Sentenza 21 febbraio 2007
Massime • 2
È configurabile il reato di truffa aggravata ex art. 640, commi primo e secondo, n. 1, cod. pen., a carico di dipendenti di un ente pubblico i quali, facendo artificiosamente figurare le loro normali prestazioni lavorative come rientranti invece nell'ambito di un progetto-obiettivo specificamente finalizzato al miglioramento dei servizi, ottengano la indebita corresponsione dei compensi aggiuntivi previsti per la realizzazione di detto progetto.
È legittimo il sequestro preventivo, funzionale alla confisca di cui all'art. 322-ter cod. pen., eseguito in danno di un concorrente del reato di cui all'art. 316-bis cod. pen., per l'intero importo relativo al prezzo o profitto dello stesso reato, nonostante le somme illecite siano state incamerate in tutto o in parte da altri coindagati, in quanto, da un lato, il principio solidaristico, che informa la disciplina del concorso di persone nel reato, implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa e dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente e comporta solidarietà nella pena; dall'altro, la confisca per equivalente riveste preminente carattere sanzionatorio e può interessare ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del prezzo o profitto accertato, salvo l'eventuale riparto tra i medesimi concorrenti che costituisce fatto interno a questi ultimi e che non ha alcun rilievo penale.
Commentari • 3
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza, il G.i.p. del Tribunale di Firenze applicava, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Francesco D. la pena concordata in relazione a tre violazioni dell'art. 512-bis c.p. (capi 6, 7 e 8), nonché a plurimi fatti ex artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000 (capi da 12 a 40); il G.i.p., inoltre, ai sensi degli artt. 240 e 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, disponeva la confisca di quanto in sequestro. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per il ministero dei difensori di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. 2.1. Con un primo motivo si chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 3 luglio 2023
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza, il G.i.p. del Tribunale di Firenze applicava, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Francesco D. la pena concordata in relazione a tre violazioni dell'art. 512-bis c.p. (capi 6, 7 e 8), nonché a plurimi fatti ex artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000 (capi da 12 a 40); il G.i.p., inoltre, ai sensi degli artt. 240 e 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, disponeva la confisca di quanto in sequestro. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per il ministero dei difensori di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. 2.1. Con un primo motivo si chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., …
Leggi di più… - 3. Responsabilità persone giuridiche, profitto, nozione, responsabilità aggiuntivaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 18 luglio 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/02/2007, n. 9786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9786 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 21/02/2007
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. MONASTERO FR - Consigliere - N. 265
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RENZO Michele - rel. Consigliere - N. 39604/2006
ha pronunciato la seguente: N. 39720/2006
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LF ID nata il [...];
BE LU nato il [...];
AS FR nato il [...];
HI LD nato il [...];
AR PE nato il [...];
AF EO nato il [...];
RE FE nata il [...];
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Michele Renzo;
Sentito il Pubblico Ministero, Sost. Proc. Gen. Dott. GIALANELLA Antonio, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi di LF ID e RE FE, e l'annullamento con rinvio (limitatamente alla scelta della misura cautelare) per i ricorsi di AS FR, BE LU, AF EO, AR PE e IC LD, con rigetto nel resto;
Uditi i difensori dei ricorrenti:
avv. ABBADESSA Antonio, sostituto processuale del difensore di fiducia di LF ID, AS FR e BE LU;
avv. Simeone Alberto del Foro di Benevento per HI LD;
avv. Balistreri Luca del Foro di Taranto per AF EO, AR PE e IC LD;
avv. Maisani Andrea del Foro di Roma per RE FE che hanno chiesto tutti l'accoglimento dei ricorsi.
La Corte osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti indicati in epigrafe sono stati raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. di Taranto in relazione ai reati di associazione a delinquere e truffa continuata in danno del Comune di Taranto, e il BE anche di falso ideologico continuato. Nei confronti di LF, AS e BE il G.I.P. ha altresì emanato un decreto di sequestro preventivo ex art. 322 ter c.p. correlato agli stessi reati, ed avente ad oggetto beni degli indagati fino alla concorrenza del profitto individuale ricavato dalle truffe contestate.
Per il BE, concorrente in tutte le truffe benché solo marginalmente beneficiato di persona, tale concorrenza è stata equiparata al totale della somma truffata.
