Sentenza 10 gennaio 2012
Massime • 1
Il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, avendo natura provvisoria, può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, anche se poi il provvedimento definitivo di confisca, rivestendo invece natura sanzionatoria, non può essere duplicato o comunque eccedere nel "quantum" l'ammontare complessivo dello stesso profitto.
Commentario • 1
- 1. Cassazione penale sez. II, 17/03/2023, (ud. 17/03/2023, dep. 22/05/2023), n.22073Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 15 agosto 2023
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di L'Aquila, con ordinanza del 3 ottobre 2022, rigettava la richiesta di riesame avanzata da F.A. contro provvedimento di sequestro preventivo emesso il 31 agosto 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di L'Aquila in relazione ai reati di cui agli artt. 640 bis ter c.p. ed altro. 2. Contro detto provvedimento propone ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 321 e 324 c.p.p. con riferimento all'art. 606 c.p.p., lett. e) per travisamento della prova. Il ricorrente contesta "la sussistenza di un errore decisivo di travisamento …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/01/2012, n. 13562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13562 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 10/01/2012
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 5
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SABEONE Gerardo - rel. Consigliere - N. 38260/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CI CO N. IL 08/09/1959;
avverso l'ordinanza n. 771/2011 TRIB. LIBERTÀ di ROMA, del 12/07/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE;
sentite le conclusioni del PG Dott. Eduardo Scardaccione, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Angelo Carmona.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Riesame, con ordinanza del 12 luglio 2011, ha rigettato l'impugnazione proposta nell'interesse di CC RC, indagato per i delitti di evasione fiscale e bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale, aggravati dal contributo fornito dal gruppo criminale organizzato impegnato in attività in più Stati, L. n. 146 del 2006, ex art. 4, nei confronti del decreto di sequestro preventivo per equivalente del 10 giugno 2011 del GIP del Tribunale di Roma avente ad oggetto una motocicletta e alcuni beni immobili.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, personalmente, lamentandone:
a) una violazione di legge in ordine sia alla sussistenza dei presupposti per l'emanazione, ex art. 321 c.p.p., del sequestro preventivo che alla sussistenza delle condizioni, di cui all'art. 322 ter c.p.p., e in particolare al dato individualizzante del profitto attribuibile a ciascun concorrente;
b) una violazione di legge, con particolare riferimento all'applicabilità del sequestro preventivo anche all'ipotesi di bancarotta fraudolenta;
c) una violazione di legge in ordine alla erronea applicazione della circostanza aggravante della transnazionalità di cui alla L. n. 146 del 2006, art.
4. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è da rigettare.
2. La prima ragione di censura è destituita di fondamento. Quanto all'esistenza dei presupposti di legittimità della disposta misura cautelare, è corretta l'affermazione del Giudice a quo in ordine alla sufficienza del requisito del fumus commissi delicti, trattandosi di misura cautelare funzionale a confisca per equivalente, rispetto alla quale la sola condizione richiesta è che la misura riguardi beni od altre utilità di cui il reo abbia la disponibilità, anche per interposta persona fisica o giuridica, per un valore corrispondente al prodotto, profitto o prezzo del reato. Non essendo richiesto alcun rapporto pertinenziale con il reato, è irrilevante l'epoca di acquisto del bene sequestrato così come le modalità di acquisto.
La prima parte della doglianza si sostanzia in una censura alla congruità delle risultanze indiziarie, così come apprezzate dal Giudice del riesame, ignorando, però, che la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare reale da parte del Tribunale del riesame o della Corte di Cassazione non possa tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma debba limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi (v. a partire da Cass. Sez. Un. 23 febbraio 2000 n. 7). L'accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va, quindi, compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica (v. a partire da Cass. Sez. Un. 20 novembre 1996 n. 23 e da ultimo Sez. 5^ 18 aprile 2011 n. 24589). Il ricorrente non si attiene a tale regola di giudizio ma sollecita, pertanto del tutto inammissibilmente, una diversa ed aggiuntiva valutazione del materiale indiziario ad esso più favorevole, oltretutto censurando la motivazione che in sè costituisce, nel caso di specie, un apparato argomentativo coerente e plausibile e in quanto tale non soggetto ad ulteriore vaglio del Giudice di legittimità.
Per quanto riguarda, infine, il rilievo difensivo in ordine alla proporzione del valore di quanto in sequestro con la quota di prezzo o prodotto illecito imputabile a ciascun concorrente, è sufficiente osservare come, allo stato, non sia accertabile - ne' risulta accertata - la quota di illecito profitto del reato riferibile all'indagato, astrattamente tenuto all'intero per il principio della solidarietà, in mancanza di successiva quantificazione. In tal senso, va ribadito il principio di diritto enunciato da questa stessa Sezione, secondo cui il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, anche se poi l'espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel quantum l'ammontare complessivo dello stesso profitto (v. Cass. Sez. 5^ 3 febbraio 2010 n. 19810 e 24 gennaio 2011 n. 13277). In linea di diritto si osserva, infatti, come ai fini della ripartizione interna tra correi della cautela reale, il sequestro preventivo abbia natura provvisoria, essendo strumentale alla futura esecuzione della confisca, e possa pertanto essere disposto, per l'intero (e, cioè, fino all'entità del profitto complessivo), nei confronti di ciascuno degli indagati, diversamente dalla confisca, istituto di natura sanzionatoria che non può in alcun caso eccedere l'ammontare del prezzo o del profitto del reato ed è arresto ormai consolidato che, in caso di pluralità di indagati quali concorrenti in un medesimo reato compreso tra quelli per i quali, ai sensi dell'art. 322 ter c.p.p., possa disporsi la confisca "per equivalente" di beni per un importo corrispondente al prezzo o al profitto del reato, il sequestro preventivo funzionale alla futura adozione di detta misura possa interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, anche se l'espropriazione non possa essere duplicata o comunque eccedere nel "quantum" l'ammontare complessivo dello stesso. Infatti, si tratta dell'applicazione del principio solidaristico, che informa la disciplina del concorso di persone nel reato, in ragione del quale è consentita l'imputazione dell'intera azione delittuosa e dell'effetto conseguente in capo a dascun concorrente, nonostante le somme illecite siano state incamerate in tutto o in parte da altri coindagati.
3. Palesemente infondato è, poi, il secondo motivo di ricorso in quanto la pacifica giurisprudenza di questa stessa Sezione afferma la piena compatibilità tra misure cautelari reali e reati fallimentari, giungendo addirittura ad ammettere tali misure anche a prescindere dalla successiva dichiarazione di fallimento (v. Cass. Sez. 5^ 9 novembre 2005 n. 43871, 16 aprile 2007 n. 21288 e 2 marzo 2011 n. 15061). Il tutto a non voler considerare come la questione sia stata sollevata dall'odierno ricorrente per la prima volta solo avanti questa Corte (v. pagine 4, 5 e 6 dell'impugnata decisione).
4. Anche l'ultimo motivo di ricorso non merita condivisione. Nell'impugnato provvedimento si da, infatti, logicamente conto degli indizi di fatto da cui presumere il carattere transnazionale della contestata imputazione (v. pagine 10, 11 e 12 della motivazione) e la dettagliata indicazione vale a rendere non accoglibile la doglianza a tal fine proposta.
Dal complesso dei capi d'imputazione si ricava, infatti, la circostanza dell'esistenza di quel quid pluris rispetto al concorso di persone, che la citata e condivisibile giurisprudenza di questa Corte, richiede per l'applicabilità della contestata aggravante.
5. Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.T.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2012