Sentenza 11 novembre 1992
Massime • 5
La competenza per territorio nel procedimento penale a carico dei dirigenti di un movimento eversivo locale avente finalità comune a un corrispondente movimento eversivo nazionale, ma autonomo rispetto a questo sotto il profilo della operatività spaziale e dotato di proprie strutture locali, appartiene all'autorità giudiziaria del luogo ove si è svolta detta attività di dirigenza, non essendovi incompatibilità tra questa e la partecipazione all'omologo movimento nazionale. Fattispecie in tema di ricostituzione in sede locale del disciolto movimento neo-fascista Ordine Nuovo).
Perché un'organizzazione possa considerarsi "armata" ai sensi dell'art. 2, quarto comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645, che punisce la riorganizzazione del disciolto partito fascista, è sufficiente la qualità armata anche di uno solo o solo di alcuni dei promotori o partecipanti e la possibilità, invece, per tutti gli altri, di direttamente o indirettamente (tramite altri associati) accedere ai luoghi di deposito e o di custodia delle armi. Non è necessario cioè che ogni singolo componente sia permanentemente armato, essendo sufficiente che l'associato disarmato operi attivamente nella struttura associativa con la consapevole volontà di agire per lo stesso scopo comune degli altri partecipanti.
Il delitto di cui all'art. 1 della legge 20 giugno 1952, n. 645 (riorganizzazione del disciolto partito fascista) è reato contro la personalità dello Stato e, pertanto, legittima la costituzione di parte civile dello Stato e, per esso, del Presidente del Consiglio dei ministri, che lo rappresenta come organo di vertice dell'esecutivo dotato del potere e della legittimazione ad agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni cagionati dal delitto "de quo"; deve in conseguenza ritenersi che siano risarcibili non solo gli eventuali danni patrimoniali, ma anche quelli non patrimoniali che sono rappresentati, non potendosi rapportare alle persone giuridiche sofferenze fisiche o psichiche, dai turbamenti morali della collettività pregiudizievoli dell'attività dello Stato.
In tema di chiamata di correo, se è vero che non può essere ritenuto sufficiente l'accertamento dell'attendibilità intrinseca della parola dell'accusatore e che occorre, in relazione alle accuse che quest'ultimo muove, operare una verifica estrinseca, è altrettanto vero che l'elemento di riscontro non deve necessariamente consistere in un prova distinta della colpevolezza del chiamato, perché ciò renderebbe ultronee le dichiarazioni del correo; ne' l'elemento di riscontro deve necessariamente essere inquadrato in una prefissa tipologia o concernere il "thema probandum", in quanto esso deve valere solo a confermare "ex estrinseco" l'attendibilità della chiamata, dopo che questa sia stata attentamente e positivamente verificata nell'intrinseco.
Il principio di correlazione fra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza, fondato sull'esigenza di evitare che l'imputato possa essere condannato per un fatto in ordine al quale non abbia potuto difendersi, non deve essere interpretato in senso rigorosamente formale, ma con riferimento alle ragioni che l'hanno dettato ed alle finalità alle quali è diretto. Di conseguenza il principio non può ritenersi violato da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma solamente in caso di mutamento sostanziale del fatto in relazione all'oggetto dell'accusa, la quale non va individuata soltanto con riferimento alla contestazione enunciata nel decreto di citazione o nell'ordinanza di rinvio a giudizio, ma con riferimento alla contestazione sostanziale; deve pertanto escludersi la violazione dell'art. 477 cod. proc. pen. 1930 tutte le volte che, in base agli atti processuali, anche diversi da quelli tipici diretti allo scopo, risulti che l'imputato abbia avuto conoscenza dell'accusa e sia stato messo in condizione di difendersi. (Nella specie i fatti di cui all'imputazione originaria di violazione dell'art. 270 bis cod. pen. - associazione con finalità di terrorismo - erano stati ricondotti alle ipotesi di cui agli artt. 1 e 2 legge 20 giugno 1952, n. 645 - riorganizzazione del partito fascista).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/11/1992, n. 9105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9105 |
| Data del deposito : | 11 novembre 1992 |
Testo completo
K 9 1 05
9115 I TAL IANA REP UB BL ICA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE 1" PENALE Udienza pubblica
EL 11.11.99Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Arnaldo Valente Presidente
1. Dott. Umberto Feliciangeli Consigliere SENTENZA
2. " OR AR " N. 853
"13. " RI Schiavotti
REGIS. GENER. "4. " Giovanni Lubrano
N. 18945/92 ha pronunciato la seguente
SENT ENZA
sul ricorso proposto da CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
1) MA LO AR nata a [...] il UFFICIO COPIE
Rilasciata copia studio al SIG ain 29.12.1934 -
16000 per diritti 01. 1993 2) DE RI nato a [...] il [...];
AL CANCELLIERE 3) Di OR NZ nata a [...] il [...];
4) BI SE nata a [...] il
26.11.1939
-
5) AS PA nato a [...] il [...] -
avverso la sentenza ELla Corte di Assise di Appello
di Venezia ELl'8.11.1991
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal
Consigliere Dott. Giovanni Lubrano di Ricco.
Stato -
Udito il Pubblico Ministero in persona EL Sostituto
Procuratore Generale dott. Ciani che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi con eventuale prescrizione quanto al punto EL condono.
Udito il difensore Mauro Ronco, Marcantonio
Bezicheri, Francesco Lacurcio, Giorgio Luceri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Procedimento conclusosi in primo grado con sentenza EL 25 luglio 1987.
Il procedimento ha avuto come oggetto principale il cosiddetto "dirottamento di Ronchi dei
Legionari".
Il 6 ottobre 1972 un aereo Fokker 27
ELl'Ati, poco dopo il decollo dall'areoporto di
Ronchi dei Legionari, con sette passeggeri e tre uomini di equipaggio, era stato costretto a
ritornare a Ronchi.
Il rientro era stato imposto da un giovane armato di una pistola cal.22 che aveva chiesto che un poliziotto gli recasse a bordo la somma di lire
200 milioni.
Dopo la discesa dei passeggeri, rilasciati in cambio EL carburante richiesto, e dei tre
2 componenti di (rilascio, questo,equipaggio il dirottatore, stratagemma)ottenuto con uno
rimasto solo, intavolò trattative con le forze
ELl'ordine e ad un certo momento lanciò una bomba a mano da un finestrino.
Ne derivò una sparatoria nel corso della
quale il giovane, identificato in CA IV,
rimase ucciso.
Del ELitto di cui all'art. 630 c.p. e reati connessi furono chiamati a rispondere
IG NC, IG ET, NI
LO, TU SA e CO LO, ora non
ricorrenti.
NC IG e il NI erano
stati già condannati con sentenza della Corte di
Assise di Appello di Venezia del 5 aprile 1989,
passata in giudicato a seguito ELla sentenza di
questa Corte EL 29 gennaio 1990, per la c.d.
"strage di Peteano". Il 31 maggio 1972 un'autovettura era
esplosa provocando la morte di tre carabinieri e il ferimento di un quarto, intervenuti a seguito di una telefonata anonima che aveva segnalato una Fiat 500 con il parabrezza apparentemente attinto da
proiettile.
3 L'esplosione era avvenuta quando uno dei
militari aveva azionato il dispositivo per l'apertura EL cofano.
Una delle piste seguite, quella c.d.
"nera", si rivelò giusta.
I fratelli NC e ET IG,
TU SA, CO LO eil NI, Dello Zorzi furono, pertanto, imputati di
riorganizzazione EL partito fascista facenti parte
EL nucleo ordinovista di Udine non come autonoma espressione associativa ma come parte EL Movimento
politico Ordine Nuovo.
All'esito ELl'istruttoria seguita al
dirottamento di Ronchi dei Legionari MA LO
AR fu rinviato al giudizio ELla Corte di Assise
di Venezia per rispondere (si omettono le posizioni dei coimputati non ricorrenti:
Con GI - Zorzi:
EL ELitto di cui agli artt. 1 e 2 Legge 20.6.1952
n.645 (e successive modifiche) per aver il MA ed il GI dal 1969 al 1980, lo ZO dal 1969 al
1977, partecipato con funzioni organizzative, in
Venezia a sodalizio criminoso armato denominato
Ordine Nuovo, a sodalizio operante nel Triveneto con le modalità di cui al capo che precede;
il MA, il GI, lo ZO in particolare, sovraintendendo ai rapporti tra il gruppo veneto ed il gruppo friulano sopra-menzionato; alle forniture di armi e materiale bellico in genere;
alla fabbricazione, riparazione,
custodia ELle stesse, nonchè alla preparazione di attentati, personali e reali.
ER NC - CI LO:
EL ELitto di cui agli artt. 110, 61 n.2, 81 C.P.,
1 - 2 - 4 cpv. Legge 2.10.1967 n.895 perchè, allo scopo di commettere attentati contro cose e persone,
e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso,
agendo in concorso, illegalmente detenevano e
portavano in luogo pubblico, tre candelotti di
esplosivo plastico, di notevole potenza, EL peso di circa mezzo chilogrammo, ceduti dal MA al
IG.
In Venezia, in epoca imprecisata, compresa tra il
gennaio ed il maggio 1972. Con sentenza EL 25 luglio 1997 la Corte
Veneziana dichiarò il MA colpevole EL RE di partecipazione al sodalizio "Ordine Nuovo" e lo
condannò alla pena di dodici anni di reclusione e
lire 8 milioni di multa, mentre lo prosciolse dei reati di cui alla legge n.895/1987 perchè estinti per prescrizione.
5 Condannò, inoltre, il MA, in solido con gli altri, al risarcimento dei danni conseguenti ai soli reati associativi in favore ELla Presidenza
EL Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro-tempore, liquidate in lire 100
milioni.
Procedimento conclusosi in primo grado con sentenza EL 9 dicembre 1988.
All'indomani ELla strage alla stazione ferroviaria di Bologna del 2 agosto 1980 la
magistratura bolognese iniziò una serie di indagini ed un filone di esse, relative ad attività svolte da appartenenti all'area politica ELl'estrema destra,
si sviluppò nell'ambito ELl'unico procedimento penale inizialmente instaurato, dapprima al rito sommario e successivamente proseguito con quello formale.
L'azione penale fu iniziata a carico di numerose persone fra cui gli attuali ricorrenti
MA LO AR, DE RI, Di Lorenzo
NZ, BI SE e AS PA.
ELl'attività istruttoriaAll'esito compiuta, i capi di imputazione furono così
riformulati: in particolare, fra l'altro, le
imputazioni di cospirazione politica mediante
6
ی تا ابر الموانا associazione (art. 305 c.p.) e di associazione per
ELinquere (art. 416 c.p.), originariamente contestate, vennero unificate sotto l'unica imputazione di associazione con finalità di terrorismo e di eversione ELl'ordine democratico
(art. 270 bis c.p.).