In estrema sintesi, i fatti addebitati ai ricorrenti, tutti dipendenti del Comune di Taranto con varie posizioni funzionali, consistono nell'aver percepito negli anni 2001 - 2005 compensi di notevole entità (154.000,00 Euro l'LF, 364.000,00 Euro il AS, 398.000,00 Euro il HI, 414.000,00 Euro il AR, 432.000,00 il AF, mentre per il BE si pone una problematica di ordine non quantitativo, ma collegata alla sua posizione apicale all'interno dell'amministrazione) collegati all'attivazione di progetti-obiettivo, che secondo il contratto collettivo di settore e il contratto decentrato del Comune di Taranto riguardano "prestazioni lavorative che tendano al miglioramento e all'efficacia dei servizi e ad assicurare il conseguimento di obiettivi (finalità) la cui realizzazione non rientra tra le ordinarie attività d'Istituto". Le indagini svolte avevano invece accertato che le prestazioni in relazione alle quali erano stati liquidati i compensi erano del tutto ordinarie, e propri della competenza della Direzione risorse finanziarie cui appartenevano i beneficiari delle erogazioni. Inoltre, la procedura amministrativa di liquidazione dei compensi era connotata da una serie di anomalie funzionali al pagamento delle somme anche in mancanza dei requisiti formali minimi della procedura:
attestazioni di conseguimento dell'obiettivo con clausole di stile non rispondenti al vero;
liquidazioni superiori alla somma autorizzata dal dirigente competente;
pagamenti per progetti- obiettivo sovrapposti a pagamento di straordinari per lo stesso lavoro;
impegno di fondi non assegnati alla direzione risorse finanziarie;
autorizzazione di progetti-obiettivo dopo il 2003 pur in mancanza di appositi stanziamenti di bilancio;
mancata trasmissione agli organi di controllo del Comune dell'elenco delle deliberazioni dirigenziali afferenti ai progetti-obiettivo.
Gli odierni ricorrenti formulavano richiesta di riesame, che veniva respinta con ordinanza del Tribunale di Taranto in data 20 luglio 2006, nella quale si ravvisavano i requisiti basilari dell'associazione a delinquere (durata e stabilità, ripartizione di ruoli, organizzazione, indeterminatezza del programma delittuoso), e si distinguevano le posizioni dei singoli. In particolare, gli indizi di colpevolezza venivano desunti per il BE dalla sua posizione all'interno dell'amministrazione, che lo metteva in condizione di essere perfettamente informato della situazione, e nella maggior parte dei casi di darvi direttamente causa autorizzando i progetti- obiettivo o i pagamenti;
per gli altri dipendenti beneficiati, gli indizi venivano tratti dall'enormità dei compensi percepiti in rapporto all'ordinaria retribuzione, e dalla consapevolezza del mancato correlativo svolgimento di un qualsiasi compito straordinario accostabile all'essenza del progetto-obiettivo.
Il Tribunale ravvisava poi le esigenze cautelari nel pericolo di reiterazione di condotte analoghe e nella tutela della prova ancora da acquisire, specie in riferimento ad elargizioni minori di quelle contestate ma con un più ampio ventaglio di beneficiari, e approvava i criteri di scelta della misura custodiale adottati dal G.I.P., in base ai quali, la custodia in carcere era stata applicata a AS, BE, AF, AR e HI, mentre agli altri indagati erano stati applicati - o successivamente concessi - gli arresti domiciliari.
Relativamente al decreto di sequestro, a sua volta oggetto di riesame da parte dell'LF, del BE e del AS, il Tribunale riteneva pacificamente applicabile alla fattispecie di truffa aggravata l'art. 322 ter c.p., in forza del rinvio operato dall'art. 640 quater, e stabiliva che l'equivalenza tra beni contestati e profitto del reato andava calcolata per ciascun indagato con riferimento al profitto globale di ciascuna delle truffe contestate (e non con riferimento alla somma individualmente incassata) poiché tutti i concorrenti nel reato rispondono per l'intero del profitto illecito generato.
Contro l'ordinanza 20 luglio 2006 ricorrono gli indagati in epigrafe, deducendo:
LF, BE, AS:
1. Mancanza o illogicità della motivazione, sia con riferimento all'associazione a delinquere che con riferimento alla truffa, posto che della prima mancherebbe il tratto dell'organizzazione (tanto che non sono stati individuati dei capi), mentre della seconda difetterebbero gli artifizi e raggiri ed anche il danno, poiché i compensi erogati sono serviti a fronteggiare lo scoperto d'organico del personale che non consentiva di far fronte nemmeno alle esigenze ordinarie.
