Sentenza 23 giugno 2006
Massime • 2
Qualora il profitto tratto da taluno dei reati per i quali, ai sensi dell'art. 322 ter cod. pen., è prevista la confisca per equivalente, sia costituito da danaro, l'adozione del sequestro preventivo in vista dell'applicazione di detta misura non può essere subordinata alla verifica che il danaro sia confluito nella effettiva disponibilità dell'indagato giacché, altrimenti, si verrebbe a ristabilire la necessità di un nesso pertinenziale tra la "res" ed il reato che la legge, con l'istituto della confisca per equivalente, ha inteso invece escludere.
In caso di pluralità di indagati quali concorrenti in un medesimo reato compreso tra quelli per i quali, ai sensi dell'art. 322 ter cod.pen., può disporsi la confisca "per equivalente" di beni per un importo corrispondente al prezzo o al profitto del reato, il sequestro preventivo funzionale alla futura adozione di detta misura non può eccedere, per ciascuno dei concorrenti, la misura della quota di prezzo o profitto a lui attribuibile.
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RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 26 marzo 2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza ha applicato, a norma dell'art. 444 c.p.p., la pena richiesta dalle parti nei confronti di Giacomo M. e Mattia F. in ordine ai reati di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione tra privati e a più fatti di corruzione. 1.1. A Mattia F., responsabile dell'area tecnica della società Serenissima Ristorazione s.p.a. e incaricato delle procedure di affidamento dei contratti di lavoro edili da parte della stessa impresa e di quelle appartenenti al medesimo gruppo societario, si contesta, in concorso con Giacomo M. e con altri coimputati, di avere stipulato più patti …
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- 3. Responsabilità persone giuridiche, profitto, nozione, responsabilità aggiuntivaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 18 luglio 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/06/2006, n. 25877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25877 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Presidente - del 23/06/2006
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 1395
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 5647/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
IG IE, N. a Lecce IL 28.10.1966;
nonché dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari nei confronti del medesimo;
avverso l'ordinanza in data 26 settembre-12 ottobre 2005 del Tribunale di Bari;
visti gli atti, la ordinanza denunziata e i ricorsi;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CONTI Giovanni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso per l'annullamento con rinvio in accoglimento del secondo motivo del ricorso del Pubblico Ministero e del primo motivo del ricorso dell'indagato e per il rigetto nel resto;
uditi per il IA i difensori Avv. Enzo Musco e Francesco Paolo Sisto, che hanno concluso per la inammissibilità del ricorso del Pubblico Ministero e, in accoglimento del ricorso dell'indagato, per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
FATTO
Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Bari, adito ex art.324 c.p.p., in parziale accoglimento della richiesta di riesame proposta da IG IE avverso il decreto di sequestro preventivo emesso con ordinanza in data 20 luglio 2005 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, disponeva il mantenimento del sequestro fino alla concorrenza della somma "per equivalente" di Euro 493.887,41, ordinando la restituzione in favore dell'avente diritto del residuo importo (indicato nel riquadro a p. 31 del provvedimento impugnato).
Il sequestro era stato disposto ex art. 322 ter c.p. e ex art. 640 quater c.p. ai fini della confisca di beni mobili, immobili, conti correnti e somme di denaro in relazione ai reati di corruzione e truffa di cui ai capi 17, 19, 40, 48 e 50, per i quali il IA era indagato ed era stato raggiunto dalla misura della custodia cautelare in carcere.
Rilevava il Tribunale che in caso di concorso di persone del reato il prezzo o il profitto del reato confiscabile a norma dell'art.322 ter c.p. non può essere moltiplicato per il numero dei concorrenti ma deve essere calcolato pro quota.
Nel caso di specie, la somma indicata come profitto del reato ascritto a tutti i concorrenti era pari a Euro 2.765.833,86, sicché la somma confiscabile, tenuto conto del numero dei concorrenti era pari a Euro 493.887,41.
Non poteva inoltre essere consentito il sequestro di beni futuri, stante la chiara lettera della norma, che si riferisce ai beni di cui "il reo ha la disponibilità".
