Sentenza 14 giugno 2006
Massime • 1
Il sequestro preventivo, preordinato alla confisca di beni per un valore equivalente al profitto del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, può essere emesso nei confronti della persona fisica concorrente con una società a r.l., pur se il profitto sia stato interamente acquisito dalla società concorrente, che non è estranea al reato ed ha un titolo autonomo di responsabilità, dal momento che vige, data la natura sanzionatoria della confisca per equivalente, il principio solidaristico secondo cui l'intera azione delittuosa e l'effetto conseguente sono imputati a ciascun concorrente.
Commentario • 1
- 1. Responsabilità persone giuridiche, profitto, nozione, responsabilità aggiuntivaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 18 luglio 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/06/2006, n. 31989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31989 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 14/06/2006
Dott. CONZATTI Alessandro - Consigliere - SENTENZA
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - N. 1093
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - N. 47615/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di:
RO AN, n. a Copertino il 24.6.1952;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce, in data 14 ottobre 2005;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso;
Sentita in Camera di consiglio la relazione svolta dal Consigliere Dott. Franco Fiandanese;
Sentito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'Ambrosio Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Sentito il difensore, avv. Ubaldo Macrì, in sostituzione dell'avv. Angelo Pallara, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Il Tribunale di Lecce, con ordinanza in data 14 ottobre 2005, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal g.i.p. dello stesso Tribunale il 22 settembre 2005, avente ad oggetto quote della s.r.l. Saim, appartenenti a RO AN, indagato per i reati di cui agli artt. 416, 81, 110, 640 bis c.p., art. 61 c.p., n.
7. Il sequestro era stato adottato in virtù del combinato disposto dell'art. 321 c.p.p., artt. 640 quater e 322 ter c.p., preordinato alla confisca di beni di cui il reo aveva la disponibilità per un valore equivalente al profitto del reato.
Dopo avere affermato la sussistenza del fumus commissi delicti in relazione ai fatti per i quali si procede, il Tribunale aderisce, così respingendo l'eccezione difensiva, all'opzione interpretativa che ritiene ammissibile la confisca, e quindi il sequestro, per equivalente del profitto della truffa di cui all'art. 640 bis c.p.. Con riferimento, poi, alla tesi difensiva secondo la quale avrebbe dovuto essere disposto il sequestro diretto del profitto e non quello per equivalente, posto che le erogazioni pubbliche illecitamente conseguite risulterebbero incorporate nei beni delle società Jupiter e TA s.r.l. beneficiarle dei finanziamenti, il Tribunale osserva che il profitto dei reati per cui si procede è rappresentato esclusivamente dalle somme corrisposte dallo Stato e conseguite dalle società beneficiarie, mentre qualsiasi bene diverso da dette somme rappresenterebbe non il profitto del reato, ma un differente bene sequestrabile in virtù della confisca per equivalente;
osserva, ancora, che le suddette somme sono state liquidate a favore di società aventi personalità giuridica e, quindi, a soggetti giuridicamente distinti dal RO, per cui le somme medesime, appartenendo a "persona estranea al reato" non potrebbero essere oggetto di sequestro diretto.
Il Tribunale rigetta anche la censura difensiva, secondo la quale il sequestro avrebbe dovuto essere disposto solo sui beni del concorrente nel reato che aveva conseguito il profitto della truffa, mentre per quanto riguarda il RO, che, nell'ipotesi accusatoria, avrebbe percepito un compenso per l'esecuzione di una prestazione professionale attraverso la quale sarebbero state conseguite illecitamente le erogazioni pubbliche, si sarebbe dovuto procedere al sequestro solo del prezzo del reato, cioè appunto del suddetto compenso. L'ordinanza impugnata osserva, da un lato, che ciascuno dei soggetti che concorre nella commissione del reato può e deve subire nella sua interezza le conseguenze che la legge solidaristicamente ricollega al suo illecito comportamento, salvi i rapporti interni tra i diversi compartecipi, dall'altro lato, che la contestazione mossa agli indagati non è limitata alle truffe, ma comprende anche la costituzione e partecipazione ad una associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di truffe ai danni di enti pubblici.
