Cass. pen., sez. III, sentenza 28/04/2005, n. 33289
CASS
Sentenza 28 aprile 2005

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In tema di tutela del paesaggio, è legittima la sospensione condizionale della pena alla esecuzione dell'ordine di rimessione in pristino impartito dal giudice con la sentenza di condanna per la esecuzione di opere in assenza di autorizzazione da parte dell'autorità proposta alla tutela del vincolo, o in difformità da essa, ai sensi dell'art. 181, comma secondo, del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, atteso che la sanzione specifica della rimessione in pristino si connette all'interesse di giustizia sotteso all'esercizio dell'azione penale stante la funzione direttamente ripristinatoria del bene offeso che la stessa presenta.

In materia edilizia, la realizzazione di un manufatto in rapporto di durevole subordinazione con un fondo e non con una costruzione non può ricondursi alla nozione di pertinenza urbanistica, atteso che la pertinenza urbanistica deve accedere ad un preesistente edificio edificato legittimamente, dal quale il bene accessorio ripete le proprie caratteristiche.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 28/04/2005, n. 33289
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33289
    Data del deposito : 28 aprile 2005

    Testo completo