Ricorre per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, che deduce:
1. Violazione dell'art. 322 ter c.p. e dell'art. 321 c.p.p., per non avere il Tribunale ritenuto confiscabile l'intera entità del prezzo o del profitto accertato per ciascun concorrente del reato. La tesi sostenuta dal Tribunale è in contrasto con quanto sostenuto dalla Cassazione anche a Sezioni Unite.
La confisca per equivalente di beni di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato ha carattere sanzionatorio per ciascuno dei concorrenti nel reato, e integra una forma di prelievo pubblico a compensazione di arricchimenti illeciti, sicché, in base alla concezione monistica che ispira il concorso di persone nel reato, essa può essere applicata nei confronti di ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del prezzo o profitto accertato, anche se l'importo ritenuto prezzo o profitto del reato non sia affatto transitato o sia transitato in minima parte nel patrimonio del concorrente.
2. Violazione dell'art. 240 c.p., dell'art. 322 ter c.p. e dell'art. 321 c.p.p. perché il Tribunale, al pari del G.I.P., ha ritenuto che il profitto o il prezzo del reato confiscabile non possa essere commisurato al valore dell'intero appalto oggetto dell'attività illecita ma solo al profitto netto, e cioè al valore dell'appalto al netto delle spese.
La legge non richiede che il profitto sia ingiusto, per cui esso deve essere valutato in relazione all'intero importo del contratto e non all'eventuale guadagno.
Ha proposto ricorso anche l'indagato a mezzo del difensore Avv. Francesco Paolo Sisto, che deduce la violazione dell'art. 322 ter c.p., dell'art. 125 c.p.p., comma 3, dell'art. 111 Cost., per omessa motivazione sui presupposti del sequestro, osservando, con un primo motivo, che il Tribunale si è limitato a ritenere la sussistenza di indizi del reato di corruzione, ma non ha verificato se nella sfera giuridico-patrimoniale dell'indagato fosse rinvenibile il prezzo o profitto del reato;
circostanza che avrebbe escluso il sequestro per equivalente.
Inoltre, il Tribunale si è sottratto al compito di verificare quale fosse la entità dei ricavi delle società Duemila s.p.a. e La Fiorita s.p.a., indicati sulla base di una consulenza tecnica disposta dal Pubblico Ministero, contestata dalla difesa, assumendo erroneamente che questo non fosse un compito rientrante nei poteri decisori dell'organo del riesame.
Con "note di udienza", i difensori dell'indagato, Avv. Enzo Musco e Francesco Paolo Sisto, deducono che il ricorso del Pubblico Ministero deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, in relazione al successivo provvedimento in data 4 novembre 2005 con il quale il G.I.P. ha disposto il sequestro "per equivalente" del valore di Euro 3.358.437,43 con riferimento alla posizione dei tre indagati IA IE, IA IO e Ranieri Paolo.
Ne deriva che una eventuale decisione della Corte di Cassazione favorevole al ricorso del Pubblico Ministero non potrebbe avere alcuna conseguenza concreta, essendo stato il provvedimento impugnato superato dalla predetta successiva decisione. DIRITTO
1. Preliminarmente deve affrontarsi la questione della sopravvenuta carenza di interesse al ricorso da parte del Pubblico Ministero.
Secondo la difesa del IA l'interesse del Pubblico Ministero all'impugnazione sarebbe venuto meno a seguito del provvedimento con cui il G.I.P. ha disposto il sequestro "per equivalente" della maggiore somma di Euro 3.358.437,43, così sostituendo l'originario sequestro, sottoposto all'esame del Tribunale, con un nuovo provvedimento ablativo, non impugnato dal Pubblico Ministero, con la conseguenza che i beni dovrebbero ritenersi vincolati in forza dell'ultimo provvedimento di sequestro, non più impugnabile.
La questione non appare fondata.
Al riguardo si osserva che con il provvedimento del 4 novembre 2005 il G.I.P. si è pronunciato sull'istanza di dissequestro avanzata da alcuni indagati, tra cui il IA IE, respingendola e limitandosi ad individuare la somma complessiva sequestrata ai vari indagati, senza disporre alcun nuovo sequestro. Si è trattato, cioè, di un provvedimento con cui il giudice, dopo aver respinto le istanze difensive, ha operato una sorta di "ricognizione" del valore complessivo delle somme sequestrate, senza alcuna valenza o attitudine innovativa. Pertanto, deve ritenersi che sussista allo stato l'interesse del Pubblico Ministero all'impugnazione.
