Sentenza 6 luglio 2006
Massime • 2
La fattispecie criminosa di cui all'art. 316 ter cod. pen. ha carattere residuale e sussidiario rispetto alla fattispecie di truffa aggravata e non è con essa in rapporto di specialità, sicché ciascuna delle condotte ivi descritte (utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, e omissioni di informazioni dovute) può concorrere ad integrare gli artifici ed i raggiri previsti dalla fattispecie di truffa, ove di questa figura criminosa siano integrati gli altri presupposti, come si verifica qualora le falsità o le omissioni si traducano in una artificiosa rappresentazione della realtà idonea ad indurre in errore quanti, non per scelta soggettiva ma in ragione del carattere giuridicamente fidefaciente degli atti o documenti ad essi destinati, siano tenuti a fare sugli stessi affidamento. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che correttamente fosse stata configurata l'ipotesi della truffa aggravata in un caso in cui erano stati ottenuti finanziamenti in favore di una società commerciale mediante artifizi contabili e false fatturazioni).
Qualora, mancando la possibilità di sottoporre a confisca (e, quindi, a preventivo sequestro) i beni che costituiscono il profitto o il prezzo di taluno dei reati cui si riferisce l'art. 322 ter cod. pen., si prospetti la necessità di dar luogo alla confisca "per equivalente" ed il reato per il quale tale misura è prevista sia addebitato a più persone, è legittimo che il sequestro preventivo sia esteso per ciascuna di esse fino a coprire l'intero importo del profitto o del prezzo del medesimo reato, trovando ciò giustificazione, peraltro, non nell'ipotetica assimilabilità della confisca ad una sanzione penale ma nella scelta legittimamente operata dal legislatore nel senso della configurabilità di una "responsabilità per l'intero" in capo a ciascuno dei singoli concorrenti nel reato.
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/07/2006, n. 30729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30729 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 06/07/2006
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 01205
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 012426/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RE ZO, N. IL 28/10/1952;
avverso ORDINANZA del 25/01/2006 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MACCHIA ALBERTO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso in via principale per il rigetto del ricorso e invia subordinata annullamento con rinvio con accoglimento del sesto motivo e rigetto nel resto;
udito il difensore avv. FORNARI Luigi, del Foro di Pavia, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. OSSERVA
Con ordinanza del 25 gennaio 2006, il Tribunale di Catanzaro, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Lamezia Terme avverso l'ordinanza del locale Giudice per le indagini preliminari del 29 settembre 2005, con la quale era stata respinta la richiesta di sequestro preventivo e per equivalente formulata in relazione al delitto di cui all'art. 640 bis c.p., in riferimento a finanziamenti erogati alla azienda IMM s.r.l.
in Gizzeria, località Marevitano, a seguito di artifici contabili e operazioni di false fatture, ha fra l'altro disposto il sequestro preventivo per equivalente - in ragione dell'ammontare dei finanziamenti erogati - dei beni, fra gli altri, di RE EN OR, fino alla concorrenza di Euro 2.169.010,52. In particolare, il Tribunale dell'appello cautelare riteneva la sussistenza di gravi indizi in ordine al delitto di cui all'art. 640 bis c.p., in merito al finanziamento richiesto per la costruzione dell'opificio in Ginzeria della IMM Industria Manifattura Maglieria s.r.l. alla stregua di varie emergenze scaturite dalle indagini. Tale apprezzamento era infatti desunto dal fatto che il finanziamento era stato richiesto facendo leva su un artificio contabile consistito nell'aver indicato come esistente un apporto di capitale da parte di alcuni soci senza che tale aumento fosse stato effettivo, non essendo stati mai operati i relativi versamenti ed essendo stata stornata la posta attiva nei successivi stati patrimoniali e bilanci di esercizio. La operazione truffaldina era poi asseverata dalla esistenza di false attestazioni e false fatture finalizzate alla percezione delle successive tranches di finanziamento a fronte di lavori effettivamente eseguiti e pagati per importi inferiori, nonché dalla falsa indicazione di acquisti di macchinari nuovi in luogo degli acquisti effettivi, relativi a macchinari usati, nonché dalla acquisizione di elementi dai quali era possibile desumere lo storno di denaro indicato come corrispettivo dei pagamenti in contanti per opere e forniture non realizzate, su conti comunque riconducibili agli indagati. A proposito, poi, della specifica posizione del RE, il Tribunale ne ha messo in luce la qualità di consulente fiscale della impresa IMM in riferimento ad un complesso artificio contabile realizzato dall'indagato nel quadro della vicenda oggetto del procedimento, vale a dire il fittizio aumento di capitale preordinato al conseguimento del contributo, ed il successivo mutamento dello stato patrimoniale con eliminazione, al 31 dicembre 2000, del credito verso soci e dell'aumento di capitale. Evenienza, questa, che veniva assunta a base della accusa, considerato che il mutamento dei dati delle scritture contabili, redatte dall'indagato nel 1999 e nel 2000, e relative al capitale sociale, si presentavano come operazioni in sè prive di logica, spiegandosi invece nella prospettiva della relativa finalizzazione alla richiesta di finanziamento.
