Sentenza 25 febbraio 2002
Massime • 1
L'art. 345 cod. proc. civ. (nel testo anteriore alla modifica introdotta dall'art. 52 della legge 26 novembre 1990, n. 353), nel riconoscere alle parti la facoltà di produrre nuovi documenti in appello, non contiene alcuna disposizione speciale in ordine al termine per il relativo deposito, e, pertanto, la produzione medesima deve ritenersi consentita, in base alla regola generale stabilita dall'art. 184 cod. proc. civ., sino alla rimessione della causa al collegio.
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- 1. Perizia di parte valore probatoriohttps://www.avvocatoticozzi.it/it/blog
- 2. Cassazione Civile, sez. tributaria, sentenza 13/10/2008 n° 25104Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 4 novembre 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/02/2002, n. 2737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2737 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO NICASTRO - Presidente -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
Dott. RENATO PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ASSITALIA LE ASSICURAZIONI D'ITALIA SPA, in persona dell'amministratore delegato Sig. LI Benassi, rappresentante legale, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato CARUSO MICHELE, difesa dall'avvocato AGNUSDEI MICHELE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ER LE, IA GI, ER CO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 920/98 della Corte d'Appello di BARI - Terza Sez. Civile- emessa l'11/10/1998, depositata il 29/10/98; RG.409/96, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/09/01 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato MICHELE AGNUSDEI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'accoglimento del 2^ profilo del 1^ motivo, rigetto nel resto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SI LE convenne innanzi al tribunale di Foggia AN IU, SI ET e la spa "Assitalia - Le assicurazioni d'Italia"; sull'assunto che la propria madre, RI CR, aveva trovato la morte nella collisione dell'autovettura della convenuta SI, sulla quale si trovava, con quella del AN chiese in linea principale la condanna di quest'ultimo - quale responsabile esclusivo - al risarcimento del danno morale;
in linea subordinata la condanna anche della SI;
in entrambi i casi la condanna della società convenuta, quale assicuratrice delle due autovetture. La SI si mantenne contumace;
si costituirono, invece, gli altri convenuti, i quali resistettero alla domanda;
il AN - per l'ipotesi in cui fosse stata ritenuta la sua responsabilità - propose nei confronti della società domanda di manleva, occorrendo oltre i limiti del massimale.
Il tribunale rigettò la domanda della SI e dichiarò inammissibile quella del AN.
Su gravame della SI la corte di appello di Bari, con sentenza resa il 21.10.1998, accolse entrambe le domande, condannando il AN e la società assicuratrice al pagamento di lire 25.000.000 oltre interessi in favore dell'appellante e la società a tenere indenne il AN.
Per quanto ancora interessa la corte ha desunto gli elementi per la formazione del proprio convincimento dalle perizie espletate dal medesimo consulente nel giudizio penale relativo al sinistro e, per incarico della SI, nel corso del giudizio civile;
sulla base di tali elementi ha ravvisato colpa del AN per avere invaso la mezzeria opposta a quella di percorrenza e l'ha ritenuta sufficiente ai fini della responsabilità per il danno morale;
ha fondato l'accoglimento della domanda di manleva sul rapporto assicurativo. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società assicuratrice sulla base di tre motivi;
non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, denunciandosi violazione degli artt. 112, 113, 115, 116, 342, 345 c.p.c., 2697 c.c., si censura la sentenza impugnata 1) per avere fondato il proprio convincimento sulle perizie espletate, l'una, in sede penale e, l'altra, successivamente all'instaurazione del giudizio di secondo grado, sostenendosi che le medesime non solo sono inutilizzabili (in quanto prodotte unitamente all'atto di appello), ma, lungi dal fornire certezze, avanzano mere ipotesi;
2) per avere accolto la domanda di manleva, sebbene la pronuncia di inammissibilità della medesima emessa dai giudici di primo grado non fosse stata impugnata, come avrebbe dovuto.
Con il secondo motivo di ricorso, nel denunciarsi violazione degli artt. 132, n. 4, 329, 382, comma 3, c.p.c., si lamenta che la corte di merito abbia accolto la domanda risarcitoria, ancorché la parte, che l'ha proposta, non avesse fornito prova degli estremi costitutivi e, particolarmente, del fatto - reato ed ancorché una tale prova non potesse desumersi dalla consulenza tecnica, il cui contenuto si risolve nell'individuazione del probabile punto d'urto delle autovetture.