2. Il ricorso del Pubblico Ministero è peraltro inammissibile sotto altri e diversi profili.
2.1. Con il primo motivo l'Ufficio ricorrente ha censurato l'ordinanza impugnata per non aver ritenuto confiscabile l'intera entità del prezzo o profitto accertato per ciascun concorrente nel reato, in violazione dell'art. 322 ter c.p. e dell'art. 321 c.p.p. In particolare, secondo il ricorrente, il carattere sanzionatorio della confisca per equivalente prevista dall'art.322 ter c.p. giustificherebbe l'ablazione della somma nei confronti di tutti i concorrenti nel reato in relazione all'intero importo del prezzo o profitto illecito, anche qualora non sia transitato nel patrimonio del soggetto interessato. Al riguardo si condivide quanto affermato dall'ordinanza impugnata, secondo cui, nella specie, il prezzo o il profitto del reato ovvero il valore ad essi corrispondente delimita l'importo massimo della confisca e impedisce la moltiplicazione dello stesso per il numero dei concorrenti nel reato, che non subiscono la confisca per l'intero ammontare del provvedimento ablatorio, ma solo pro guota. Ciò deriva dalla stessa lettera dell'art. 322 ter c.p. che prevede l'assoggettabilità dei beni nella disponibilità
dell'imputato per un valore corrispondente a quello relativo al profitto del reato, intendendosi per reato quello commesso dal singolo imputato.
2.2. Per quanto riguarda il secondo motivo, il Pubblico Ministero lamenta che il sequestro disposto dal G.I.P. non sia stato commisurato al valore dell'intero appalto oggetto della imposizione illecita, ma riferito al profitto netto, cioè al valore dell'appalto, detratte le spese. A prescindere dalla sua fondatezza, si tratta di una contestazione che avrebbe dovuto essere rivolta al provvedimento con cui il G.I.P. ha disposto il sequestro e non all'ordinanza emessa in sede di riesame. Non avendo proposto alcuna impugnazione contro il provvedimento genetico, il Pubblico Ministero non può oggi contestarlo, indirettamente, attraverso l'impugnazione proposta contro la decisione del Tribunale del riesame. Ne consegue che il motivo proposto non può essere preso neppure in esame, essendo inammissibile il ricorso sotto il profilo esaminato.
3. Passando all'esame del ricorso del IA, con il primo motivo questi deduce l'illegittimità del provvedimento impugnato per non aver ritenuto che, anche nel caso di sequestro preventivo funzionale alla confisca di somme di denaro per equivalente, si debba procedere alla preventiva "ricerca" nella sfera giuridico- patrimoniale del presunto reo del prezzo o profitto del reato per cui si procede.
3.1. Deve al riguardo rilevarsi che si procede nei confronti del IA per il reato di corruzione e che allo stesso, nella ricostruzione dei fatti contenuta nell'ordinanza impugnata, viene attribuita la qualifica di corruttore: ne consegue che il sequestro preventivo per equivalente è ammesso, ex art. 322 ter c.p., perché l'utilitas che il corruttore riceve dal contratto illecito assume natura di profitto (Cass., sez. VI, 19 gennaio 2005, n. 7250, P.M. in proc. Nocco). Nei casi in cui, come nella fattispecie in esame, il profitto consiste nel denaro, appare difficile sostenere l'applicabilità di quella giurisprudenza che subordina l'operatività del sequestro alla verifica che il profitto del reato sia confluito effettivamente nella disponibilità dell'indagato (Cass., sez. V, 3 luglio 2002, n. 32797, P.M. in proc. Silletti;
Cass., sez. III, 20 marzo 1996, n. 1343, P.M. in proc. Centofanti), in quanto trattandosi di sequestro per equivalente, tale necessità deve ritenersi superata. Subordinare l'operatività del sequestro/confisca per equivalente a tale condizione vorrebbe dire negare la stessa funzionalità della misura e ristabilire la necessità di un nesso pertinenziale tra res e reato che la legge non richiede. In questo tipo di confisca il denaro oggetto di ablazione non è
necessariamente il denaro proveniente dal delitto, ma una somma di denaro che equivale a quella, cioè il tantundem, che corrisponde solo per valore al prezzo o al profitto del reato.