Avverso l'ordinanza indicata in premessa propone ricorso per Cassazione il difensore, deducendo vari motivi. Nel primo si lamenta violazione della L. 29 settembre 2000, n. 300, art. 15, introduttiva dell'art. 322 ter c.p., in quanto la condotta dell'indagato sarebbe stata antecedente alla data di entrata in vigore della novella, essendosi realizzata con il deposito presso il registro delle imprese di Catanzaro del bilancio di esercizio del 1999 e della connessa relazione, avvenuto il 30 maggio 2000, rappresentando il successivo mutamento dello stato patrimoniale al 31 dicembre 2000 - menzionato nella ordinanza impugnata - null'altro che un posi factum tendente all'adeguamento formale delle risultanze contabili. Si prospetta, poi, nel secondo motivo, erronea applicazione dell'art. 640 bis c.p., e conseguente erronea applicazione dell'art. 640 quater c.p., in quanto il reato contestato doveva essere quello di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato di cui all'art. 316 ter c.p., posto che, a seguito della introduzione di tale figura, per la realizzazione del delitto di truffa di cui all'art. 640 bis c.p., sarebbe richiesto un quid pluris oltre alla mera presentazione di dichiarazioni e documenti falsi. Il che comporta, secondo il ricorrente, la inapplicabilità della confisca per equivalente, stante il rinvio operato al solo art. 640 bis c.p., ad opera dell'art. 640 quater c.p.. Nel terzo motivo si denuncia erronea applicazione dell'art. 640 quater c.p., in relazione all'art. 322 ter c.p., nonché violazione dell'art. 27 Cost., comma 1, quanto alla affermata responsabilità per l'intero ammontare del profitto in capo a ciascuno dei concorrenti nel reato contestato, nonché violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3, per carenza i motivazione sul punto. A parere del ricorrente, infatti, stante anche lo scopo della norma, il sequestro e la confisca non possono che riguardare il profitto ed il guadagno personalmente desunto dal reato;
sicché, anche a voler accedere ad una configurazione sanzionatoria della misura, la stessa deve necessariamente postulare la graduabilità della misura stessa in rapporto alla colpevolezza del singolo partecipe. Si prospetta, inoltre, errata applicazione dell'art. 640 quater c.p., in relazione all'art. 322 ter c.p., quanto alla interpretazione del termine "profitto", erroneamente riferito al "lordo" e non al "netto" dell'utile desunto dal finanziamento: ad avviso del ricorrente, infatti, il sequestro e la confisca per equivalente devono essere commisurati non all'ammontare lordo del finanziamento, ma al minor importo che risulta dopo aver dedotto le spese sostenute dagli interessati prima e dopo l'ottenimento della sovvenzione agevolata. Si denuncia, poi, nel quinto motivo, vizio di motivazione in riferimento al rigetto dell'appello del Pubblico Ministero in ordine al mancato sequestro della azienda, contestandosi la motivazione offerta sul punto nella ordinanza impugnata, e si lamenta, nel sesto ed ultimo motivo, erronea applicazione dell'art. 640 quater c.p., in riferimento all'art. 322 ter c.p., quanto alla individuazione dei presupposti del sequestro per equivalente. Ad avviso del ricorrente, infatti, il sequestro per equivalente rappresenta la extrema ratio cui si può ricorrere ove non sia possibile il sequestro e la confisca dei beni ottenuti, anche in via derivata, per effetto della commissione del reato;
sicché, non avendo il provvedimento impugnato dato contezza circa la infruttuosa ricerca del profitto originario o derivato, il provvedimento di cautela deve ritenersi in parte qua viziato e conseguentemente da annullare.
