Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/1999, n. 1917
CASS
Sentenza 6 marzo 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Ai fini della disciplina di diritto internazionale privato, nel regime anteriore alla riforma introdotta con la legge 31 maggio 1995 n. 218, è da escludere che l'impresa familiare di cui all'art. 230 bis cod. civ. sia riconducibile ai rapporti di famiglia (art. 17 preleggi), ma si tratta di un rapporto contrattuale (art. 25 preleggi), fonte di diritti ed obblighi tra le parti, atteso che la costituzione dell'impresa familiare non è automatica, ma richiede la manifestazione di volontà delle parti che può essere espressa anche per fatti concludenti.

Nell'impresa familiare di cui all'art. 230 bis cod. civ. i diritti dei collaboratori non toccano la titolarità dell'azienda e rilevano solo sul piano obbligatorio senza comportare alcuna modifica nella struttura dell'impresa facente capo al titolare della stessa, che solo ha la qualifica di imprenditore ed al quale spettano i poteri di gestione e di organizzazione del lavoro implicanti la subordinazione dei familiari che lo coadiuvano. Consegue, da una parte, che in sede di ripartizione degli utili in favore dei familiari compartecipanti non deve tenersi conto degli incrementi del capitale ne' delle spese del relativo ammortamento; d'altra parte, che nella quantificazione dell'apporto lavorativo il giudice del merito ben può differenziare quello dell'imprenditore, ove più gravoso per le maggiori responsabilità assunte, da quello del familiare che ha prestato la sua attività in posizione di subordinazione.

Commentari3

  • 1Impresa familiare: diritti dei partecipanti
    Avv. Antonella Pedone · https://www.antonellapedone.com/articoli · 2 luglio 2011

    L'impresa familiare di cui all'articolo 230 bis del Codice civile appartiene solo al suo titolare. I familiari partecipanti all'impresa hanno solamente diritto ad una quota degli utili, e ciò anche nel caso in cui uno dei beni aziendali sia di proprietà di alcuno dei familiari. Conseguentemente, i poteri di gestione e di organizzazione del lavoro, ivi compreso quello di decidere la cessazione dell'impresa, spettano unicamente al titolare, che solo riveste la qualifica di imprenditore (Cassazione, sentenza del 20 giugno 2003, n. 9897). Ne deriva che, in sede di ripartizione degli utili in favore dei familiari compartecipanti non deve tenersi conto degli incrementi del capitale nè delle …

     Leggi di più…

  • 2Risoluzione del 28/04/2008 n. 176 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
    Agenzia delle Entrate · 28 aprile 2008

    Con l\'interpello specificato in oggetto, concernente l\'interpretazione dell\'art. 5 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R), e\' stato esposto il seguente. QUESITO L\'istante ha fatto presente di aver costituito un\'impresa familiare, attribuendo al coniuge e alla madre una partecipazione agli utili rispettivamente nella misura del 25% e del 24%, quali collaboratrici dell\'impresa. Entro la fine dell\'esercizio 2007 dovra\' liquidare il coniuge che intende recedere dall\'impresa. In relazione a cio\' ha chiesto di conoscere il trattamento fiscale, ai fini IRPEF, delle somme che dovra\' versare al coniuge per il recesso dall\'impresa, anche per quanto riguarda la …

     Leggi di più…

  • 3Errore giudiziario e carcerazione: risarcibile anche il danno esistenzialeAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 7 aprile 2004

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/1999, n. 1917
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1917
Data del deposito : 6 marzo 1999

Testo completo