primo comma, cod. proc. civ., nonché per difetto di specificazione delle ragioni di fatto e di diritto (art. 414, n. 4, cod. proc. civ.). Fondata, infine, era la doglianza di FR SC IO circa la sua responsabilità, affermata dal Pretore, per la cessazione dell'impresa. Questa era stata discussa da tutti i famigliari e legittimamente, ad esito della discussione, il padre aveva esercitato il suo diritto potestativo di recesso.
Contro questa sentenza ricorrono per cassazione in via principale FRo SC IO (reg. gen. n. 3995/97), in via incidentale IA (LI) IO, che è anche controricorrente, (n. 5792/97) e ROo AR IO (n. 12498/97). Il ricorrente principale controricorre contro i suoi avversari, e
contro
ROo IO propone altresì un ricorso incidentale (n. 14943/97). Sono state poi presentate memorie dal ricorrente principale
contro
ROo AR IO e
contro
IA IO e da quest'ultimo contro il ricorrente principale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutti i ricorsi, nn. 3995, 5792, 12498, 14943 del 1997, debbono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ. poiché proposti contro la medesima sentenza.
Il ricorso di RO AR IO, n. 12498/97, è inammissibile. Il principio dell'unicità del processo d'impugnazione contro una stessa sentenza, canonizzato nell'art. 335 cit. ed inteso ad eliminare l'eventualità di giudicati contraddittori in una stessa causa, comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo (art. 333 cod. proc. civ.) e perciò, nel giudizio di cassazione, con l'atto contenente il controricorso, come nel caso di specie, oppure con atto separato ma sempre nel rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ. Di conseguenza è tardivo il ricorso incidentale notificato più
di quaranta giorni dopo la notifica del ricorso principale, ed ancorché la sentenza non sia stata notificata (Cass. 25 novembre 1986 n. 6945, 5 dicembre 1990 n. 11678, 29 marzo 1995 n. 3738). È pertanto inammissibile perché tardivo il ricorso de quo, notificato dopo il 24 settembre 1997, data della sua sottoscrizione, ossia più di quaranta giorni dopo che a RO IO era stato notificato, il 26 marzo 1997, il ricorso principale (n. 3995/97). Col primo motivo di questo FRo SC IO lamenta la violazione degli artt. 17, 20, 25 delle preleggi nonché omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, e osserva che, trattandosi di rapporti di famiglia, la legge regolatrice avrebbe dovuto essere quella britannica, data la cittadinanza britannica di tutte le parti, e non l'art. 230 bis del codice civile italiano, relativo ad istituto ignoto alla common law.
Il motivo non è ammissibile, ancorché la motivazione della sentenza impugnata debba essere corretta ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ. Pacifica l'inapplicabilità ratione temporis della legge 31 maggio 1995 n. 218, che ha riformato il sistema italiano di diritto internazionale privato, e pacifica quindi la necessità di applicare le previgenti disposizioni preliminari del codice civile, è da escludere che l'impresa familiare di cui all'art. 230 bis cod. civ. dia luogo a rapporti riconducibili a quelli di famiglia, previsti nell'art. 17 di dette disposizioni, tant'è vero che la costante giurisprudenza di questa Corte attribuisce alla competenza dei giudici del lavoro le relative controversie, le quali hanno ad oggetto diritti patrimoniali derivanti dalla continuativa prestazione di attività lavorative, ossia diritti di obbligazione (Cass. 17 giugno 1996 n. 5531, 3 luglio 1996 n. 6060, 1 luglio 1997 n. 5875, 26 agosto 1997 n. 8033). In tal senso si è esattamente espresso nella sentenza qui impugnata il Tribunale, il quale però ha ravvisato nella fattispecie esaminata obbligazioni non contrattuali e perciò ha applicato la legge italiana, vale a dire la legge del luogo ove è avvenuto il fatto generatore delle obbligazioni, ai sensi del capoverso dell'art. 25 delle preleggi. In realtà la più recente giurisprudenza afferma l'origine contrattuale dei rapporti di cui all'art. 230 bis cit., stante che la costituzione di un'impresa familiare non può essere automatica, ossia senza alcuna volontà degli interessati, anche se questa può essere manifestata non formalmente bensì soltanto per fatti concludenti, giacché l'imprenditore può rifiutare la collaborazione del singolo familiare (Cass. 4 gennaio 1995 n. 89, 13 maggio 1997 n. 4171). Ciò renderebbe possibile l'applicazione del primo comma dell'art. 25 cit., secondo cui le obbligazioni che nascono da contratto sono regolate dalla legge nazionale dei contraenti, se comune (prima parte;