Con il terzo motivo di ricorso si sostiene che la corte di merito non ha motivato sul punto dell'esistenza di valido nesso causale tra la morte della vittima ed il comportamento del AN, costituente il necessario presupposto per addebitargli l'omicidio colposo, sicché l'affermazione di responsabilità per il danno morale si presenta ingiustificata.
La stretta interdipendenza dei motivi ne consiglia la trattazione unitaria.
Nell'ordine logico precede l'esame della tesi, secondo la quale le consulenze avrebbero dovuto essere prodotte contestualmente all'atto di appello ed, essendo state prodotte successivamente, erano inutilizzabili ai fini della decisione.
La tesi contrasta con il pacifico orientamento di questa Corte, secondo il quale in assenza di disposizioni circa il termine di deposito della nuova produzione documentale in appello trova applicazione la regola generale e la produzione stessa è consentita fino alla remissione della causa al collegio (Cass. 26.7.1995 n. 8164; Cass. 26.6.1992 n. 7923). La tesi collaterale, secondo la quale i motivi debbono recepire il contenuto della nuova produzione documentale, è frutto della confusione di due piani distinti (quello dell'esposizione dei motivi e quello della prova) e va disattesa con la precisazione che i motivi debbono enunciare in maniera chiara e completa le ragioni, sulle quali si fonda il gravame, mentre la produzione documentale mira a fornire le indicate ragioni del sostegno di fatto, di cui esse eventualmente manchino.
Superate, per tal modo, le censure che afferiscono alla produzione documentale, l'indagine va portata sull'efficacia probatoria delle consulenze tecniche.
Ora, quanto alla consulenza espletata in sede penale non può che confermarsi la giurisprudenza di questa Corte, alla quale si è richiamata la sentenza;
giurisprudenza, secondo la quale per il principio dell'unitarietà della funzione giurisdizionale il giudice può desumere elementi di convincimento dalla consulenza espletata in altro giudizio, sia civile che penale, anche se non si sia svolto tra le medesime parti (Cass. 20.12.1990 n. 12091). Quanto alla consulenza fatta espletare dall'appellante successivamente alla proposizione del gravame va rilevato che concreta perizia stragiudiziale e che, se non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti accertati dal consulente, è, tuttavia, idonea a fornire, al pari di ogni documento proveniente da terzo, elementi indiziari, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito (Cass. 19.5.1997 n. 4437). Può ora passarsi all'esame delle censure che investono il presupposto della risarcibilità del danno morale costituito dalla commissione del delitto di omicidio colposo da parte del AN;
in proposito occorre rilevare che il giudice di appello ha correttamente desunto dalle consulenze tecniche il convincimento che il predetto ha invaso la carreggiata di pertinenza dell'autovettura antagonista e ha del pari correttamente ritenuto che siffatto comportamento sia colposo ed idoneo a fare sorgere la responsabilità per omicidio colposo;
il che presuppone. necessariamente implicandola, la ricollegabilità della morte della vittima al comportamento stesso sul piano della causalità.
Ond'è che per questa parte il ricorso è infondato e va rigettato con conferma della sentenza impugnata.
Diversamente deve dirsi per quanto attiene al capo della sentenza impugnata relativo alla domanda di manleva (capo 3). L'esame delle risultanze processuali - possibile per la natura del vizio denunciato - evidenzia che il giudice di primo grado ha dichiarato l'inammissibilità di tale domanda e che, pur trattandosi di capo autonomo della sentenza, la declaratoria non ha formato oggetto di gravame, sicché è passata in giudicato.
Conseguentemente, il giudice di appello non avrebbe potuto riprendere in esame il punto, giacché con la formazione del giudicato si è esaurita la funzione giurisdizionale, e la pronuncia che ha emesso va cassata senza rinvio (Cass.
9.6.1994 n. 5601; Cass.
1.3.1983 n. 1522). In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso limitatamente alla domanda di manleva e cassato senza rinvio il capo 3^ della sentenza impugnata che concerne la domanda stessa;
il ricorso va rigettato per il resto;
ricorrono giusti motivi per compensare le spese nel rapporto Assitalia spa - AN;
nessuna pronuncia va emessa in relazione alle spese nel rapporto Assitalia spa - SI, essendo mancata la costituzione delle intimate.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il primo motivo del ricorso;
cassa senza rinvio il capo 3^ della sentenza impugnata relativo alla condanna dell'Assitalia in favore del AN;
rigetta nel resto;
compensa le spese tra l'Assitalia e AN. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sezione Terza civile della Corte di Cassazione, il 19 settembre 2001. Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2002