Con ordinanza EL 27 giugno 1993 il G.I.P.
EL Tribunale di Bologna, riconosciuta l'insussistenza di vincolo di connessione tra l'associazione contestata e quella cui era
attribuita la strage di Bologna e ritenuta più
grave, tra le imputazioni elevate, quelle di cui
agli artt. 21 e 29 legge n. 110 EL 1975, aggravata dalla finalità di eversione (fatto commesso in
Venezia in relazione all'episodio di occultamento di armi ed esplosivi presso il tiro a segno EL Lido)
dichiarò la propria incompetenza per territorio ed ordinò la trasmissione degli atti al pubblico ministero EL Tribunale di Venezia.
A chiusura ELla formale istruzione, con ordinanza EL 2 settembre 1984, il G.I. sentenza
EL detto Tribunale, fra l'altro, ordinò il rinvio a giudizio avanti alla Corte di Assise di Venezia di diciotto persone fra cui gli attuali ricorrenti per rispondere:
7 Capo 1): MA, DE, Di OR, AS e BI
(unitamente a PI AM, GI LO, GI
TO, SA IO e FI LO
(quest'ultimo poi deceduto) dal "RE di cui
all'art. 270 bis c.p. perchè i primi tre
organizzavano e dirigevano, gli altri partecipavano ad una associazione realizzata anche
con denaro proveniente dal disciolto "Ordine Nuovo",
che tentavano di ricostruire con le medesime finalità di azione sull'intero territorio nazionale
(inserendosi in parte nel territorio Veneto); che si prefigurava altresì il fine di commettere atti di violenza a scopo di eversione ELl'ordine democratico, attraverso il collegamento con bande
armate alle quali procuravano armi, ovvero tentavano di procurarle, per tali motivi entrando in possesso di armi, esplosivi, detonatori che occultavano in più luoghi, in Venezia ed altrove;
predisponendo inoltre falsi documenti di identità, ospitando latitanti, predisponendo rifugi e collegamenti con esponenti ELla eversione neofascista, promuovendo la stampa e la diffusione di giornali e
pubblicazioni di propaganda ("La Sentinella
d'Italia"), Le Pleiadi"; formando ed aggiornando schedari di partecipi ad organizzazioni neofasciste, per il compimento di azioni eversive terroristiche,
reclutando cercando di reclutare sempre nuovi aderenti. In Venezia, Verona, Colognola ai Colli ed altre zone EL territorio nazionale fra il 1977 ed il 1982.
Di tale RE il MA verrà dichiarato colpevole con sentenza della Corte di assise di
Venezia EL 9.12.1988.
Il MA, inoltre (con FI e GI):
capo 3): "EL ELitto di cui agli art. 21 e 29 legge
18.4.1979 n.110, 81 cpv. e 112 n.1 c.p. perchè in concorso fra loro, ed altri in esecuzione di un
disegno criminoso, detenevano armi, medesimo detonatori, al fine di mettere in esplosivi,
pericolo la vita ELle persone e la sicurezza ELla
collettività mediante la fornitura degli stessi a
gruppi armati, e quindi mediante la commissione da parte di questi EL ELitto di cui all'art. 306
c.p.-
In Venezia, da epoca imprecisata, sino alla fine di settembre e inizio ottobre 1992 e anche in
Milano, tra la fine EL 1980 ed il giugno 1992,
limitatamente alle armi da sparo, comuni e da guerra
(capo 4): "EL ELitto di cui agli artt. 11
9 cpv., 110 cp., di legge 6.2.1990 n. 15, 9 e 12 cpv.
legge n. 417/1974 perchè in concorso tra loro con finalità eversiva, portavano illegalmente in
pubblico, occultandoli presso il tiro a segno di
Venezia, alcuni dei detonatori, armi ed esplosivi di cui al capo che precede.
Nelle stesse circostanze di tempo e di
luogo di cui al capo 3).
6) GG, GO, FASOLI, ER e con
FI, SA e GI EL ELitto di cui agli artt. 81 cpv, 112 n.1 C.P., 21 legge 18 aprile 1975 n. 110 perchè detenevano illegalmente in concorso
tra loro quanto segue:
a) armi, parti di armi, munizioni comuni e da
guerra che il DE materialmente occultava presso l'Ospedale al mare di Venezia, ove prestava servizio;
b) - una pistola semi-automatica cal. 22, trasferita
nel 1980 da Venezia a Colognola ai Colli, e nel 1982
a Verona, e poi nuovamente a Colognola;
(၁
.
una pistola "MI-ES", cal.38, trasferita
nell'agosto EL 1982 da Venezia a Verona, e di qui a
Colognola; ed inoltre il solo FI:
- una pistola "Beretta" cal.9 munita di filettatura per silenziatore (in epoca imprecisata fra il 1978
10
.. ed il 1979, in Colognola ai Colli);
Il MA ed il FI: una pistola cal. 6,35 trasferita nel 1981 da
Colognola ai Colli a Venezia;
il MA (il FI) ed il GI:
alcune scatole di cartucce cal. 7,65 "Parabellum"
trasferite nel 1981 da Venezia a Colognola ai Colli.
7) GG
- SOFFIATI - GOBBI - (BRESSAN) FASOLI
- -
(DIGILIO) - ER
-
EL ELitto di cui agli artt. 81 cpv., 110 C.P. 1
Lette 6 febbraio 1980 n.15, 12 e 14 Legge 14 ottobre
1974 n.497, perchè in concorso tra loro con finalità
eversive, portavano illegalmente in pubblico, le armi, le parti di armi e le munizioni di cui al capo che precede.
- - -8) GG (SOFFIATI) (DIGILIO) (BRESSAN)
EL ELitto di cui agli artt. 110 C.P., 23 legge 18
aprile 1975 n... 110, perchè in concorso tra loro
cancellavano i numeri di matricola ELle pistole menzionate ai punti b) e c) del capo 6), e
detenevano quindi tali armi, prive dei numeri di identificazione.
In Verona, agosto-settembre 1982.
In Colognola ai Colli, sino al 19.9.1982.
11) (SOFFIATI)
- MAGGI - (DIGILIO)
11
☐ EL ELitto di cui agli artt. 81 cpv., 110, 482, 477
C.P. perchè in concorso tra loro ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, falsificavano documenti di riconoscimento, uno dei quali, munito
ELla fotocopia EL GI, intestavano a certa
ragionier Spanio.
In Verona a Colognola, tra il giugno e l'ottobre EL
1982.
18) GO
- MAGGI - (BRESSAN) (SOFFIATI) -
EL ELitto di cui agli artt. 110 C.P:, 1, 2, 4
legge 2 ottobre 1967 n. 895, per avere il secondo
ceduto illegalmente al terzo, tramite la prima, un
caricatore per fucile mitragliatore, parte di arma
da guerra già detenuto dal MA e quindi, portato in luogo pubblico dal Bressan su incarico del
FI, cui era destinato.
Accertato in Venezia il 18 settembre 1982.
19) GO
- MAGGI (BRESSAN) -(SOFFIATI)
-
ELla contravvenzione di cui agli artt. 110, 697
C.P. per avere illegalmente detenuto cartucce cal.
7,65 "Parabellum", nonchè 123 cartucce cal. 12.
Stessa data e luogo EL capo che precede.
20) - GOBBI - MAGGI - -(BRESSAN) (SOFFIATI)
EL ELitto di cui agli artt. 110, 648 C.P. per avere ricevuto (il MA da persone non
12 identificate) un caricatore per fucile
mitragliatore, proveniente dal RE di illegittima cessione.
Accertato in Venezia, il 18 settembre 1984.
Con sentenza EL 9 dicembre 1988 la Corte di Assisi di Venezia, modificata l'originaria imputazione di cui al capo 1 nel reato p.c.p.
ELl'art. 1 e 2, 1° e 3° co., legge 645/1952,
come modificata dalla legge 152/1975 la Corte di
Assise di Venezia dichiarò il MA colpevole dei reati di cui ai capi 1, 3 e 4, 6, 7, 8, 18 e 20
(limitatamente per i capi 3 e 4 di detonatori di
Venezia ed alle armi di Milano, armi comuni da sparo e per i capi 6 e 7 relativamente alle lettere a) b)
e c) nonchè alla pistola cal. 10, 35).
La Corte di merito concesse le attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle aggravanti, e,
previa unificazione di tutti i reati col vincolo
ELla continuazione, lo condannò alla pena di anni nove di reclusione e lire sette milioni di multa.
Per il resto assolse ovvero prosciolse per estinzione EL RE.
Dichiarò il DE colpevole dei reati di cui ai capi 1, 3 e 4 (per questi due ultimi casi come per il MA) e, con le attenuanti generiche
13 equivalenti alla contestata aggravante, lo condannò
alla pena di quattro anni e otto mesi di reclusione e lire 2.300.000 di multa, con assoluzione O
proscioglimento per il resto.
Dichiarò il Di OR colpevole EL RE
di cui al capo 1, e, concesse le attenuanti ritenute equivalenti alla contestata aggravante, lo condannò
alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione e
lire duemilioni di multa.
Dichiarò il BI colpevole dei reati sub
1), 6 e 7), esclusi i fatti di cui alla lettera a)
e con le attenuanti equivalenti alla contestata aggravante lo condannò, unificati i reati con il vincolo ELla continuazione, alla pena di anni
quattro di reclusione e lire duemilioni di multa.
Dichiarò AS PA colpevole dei reati sub 6) e 7), esclusi i fatti di cui alla lett. a),
modificata l'originaria imputazione in quella di cui agli artt. 10
- 12 14 legge 497/1974, concesse le attenuanti generiche e unificati i reati col
vincolo ELla continuazione lo condannò alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione e lire ottocentomila di multa.
Il MA impugnò entrambe le suindicate decisioni e gli altri quattro la sentenza del 9
14 dicembre 1989.
All'udienza EL 18 ottobre 1991, prima
ELl'apertura EL dibattimento, fu disposta la riunione dai due giudizi: l'uno concernente il
procedimento n.8/89 a carico EL MA, EL GI
e EL RI , imputati, come detto, EL ELitto
di riorganizzazione EL partito fascista e altro,
dal 1969 al 1980, ed il procedimento n. 36/89 a
carico EL MA e degli altri sopra citati,
imputati, fra l'altro, EL RE di riorganizzazione
EL disciolto partito fascista, dal 1977 al 1982, e reati connessi.
