Sentenza 24 gennaio 2011
Massime • 1
Il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, anche se poi l'espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel "quantum" l'ammontare complessivo dello stesso profitto.
Commentario • 1
- 1. Cassazione penale sez. II, 17/03/2023, (ud. 17/03/2023, dep. 22/05/2023), n.22073Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 15 agosto 2023
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di L'Aquila, con ordinanza del 3 ottobre 2022, rigettava la richiesta di riesame avanzata da F.A. contro provvedimento di sequestro preventivo emesso il 31 agosto 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di L'Aquila in relazione ai reati di cui agli artt. 640 bis ter c.p. ed altro. 2. Contro detto provvedimento propone ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 321 e 324 c.p.p. con riferimento all'art. 606 c.p.p., lett. e) per travisamento della prova. Il ricorrente contesta "la sussistenza di un errore decisivo di travisamento …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/01/2011, n. 13277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13277 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROTELLA Mario - Presidente - del 24/01/2011
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 92
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - N. 46459/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto l'8.11.2010 da:
FA RT, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 28.10.2010 del Tribunale di Como, in funzione di giudice del riesame;
Sentita la relazione del consigliere Dott. BRUNO Paolo Antonio;
Sentite le conclusioni del P.G. in sede, in persona del Sostituto Dott. BAGLIONE Tindari, che ha chiesto il rigetto del ricorso. OSSERVA
1. - Con decreto del 2 ottobre 2010 il Gip del Tribunale di Como disponeva il sequestro preventivo dei beni di LI RT indagato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di plurimi delitti di bancarotta fraudolenta, di emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, di occultamento o distruzione delle scritture contabili ed infine di omissione delle dichiarazioni fiscali, utilizzando diverse società alcune anche di nazionalità estera (c.d. cartiere), le quali, dopo aver acquistato componenti per apparecchi elettronici o computer da società dell'U.E. (operazione neutra ai fini Iva), li vendevano poi ad un prezzo inferiore a quello di costo -assumendosi il debito Iva, con il proposito di non versare l'imposta, perché si dileguavano subito dopo senza lasciare traccia contabile - ad altre società nazionali (tra cui anche la NE LD 2005 SL, di cui il FA è
amministratore unico dal 5.12.2006).
Pronunciando sulla richiesta di riesame proposta in favore dell'indagato, il Tribunale di Como, con l'ordinanza indicata in epigrafe, confermava il disposto sequestro.
Avverso la pronuncia anzidetta, il FA ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di seguito indicata. 2. - Il primo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione della L. n. 146 del 2006, art. 3, lett. a), b) e c), contestando la ritenuta sussistenza del reato transnazionale, per il quale non potevano assumere rilievo elementi estrinseci come il modus operandi. Il secondo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione della L. n. 146 del 2006, art. 11, ritenendo insussistenti i presupposti per l'applicazione del sequestro preventivo, tenuto conto che l'eventuale confisca per equivalente, in caso di concorso di persone nel reato, avrebbe potuto riguardare solo la quota di prezzo o di profitto effettivamente attribuibile al singolo concorrente e che, nel caso di specie, il sequestro riguardava un immobile acquistato con finanziamento bancario, per il cui ammortamento sarebbero state destinati redditi futuri che nulla avevano a che vedere con le ipotizzate condotte illecite.
3. - La prima ragione di censura è destituita di fondamento, posto che il giudice del riesame ha indicato chiaramente gli elementi sintomatici in forza dei quali era da ritenere pienamente giustificata la configurabilità del reato transnazionale, secondo la fisionomia che di tale delitto tratteggia la L. 16 marzo 2006, n.146, art.
3. Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta allo stato plausibile, il FA era partecipe di organizzazione delittuosa volta ad eludere la normativa fiscale in tema d'Iva, in base a rapporti negoziali, anche apparenti, con società operanti all'estero e, dunque, in costanza delle condizioni prescritte dal menzionato art. 3.
Quanto all'esistenza dei presupposti di legittimità della disposta misura cautelare, è corretta l'affermazione del giudice a quo in ordine alla sufficienza del requisito del fumus commissi delicti, trattandosi di misura cautelare funzionale a confisca per equivalente, rispetto alla quale la sola condizione richiesta è che la misura riguardi beni od altre utilità di cui il reo abbia la disponibilità, anche per interposta persona fisica o giuridica, per un valore corrispondente al prodotto, profitto o prezzo del reato. Non essendo richiesto alcun rapporto pertinenziale con il reato, è irrilevante l'epoca di acquisto dell'immobile sequestrato ne' le modalità di acquisto con mutuo bancario, al cui ammortamento si sarebbe provveduto con proventi di attività lecita. Per quanto riguarda, infine, il rilievo difensivo in ordine alla proporzione del valore di quanto in sequestro con la quota di prezzo o prodotto illecito imputabile a ciascun concorrente, è sufficiente osservare che, allo stato, non è accettabile - ne' risulta accertata - la quota di illecito profitto del reato riferibile all'indagato, astrattamente tenuto all'intero per il principio della solidarietà, in mancanza di successiva quantificazione. In tal senso, va ribadito il principio di diritto enunciato da questa stessa Sezione, secondo cui il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, anche se poi l'espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel quantum l'ammontare complessivo dello stesso profitto (cfr. Cass. sez. 5, 3.2.2010, n. 19810, rv. 246364). 4. - Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 gennaio 2011. Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2011