Il ricorso è infondato. Le doglianze poste a fondamento del primo motivo sono, infatti, palesemente inconsistenti, giacché, pur in presenza dell'univoco tenore della disposizione dettata dalla L. n. 300 del 2000, art. 15 - in base al quale le disposizioni previste dagli artt. 322 ter e 640 quater c.p.,in tema di confisca "per equivalente" si applicano ai reati ivi previsti commessi anteriormente all'entrata in vigore della stessa legge - non può certo assumersi, sia pure ai limitati effetti della legittimità del provvedimento ablatorio, la possibilità di configurare una sorta di frazionabilità temporale della condotta posta in essere dal singolo concorrente, giacché, evidentemente, è solo la data di consumazione del reato a rappresentare l'unitario discrimine agli effetti della applicazione, non soltanto dell'editto sanzinatorio penale, ma anche della peculiare misura patrimoniale rappresentata dalla confisca dei beni di cui il reo (autore principale o concorrente che sia) ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello del profitto desunto dal reato (sempre che, ovviamente, non sia possibile la confisca diretta dei beni che quel profitto concretamente rappresentino). Nella specie, poiché la erogazione delle rate del finanziamento oggetto di contestazione sono proseguite - come puntualizza lo stesso ricorrente - sino a tutto l'anno 2002, non v'è dubbio che il provvedimento adottato risulti del tutto legittimo sul piano della applicabilità della nuova disciplina, non sottacendo neppure come la stessa condotta materiale ascritta all'indagato non si sia affatto esaurita - come il ricorrente si sforza di argomentare - con il deposito del bilancio recante i contestati artifici contabili, giacche, le successive (e contestate) condotte di ripianamento non possono affatto assumere, nella economia della programmata operazione truffaldina, le prospettate e neutre connotazioni di un mero post factum privo di risalto penale. Ugualmente infondato è il secondo motivo di ricorso, nel quale si deduce che la fattispecie in astratio ravvisabile non sarebbe quella della truffa di cui all'art. 640 bis c.p., ma la particolare ipotesi di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato di cui all'art. 316 ter c.p., giacché nella vicenda de qua l'illecito si sarebbe realizzato esclusivamente attraverso comportamenti perfettamente coincidenti con la figura delineata dall'indicato art. 316 ter c.p., "e cioè - si sottolinea nel ricorso - nel mero
"utilizzo" e nella "presentazione" di "dichiarazioni e documenti falsi o attestanti cose non vere", senza che l'accusa abbia descritto, nel capo di imputazione...quelle note di ulteriore fraudolenza che debbono connotare il più grave reato di cui all'art. 640 bis c.p.". Donde la inapplicabilità del sequestro per equivalente, non essendo il reato di cui all'art. 316 ter c.p., previsto fra quelli per i quali è consentita la confisca (e dunque il sequestro preventivo) del tantundem, in base al combinato disposto degli artt. 322 ter e 640 quater c.p.. L'assunto non può, però, essere condiviso. Questa Corte, infatti, ha avuto modo recentemente di sottolineare che la fattispecie criminosa di cui all'art. 316 ter c.p., ha carattere residuale e sussidiario rispetto alla fattispecie di truffa aggravata e non è con essa in rapporto di specialità, sicché ciascuna delle condotte ivi descritte (utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, e omissioni di informazioni dovute) può concorrere ad integrare gli artifici ed i raggiri previsti dalla fattispecie di truffa, ove di questa figura criminosa siano integrati gli altri presupposti. Si è così chiarito che anche il mendacio ed il silenzio assumono connotazioni "artificiose" o di "raggiro" in riferimento a specifici obblighi giuridici di verità, la cui violazione sia penalmente sanzionata, perché essi qualificano l'omessa dichiarazione o la dichiarazione contraria al vero come artificiosa rappresentazione di circostanze di fatto o manipolazione dell'altrui sfera psichica (Cass., Sez. 2^, 10 febbraio 2006, p.m. in proc. Fasolo, RV 233449). È del tutto evidente, infatti - ha osservato questa Corte - che, mirando la sanzione penale ad assicurare la certezza e speditezza del traffico giuridico, la veridicità dell'atto così presidiato è destinata a suscitare uno specifico affidamento nei destinatali del relativo contenuto dichiarativo o attestativo;