Con sentenza EL 29 novembre 1991 la Corte
di Assise di Appello di Venezia, pronunciando nei due giudizi riuniti, in parziale riforma ELle
decisioni EL 25 luglio 1987 assolse il MA dal
RE sub 13 EL proc. n. 8/89 (legge 895/67) per non aver commesso il fatto, e in parziale riforma di quella EL 9 dicembre 1989 assolse:
il MA e il DE ELle imputazioni indicate nei capi sub 3 e sub 4, con riferimento alla sola detenzione e porto di armi ed esplosivi in Venezia,
diversi dai detonatori, perchè il fatto non
sussiste";
il AS dall'imputazione sub 1) per non aver
15 commesso il fatto il BI dai reati di cui ai capi 18 e 20 ELl'epigrafe, perchè il fatto non
costituisce RE.
Dichiarò il MA responsabile ELl'unico
RE di riorganizzazione EL disciolto partito fascista, dal 1969 al 1992 e, concesse le attenuanti generiche, equivalenti alla contestata aggravante di cui all'art. 5, co. 3, legge 645/52 e, ritenuta la continuazione con i reati di cui ai capi 3), 4), 6),
7), 8), 18) e 20, determinò la pena complessiva di anni 6, e giorni 15 di reclusione e lire 6.400.000
di multa, condonati 2 anni di reclusione e l'intera pena pecuniaria.
e ilRitenne per il DE, la Di OR
BI più grave il reato di cui al capo 6) e
determinò la pena così:
Per DE in anni tre, mesi sette di
reclusione e lire 1.600.000 di multa, per Di OR
in anni 2 di reclusione e lire 1.000.000 di multa,
per BI in anni 3, mesi 5 e giorni 15 di
reclusione e lire 1.300.000 di multa.
Confermò, invece, la statuizione di responsabilità e la relativa pena inflitta per il
AS.
Ridusse per il MA a lire 10 milioni
16 l'entità ELla somma a suo carico (in solido col WAKA WA
GI) a titolo di risarcimento in favore ELla
Presidenza EL Consiglio dei Ministri.
La Corte veneziana ha diviso la motivazione
(per quanto qui interessa) della sentenza in tre
parti:
nella prima parte ha trattato la posizione di RI
LD, nella vicenda di Ronchi dei Legionari, che qui non interessa;
nella seconda parte ha esposto i criteri di
valutazione ELla prova ai sensi ELl'art. 192
c.p.p. e i profili dogmatrici EL RE
associativo;
nella terza parte è stata esaminata l'imputazione concernente la riorganizzazione EL partito fascista dal 1969 al 1982 per il solo MA;
dal 1977 al 1992
- per gli altri quattro imputati ricorrenti, nonchè
EL ES, pure esso appellante.
I giudici di appello sono quindi passati ad esaminare le singole posizioni:
4) Di OR NZ. Secondo la Corte di primo grado la
responsabilità ELl'imputata in ordine al contestato
RE riorganizzazione del disciolto partito fascista va valutata in relazione alla latitanza e
17 all'espatrio di GI LO, altro appartenente al sodalizio criminoso armato denominato Ordine Nuovo.
La Di OR si era dichiarata col MA
disponibile ad ospitare il GI per alcuni giorni presso di sè, avendo costui bisogno di riposo in una zona collinare, quale quella, ove appunto viveva la Di Lorenzo. Ma il giorno dopo il suo arrivo il
GI, che era giunto insieme a GI TO,
si era allontanato e ciò stava a dimostrare che l'intervento ELla Di OR non era casuale ma
"programmato", e la circostanza costituisce sicuro sintomo ELl'avvenuta predisposizione accurata di
una via di fuga ben precisa.
Il contributo ELla Di OR alla latitanza e all'episodio EL GI deve essere
pertanto considerato come inserito nel più ampio disegno criminoso costituente il fine proprio
ELl'organizzazione volta alla ricostituzione EL
partito fascista.
La Corte di secondo grado, nell'esaminare i motivi di impugnazione ELla Di OR, esclude la riconducibilità dei fatti contestati all'ipotesi legislativa ELl'associazione sovversiva ex art. 270
c.p. (ff. da 58 a 81) ed esclude altresì che i fatti da essa previsti (si rivelino anche concretamente
18 "lesivi" EL bene protetto ELla norma, trattandosi
"di RE formale, di pericolo indiretto, la cui piena sussistenza si realizza indipendentemente dalla successiva ed effettiva perpetrazione dei
ELitti che incidono realmente sulla sicurezza
ELl'ordinamento democratico ELla stessa.
Dopo un ampio esame ELle risultanze processuali, in particolare di fatti, circostanze,
rapporti personali, ect., ritenuti particolarmente significativi, la Corte veneziana perviene alla conclusione che l'intervento ELla Di OR in favore del latitante GI fu preordinato e
concordato, e fu dettato non tanto da ragioni personali dettate da simpatia o solidarietà ma in
ottemperanza ad un preciso accordo, previamente assunto col MA, quali soggetti facenti tutti parte ELl'illecita organizzazione denominata
Movimento Politico Ordine Nuovo. La Di Lorenzo ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) Erronea applicazione ELla legge penale (art. 524, n.1 c.p.p. 1930).
Viene reiterata la contestazione ELla
qualificazione giuridica ritenuta dai giudici di merito e che trattasi di RE di pericolo presunto.
19 2) Omessa motivazione in ordine alla tesi
ELl'inquadramento dei fatti nell'ipotesi ELittuosa
prevista dall'art. 270 c.p.
3) Omessa motivazione in ordine alla verifica EL
comportamento ELla Di OR " 'come essenziale alla vita ELl'organizzazione criminale e causale per il conseguimento ELlo scopo EL sodalizio criminoso". cioè la ricostruzione del disciolto partito fascista.
4) Omessa motivazione sul motivo di appello con cui si era prospettata la riconducibilità ELla condotta ritenuta a quella EL favoreggiamento personale.
5) Erronea applicazione ELla legge penale in ordine al denegato riconoscimento ELl'attenuante di cui all'art. 114 c.p. sussistendo il presupposto ELla
minima importanza ELl'opera portata, mentre
insussistente è nella specie il divieto contenuto nel secondo comma ELl'art. 114, in relazione all'art. 112 c.p., trovando l'attenuante applicazione anche nelle ipotesi di concorso
necessario.
6) Erronea applicazione ELla legge perchè per avere la sentenza impugnata stabilito che l'organizzazione va considerata armata, mentre avrebbe dovuto verificare se si trattasse di armi la cui
20 definizione è da rinvenire nell'art. 585, co.2, c.p.
e che la quantità ELle stesse fosse adeguata rispetto al perseguimento ELlo scopo comune.
Inoltre avrebbe dovuto dimostrare che la Di
OR conoscesse il carattere armato
ELl'associazione O che, comunque, avrebbe potuto rendersene conto, ma per sua colpa, ai sensi
ELl'art. 59 c.p.-
Il fatto che l'art. 2 legge 645/1952 usi la congiunzione, e,(i promotori e i partecipanti) porta a ritenere che ciascuno debba avere la personale disponibilità ELle armi.
2) Erronea applicazione ELla legge penale.
La Corte di merito ha ritenuto di applicare l'indulto (due anni) di cui al D.P.R.
394/90, ma, ai sensi ELl'art. 113 c.p. in presenza di una causa estintiva del reato (nella specie sospensione condizionale ELla pena, beneficio di cui l'imputata poteva fruire) e di una causa
estintiva ELla pena, prevale la prima.
BI SE.
I giudici di merito hanno ritenuto di
particolare rilievo, ai fini ELl'affermazione ELla
partecipazione ELla BI all'associazione, la
circostanza che costei ha posto a disposizione, il
21 proprio esercizio pubblico, continuità e con
piena disponibilità, in relazione a tutte le
attività poste in essere dal gruppo", e in
particolare prestandosi a ricevere, conservare e
consegnare pacchetti contenenti armi.
Secondo gli stessi giudici la Gobbi è
coinvolta, nell'ambito degli episodi criminosi ascritti al gruppo esclusivamente nei fatti relativi alle armi (Pistola NO e revolver Smith e
ES) ed alle munizioni portate da Venezia a
Verona dal ES, contenute in sacchetti di plastica. In appello erta stata contestata la
chiamata di correo formulata dal ES nei confronti ELla BI perchè non confermata da riscontri obiettivi.
La Corte di secondo grado, pertanto si sofferma sulla valutazione intrinseca ed estrinseca
ELl'attendibilità EL ES, "mantenutosi sempre coerente con la sua scelta collaborativa ed incurante ELle reazioni dei suoi ex compagni",
pervenendo ad un giudizio pienamente positivo: la
Trattoria della Gobbi, "Lo Scalinetti",
era sempre il luogo "naturale di parcheggio di armi,
ove cioè venivano "recapitate" e che poi il FI
22 tramite il ES avrebbe ritirato.
Con la piena disponibilità EL locale da lei gestito, quale punto di incontro degli associati e simpatizzanti e quale luogo di riferimento per temporanea collocazione di armi, la BI, secondo i giudici di merito, ha con coscienza ed
intenzionalmente partecipato all'associazione movimento - gruppo diretto dal MA.
La BI ricorre per cassazione deducendo:
1) Inosservanza ed erronea applicazione ELl'art. 192 c.p.p. in relazione all'art. 475 n. 3
cod. proc.pen. 1930
a) sui reati relativi alla consegna ELle pistole;
b) sulla partecipazione all'associazione eversiva.
Sul primo punto si sostiene che i giudici di merito avrebbero tratto il conforto estrinseco
ELle accuse EL SA da una serie di argomenti valutativi attinenti però episodio diverso da quelli per i quali la ricorrente è stata condannata, cioè
alla consegna EL pacchetto con le munizioni per il quale vi è stato proscioglimento e non condanna.
Sul secondo punto si deduce l'assoluta
mancanza di motivazione per quanto attiene alla partecipazione ELla BI all'associazione "de quo"
2) Violazione e falsa applicazione ELl'art. 6 D.P.R.
23 869/1986, indicata come motivo 'introdotta in via doppiamente subordinata", con richiesta di
correggere la motivazione inserendovi la menzione,
contenuta nella motivazione, ELla sommatoria al condono di due anni ex D.P.R. 394/90, applicato in secondo grado, di quello di sei mesi ex d.p.r.
869/1986, già applicato in primo grado.
DE RI
Viene ritenuto il suo coinvolgimento nella vicenda relativa ai detonatori sepolti dal GI
al tiro a segno EL Lido di Venezia e che il MA di recuperare,aveva richiesto al predetto coinvolgimento ritenuto quanto mai significativo
"dal momento che un incarico tanto ELicato,
riservato e pericoloso non può che essere stato
affidato ad una persona ELla massima fiducia e da non considerarsi episodico o limitato alla sola
vicenda dei detonatori.
All'uopo la Corte di merito ritiene provata l'attendibilità soggettiva ed oggettiva delle
dichiarazioni EL teste LU, custode EL tiro a segno, cui il DE aveva confidato le esigenze di ricerca dei detonatori, chiedendogli di aiutarlo a recuperare nel terreno EL poligono un pacchetto contenente ELl'esplosivo T4 ed alcuni detonatori.