Propone ricorso per cassazione il difensore di RO deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 640 quater c.p., di norme processuali, in relazione all'art.321 c.p.p., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Le società beneficiarle della erogazioni pubbliche non potrebbero essere considerate "persone estranee al reato", poiché, ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 24, gli enti forniti di personalità giuridica ed associazioni anche prive di personalità giuridica hanno responsabilità per i reati previsti dal codice penale ed in particolare per quello di cui all'art. 640 bis c.p. ed anche nei confronti di tali soggetti è disposta la confisca del profitto del reato o, quando ciò non sia possibile, per equivalente (D.Lgs. cit., art. 19).
Il ricorrente, dopo avere affermato che la confisca di valore di cui si discorre ha natura di misura di sicurezza, sostiene che, quando il profitto del reato sia stato conseguito, come nella specie, da una società per la quale abbia operato uno dei suoi amministratori anche di fatto, la confisca e, in funzione di essa, il sequestro, vanno disposti in danno dell'ente, previo avvio, d'ufficio ed obbligatorio, del relativo procedimento finalizzato all'accertamento della responsabilità e solo se non sia possibile rintracciare il profitto del reato nel patrimonio della società e la stessa non abbia beni di valore equivalente al profitto medesimo, sarebbe possibile disporre il sequestro e la confisca nei confronti di chi si sia reso responsabile, anche a titolo di concorso, nel reato;
d'altro canto, il principio solidaristico nel concorso di persone nel reato non sarebbe trasferibile nell'ambito delle misure di sicurezza, che presuppongono, per definizione, la pericolosità della cosa che deve essere oggetto di confisca.
Il difensore ricorrente rileva che, nel caso di specie, il profitto della truffa sarebbe stato conseguito da EN AN e dalle società da lui amministrate, mentre il richiamo alla contestazione di cui all'art. 416 c.p. sarebbe inconferente, atteso che l'esistenza di un rapporto duraturo fra gli imputati non dimostra che ciascuno di essi abbia percepito, sia pure in misura diversa, il profitto dei singoli reati perpetrati. Poiché il ruolo del RO sarebbe quello di colui che ha posto in essere una attività professionale attraverso la quale sarebbe stato possibile il conseguimento fraudolento di erogazioni pubbliche, il compenso percepito per tale attività costituirebbe il prezzo del reato e solo questo potrebbe essere sequestrato in funzione della confisca. Una diversa interpretazione violerebbe l'art. 3 Cost., in quanto tratterebbe in maniera differente situazioni sovrapponibili: al pubblico ufficiale corrotto sarebbe possibile confiscare solo il prezzo del reato, essendo prevista la confisca del profitto solo in danno del corruttore, mentre a chi abbia dato un contributo causale alla realizzazione della truffa in danno di un ente pubblico, attraverso un'attività professionale per la quale era stato corrisposto un compenso costituente prezzo del reato, sarebbe possibile confiscare anche il profitto percepito da altro concorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso sono infondati e devono essere rigettati. La censura con la quale il ricorrente afferma che la confisca e, in funzione di essa, il sequestro, avrebbe dovuto essere disposta in danno dell'ente beneficiario della erogazione pubblica, il quale non potrebbe essere considerato "persona estranea al reato", ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 24, pur partendo dalla condivisibile affermazione che l'ente non può considerarsi "estraneo al reato" nel caso in cui partecipi all'utilizzazione dei profitti che ne sono derivati, si basa, comunque, sull'erroneo presupposto di una sussidiarietà nella confisca della responsabilità della persona fisica autore del reato (una forma di sussidiarietà in senso inverso, dell'ente nei confronti della persona fisica, è prevista ad esempio dall'art. 197 c.p.). La normativa citata, invece, configura la responsabilità degli enti come autonoma, anche se alla base di essa si colloca il rapporto di carattere organico sussistente con la persona fisica autore del reato, che porta quest'ultima a tenere una condotta illecita "nell'interesse o a vantaggio dell'ente" (art. 5, D.Lgs. cit.): si tratta, peraltro, di un collegamento tra individuo e persona giuridica che, in alcuni casi sfuma quasi del tutto (art. 8, D.Lgs. cit. quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile) e che ha principalmente lo scopo di salvaguardare il nuovo modello di responsabilità da censure di incostituzionalità con riferimento al rispetto del principio di personalità della responsabilità penale e della sanzione (art. 27 Cost., comma 1). Si rilevi, inoltre, che il citato art. 5 non impone la commissione del reato nell'esclusivo interesse o vantaggio dell'ente, risultando sufficiente che l'illecito penale sia stato commesso anche nel suo interesse o vantaggio.