nel caso di specie, la legge britannica). Poiché però le parti concordano espressamente nel ritenere l'appartenenza della controversia alla giurisdizione italiana e non impugnano sul punto la decisione di merito a suo tempo emessa, la detta possibilità di applicazione della legge straniera si sarebbe attuata soltanto se l'interessato avesse assolto l'onere di allegare con completezza le disposizioni straniere regolanti la materia, dalla cui interpretazione complessiva il giudice avrebbe potuto trarre il convincimento della necessità di dare al rapporto considerato una disciplina diversa da quella voluta dalla legge italiana (Cass. 28 gennaio 1978 n. 410, 17 luglio 1981 n. 4414, 19 gennaio 1985 n. 149, 19 febbraio 1986 n. 995). Al contrario, cassata da questa Corte per vizio formale la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato la giurisdizione italiana, l'attuale ricorrente riassunse il processo d'appello senza dare alcuna indicazione di diritto straniero. Nell'impugnazione per cassazione, poi, non basta che egli censuri l'applicazione della legge italiana ma sarebbe stato necessario che - allegata a suo tempo la legge straniera, e sempreché questa non riservasse al prestatore di lavoro un trattamento più sfavorevole di quello previsto dalla legge del foro (Cass. 6 settembre 1980 n. 5156) - egli avesse dimostrato il proprio interesse ad impugnare denunciandone la specifica violazione (Cass. 26 maggio 1980 n. 3445). E poiché tale onere non è stato nella specie soddisfatto, il motivo di ricorso non è ammissibile.
Col secondo motivo il ricorrente principale denunzia la violazione degli artt. 230 bis, 565, 713 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., lamentando che gli utili prodotti dall'impresa familiare e da ripartire siano stati calcolati senza detrarne le spese di mantenimento dei singoli componenti la famiglia, rimaste a carico del padre, attuale ricorrente. Ma neppure questa censura è ammissibile poiché la sentenza impugnata si riferisce alla relazione del consulente tecnico d'appello, che ha detratto le "spese generali della famiglia": nella seconda relazione, quella del 21 novembre 1996, si indicano più volte ed espressamente le "spese per i figli del signor IO".
Col medesimo motivo il ricorrente sostiene che erroneamente il Tribunale ha rifiutato di detrarre le spese per ammortamento e per incremento del capitale, omettendo di tener conto anche del reddito prodotto dal capitale stesso, di esclusiva proprietà dello stesso ricorrente.
La doglianza non ha fondamento. La giurisprudenza di questa Corte ha precisato che nell'impresa familiare i diritti dei collaboratori non toccano la titolarità dell'azienda e rilevano solo sul piano obbligatorio, senza comportare alcuna modifica nella struttura dell'impresa e senza modificare l'assetto proprietario (Cass. 19 ottobre 1995 n. 10893). E nella sentenza del Tribunale è detto espressamente che la proprietà dei mezzi di produzione e le disponibilità finanziarie per il loro funzionamento furono esclusivamente di SC FR IO, ossia dell'attuale ricorrente, dal momento della costituzione dell'impresa fino alla cessazione e che questi gestì da solo l'azienda, riservando ai familiari soltanto l'attività di lavoro dipendente. Esattamente perciò in sede di ripartizione dei soli utili il Tribunale, come non tenne conto degli incrementi del capitale, che rimaneva al proprietario, così non calcolò a suo favore le spese del relativo ammortamento, in tal modo uniformandosi anche all'opinione espressa dal consulente tecnico nella prima relazione, quella del 30 aprile 1996 (pag. 8). Ancora priva di fondamento è l'ultima censura, compresa anch'essa nel secondo motivo, che addebita al Tribunale di non aver tenuto conto, nella ripartizione, delle quote spettanti alla moglie del ricorrente e ad altri figli non partecipi al giudizio. In realtà il collegio d'appello ha calcolato nel sei per cento la quota spettante alla moglie, notando altresì che ella aveva rinunciato agli atti del giudizio. Nè le norme sulle quote della successione ereditaria hanno a che fare, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, con la ripartizione degli utili d'impresa. Gli altri figli dell'imprenditore, poi, non avendo partecipato al giudizio non hanno dato prova di avere alcun diritto.
Col primo motivo del proprio ricorso incidentale, n. 5792/97, IA IO lamenta la violazione dell'art. 230 bis cod. civ. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Poiché il detto articolo stabilisce che gli utili dell'impresa vengano ripartiti in proporzione della quantità e della qualità del lavoro prestato da ciascuno, male la quota del padre sarebbe stata determinata considerando anche la sua proprietà dei mezzi produttivi oltreché il lavoro da lui prestato.