24 NNNNNNN
La LU aveva confidato ciò a OL
TT, presidente EL tiro a segno, nonchè al
MA e al NN, e a seguito di tale confidenza il DE aveva avvicinato il LU
minacciandolo di ucciderlo o di farlo uccidere se non avesse tenuto chiusa la bocca.
La Corte di merito ha, pertanto, ritenuto che il DE ha concorso a detenere e
successivamente a recuperare i detonatori celati dal
GI nel terreno EL tiro a segno, mettendoli nella disponibilità EL MA, capo riconosciuto
ELl'illecita associazione. Inoltre ha riconosciuto la responsabilità
EL DE in ordine agli oggetti rinvenuti in uno armadietto a lui appartenente, fra cui il complesso otturatore - slitta per fucile a pompa e la pistola marca mondial "a salve", ritenuto il primo "parte di arma, come tale riconducibile all'ipotesi legislativa di cui all'art. 21 legge 110/75.
Il DE ricorre per cassazione
contestando la ritenuta prova ELla sicura appartenenza all'associazione anche a voler ammettere in via astratta che il LU abbia detto il vero e che pertanto fosse stato informato con esattezza ELla presenza dei detonatori dal
25
€ GI.
Ciò non costituisce un dato noto che consenta la deduzione del dato ignoto (RE
associativo), presunto dalla sentenza, e così anche
gli altri elementi ritenuti rilevanti a tal fine sul piano probatorio onde non è consentita una deduzione di certezza di un dato associativo.
AS PA
Come già detto i giudici di secondo grado hanno assolto il AS dall'imputazione di cui al
1988, capo 1) ai sensi ELl'art. 530, 2° CO., essendo stato assolto in primo grado con formula dubitativa e lo hanno ritenuto responibile soltanto in ordine alle lettere b) e c) dei capi 6 e 7
ELl'epigrafe, modificata l'originaria imputazione di cui all'art. 21 legge 110/1915 nella minore ipotesi dagli artt. 10, 12 e 14 legge 497 EL 1974 e al sotterramento di una pistolain relazione
NO, in località Casetta di Colognola ai Colli,
al successivo dissotterramento ELla stessa arma,
richiesta dal FI, all'ulteriore sotterramento di entrambe le pistole, dopo la loro obliterazione nel cimitero di S.Zeno di Colognola ai Colli.
Anche per il AS la Corte di merito ha ritenuto la piena attendibilità EL ES,
26 richiamatosi a quanto già argomentato in proposito nell'esaminare la posizione ELla BI.
Il AS ricorre per cassazione deducendo:
1) manifesta illogicità ELla motivazione in ordine all'assoluzione ELla partecipazione al reato
associativo mediante adozione ELla formula di cui al comma 2 anzichè EL comma 1 ELl'art. 530 c.p.p.,
dato che il collegamento al comma secondo rivela un contenuto che non è in effetti ampiamente liberatorio, con conseguente interesse
ELl'imputato all'impugnazione.
2) Inosservanza e violazione ELl'art. 192, co. 3,
c.p.p., in relazione alla chiamata di correo EL
coimputato ES con riferimento all'episodio EL
sotterramento ELle due armi da sparo, nonchè
mancanza di motivazione su tale capo.
MA LO RI
-
La sentenza ELla Corte di Assise di appello ha anzitutto esaminato e ritenute infondate alcune eccezioni di natura procedurale formulate dalla difesa, fra cui, relativamente all'impugnazione ELla sentenza 25 luglio 1987, la
nullità di tale provvedimento per violazione
ELl'art. 477 c.p.p. 1930, nonchè l'incompetenza per territorio ELla Corte di primo grado per essere
27 competenti, alternativamente e nell'ordine, la Corte
di Roma, Verona o Bologna.
La Corte di merito ha, poi, esaminato i
motivi di gravame attinenti i reati specifici in tema di armi e, pertanto, i motivi attinenti il capo
13 ELl'epigrafe ELla sentenza 25 luglio 1987, e
quelli attinenti i capi 3, 4, 6, 7, 8, 18 e 20
ELl'epigrafe ELla sentenza EL 9 dicembre 1988,
ritenendoli infondati, ad eccezione di quelli attinenti i capi 3 e 4 limitatamente gli oggetti diversi da detonatori in Venezia per i quali ha adottato con formula ELl'art. 530, co.2, c.p.p.
1988.
Infine è passata alla valutazione dei motivi attinenti l'imputazione di riorganizzazione
EL partito fascista contestata al MA dal 1969 al
1980 (capo di imputazione n.2 proc. 8/89 e sentenza
23 luglio 1987) e dal 1977 al 1982 (capo di imputazione n.1 proc. 36/89, sent. 9 dicembre 1988)
e, stante la unificazione dei due procedimenti, il
MA è stato giudicato per il reato associativo
realizzato nel corso di tredici anni, che vanno dal
1969 al 1992.
Il capo 2 EL p.c. 8/91 concerne tutti gli ordinovisti udinesi, accusati al capo 1 EL ELitto
28 di cui agli artt. 1 e 2 legge 20.6.1952 n. 649 per partecipato, dal 1969 al 1973, a sodalizio aver criminoso (inserito nell'organizzazione triveneta di
Ordine Nuovo) avente il suo centro operativo in
Udine (IG NC, IG ET,
NI LO, Turco SA, EL RI,
CA IVo, CO LO, svolgendo anche il ruolo di promotori ed organizzatori.
Nel procedimento n.36/89, come detto, il
MA era originariamente imputato EL ELitto di cui all'art. 270 bis c.p., imputazione modificata in quella di cui agli artt. 1 e 2, primo e terzo comma,
legge n.645/1952 con la sentenza ora impugnata.
A mezzo EL difensore avv. Marcantonio
Bezichesi il MA deduce:
1) Inosservanza ed erronea applicazione ELla legge penale in punto alla questione relativa alla
competenza territoriale, in punto di mancata
correlazione fra il fatto contestato nel capo di imputazione e quello così come poi è stato
interpretato in sentenza.
2) Mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza EL RE di ricostituzione nel disciolto partito fascista.
3) Carenza di motivazione in ordine EL ritenuto
29 །
"lotta armata fascista", dato che nel caso di specie trattasi di non più di due ° tre pistole, tutte proprietà individuali di singole persone.
4) carenza di motivazione per avere la sentenza
impugnata ritenuto il MA quale "promotore" di un illegale "Movimento politico Ordine Nuovo".
5) Violazione di legge fa riferimento all'art. 192
c.p.p.
-
6) Carenza di motivazione in punto alla ritenuta semplice equivalenza tra attenuanti e aggravanti.
7) Carenza di motivazione in ordine alla ritenuta ammissibilità ELlo Stato quale parte civile.
8) Violazione di legge in ordine alla liquidazione
ELla somma di denaro a titolo di risarcimento di danno allo Stato.
L'altro difensore, avv. Mauro Ronco, ha dedotto:
1) Nullità ELla sentenza per incompetenza territoriale perchè competente è la Corte di Assise
di Roma.
2) Violazione ELl'art. 477 c.p.p. 1930 -
3) Mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza ELl'associazione e in ordine alla ritenuta sussistenza ELl'ipotesi di cui al terzo
comma ELl'art. 2 legge n.645/1952 e EL primo comma
30 (organizzazione armata e qualifica di promotore e organizzatore EL MA).
4) Mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per i reati di cui ai capi 3, 4, 6,
7, 8, 18 e 20) ELl'epigrafe.
5) Carenza di motivazione in ordine al giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee.
L'avv. Mauro Ronco ha, in data 2 novembre
1992, depositato memoria ad integrazione dei
suddetti motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorso di MA LO AS.
In ordine alla posizione EL MA i giudici di appello prendono in esame prima la motivazione ELla condanna di costui secondo la sentenza EL 25 luglio 1987, valutando positivamente le argomentazioni dei primi giudici al fine di
verificare il rispetto dei canoni interpretativi di cui all'art. 192 c.p.p. vigente e pervenendo al
convincimento che l'ipotesi accusatoria "regge"
anche se "privata" ELl'apporto probatorio costituito dalla posizione EL coimputato ZO,
assolto ex art. 479 c.p.p. 1930 e, quindi, anche sottraendo alla motivazione dei primi giudici le argomentazioni fondate sulla presenza associativa
31 ELlo ZO, peraltro assolto in primo grado per insufficienza di prove.
Come già detto il RE di riorganizzazione
EL partito fascista ritenuto dalla sentenza di secondo grado è quello che risulta dall'unificazione
ELl'ipotesi accusatoria di cui alla sentenza EL
1987 (periodo di tempo 1969 1980) con quello di cui alla sentenza EL 1988 (periodo 1977 1982).
-
La prima ELle due suddette ipotesi ha per oggetto l'attività svolta dal MA come esponente di Ordine Nuovo veneto specie nei suoi rapporti con il gruppo friulano EL medesimo sodalizio, mentre la seconda ipotesi riguarda l'attività EL prevenuto diretta alla ricostituzione, in territorio vento,
EL disciolto Ordine Nuovo, con la collaborazione di
LO FI e AM PI.
La militanza EL MA si svolge, secondo ricostruzione dei giudici di merito, senza la interruzione fin dagli anni universitari,
nell'ambito ELl'ideologia ordinovista, e fin dal
1970 è il principale referente EL gruppo udinese di matrice ordinovista, facente capo, fra gli altri, ai fratelli IG, dimostratosi attivo sul piano militare e operativo con una serie di azioni
violente, fra cui appunto il tentato dirottamento
32 aereo di Ronchi dei Legionari EL 6 ottobre 1992, e la strage di Peteano di Sagrado EL 31 maggio 1972,
in relazione alle quali sono stati condannati con
sentenza irrevocabile LO NI e NC
IG.
La sentenza impugnata trae argomentazioni a sostegno ELla fondatezza ELl'accusa formulata a
carico EL MA sia dalle motivazioni formulate in ordine alla responsabilità dei singoli imputati per i reati specifici in tema di armi (GI,
DE, ES, BI), sia valutando i vari indizi ELla realtà associativa concernenti il collegamento con bande armate, l'attività di
falsificazione di documenti, l'aiuto prestato ai latitanti, le pubblicazioni, l'attività di
proselitismo, i finanziamenti. La Corte di Assise di Appello perviene,
quindi, alla conclusione che fra gli imputati sia intervenuta nel tempo una stabile struttura
organizzativa, fondata su una rete consolidata e
stratificata di relazioni interpersonali, consentita dall'unicità ELl'ideologia professata, adeguata al perseguimento degli scopi, ed idonea a suscitare
negli aderenti l'obbligo serio ed impegnativo, di garantire la loro disponibilità per il perseguimento
33 degli obiettivi di volta in volta concordati e
perseguito mediante condotte aventi finalità
antidemocratiche proprie EL disciolto partito fascista.