Del tutto infondata, poi, è la tesi difensiva della natura di misura di sicurezza della confisca di cui si parla. La confisca può presentarsi, nelle leggi che la prevedono, con varia natura giuridica. Il suo contenuto, infatti, è sempre la privazione di beni economici, ma questa può essere disposta per diversi motivi e indirizzata a varia finalità, così da assumere, volta per volta, natura e funzione o di pena, o di misura di sicurezza, ovvero anche di misura amministrativa. Ciò che, pertanto, spetta di considerare non è una astratta e generica figura di confisca, ma, in concreto, la confisca così come risulta da una determinata legge (Corte Cost.1961 n. 29; Id. 1964, n. 46). La giurisprudenza di questa Suprema
Corte ha già chiarito, sulla base di tale premessa, che la confisca per equivalente, prevista dagli artt. 322 ter e 640 quater c.p., essendo una forma di prelievo pubblico a compensazione di prelievi illeciti, viene ad assumere un carattere preminentemente sanzionatorio (Cass., Sez. 5^, 16 gennaio 2004, n. 15445, Napoletano, riv. 228750; Sez. Un. N. 41936 del 2005 cit.). Con riferimento, poi, alla responsabilità degli enti la confisca è espressamente considerata una pena principale (art. 9, D.Lgs. cit.). La natura sanzionatoria di tale tipo di confisca è evidenziata dagli artt. 19 e 53, D.Lgs. citato, il primo dei quali dispone la confisca "del prezzo o del profitto del reato" a danno dell'ente, a prescindere dalla misura del profitto conseguito dall'ente stesso e il secondo prevede il sequestro preventivo finalizzato all'eventuale esecuzione della confisca medesima. L'art. 6, comma 5, stesso D.Lgs., invece, disponendo la confisca "del profitto che l'ente ha tratto dal reato" commesso da soggetto in posizione apicale, anche se l'ente stesso non sia stato ritenuto responsabile dell'illecito, disciplina un istituto privo di contrassegni punitivi e finalizzato esclusivamente al ristoro dell'equilibrio economico alterato, tanto è vero che in relazione ad esso non è utilizzabile il sequestro preventivo (art. 53 cit.).
Perfettamente applicabile, dunque, nel caso di specie è il principio solidaristico, che informa la disciplina del concorso di persone nel reato, il quale implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa e dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente e comporta solidarietà nella pena;
così che la confisca per equivalente, rivestendo carattere sanzionatorio, può interessare ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del prezzo o profitto accertato, salvo l'eventuale riparto tra i medesimi concorrenti che costituisce fatto interno a questi ultimi e che non ha alcun rilievo penale (Sez. Un. 41936 del 2005 cit.; Sez. 5^, 16 gennaio 2004, n. 15445, Napolitano, riv. 228750). Il motivo di ricorso con il quale il ricorrente afferma che al RO avrebbe dovuto essere confiscato soltanto il prezzo del reato, cioè il compenso percepito per la sua attività professionale messa al servizio del conseguimento fraudolento di erogazioni pubbliche, si risolve in una censura in fatto, alla luce della ricostruzione indiziaria della vicenda criminosa operata dal Tribunale, il quale afferma che l'apporto del RO "non si connota in termini di mera prestazione d'opera intellettuale dietro corrispettivo di un prezzo, ma quale condivisione, sia pure in percentuali diverse, del profitto" delle varie truffe poste in essere.
Il ricorso, dunque, deve essere rigettato, con la conseguenza della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2006