La censura non ha fondamento poiché nell'ambito dell'impresa familiare debbono tenersi distinte le posizioni dei diversi componenti. Al titolare spettano i poteri di gestione ed organizzazione del lavoro implicanti una subordinazione dei familiari che lo coadiuvano (Cass. 4 marzo 1989 n. 1211) onde solo a lui spetta la qualifica di imprenditore (Cass. 2 aprile 1992 n. 4030, 25 luglio 1992 n. 8959). Ne consegue che anche nella quantificazione dell'apporto lavorativo il giudice di merito non è tenuto ad equiparare quello dell'imprenditore a quello del familiare che ha prestato la propria attività in posizione di subordinazione, ma ben può tener conto del maggiore impegno profuso dal primo, in relazione con le più numerose incombenze e con le più gravose responsabilità assunte.
Nel caso di specie, come s'è detto a proposito del secondo motivo del ricorso principale, il Tribunale ha premesso che la proprietà dei mezzi di produzione e le disponibilità finanziarie per il loro funzionamento furono solamente del padre, FR SC IO, e che questi aveva gestito da solo l'azienda, riservando ai familiari solo attività di lavoro dipendente. Esso ha, di conseguenza, attribuito a lui una quota maggiore, senza violare l'art. 230 bis cit. e senza incorrere in alcun vizio di motivazione.
Solo dopo aver determinato detta quota nella misura del cinquantuno per cento i giudici di merito hanno stimato l'apporto lavorativo dei due figli nella misura complessiva del trentuno per cento. Non del residuo quarantanove, poiché il detto apporto lavorativo si era aggiunto a quello di lavoranti esterni. Che poi il costo delle prestazioni rese da costoro fosse stato già calcolato dal consulente tecnico fra le poste passive è circostanza che non può servire - come ora vorrebbe il ricorrente - a sopravvalutare il contributo dei due figli.
Col secondo motivo il ricorrente incidentale (n. 5792/97), denunziando sempre la violazione dell'art. 230 bis cod. civ., oltre all'art. 112 cod. proc. civ., sostiene che erroneamente il collegio d'appello ritenne inammissibile perché tardiva la domanda, proposta dagli attori ossia dai figli del titolare dell'impresa, di attribuzione degli incrementi e dell'avviamento, che l'art. 230 bis considera insieme agli utili - a suo tempo e ritualmente richiesti - come parti di un unico bene. La rituale richiesta degli utili comprendeva implicitamente, ad avviso del ricorrente, anche quella degli incrementi e dell'avviamento. Ma questa tesi è errata: cessata l'impresa, ben possono risultare utili da dividere senza che l'originario avviamento sia aumentato o che vi siano stati incrementi dei beni aziendali, così come è possibile che i componenti dell'impresa collettiva pretendano gli uni e rinuncino agli altri, e tutto ciò dimostra come la domanda di tutti i vantaggi patrimoniali deve riferirsi, per essere accolta dal giudice, specificamente ed espressamente a ciascuno di essi. Nè l'attore può pretendere che il giudice di merito interpreti la domanda determinando il petitum attraverso l'individuazione di finalità economiche più o meno recondite e comunque non espresse. Col terzo motivo il ricorrente incidentale (n. 5792/97), sostenendo la violazione degli artt. 230 bis, 2043, 2697 cod. civ. e ancora vizi di motivazione, impugna la sentenza del Tribunale nella parte in cui esclude la responsabilità aquiliana del titolare nell'aver voluto la cessazione dell'impresa senza "motivi oggettivamente riscontrabili e valutabili". Secondo il ricorrente egli era tenuto a fornire ai figli i mezzi finanziari per la continuazione dell'attività imprenditoriale.
Il motivo non è ammissibile poiché l'esistenza di rapporti obbligatori fra le parti, quelli nascenti dall'impresa familiare, impedisce di ravvisare una responsabilità ex art. 2043 cit. Trattandosi di responsabilità contrattuale, il ricorrente non indica quale norma, di legge o contrattuale, il padre-imprenditore abbia violato nel volere la cessazione dell'impresa familiare: il recesso da questa costituisce, per contro, esercizio di un diritto potestativo (Cass. 23 novembre 1984 n. 6069, 18 dicembre 1992 n. 13390). Il ricorso incidentale di FR SC IO, n. 14493/97, è identico a quello principale onde per la sua confutazione si rinvia alla motivazione sopra svolta.
Il fatto che nessuno delle censure prospettate dai ricorrenti possa trovare accoglimento, e quelle di RO AR IO non possano essere neppure esaminate, giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile quello n. 12498/9, rigetta tutti gli altri (nn. 3995, 5792, 14493 del 1997) e compensa interamente fra tutte le parti le spese processuali. Così deciso in Roma il 30 novembre 1998.