Ciò premesso e passando all'esame dei
motivi di ricorso ritiene la Corte che nessuno di essi è fondato.
L'ordine logico ELle questioni impone di esaminare con precedenza il motivo attinente la dedotta incompetenza "ratione loci" ELla Corte
veneziana per essere competente, invece, la Corte di
Assise di Roma.
La questione viene riproposta in questa sede sotto i medesimi profili già prospettati dai giudici di merito che hanno ritenuto non fondata
l'eccezione con motivazione corretta sotto il profilo giuridico ed aderente alla formale contestazione formulata a carico EL MA e gli altri coimputati EL medesimo RE (ma il solo
MA l'ha sollevata).
La Corte di merito ha, infatti,
espressamente tenuto conto che tale contestazione ha per oggetto "la costituzione di un'associazione
"agganciata" al territorio veneto, con epicentro Venezia, ed avente le medesime finalità operative
34 EL disciolto Ordine Nuovo" dato che agli imputati viene contestato di aver tentato di ricostruire tale associazione "con le medesime finalità di azione sull'intero territorio nazionale, riuscendovi in parte nel territorio Veneto", si chè competente è
l'autorità giudiziaria EL luogo ove il nucleo ha
operato e ove si è svolta l'attività di dirigenza,
nel caso contestata, appunto, al MA.
Il ricorrente, travisando la contestazione formale, alla cui stregua pure afferma deve essere la competenza per territorio, determinata apoditticamente deduce che nella specie si
tratterebbe ELla "costituzione sull'intero territorio nazionale, EL disciolto Ordine Nuovo,
come movimento di tipo nazionale", il cui
"epicentro" è Roma, con conseguente competenza, a conoscere il RE contestato, ELla Corte di Assise
romana. La tesi del ricorrente è però smentita,
oltre che dalla formale contestazione, da tutta la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di primo e secondo grado che ben a ragione affermano che "ci
si trova di fronte ad una condotta distinta,
parallela, definita nel suo ambito territoriale,
anche se convergente nel risultato finale
35 all'organizzazione nazionale avente gli stessi scopi".
Del tutto pertinente è, in conseguenza, il richiamo al principio giurisprudenziale, che questa
Corte condivide, secondo cui competente a procedere a carico dei dirigenti di un movimento eversivo
locale avente finalità comuni a un corrispondente movimento nazionale, ma autonomo sopratutto sotto il profilo ELla operatività spaziale e con proprie strutture locali, è l'autorità giudiziaria EL luogo ove si è svolta l'attività di dirigenza, non alessendovi tra questa e la partecipazione corrispondente movimento nazionale incompatibilità
(Cass. Sez. I, CC. 26 ottobre 1980 n.2303, P.M.
confl.comp. G.I. Roma e G.I. Trieste in proc. Grilz,
massima ufficiale 146 421).
Tale principio è stato enunciato proprio in riferimento a fattispecie di dirigenza di gruppi triestini di avanguardia nazionale e ordine nuovo, con affermazione ELla competenza EL giudice di
Trieste ed esclusione di quella ELla autorità
Giudiziaria di Roma.
Insussistente è pertanto, la dedotta
pretesa nullità ELla sentenza per essere competente la Corte di assise di Roma.
36 Pure insussistente la violazione
ELl'articolo 477 c.p.p. 1930, dedotta già in sede di merito dal solo MA cui, unitamente a numerosi altri imputati era stata originariamente contestata
la violazione ELl'art. 270 bis c.p., -
A sostegno il ricorrente deduce la
rilevante differenza di struttura tra il RE di cui all'art. 270 bis c.p. e quello di cui agli artt.
1 e 2 legge 20 giugno 1952 n.645, ritenuto a suo
carico, nonchè il tenore ELla contestazione effettuata al capo 1 EL decreto di citazione,
incentrata sulla descrizione di condotte sussumibili nella fattispecie di cui all'art. 270 bis, mentre
nella specie le sentenze di primo e secondo grado,
per la prima volta in causa gliintroduce elementi essenziali del RE di riorganizzazione
EL movimento fascista, con conseguente violazione
EL principio di correlazione statuito dal secondo comma ELl'art. 477 c.p.p..
Tale principio è informato alla tutela EL
diritto ELl'imputato alla difesa, in quanto vieta che egli possa essere condannato per un "fatto"
(condotta, evento, nesso causale) "diverso" da
quello a lui ritualmente contestato in
considerazione ELl'impossibilità ELl'accusato di
37 difendersi contro una imputazione mutata nel fatto che ne costituisca l'oggetto in modo tale da
determinare incertezza sull'oggetto stesso, e della
conseguente violazione EL suddetto fondamentale diritto. (Cass. Sez. 2°, 23 maggio 1990, ric. Torzi,
m. 186772).
Nella specie, come risulta EL resto già
dalla stessa contestazione formale, nella sentenza impugnata si dà atto che vi è stata contestazione effettiva ed inequivoca del finalismo di ricostituzione di un movimento vietato per la sua
annotazione fascista, ELl'obiettività strutturale ed organizzativa EL movimento vietato, perchè orientato alla perpetrazione di una O più delle
condotte previste dall'art. 1 ELla legge 645/1952,
ELla qualità "armata" EL movimento (art. 2 legge suddetta).
Il ricorrente apoditticamente nega che tali stati, nel corso intero ELsiano elementi procedimento, oggetto di contestazione e sostiene che l'introduzione in causa di essi, essenziale per la configurabilità EL reato di riorganizzazione EL
movimento fascista, è stata effettuata per la prima volta dalla sentenza di primo grado, confermata sul punto dalla sentenza ELla Corte di assise di
38 appello.
osserva la Corte, mentre taleMa,
prospettazione, oltre che apodittica, non
correlata a specifiche ragioni, a loro volta fondate sulle risultanze processuali è, invece, smentita nella sentenza impugnata con argomentazioni tutte
basate sul dato processuale concreto che in effetti non risulta fatto oggetto di contestazione da parte
EL ricorrente.
invero, fanno I giudici di appello,
riferimento, dopo lettura definita "attenta ed analitica", alle "domande dei diversi magistrati"
che hanno compiuto gli atti processuali e alle
singole "concrete condotte difensive di tutti gli accusati", tutte improntate al diniego ELla qualità
fascista e ELla connotazione armata EL movimento antidemocratico".
Ora osserva la Corte che il principio ELla
correlazione tra fatto contestato e quello ritenuto in sentenza, fondato sull'esigenza di evitare che l'imputato possa essere condannato per un fatto in ordine al quale non abbia potuto difendersi, non
deve essere interpretato in senso rigorosamente formale, ma con riferimento alle ragioni che l'hanno dettato e alle finalità alle quali è diretto.
39 Di conseguenza, il principio non può
ritenersi violato da qualsiasi modificazione
rispetto all'accusa originaria, ma solamente in caso di mutamento sostanziale EL fatto in relazione all'oggetto ELl'accusa, la quale non va individuata soltanto con riferimento alla contestazione enunciata nel decreto di citazione o nella ordinanza di rinvio a giudizio, ma con riferimento alla contestazione sostanziale.
Deve, perciò, escludersi la violazione
ELl'art. 477 c.p.p. 1930 tutte le volte che, in base agli atti processuali, anche diversi da quelli tipici diretti allo scopo, risulti che l'imputato abbia avuto conoscenza ELl'accusa e sia stato messo in condizione di difendersi. Nella specie, inoltre, nel capo di
imputazione originario sono contenuti tutti gli elementi EL RE ritenuto, mentre chiaro e puntuale è la contestazione EL primo procedimento.
Essendo, dunque, le decisioni dei giudici di merito, sia di primo che di secondo grado,
aderenti e conformi, sotto il profilo sostanziale e
quello formale, agli esposti principi di diritto, consolidati nella giurisprudenza di questa Corte,
insussistente si rivela la dedotta nullità ELla
40 condanna pronunciata in ordine al ELitto previsto dall'art. 2, 1° e 2° co., legge n. 645/952, ai sensi e per gli effetti ELl'art. 477 c.p.p. cod.
1930".
Tutto ciò premesso devesi esaminare il motivo attinente la ritenuta riconducibilità dei fatti contestati all'ipotesi ex artt. 1 e 2 legge 20
giugno 1952 n.645.
è anzitutto la dedotta Insussistente
nullità ELla sentenza (ricorso avv. Ronco) "per mancanza e contraddittorietà ELla motivazione" sul detto capo, motivo a sostegno EL quale vengono svolte argomentazione essenzialmente di merito e, al limite ELl'ammissibilità.
La sentenza impugnata, invero, dedica un
ampio e dettagliato discorso motivazionale alla valutazione ELle risultanze processuali in ordine alla sussistenza EL RE associativo dal 1969 al
1980 (per la prima decisione e dal 1977 al 1992 per la seconda decisione), e alla partecipazione ad esso
EL MA, con una lunga serie di riferimenti alle dichiarazioni di coimputati о di imputati in
procedimenti connessi e testi, in particolare alle dichiarazioni rese da IG NC nel corso del dibattimento di primo grado, da Giancarlo
41 Vianello esaminato quale teste quest'ultime confermate dalle deposizioni di NI TT, alla motivazione in ordine alla responsabilità dei singoli imputati per i reati specifici in tema di armi (GI, DE, ES, BI) e di
favoreggiamento personale, ad una significativa serie documentale, comprendente il ritrovamento di documenti falsi, di numerose armi e munizioni clandestine, alle specifiche pubblicazioni quali strumenti nel programma ideologico EL gruppo illecito, all'aiuto prestato ai latitanti, alla raccolta di fondi in favore dei latitanti di destra,
al collegamento con bande armate.
Trattasi di valutazione ELle prove, con
cui, dopo l'accertamento degli elementi che la
compongono, i giudici sono pervenuti alla decisione adottata criticamente, attraverso la convergenza e intima interdipendenza degli stessi elementi, nella
loro chiara e univoca attitudine a giustificare sul piano logico l'espresso giudizio che il gruppo degli imputati ha rappresentato, appunto, una forma di
riorganizzazione EL partito fascista. Il ricorrente, invece, pretende di
svalutare il peso probatorio degli elementi presi in esame e valutati in senso accusatorio, dai giudici
42 di merito sostituendo per ciascuno un'inammissibile personale "interpretazione", mentre è noto che la
valutazione di tale peso probatorio è compito EL
giudice di merito ed in sede di legittimità tale valutazione può essere contestata soltanto sotto il profilo ELla manifesta illogicità ELla motivazione e non sotto il profilo di carenza di motivazione per travisamento EL fatto, comunque non emergente neppure dalle articolazioni EL motivo così come dedotto da entrambi i difensori.
