Cass. civ., sez. III, sentenza 25/02/2002, n. 2737
CASS
Sentenza 25 febbraio 2002

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L'art. 345 cod. proc. civ. (nel testo anteriore alla modifica introdotta dall'art. 52 della legge 26 novembre 1990, n. 353), nel riconoscere alle parti la facoltà di produrre nuovi documenti in appello, non contiene alcuna disposizione speciale in ordine al termine per il relativo deposito, e, pertanto, la produzione medesima deve ritenersi consentita, in base alla regola generale stabilita dall'art. 184 cod. proc. civ., sino alla rimessione della causa al collegio.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 25/02/2002, n. 2737
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2737
Data del deposito : 25 febbraio 2002

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