con la conseguenza che la relativa immutatio veri da parte dell'autore è in grado di inscenare una artificiosa rappresentazione della realtà in sè atta ad indurre in errore quanti - non per scelta soggettiva, ma in ragione del carattere giuridicamente fidefacente di quell'attestato o documento - erano tenuti ad una condotta di "affidamento" quali destinatali di tali atti. Non v'è dubbio, quindi, che i contestati "artifici contabili" inseriti nelle scritture obbligatorie, e le false fatturazioni e le altrettanto false attestazioni di fatti contabili rilevanti sullo stato patrimoniale abbiano realizzato appieno la contestata ipotesi di truffa, senza, quindi, la possibilità di evocare il ricorso alla sussidiaria e del tutto residuale ipotesi dell'art. 316 ter c.p., delineata dal legislatore, in ossequio a precisi obblighi internazionali, a loro volta intesi ad allargare (e non certo a ridurre) l'area della persecuzione penale nello specifico settore delle frodi connesse ai finanziamenti pubblici ed a reprimere fatti di corruzione (v. Corte cost. ordinanza n. 95 del 2004 e la già richiamata sentenza di questa Corte in proc. Fasolo). Ugualmente infondate sono le censure che il ricorrente ha posto a base del terzo motivo di ricorso. A tal proposito, pur dovendosi sottolineare, ad avviso del ricorrente, che la misura della confisca per equivalente, nel privare il reo della somma corrispondente all'arricchimento tratto dal reato, chiaramente mira a "garantire il raggiungimento delle finalità preventive della pena, assicurando che dal delitto non residuino comunque conseguenze redditizie in capo ai singoli percettori di guadagni illeciti, destinatari di sanzioni personalmente orientate"; e pur dovendosi, quindi, riconoscere la "logica sanzionatoria" che informa l'istituto, se ne desume che, proprio in funzione di tale natura, la misura della sanzione deve necessariamente essere rapportata al livello di contributo che ciascun partecipe ha offerto per la realizzazione del reato. Pertanto - conclude il ricorrente - "è proprio la graduabilità della sanzione penale - frutto del necessario rispetto del principio di personalità - che logicamente deve escludere la soggezione dei singoli concorrenti ad una misura la cui entità copra l'intero disvalore del reato, tanto più laddove il "monte-pena" prescinda, come nel caso della confisca del profitto, dalla colpevolezza del singolo partecipe (si può dare un contributo colpevole minimo ad un reato produttivo di un enorme guadagno altrui)". La tesi, anche se coerente nello sviluppo logico, non può condividersi, in quanto fondata su una premessa erronea. Come infatti sottolineano tanto l'ordinanza impugnata che il ricorrente, questa Corte ha avuto modo di affermare che è legittimo il sequestro preventivo, funzionale alla confisca di cui all'art. 322 ter c.p., eseguito in danno di un concorrente nel reato di cui all'art. 316 bis c.p., per l'intero importo relativo al prezzo o profitto dello stesso reato, nonostante le somme illecite siano state incamerate in tutto o in parte da altri coindagati, in quanto, da un lato, il principio solidaristico, che informa la disciplina del concorso di persone nel reato, implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa e dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente e comporta solidarietà nella pena;
dall'altro, la confisca per equivalente riveste preminente carattere sanzionatorio e può interessare ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità nel prezzo o profitto accertato, salvo l'eventuale riparto tra i medesimi concorrenti, che costituisce fatto interno a questi ultimi e che non ha alcun rilievo penale (Cass., Sez. 5^, 16 gennaio 2004, Napolitano, RV 228750). Tutto ciò, però, non equivale affatto a trasferire la misura patrimoniale della confisca per equivalente nel panorama delle pene propriamente intese, giacché, a far velo ad una siffatta configurazione, concorrono due rilievi. Anzitutto - e come la sentenza Napolitano, appena citata, ha puntualizzato - presupposto imprescindibile per l'applicazione della confisca per equivalente è che nella "sfera giuridico-patrimoniale" della persona indagata per uno dei reati in ordine ai