In conclusione, nel caso dell'art. 322 ter c.p. la confisca per equivalente non presuppone la dimostrazione del nesso pertinenziale tra reato e somme confiscate (o sequestrate) e, inoltre, viene meno la necessità di verificare, preliminarmente, se il bene sia entrato o meno nel patrimonio dell'indagato per tentarne il recupero. Sono infatti assoggettabili alla confisca di cui all'art. 322 ter c.p. beni nella disponibilità dell'imputato per un valore corrispondente a quello relativo al profitto o al prezzo del reato (Cass., sez. VI, 27 gennaio 2005, n. 11902, Baldas). Ciò che rileva è l'esistenza del fumus commissi delicti e l'ipotizzabilità del compenso corruttivo.
Il motivo in esame deve, quindi, ritenersi infondato.
3.2. Appare invece fondato il secondo motivo del ricorso, con cui è stata dedotta la violazione dell'art. 125 c.p.p., avendo l'ordinanza omesso di decidere sulle doglianze rappresentate dalla difesa e relative ai criteri di stima del presunto prezzo o profitto del reato (punti 1 e 2 dei motivi nuovi dedotti in sede di riesame).
Il Tribunale ha giustificato la mancata pronuncia su dette censure affermando che "le osservazioni formulate dalla difesa sulla base di rilievi contabili, che evidenziano l'erroneità dei criteri adottati dal consulente del P.M. e ripresi dal G.I.P. (...) andrebbero verificate con un attenta analisi dei documenti adoperati per la base di calcolo, accertamento questo non esperibile in questa sede, sicché i rilievi difensivi (prima facie in parte fondati) andranno esaminati nel giudizio di merito o in sede di richiesta di restituzione delle somme eccedenti quelle riconosciute dagli stessi difensori".
Si tratta di affermazioni che non possono essere condivise. È vero che il Tribunale del riesame non può e non deve compiere accertamenti, ma è altrettanto vero che può integrare, correggere e modificare il provvedimento impugnato sulla scorta dei documenti pervenutigli. Il Tribunale di Bari ha, invece, totalmente omesso ogni motivazione sui punti specifici indicati dalla difesa, evitando di pronunciarsi su una serie di questioni riguardanti direttamente il sequestro preventivo oggetto di riesame, compromettendo lo stesso diritto di difesa. Nella specie il collegio del riesame era chiamato a verificare non solo la legittimità del sequestro, ma anche il suo ambito applicativo, con riferimento all'importo delle somme da porre sotto il vincolo cautelare: di fronte alla documentazione prodotta dalle parti private e ai rilievi difensivi, tra l'altro ritenuti "prima facie in parte fondati", il giudice del riesame avrebbe dovuto procedere ad un'analisi della documentazione e delle argomentazioni della difesa per giungere ad una decisione che, invece, non vi è stata, determinando così un vero e proprio squilibrio tra la posizione dell'accusa, i cui calcoli, effettuati avvalendosi di una consulenza tecnica, sono stati esaminati e ritenuti corretti, e quella della difesa, messa nella impossibilità di contestare tali calcoli.
Deve al riguardo ribadirsi che, anche in sede di riesame, il giudice è tenuto ad esaminare la documentazione legittimamente e tempestivamente prodotta e a fornire una adeguata esplicitazione delle ragioni che portano a respingere o ad accogliere le questioni poste dalle parti, anche quelle private, qualora, come nel caso in esame, si tratti di questioni rilevanti e inerenti all'oggetto della impugnazione. Sotto tale profilo è mancata una motivazione in ordine alla possibilità di verificare la correttezza dei calcoli effettuati dal G.I.P. in relazione alle somme da sottoporre a sequestro e specificamente contestati da IA IE.
Sul punto l'ordinanza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Bari che dovrà compiere una nuova deliberazione pronunciandosi sui punti 1 e 2 dei motivi aggiunti presentati dalla difesa del IA.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero. In accoglimento del ricorso del IA annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuova deliberazione al Tribunale di Bari. Così deciso in Roma, il 23 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2006