2. Mancanza o illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e ai criteri di scelta della misura più adeguata;
3. Violazione di legge in relazione al sequestro preventivo, in quanto:
le cose sequestrate erano insuscettibili di aggravare o protrarre le conseguenze del reato;
non v'era prova che le cose sequestrate provenissero dal reato, e la confisca per equivalente legittimata dall'art. 322 ter c.p. presuppone che sia provata sia l'esistenza del profitto che la sua sopravvenuta dispersione, in ragione della quale deve necessariamente procedersi alla confisca dell'equivalente.
4. Con esclusivo riguardo alla posizione di LF ID si rileva che il sequestro ha colpito beni appartenenti a terzo estraneo (la figlia, cointestataria di un conto corrente) e che il denaro depositato su quel conto diveniva di proprietà della banca subito dopo il deposito, sicché non poteva essere sequestrato. HI, AR, AF.
Questi indagati sviluppano sostanzialmente gli stessi temi, sottolineando che il quadro indiziario è sostanzialmente limitato al calcolo delle somme percette, e che il livello di coinvolgimento nell'attività pretesamente illecita era stato dedotto esclusivamente su quella base.
In ordine alle esigenze cautelari, delle quali sostengono l'inesistenza, questi ricorrenti lamentano la mancata fissazione di un termine finale, posto che le uniche astrattamente ipotizzabili erano attinenti alla ricerca della prova.
La ricorrente RE FE, pur contestando anch'essa l'esistenza di indizi relativi all'effettiva costituzione di un'associazione a delinquere, e alla ricorrenza di esigenze cautelari, svolge una più complessa contestazione della motivazione dell'ordinanza impugnata, alla quale addebita mancanza e illogicità per non aver dedicato cenno ad alcune peculiari circostanze di fatto che caratterizzano la sua posizione, differenziandola in modo decisivo da quella dei suoi coindagati, con particolare riferimento all'eventuale partecipazione all'associazione a delinquere.
Relativamente all'imputazione di truffa, questa ricorrente propone una lettura penalmente irrilevante dell'utilizzazione dei progetti- obiettivo per sopperire ad esigenze ordinarie, sostenendo che la normativa contrattuale di settore, e in particolare gli artt. 15, 17 e 18 del CCNL, non esclude che i progetti-obiettivo possano essere collegati a compiti d'istituto, purché si verifichi un risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al normale risultato dell'attività lavorativa. Tale notazione renderebbe inconferente l'ipotesi dell'accusa, che si poggia sulla premessa dell'illegittimità dell'uso dei progetti-obiettivo per sopperire ad esigenze ordinarie. Tutti i ricorsi sono infondati.
Con riferimento alle varie censure portate da tutti i ricorrenti verso la contestazione associativa, deve essere preliminarmente chiarito che il compendio indiziario posto a giustificazione del provvedimento cautelare non deve possedere caratteri di assoluta certezza, i quali sono invece tipici della prova che determina il giudizio di colpevolezza emesso all'esito della piena cognitio. È dunque possibile che in questa fase residuino margini critici verso un'ipotesi di reato, purché essi non siano tali da smentire l'elevata probabilità di un giudizio di colpevolezza. In questo particolare ambito, le circostanze segnalate dal provvedimento impugnato appaiono sicuramente significative, perché riferibili a tratti sintomaticamente distintivi dell'associazione delinquere, quali il rilevante arco di tempo per il quale si è protratta l'attività, la reiterazione del reato con le stesse tecniche da parte di un novero determinato di soggetti, e soprattutto la capacità di aggirare ed elidere per lungo tempo il sistema di controlli, sugli atti e sulla gestione, che avrebbe dovuto garantire la buona amministrazione dell'ente pubblico.