quali la misura stesa è applicabile, non sia stato "rinvenuto, per una qualsivoglia ragione, il prezzo o il profitto del reato per cui si proceda, ma di cui sia ovviamente certa l'esistenza". Ne deriva, quindi, che, operando la confisca - ed il sequestro - per equivalente soltanto nella ipotesi di impossibilità di applicare la ordinaria misura della confisca del profitto o del prezzo del reato, quale istituto sostanzialmente surrogatorio di quest'ultimo, non può certo presupporsi una sorta di novatio della misura, tale da trasformare il provvedimento ablatorio in una vera e propria pena patrimoniale. È del tutto evidente, infatti, che risulterebbe a dir poco eccentrica rispetto al sistema ed alla stessa tavola dei valori costituzionali, la possibilità di far discendere l'applicazione di una pena dalla semplice e casuale eventualità rappresentata dalla impossibilità di rinvenire - e conseguentemente aggredire - il profitto o il prezzo del reato. Per altro verso, ove il legislatore avesse davvero inteso imprimere alla confisca per equivalente le stigmate della sanzione criminale, non si spiegherebbe la previsione della irretroattività sancita dal richiamato L. n. 300 del 2000, art. 15, bastando a tal fine il generale precetto sancito dall'art. 25, comma 2, della Carta Fondamentale. Il paradigma della "gradualità" della confisca per equivalente in rapporto al quantum di contributo offerto nella realizzazione dell'illecito concorsuale - insistentemente evocato dal ricorrente - non può quindi rappresentare, in assenza di una specifica disposizione legislativa, un criterio legittimamente applicabile, muovendosi esso al di fuori dello schema legale e delle stesse finalità, indubbiamente general- preventive, che il peculiare istituto mira a soddisfare. Precludere, infatti, la realizzazione del profitto desunto da taluni reati attraverso la ablazione diretta dello stesso o del valore corrispondente, equivale a postulare, in capo ai singoli partecipi, una "responsabilità per l'intero" del tutto legittima, giacché spetta alla discrezionalità del legislatore calibrare - nel rispetto del principio di ragionevolezza - la disciplina dei presidi volti ad impedire (e prevenire) che l'utile comunque desunto dal reato possa essere, in tutto o in parte, mantenuto nella disponibilità (giuridica e patrimoniale) di chi abbia a qualsiasi titolo concorso nella realizzazione dell'illecito. E ciò - evidentemente - anche a prescindere da qualsiasi rilievo in ordine ai diversi "gradi" di responsabilità, ovvero all'ammontare effettivo del profitto che "singolarmente" ciascun coautore del fatto abbia desunto dal reato. I restanti motivi di ricorso sono, invece, palesemente inconsistenti. Circa il quarto motivo basta infatti osservare che il profitto del reato di cui all'art. 640 bis c.p., non può che corrispondere all'importo del finanziamento indebitamente percepito,' senza che possa a tal fine assumere risalto alcuno il fatto che il percettore dello stesso abbia subito dei "costi" per il relativo conseguimento:
la logica del profitto corrispondente al "netto" della erogazione - che il ricorrente deduce, per di più in termini del tutto teorici ed astratti - è profilo assolutamente inconferente, cosi come lo sono, agli effetti di qualsiasi provvedimento di confisca, gli eventuali onen economici sopportati dall'autore del reato per la realizzazione del fatto delittuoso. Inammissibile, per difetto di legittimazione ed interesse, e fondato su vizio non deducibile ex art. 325 c.p.p., è il quinto motivo, nel quale si censura, per di più sull'esclusivo versante del vizio di motivazione, il rigetto dell'appello proposto dal pubblico ministero avverso la decisone del giudice per le indagini preliminari in tema di sequestro preventivo. Manifestamente infondato è, infine, l'ultimo motivo di ricorso giacché la motivazione offerta dai giudici a quibus a sostegno della ritenuta impossibilità di procedere al sequestro diretto del profitto, in quanto non più rinvenibile, si presenta del tutto corretta, considerata, fra l'altro, la insussistenza di elementi dai quali poter dedurre la individuabilità di beni conseguiti con il finanziamento illecitamente ottenuto.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2006.
Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2006