Cass. pen., sez. II, sentenza 21/02/2007, n. 9786
CASS
Sentenza 21 febbraio 2007

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È configurabile il reato di truffa aggravata ex art. 640, commi primo e secondo, n. 1, cod. pen., a carico di dipendenti di un ente pubblico i quali, facendo artificiosamente figurare le loro normali prestazioni lavorative come rientranti invece nell'ambito di un progetto-obiettivo specificamente finalizzato al miglioramento dei servizi, ottengano la indebita corresponsione dei compensi aggiuntivi previsti per la realizzazione di detto progetto.

È legittimo il sequestro preventivo, funzionale alla confisca di cui all'art. 322-ter cod. pen., eseguito in danno di un concorrente del reato di cui all'art. 316-bis cod. pen., per l'intero importo relativo al prezzo o profitto dello stesso reato, nonostante le somme illecite siano state incamerate in tutto o in parte da altri coindagati, in quanto, da un lato, il principio solidaristico, che informa la disciplina del concorso di persone nel reato, implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa e dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente e comporta solidarietà nella pena; dall'altro, la confisca per equivalente riveste preminente carattere sanzionatorio e può interessare ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del prezzo o profitto accertato, salvo l'eventuale riparto tra i medesimi concorrenti che costituisce fatto interno a questi ultimi e che non ha alcun rilievo penale.

Commentari3

  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza, il G.i.p. del Tribunale di Firenze applicava, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Francesco D. la pena concordata in relazione a tre violazioni dell'art. 512-bis c.p. (capi 6, 7 e 8), nonché a plurimi fatti ex artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000 (capi da 12 a 40); il G.i.p., inoltre, ai sensi degli artt. 240 e 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, disponeva la confisca di quanto in sequestro. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per il ministero dei difensori di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. 2.1. Con un primo motivo si chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., …

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  • 2Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 3 luglio 2023

    RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza, il G.i.p. del Tribunale di Firenze applicava, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Francesco D. la pena concordata in relazione a tre violazioni dell'art. 512-bis c.p. (capi 6, 7 e 8), nonché a plurimi fatti ex artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000 (capi da 12 a 40); il G.i.p., inoltre, ai sensi degli artt. 240 e 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, disponeva la confisca di quanto in sequestro. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per il ministero dei difensori di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. 2.1. Con un primo motivo si chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., …

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  • 3Responsabilità persone giuridiche, profitto, nozione, responsabilità aggiuntivaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 18 luglio 2008

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 21/02/2007, n. 9786
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9786
Data del deposito : 21 febbraio 2007

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