Cass. pen., sez. I, sentenza 11/11/1992, n. 9105
CASS
Sentenza 11 novembre 1992

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La competenza per territorio nel procedimento penale a carico dei dirigenti di un movimento eversivo locale avente finalità comune a un corrispondente movimento eversivo nazionale, ma autonomo rispetto a questo sotto il profilo della operatività spaziale e dotato di proprie strutture locali, appartiene all'autorità giudiziaria del luogo ove si è svolta detta attività di dirigenza, non essendovi incompatibilità tra questa e la partecipazione all'omologo movimento nazionale. Fattispecie in tema di ricostituzione in sede locale del disciolto movimento neo-fascista Ordine Nuovo).

Perché un'organizzazione possa considerarsi "armata" ai sensi dell'art. 2, quarto comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645, che punisce la riorganizzazione del disciolto partito fascista, è sufficiente la qualità armata anche di uno solo o solo di alcuni dei promotori o partecipanti e la possibilità, invece, per tutti gli altri, di direttamente o indirettamente (tramite altri associati) accedere ai luoghi di deposito e o di custodia delle armi. Non è necessario cioè che ogni singolo componente sia permanentemente armato, essendo sufficiente che l'associato disarmato operi attivamente nella struttura associativa con la consapevole volontà di agire per lo stesso scopo comune degli altri partecipanti.

Il delitto di cui all'art. 1 della legge 20 giugno 1952, n. 645 (riorganizzazione del disciolto partito fascista) è reato contro la personalità dello Stato e, pertanto, legittima la costituzione di parte civile dello Stato e, per esso, del Presidente del Consiglio dei ministri, che lo rappresenta come organo di vertice dell'esecutivo dotato del potere e della legittimazione ad agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni cagionati dal delitto "de quo"; deve in conseguenza ritenersi che siano risarcibili non solo gli eventuali danni patrimoniali, ma anche quelli non patrimoniali che sono rappresentati, non potendosi rapportare alle persone giuridiche sofferenze fisiche o psichiche, dai turbamenti morali della collettività pregiudizievoli dell'attività dello Stato.

In tema di chiamata di correo, se è vero che non può essere ritenuto sufficiente l'accertamento dell'attendibilità intrinseca della parola dell'accusatore e che occorre, in relazione alle accuse che quest'ultimo muove, operare una verifica estrinseca, è altrettanto vero che l'elemento di riscontro non deve necessariamente consistere in un prova distinta della colpevolezza del chiamato, perché ciò renderebbe ultronee le dichiarazioni del correo; ne' l'elemento di riscontro deve necessariamente essere inquadrato in una prefissa tipologia o concernere il "thema probandum", in quanto esso deve valere solo a confermare "ex estrinseco" l'attendibilità della chiamata, dopo che questa sia stata attentamente e positivamente verificata nell'intrinseco.

Il principio di correlazione fra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza, fondato sull'esigenza di evitare che l'imputato possa essere condannato per un fatto in ordine al quale non abbia potuto difendersi, non deve essere interpretato in senso rigorosamente formale, ma con riferimento alle ragioni che l'hanno dettato ed alle finalità alle quali è diretto. Di conseguenza il principio non può ritenersi violato da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma solamente in caso di mutamento sostanziale del fatto in relazione all'oggetto dell'accusa, la quale non va individuata soltanto con riferimento alla contestazione enunciata nel decreto di citazione o nell'ordinanza di rinvio a giudizio, ma con riferimento alla contestazione sostanziale; deve pertanto escludersi la violazione dell'art. 477 cod. proc. pen. 1930 tutte le volte che, in base agli atti processuali, anche diversi da quelli tipici diretti allo scopo, risulti che l'imputato abbia avuto conoscenza dell'accusa e sia stato messo in condizione di difendersi. (Nella specie i fatti di cui all'imputazione originaria di violazione dell'art. 270 bis cod. pen. - associazione con finalità di terrorismo - erano stati ricondotti alle ipotesi di cui agli artt. 1 e 2 legge 20 giugno 1952, n. 645 - riorganizzazione del partito fascista).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 11/11/1992, n. 9105
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9105
    Data del deposito : 11 novembre 1992

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