Va qui ribadito il principio, affermato ELle
Sezioni Unite Penali (Sez.Un. 18.1.1988, ric. Rabito
e altri, massima ufficiale 177919) che nel sistema giuridico italiano non esistono prove privilegiate e, pertanto, anche accogliendo la distinzione tra prove in senso stretto e prove cosiddette indiziarie, nessun limite è imposto al giudizio circa il valore di attribuzione agli elementi sottoposti al suo apprezzamento, nel senso che non
esiste per legge una scala predeterminata di valori probatori. Fermo l'obbligo di esplicitare le
ragioni del proprio convincimento secondo le indicazioni normative sopra citate, il giudice libero di attribuire ° negare ai singoli elementi
43
wwwww sottoposti alla sua valutazione quell'efficacia che nel senso concreto possono assumere:
indipendentemente, quindi, ELla loro appartenenza all'una o all'altra categoria. La sentenza impugnata, fra l'altro, fa
espresso riferimento alla parallela indagine e al
parallelo giudizio formulati dai giudici ELl'altra sezione ELla medesima Corte di Assise di Appello,
sulla stessa tematica, sia pure con riferimento ad imputati diversi da quelli EL presente procedimento ma accusati in correità con altre persone
(IG, NI ed altri) condannati con la sentenza irrevocabile a seguito ELla sentenza 29
143 di questa Corte (in gennaio 1990 n.
ed altri) in cui si definiscono ric.NI
scarsamente rilevanti gli argomenti addotti con
riferimento generale alle vicende d'ordine Nuovo
dopo la confluenza nell'M.S.I. e la contestazione da parte di quegli aderenti che si erano dichiarati contrari a questa operazione, argomenti che similmente vengono riprodotti nella memoria
depositata il 20 novembre 1992, argomenti che alla scarsa rilevanza aggiungono la loro apoditticità
perentoria, come quella secondo cui la confluenza di
Ordine Nuovo nel Movimento Sociale, decisa da IN
44 ا
ر
ب
AU nel 1969 "fu contraddistinta
ELl'accettazione (non è detto esplicitamente se da tutti anche se ciò è sottinteso), come metodo di
lotta politica, nel sistema democratico .", che il
MA fu certamente ed "inequivocabilmente" tra i
seguaci di AU, la pretesa "fortissima polemica"
tra il gruppo dirigente rientrato nel Movimento
Sociale "e fra questo va annoverato il dr. MA" '
ed il gruppo radunatosi intorno a ME NI
con la creazione di una struttura organizzata, il
Movimento Politico Ordine Nuovo, con la riappropriazione ELla denominazione antica da parte
ELla dissidenza rimasta fuori EL Movimento Sociale, movimento cui, secondo l'autore ELla memoria, il
MA sarebbe rimasto assolutamente estraneo,
argomenti, peraltro, di evidente merito, inidonei ad inficiare il discorso motivazionale ELla sentenza impugnata.
Pure non fondata è la contestazione EL
ruolo di "promotore" e "dirigente" che i giudici di merito attribuiscono al MA che ha cumulato le due qualifiche dal 1977 al 1992, secondo la ricostruzione operata dai medesimi giudici, dando iniziale impulso alla nascita ELl'associazione ed assumendo successivamente nell'ambito di essa un
45
Pri ruolo di preminenza e di direzione.
La sentenza impugnata, richiamandosi alle argomentazioni dei primi giudici, non manca certo di indicare gli elementi probatori su cui basare il suo giudizio sul punto, elementi convergenti tutti a
comprovare il ruolo che può essere definito di direzione EL MA, ruolo semplicemente "negato" in ricorso con una serie di mere affermazioni non collegate criticamente coll' "iter"
motivazionale complessivo e specifico ELl'impugnata sentenza attraverso cui il MA viene ritenuto al vertice EL gruppo Veneto.
Insussistente altresì, la dedotta violazione di legge per avere la Corte di merito ritenuto la sussistenza ELl'ipotesi armata della
ricostituzione EL partito fascista. Secondo il disposto del quarto comma
ELl'art. 2 della legge n. 645 EL 1952
"l'organizzazione si considera armata se i promotori e i partecipanti hanno comunque la disponibilità di armi o esplosivi ovunque siano custoditi", e tale
espressione, valutati i due avverbi ("comunque" e
"ovunque" e la congiunzione "e", ha correttamente indotto la Corte di secondo grado a ritenere sufficienti agli effetti penali la qualità armata
46 7
.
anche di uno solo o solo di alcuni dei promotori o partecipanti e la possibilità, invece, per tutti gli altri, di direttamente od indirettamente (tramite altri associati) accedere ai luoghi di deposito e/o di custodia ELle armi.
Non è necessario, in altre parole, che ogni sia permanentemente armato singolo componente necessario che l'associato essendo soltanto attivamente nella struttura disarmato operi associativa con la consapevole volontà di agire per lo stesso scopo comune degli altri partecipanti, che pur senza giungere alla fusione con le altre
volontà, sia comunque spontaneamente in comunanza
con il fine ultimo EL gruppo.
Sostenere, come il ricorrente, che nella specie nessun imputato ha mai avuto la disponibilità
ELle armi come membro EL gruppo e che, viceversa,
tale disponibilità va addebitata esclusivamente al singolo come tale, è fuori ELla realtà processuale tanto ampiamente descritta e valutata dalla sentenza impugnata mentre la censura si sostanzia in effetti in una personale valutazione che si vorrebbe sostituire a quella dei giudici di merito.
Del tutto generico, e pertanto inammissibile è il settimo motivo con cui si deduce
47 una pretesa carenza di motivazione e conseguente violazione di legge con riferimento all'art. 192
c.p.p. 1988.
I l ricorrente contesta altresì la sentenza impugnata, permotivazione ELla
contradditorietà, relativamente ai ELitti
contestati aiconcernenti le armi e le munizioni capi 3), 4), 6), 7), 8), 18) e 20) ELl'epigrafe ma anche tale motivo si rivela privo di fondamento. E' anzitutto esatta la premessa formulata in sentenza secondo cui gli elementi indiziari a
carico EL MA non possono essere sottoposti ad una critica valutazione in modo "atomistico,
separando impropriamente tra loro gli indizi, invece di considerarli unitariamente e sinteticamente".
Invero gli indizi sono costituiti da circostanze, collegate o comunque collegabili ad una determinato fatto, la cui normale caratteristica che valutate singolarmente e separatamente possono essere equivoche, nel senso che possono avere
spiegazioni diverse dall'inerenza al fatto da
provare, ma valutate globalmente, secondo criteri di comune logica, diventano idonee a costituire prova
ELl'esistenza EL fatto-RE ai sensi EL secondo comma ELl'art. 192 c.p.p. 1988.
48
☑ E a tale principio risulta che si è
attenuta la Corte di merito nel valutare le circostanze indiziarie a carico EL MA sia nell'esaminare le singole posizioni dei correi (pure condannati) in ordine ai medesimi capi concernenti le armi, sia in ordine a quella specifica del
MA.
In relazione a quest'ultima, la corte di merito si sofferma dettagliatamente nella valutazione EL contenuto di una conversazione telefonica intercettata il 22 settembre 1992 tra l'avvocato Gianniotti e la moglie EL MA e,
unitamente ad altre ulteriori circostanze pure indicate, perviene al conclusivo e logico giudizio, la cui coerenza con le risultanze processuali è
indubitabile, che il MA è "una sorta di
"regolatore" dei movimenti di armi, e di garante dello "status libertatis EL GI" e che tale
ruolo va collocato nell'ambito EL livello organizzativo ed associativo ELl'illecito movimento.
Il ricorrente prospetta una valutazione EL
peso probatorio degli indizi esaminandoli in modo
EL tutto frazionato con argomentazioni con cui sostanzialmente si chiede una inammissibile indagine
49 volta a controllare la fondatezza degli indizi presi in esame dai giudici di merito (punto relativo ai detonatori nascosti nel terreno EL tiro a segno di
Venezia, il bigliettino vergato EL MA
considerato conferma EL sotterramento dei detonatori nel detto luogo, dichiarazione accusatoria EL NN, ecc.).
Nel controllo ELla sentenza è necessario,
invero, fare riferimento all'intero testo ELla
medesima nel suo complesso, tenendo presente che la motivazione in diritto si integra con la narrativa in fatto, ELla quale bisogna tener presenti tutte le parti relative a circostanze che non siano state ritenute dai giudici di merito inattendibili od insufficientemente provate onde, e ciò vale per tutti gli altri ricorsi non ancora esaminati, le
questioni sono deducibili in questa sede nei limiti
EL parametro formale desunto dalla stesura ELla
motivazione.
Assolutamente corretto ed adeguatamente motivato è, inoltre, il giudizio di bilanciamento tra circostanze generiche e circostanze aggravanti relative al RE di ricostituzione EL partito fascista.
La sentenza impugnata, richiamandosi a
50 principi di diritto più volte enunciati da questa
Corte, non si è certo limitata ad enunciare l'eseguita valutazione ELle circostanze di segno opposto, concorrenti, ma ha proceduto ad una ampia analitica esposizione dei parametri valutativi
esauriente tenuti presenti, dando in tal modo
e corretta ragione ELl'esercizio EL potere discrezionale concesso dalla legge.
di merito è In particolare la Corte
di pari valenza con pervenuta al giudizio riferimento alla persistenza nel tempo EL
comportamento illecito, sintomo ELla particolare intensità EL dolo, ELla gravità EL pericolo per le istituzioni democratiche desumibile anche da tale persistenza, dal comportamento processuale del
MA, teso a garantire anche l'impunità dei correi,
circostanze queste evidentemente ritenute di
assorbente rilevanza rispetto alla circostanza ELla
particolare stima di cui il dr. MA è circondato in Venezia, cui la difesa intende conferire, invece,
decisivo valore attenuativo, onde la sua mancata espressa menzione in motivazione non può certo inficiare sul punto di nullità la sentenza
impugnata.
Il MA, infine, con l'ultimo motivo
51 contesta vizio di motivazione sul punto della
ritenuta ammissibilità ELla costituzione di parte civile ELlo Stato e violazione di legge sul punto
ELla liquidazione effettuata in sentenza di una
somma di denaro a titolo di risarcimento di danno in favore ELlo Stato.
Il motivo è destituito di fondamento in entrambe le articolazioni.
Lo stesso ricorrente riconosce in ricorso che il RE di cui all'art. 1 ELla legge n.645 EL
1952 è RE contro la personalità ELlo Stato e,
pertanto, legittima è la costituzione di parte civile ELlo Stato e per esso EL Presidente EL
Consiglio che lo rappresenta come organo di vertice
ELl'esecutivo e quindi, dotato EL potere e ELla
legittimazione ad agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni cagionati dal delitto "de
quo" (Cass. Sez. I, 14.12.1988, ric. Paticchia,
massima ufficiale 182283).