Tale capacità presuppone la ramificazione nell'apparato dell'ente, e la concreta possibilità di condizionarne negativamente l'operato, imponendo prassi omissive e silenti che ragionevolmente possono rimandare al vincolo di solidarietà tra gli associati a delinquere. Il fatto che nella contestazione formulata non si contemplino dei capi o promotori dell'associazione non pregiudica la coerenza logica della costruzione accusatoria, sia perché la struttura verticistica non è un requisito normativo della fattispecie, sia perché l'individuazione di eventuali soggetti propulsori, e comunque la più precisa distinzione di ruoli all'interno del sodalizio, costituiscono i temi delle indagini alle quali la cautela è funzionale. In questo quadro sicuramente suscettibile di ulteriori chiarimenti, non possono essere valorizzate più di tanto le osservazioni della ricorrente RE FE, tendenti a differenziare la sua personale situazione da quelle degli altri coindagati, mediante la sottolineatura della marginalità del proprio ruolo all'interno del complessivo fenomeno attinto dalle indagini preliminari. Benché quei dati debbano sicuramente essere considerati, essi non appaiono così dirompenti da rendere illogico il costrutto della partecipazione di questa ricorrente a un'associazione a delinquere, ove si consideri che il carattere di quella partecipazione può essere, in concreto, più o meno intenso. La percezione di non trascurabili compensi illeciti, e la collocazione in una posizione funzionale connotata da un buon grado di conoscenze professionali e da una certa autonomia di azione e di giudizio (la RE era capo- servizio) costituiscono fatti logicamente assertivi della partecipazione al sistema di malaffare strutturato in associazione;
mentre l'obiettiva compresenza di dati favorevoli può valere a mitigare il disvalore della condotta, ma non a smentirne l'esistenza. Deve invece convenirsi col provvedimento impugnato laddove giudica irrilevante - ai fini della legalità della misura che i ricorrenti contestano - la limitazione delle indagini a un novero ristretto di soggetti, pur in presenza di erogazioni che hanno beneficiato, in misura minore rispetto agli odierni ricorrenti, un numero molto elevato di dipendenti comunali. È evidente che l'eventuale e deprecabile impunità di uno o più colpevoli non potrebbe mai giustificare l'impunità dei loro complici. Peraltro, l'adozione in questa fase investigativa di un criterio quantitativo ai fini della contestazione associativa non è irragionevole;
è infatti conforme ad un criterio di normalità presumere che i maggiori beneficiari del sistema illecito costituiscano il nucleo essenziale del meccanismo truffaldino, e che quindi tra loro, e attorno al loro gruppo, si sia potuto saldare il vincolo di solidarietà proprio di un'associazione criminale.
Le censure mosse dai ricorrenti alle contestazioni di truffa sono sicuramente infondate.
Si premette che nel quadro emergente dalle indagini, i progetti- obiettivo erano meri espedienti documentali per attingere denaro dalle finanze comunali, in quanto sia gli obiettivi individuati che i mezzi previsti per raggiungerli corrispondevano esattamente al risultato normalmente atteso della prestazione lavorativa (così il contratto collettivo nazionale di lavoro), ovvero a quel traguardo che il lavoratore deve raggiungere, e normalmente raggiunge, senza la necessità di alcun progetto-obiettivo.
Non può dunque sostenersi che i compensi correlati al progetto- obiettivo trovavano un corrispettivo in attività lavorativa effettivamente prestata, poiché quell'attività era null'altro che la normale prestazione lavorativa, destinata ad essere compensata con l'ordinaria retribuzione.
Ciò posto, a nulla rileva il richiamo del ricorso RE al disposto contrattuale secondo cui i progetti-obiettivi possono essere attinenti a compiti d'istituto. Si tratta di previsione banale se non ultronea, ovvio essendo che il Comune e il suo personale non potranno agire se non all'interno delle attribuzioni dell'ente, perseguendo appunto i compiti d'istituto. Non vi è invece alcuna previsione normativa o contrattuale che giustifichi l'uso dei progetti-obiettivo per sopperire ad esigenze ordinarie;
la tesi è smentita dalla stessa definizione contrattuale del progetto-obiettivo, che deve procurare un risultato aggiuntivo rispetto a quello normalmente atteso dalla prestazione lavorativa, e che perciò esclude deliberatamente le ordinarie finalità contemplate nella normale organizzazione del lavoro.
Per altro verso, il carattere spiccatamente finalistico del progetto- obiettivo, ossia la sua strumentante ad uno scopo preciso e predeterminato, esclude pure che esso possa servire a giustificare modificazioni meramente quantitative della prestazione lavorativa, surrogando l'istituto del lavoro straordinario.
Per quanto riguarda la configurabilità della truffa in relazione ai mezzi adottati dagli indagati, deve riconoscersi natura di artifizio o messa in scena allo stesso strumento del progetto-obiettivo, quando utilizzato in assenza di qualsiasi presupposto e senza che abbia mai avuto un concreto adempimento (dagli atti disponibili per la Corte non risulta in alcun occasione ne' il raggiungimento ne' il perseguimento di una qualsiasi finalità che andasse oltre gli ordinari compiti del personale amministrativo);
costituiscono invece raggiri, idonei a forzare la normativa interna e ingannare gli organi preposti ai controlli interni ed esterni, i falsi ideologici e le altre modalità improprie che si accompagnavano alla condotta, quali l'assenza o carenza di documentazione, l'impegno di capitoli di bilancio impropri, l'adozione di progetti-obiettivo in assenza di finanziamenti, e la mancata trasmissione agli organi di controllo delle deliberazioni dirigenziali sui progetti. Relativamente alla sussistenza di esigenze cautelari, la motivazione del provvedimento impugnato è ampia e diffusa.