Deve, in conseguenza, ritenersi che siano risarcibili non solo gli eventuali danni patrimoniali, ma anche quelli non patrimoniali che sono rappresentati, oltre che da sofferenze fisiche
о psichiche logicamente non rapportabili alle
persone giuridiche, anche da turbamenti morali ELla
52 collettività pregiudizievoli all'attività ELlo
Stato.
Ricorso di Di OR NZ.
La ricorrente contesta anzitutto la qualificazione giuridica EL fatto ritenuta dai giudici di merito, contestazione già formulata nei motivi di appello e ritenuta non fondata dalla
sentenza impugnata con argomentazioni tutte sorrette dalla specifica giurisprudenza di questa Corte.
La Di OR aveva sostenuto, e questa tesi viene integralmente ripetuta in questa sede,
"l'irrilevanza di quei fatti organizzativi che,
ancorchè tipici, non si rivelino concretamente
lesivi per il bene giuridico protetto dalla norma e
cioè sicurezza ELl'ordinamento democratico ELlo Stato" e che nella specie non è possibile ravvisare nelle condotte degli imputati quei comportamenti ritenuti tipici dalle disposizioni ELla legge n.645
EL 1952.
I giudici di appello nel respingere tale tesi hanno affermato che i ELitti previsti dagli artt. 1 e 2 ELla legge sono "formali", di pericolo indiretto", la cui sussistenza si realizza indipendentemente dalla successiva ed effettiva perpetrazione di ELitti che incidano direttamente
53 sulla sicurezza ELl'ordinamento democratico ELlo
Stato.
Va premesso che i due gruppi (friulano e veneto nel primo processo, e veneto nel secondo)
sono stati ritenuti dai giudici di merito, non come
associazioni o sodalizi autonomi, bensì strettamente legati о addirittura inquadrati nell'organismo nazionale Ordine Nuovo, anche se ufficialmente tale qualifica è stata abolita con lo scioglimento EL
movimento avvenuta nel 1973, divenuta definitiva il
5 marzo 1982, quando IN AU, fondatore di Ordine
Nuovo nel 1950 annunciò che era giunto il momento di l'ombrello", vale a dire di trovare "aprire protezione all'interno di un partito legale, in
quanto era prevedibile un approfondimento ELle
indagini su gruppi eversivi, a seguito dei fatti di quegli anni. Tale decisione di vertice, spiegano i
giudici di merito, di rientrare nel partito non
piacque a molti e di qui la nascita nel 1970,
sopratutto ad opera di Graziani ME, del
Movimento Politico Ordine Nuovo, che ufficialmente costituiva l'ala attiva EL movimento originario. Ora che tale movimento, ha rappresentato una forma di riorganizzazione EL partito fascista è
54 stato definitivamente accertato da alcune decisioni
ELl'Autorità giudiziaria ed anzi la medesima
questione, con riferimento agli imputati NI,
HI, De IO, AC, NG, NA,
CO, IG, TO, IG ET,
IG NC e ZO, è stata affrontata e
risolta, nel medesimo senso ELla sentenza impugnata, dalla Corte di Assise di Appello di
Venezia con sentenza EL 5 aprile 1989 e confermata
integralmente sul punto dalla sentenza 29 gennaio
1990, n. 143, di questa medesima sezione, mentre con sentenza EL 5 dicembre 1977 n. 5204, ric.
Spampinato, (massima 138886) questa Corte ha
ravvisato il RE di cui agli artt. 1 e 2 legge
645/1952 nel caso di un gruppo di giovani che avevano organizzato il movimento "Ordine Nuovo".
Tali riferimenti sono già sufficienti da
soli per ritenere infondata la tesi EL ricorrente che pur non contestando la natura di RE di pericolo alla fattispecie ipotizzata dalle
disposizioni degli art. 1 e 2 legge suddetta, si sostiene trattasi non di pericolo "presunto", ma di pericolo "effettivo", ma mentre non si rinviene in alcuna espressa menzione di pericolo sentenza presunto, i tre tipi di condotta, previsti dall'art. 55 devono essere consideratí, e così li hanno
considerati i giudici di merito, come manifestazione di un programma che l'associazione о il movimento certamenteassume come scopo finale, ed il reato sussiste indipendentemente dalla successiva
commissione dei ELitti programmati, i quali, se
realizzati, concorrono materialmente con il primo
(in punto Cass. sez. 2, 5.3.1982, ric. Graziosi,
massima 154848).
Infondata, è, pertanto, anche l'ulteriore tesi che l'associazione sarebbe punibile solo quando le condotte strumentali rispetto al fine siano state effettivamente poste in essere ELl'associazione stessa.
Si deduce, col secondo motivo, una pretesa omessa motivazione" in ordine alla ritenuta non riconducibilità EL fatto all'ipotesi legislativa di cui all'art. 270 c.p., ma la Corte rileva da un lato che trattasi di questione di diritto e che sotto tale profilo non può plasmarsi di vizio di
motivazione, ma semmai di erronea applicazione di una norma di diritto sostantivo al fatto concreto ricostruito dai giudici di merito, erroneità nella specie, per quanto sopra detto, non ravvisabile
nella specie.
56 Pure insussistente è la dedotta mancanza di motivazione in ordine alla riconducibilità ELla
condotta ELla Di OR al RE contestato.
In sostanza si sostiene, con argomentazioni di merito, che l'ospitalità prestata dalla Di
OR al GI costituì un fatto isolato non rientrante, come invece ritenuto dai giudici di merito, in un preciso accordo sottinteso.
La sentenza impugnata, con ampi riferimenti a molteplici elementi forniti dalle risultanze
processuali, tutti accuratamente valutati, ha
nell'attivarsi,ritenuto che la Di OR
concretamente ed utilmente, in favore EL GI
abbia ciò fatto nell'adempimento di un preciso obbligo sociale "ed in relazione ad una sua già
forse, pure sperimentata manifestata, e,
disponibilità logistica a fungere da anello
funzionale ELla catena di espatrio di persone legate dall'identica finalità antidemocratica".
Ne risulta che non era necessaria una espressa motivazione per rigettare la tesi della
riconducibilità EL fatto all'ipotesi legislativa
EL favoreggiamento personale.
Insussistente è la dedotta erroneità di applicazione ELla legge penale con riferimento al
57 diniego di applicazione ELl'attenuante ex art. 114
c.p. stante il divieto formulato in relazione all'art. 112 n.1 C.p.
Non condivisibile è, invero, la tesi che il ricorrente prospetta e secondo cui la disposizione di cui all'art. 112 c.p. troverebbe applicazione anche nella ipotesi di concorso necessario.
Qualora, infatti, il numero ELle persone che hanno concorso nel RE sia di cinque o più, il divieto ELla concessione ELl'attenuante ELla
minima partecipazione è operante anche se risulti inapplicabile l'aggravante comune di cui all'art. 112
c.p., e nella specie la contestazione EL n. 1 associativo ha raggiunto, oltre alla Di RE
OR, altre 5 persone.
La Corte di merito non manca, però, anche di motivare adeguatamente e correttamente anche in ordine alla insussistenza EL presupposto "ELla minima importanza", su cui ancora insiste la
ricorrente con argomentazioni di merito che non
possono essere prese in considerazione in questa sede.
Insussistente è, altresì, la dedotta
erronea applicazione ELla legge perchè sul punto della qualifica di "armata" ritenuta per
58 l'associazione "de quo", relativamente alla quale già si è detto esaminando l'analoga doglianza EL
MA. E che la Di OR conoscesse il carattere armato ELl'associazione giudici di merito
ritengono provato dalla conoscenza che la donna aveva ELla disponibilità ELle armi da parte dei correi MA, GI ed altri associati.
Quanto all'ultimo motivo osserva la Corte
che la sospensione condizionale ELla pena è rimessa alla valutazione discrezionale EL giudice di merito può che, quando ne ricorrano i presupposti,
accordarla anche senza richiesta ELl'imputato.
Nella specie non risulta che vi sia stata richiesta in tal senso da parte ELla Di OR e,
pertanto, deve ritenersi che la mancata sospensione condizionale ELla pena, (causa estintiva EL RE)
beneficio prevalente su quello ELl'indulto, (causa estintiva ELla pena) sia solo conseguenza di un
implicito negativo giudizio circa la futura
commissione di ulteriori reati.
Invero esiste l'obbligo per il giudice di motivare il diniego ELla sospensione condizionale della pena solo quando vi sia stata espressa richiesta ELl'imputato in sede difensiva.
Insussistente è, in conseguenza, la dedotta
59
ان مهر violazione di legge.
Ricorso di BI SE.
La BI è stata ritenuta coinvolta esclusivamente nei fatti relativi alle armi (pistola
NO e revolver MI e ES) ed alle munizioni portate da Venezia a Verona dal ES in appositi pacchetti il cui contenuto, secondo i giudici di merito, era ben conosciuto dalla donna nel momento in cui li riceveva e li conservava presso il proprio esercizio e che consegnava poi al Bresson od al
FI.
La ricorrente definisce "pregevole premessa culturale" quella formulata dalla sentenza impugnata in ordine alla regole per la valutazione ELle
rese dal coimputato del medesimodichiarazioni
RE o da persona imputata in un processo connesso
(v. pagg. 42 e segg. sentenza impugnata) ma sostiene che di tali regole sarebbe stato poi fatto
"malgoverno" avendo la corte di assise di appello concordato con quella di primo grado sul giudizio di attendibilità ELla chiamata di correo effettuata dal coimputato ES "in virtù di una disciplina
ELle regole probatorie irrispettosa radicalmente
ELla richiamata disposizione ELl'art. 192 EL
codice di rito vigente".
60 La doglianza der tutto priva di
fondamento.
La Corte veneziana, ha valutato ampiamente sia l'attendibilità intrinseca che quella estrinseca
EL ES (pagg. 13, 14 e 15 ELla sentenza) con
corretti criteri logici e di diritto, in perfetta aderenza alle "regole" che la stessa Corte aveva in premessa affermato doversi nella specie applicarsi in aderenza ai criteri di valutazione enunciati dal terzo comma ELl'art. 192 c.p.p.- Pertanto, può dirsi smentito completamente l'asserto difensivo
secondo cui i giudici di appello avrebbero ritenuto la piena sufficienza ELl'attendibilità estrinseca pur in assenza di attendibilità intrinseca;
sostiene insussistente attendibilità che si prendendo a pretesto il rilievo dei primi giudici secondo cui il ES avrebbe "talvolta" mentito su altre circostanze, ben potendo il giudice ritenere attendibili talune dichiarazioni ed inattendibili altre senza che il giudizio di inattendibilità debba necessariamente riflettersi negativamente su quello di attendibilità quando esso sia sorretto, come
nella specie, da congrua e corretta motivazione.
Giova qui richiamare il principio giurisprudenziale secondo cui in tema di chiamata di
61 ritenuto correo, se è vero che non può essere
ELl'attendibilità sufficiente l'accertamento intrinseca ELla parola ELl'accusatore e che
occorre, anche, in relazione alle accuse che
quest'ultimo muove, operare una verifica estrinseca,
è altrettanto vero che l'elemento di riscontro non deve necessariamente consistere in una prova distinta ELla colpevolezza EL chiamato,
perchè ciò renderebbe ultronea la testimonianza
EL correo (Cass. Sez. II, 6 aprile 1991, n.3902).
Si sostiene dalla ricorrente che nella specie sono stati addotti elementi di fatto che
attengono non già all'oggetto della chiamata
(consegna ELla due pistole) ma ad altro fatto (il pacchettino con le munizioni) che segue di oltre un anno il più recente dei due episodi di consegna
ELle armi riferiti dal ES.
Il rilievo è anzitutto smentito in fatto essendo molteplici le circostanze valutate dai
giudici di appello (menzogne ELla BI, contenuto di una intercettazioni telefonica di conversazione tra la BI e il MA, etc.) ma è infondato anche in linea di diritto poichè l'elemento di riscontro non deve necessariamente concernere il "thema probandum" in quanto esso deve valere solo a
62 confermare "ex extrinseco" attendibilità ELle chiamate in correità, dopo che questa sia stata
attentamente e positivamente verificata nell'intrinseco..
Anche in ordine alla partecipazione ELla
BI all'illecita associazione le censure ELla
ricorrente sono prive di fondamento avendo la Corte
di merito tratto il convincimento di tale consapevole partecipazione proprio dagli episodi concernenti la consegna ELle armi e la loro finale destinazione a disposizione ELl'associazione nonchè
dai comportamenti ELla donna tutti in linea con le esigenze logistiche ELl'organizzazione stessa.
In ordine alla pretesa riconducibilità EL
fatto all'ipotesi legislativa di cui all'art. 270
bis già si è detto.
Quanto alla violazione ELl'art. 6 D.P.R.
865/1986, va qui solo precisato che pur avendo la sentenza impugnata dichiarato che l'ulteriore
condono di anni due andava aggiunto al condono già
concesso in prima istanza, ha poi omesso di effettuare tale sommatoria di condoni nel dispositivo e ha dichiarato di applicare soltanto due anni.
Ricorso di DE RI.
63 La Corte fa espresso richiamo a quanto già
esposto nella narrativa in fatto circa la posizione
EL DE e gli elementi da cui la Corte di
merito ha tratto il convincimento EL suo pieno coinvolgimento nell'illecita associazione.
La sentenza impugnata con amplissima e
dettagliata motivazione ha preso in esame
molteplici elementi probatori a carico EL DE
mettendoli in connessione logica fra loro e traendo dalla loro complessiva valutazione il convincimento che il DE "ha concorso a detenere e
successivamente a recuperare i detonatori celati dal
GI nel terreno del tiro a segno, mettendoli
nella disponibilità EL MA;
capo riconosciuto
ELl'associazione illecita, il quale a sua volta..".
Nè la Corte di merito omette la logica osservazione che anche a volere escludere che il DE abbia concorso nell'occultamento dei detonatori,
dimenticando poi il luogo esatto EL loro celamento,
"è pacifico che le attività frenetiche di ricerca da lui approntate hanno dato l'esito desiderato, dato che il MA parla di detonatori, non come di beni incerti e futuri ma come dati concreti e reali suscettibili quindi di negoziazione e scambio
materiale".
64 Contrariamente alla tesi EL ricorrente sussistente è il collegamento tra il fatto noto che risulta provato (partecipazione EL ricorrente alla vicenda dei detonatori) ed il dato associativo che viene logicamente dedotto da tale partecipazione.
Il ricorrente si dilunga, perciò, a
contestare inammissibilmente la valutazione dei numerosi elementi probatori a suo carico con
argomentazioni di merito che tendono in effetti a
sovrapporre a quelli dei giudici di merito una
propria valutazione in senso favorevole.
Particolarmente approfondita in particolare, la valutazione ELle dichiarazioni EL
LU richiesto di aiuto dal DE per il dissotterramento di esplosivo e detonatori che, a
detta appunto EL DE si trovavano nel poligono
EL tiro a segno (di cui il LU era custode),
dato che temeva che dei lavori di prossima effettuazione nel terreno avrebbero potuto portarli allo scoperto, nonchè di numerosi altri elementi
(dichiarazioni di MA, NN, FA,
CC, NO, ecc (da pagg. 113 a pag. 120).
Tale valutazione la Corte di merito afferma preliminarmente di effettuare "in ottemperanza al disposto EL primo comma ELl'art. 192 c.p.p. e e
65 nel rispetto dei criteri generali che la stessa Corte aveva enunciati (parte II, pagg. 42 e segg.
ELla sentenza).
Orbene, osserva la Corte che la scelta dei giudici di merito circa gli indizi utilizzabili in concreto rispetto all'ipotesi di RE contestata,
ampiamente e ragionevolmente argomentata, e pertanto lo è laè incensurabile in questa sede, come valutazione ELla loro certezza, posizione e
concordanza, tenuto conto che nella specie risultano osservati puntualmente i canoni di razionalità
scaturenti anche da dati di esperienza comune.
Logico e coerente con le premesse costituite dagli accertati illeciti in tema di detenzione e porto aggravato di armi ed
esplosivi, è, quindi, la conseguenziale valutazione in senso accusatorio ELla posizione EL DE nell'ambito ELl'organizzazione di ricostituzione
EL partito fascista essendo evidente, come viene
posto in rilievo in sentenza, "di reati fine in un rapporto di fisiologica correlazione con il RE-
mezzo costituito dai comportamenti sanzionati dall'art.1 legge 645/1952", rapporto che emerge in tutto il suo effettivo, reale spessore proprio da quegli elementi che benchè indicati come "elementi
66 522222-1 1
che confermano l'attendibilità EL LU"appaiono dotati di una loro autonoma valenza indiziaria circa l'inserimento consapevole EL DE nell'illecito movimento con conseguente legittimità anche e
soprattutto sotto il profilo logico, di quelle che il ricorrente definisce infondatamente deduzione non univoca.
Ricorso di AS PA.
Anche tale ricorso è privo di fondamento.
Quanto al primo motivo la Corte di merito ha ritenuto che la decisione dei primi giudici dovesse essere riformata, ma soltanto nel senso
ELl'automatica applicazione ELle nuove formule di proscioglimento imposta dal combinato disposto degli artt. 254 e 245 ELle norme transitorie EL nuovo codice di rito, con conseguente assoluzione EL
AS dal RE associativo per non avere commesso
il fatto, ai sensi ELl'art. 530, 2° CO., c.p.p.
"per essere insufficiente la prova EL compimento,
da parte sua, EL fatto medesimo, comunque ad altri attribuito".
Ciò premesso la Corte milanese indica e valuta gli elementi la cui convergente presenza pur non essendo dotati di sufficiente grado di forza per determinare una pronuncia di condanna, in quanto
67 singolarmente privi di quelle congrue connotazioni di precisione, gravità e concordanza, sono affatto
privi di ogni valenza prospettando essi, esaminati
nel loro complesso e nelle loro interrelazioni reciproche, non già una condizione finale di totale assenza di prova, ma una diversa situazione di insufficienza probatoria:
E di tale giudizio i giudici di merito
danno ragione esauriente e logica con l'indicazione di vari elementi (pag. 138 e 139), onde il diniego
ELla formula di più ampia portata liberatoria ex
primo comma ELl'art. 530 c.p., si sottrae alla
censura, essenzialmente di merito, EL ricorrente.
La Corte di Assise di appello ha, inoltre,
ritenuto di confermare la decisione dei primi giudici in ordine alle statuizioni di condanna
concernenti i reati di detenzione e porto ELla
pistola semiautomatica cal.2 marc. Domino e del
revolver MI and ES cal. 38, sul rilievo che la chiamata in correità EL ES sia correttamente utilizzabile in virtù ELla
dichiarazionicredibilità EL chiamante le cui trovano conferma in altri elementi di riscontro.
Il ricorrente deduce la violazione EL 3°
co. ELl'art. 192 c.p.p. in relazione alla chiamata
68 di correo EL coimputato Bresson il quale ha
affermato che il AS ha partecipato, insieme ad esso ES ed al FI sia all'iniziale sotterramento della sola pistola OM (la prima ritirata a Venezia dal ES ancora nel 1981) e
sotterramento sia di tale armasuccessivamente al che EL revolver, dopo l'obliterazione dei
rispettivi numeri di matricola, presso il cimitero di S.Zeno. La dedotta violazione non è nella specie ravvisabile.
Vanno qui ribaditi i principi (e tale richiamo vale in generale anche per i motivi
analoghi formulati dagli altri ricorrenti) in
relazione all'interpretazione ed applicazione ELle
disposizioni di cui all'art. 192 c.p.p., che la
giurisprudenza di questa Corte ha reiteratamente affermati, alla cui stregua va riconosciuta alla chiamata in correità rango e valenza di prova, e
sia pure di prova incompiuta ed abbisognevole, per una piena efficienza probatoria, ELla integrazione di elemento esterno alla fonte accusatoria, che ne confermi l'attendibilità, ma che non deve necessariamente essere inquadrato in prefissa tipologia, potendo consistere in circostanza di
69 qualsiasi natura e tipo, purchè in grado di
conferire, con correlazione razionale di comune esperienza, credibilità al dato rivelato.
La Corte di merito ha debitamente indicato gli elementi di riscontro di natura estrinseca
personale ed oggettiva, dopo ampia esposizione di quelli afferenti alla attendibilità intrinseca.
L'impugnata sentenza si appalesa, pertanto, incensurabile sotto questo profilo, l'unico
prospettato dal ricorrente, che ha attaccato
soprattutto la validità dei ritenuti riscontri,
specie di quelli di indole personale. Tutti i ricorsi, conseguentemente, devono essere rigettati con condanna dei ricorrenti in
solido al pagamento ELle spese EL procedimento e al rimborso ELle spese alla parte civile costituiti a mezzo ELl'Avvocatura ELlo Stato per il solo
MA, spese che si liquidano in complessive lire
1.000.000.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento ELle spese EL procedimento e al
rimborso ELle spese alla parte civile liquidate in lire 1.000.000.
70 Roma, 11 novembre 1992
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(dr. Giovanni Lubrano Di Ricco)السلام
✓ COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Rosa AR D'Amore
71
IL PRESIDENTE
(dr. Arnaldo Valente)
Mustelu
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
6-OTT 1993
COLLABORATORE
IN CANCELLERIA