In essa si ravvisano - con motivazione congrua e logicamente coerente, e perciò esente da censure in questa sede di legittimità - sia il pericolo di reiterazione criminosa che quello d'inquinamento probatorio, sicché non è richiesta la fissazione di uno specifico termine di efficacia della misura (cfr. Cass. Sez. 4^, sent. n. 4280 dep. il 27 febbraio 1996).
Il criterio di scelta della misura che ha orientato verso la custodia carceraria è esplicitato con chiarezza nella necessità investigativa di evitare contatti con l'ambiente lavorativo di provenienza che non sarebbero scongiurati dagli arresti domiciliari. Tale criterio si pone in successione logica coerente con le esigenze cautelari preventivamente specificate, e non è censurabile se non la sovrapposizione di giudizi di merito non consentiti a questa Corte. Relativamente ai motivi proposti verso i capi dell'ordinanza dedicati al sequestro preventivo, deve essere anzitutto chiarito che la detta misura cautelare è volta ad assicurare l'effettività della confisca che dovrebbe obbligatoriamente conseguire (artt. 640 quater e 32 ter c.p.) ad una pronuncia di condanna, sicché non è rapportabile alla fattispecie la doglianza secondo cui la disponibilità della somma non aggraverebbe le conseguenze del reato.
In base alle stesse disposizioni che prevedono la confisca obbligatoria, deve escludersi la rilevanza di qualsiasi discussione sulla provenienza da reato del denaro sottoposto a vincolo. Indipendentemente dal quesito di ordine logico sulla derivazione da reato di cose fungibili dello stesso genus quando esse si siano avvicendate nel patrimonio del reo, questa Corte ha infatti già stabilito che "la confisca obbligatoria prevista dall'art. 322 ter c.p. anche per equivalente, ossia anche nei confronti di beni dei quali il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato, non necessita di alcuna dimostrazione sul nesso di pertinenzialità tra delitto e cose da confiscare, essendo sufficiente la perpetrazione del reato" (cfr. Cass. Sez. 6^, sent. 7250 dep. il 24 febbraio 2005). I due motivi proposti nell'esclusivo interesse di LF ID sono evidentemente contraddittori (se si sostiene che il denaro depositato sul conto corrente bancario è per metà della figlia contestataria del conto, non si può sostenere che quel medesimo denaro è di proprietà della banca), ma soprattutto infondati, perché disconoscono la struttura del rapporto di conto corrente bancario e la conseguente incidenza del sequestro preventivo. È esatto che i correntisti non hanno più la proprietà del denaro depositato, che passa alla banca depositarla. Essi hanno però un correlativo diritto di credito immediatamente esigibile verso la banca, ed è proprio su questo diritto che si appunta il vincolo d'indisponibilità generato dal sequestro preventivo;
per quanto riguarda l'ampiezza del credito, esso corrisponde all'intero deposito per ciascuno dei soggetti contestatari (art. 1854 c.c.) se tutti possano operare separatamente, circostanza,
quest'ultima, non contestata dalla ricorrente LF. La presunzione di comproprietà per quote eguali stabilita nell'art. 1298 c.c. è destinata a regolare esclusivamente i rapporti interni tra i creditori solidali, e non è quindi opponibile ai terzi. Infine, in ordine al ricorso BE, che implicitamente ripropone il problema della commisurazione della confisca al solo profitto individuale del reato piuttosto che a quello globalmente ritratto da tutti i concorrenti nel medesimo reato, deve essere ribadito l'insegnamento di Cass. Sez. 5^, sent. n. 15445 dep. il 1 aprile 2004, secondo cui "È legittimo il sequestro preventivo, funzionale alla confisca di cui all'art. 322 ter c.p., eseguito in danno di un concorrente del reato di cui all'art. 316 bis c.p.p., per l'intero importo relativo al prezzo o profitto dello stesso reato, nonostante le somme illecite siano state incamerate in tutto o in parte da altri coindagati, in quanto, da un lato, il principio solidaristico, che informa la disciplina del concorso di persone nel reato, implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa e dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente e comporta solidarietà nella pena;
dall'altro, la confisca per equivalente riveste preminente carattere sanzionatorio e può interessare ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del prezzo o profitto accertato, salvo l'eventuale riparto tra i medesimi concorrenti, che costituisce fatto interno a questi ultimi e che non ha rilievo penale".
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi, condannando i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2007