Sentenza 20 settembre 2007
Massime • 1
Il sequestro preventivo ha natura provvisoria, essendo strumentale alla futura esecuzione della confisca, e può pertanto essere disposto, per l'intero, nei confronti di ciascuno degli indagati, diversamente dalla confisca, istituto di natura sanzionatoria che non può in alcun caso eccedere l'ammontare del prezzo o del profitto del reato. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto ammissibile il sequestro preventivo, fino all'entità del profitto complessivo, dei beni di ciascuno degli indagati od imputati concorrenti nel reato di corruzione, nonché delle persone giuridiche amministrativamente responsabili, in quanto beneficiarie del vantaggio o titolari dell'interesse sotteso al reato commesso dai loro amministratori).
Commentario • 1
- 1. Responsabilità persone giuridiche, profitto, nozione, responsabilità aggiuntivaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 18 luglio 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/09/2007, n. 38599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38599 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 20/09/2007
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - N. 1145
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 015674/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. LIBERTÀ di BARI;
nei confronti di:
1) GE AO, N. IL 24/05/1971;
avverso ORDINANZA del 04/04/2007 TRIB. LIBERTÀ di BARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BERNABAI RENATO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza;
udito il difensore avv. COPPI Franco del Foto di Roma, che ha chiesto il rigetto del ricorso del P.M..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza emessa il 7 Luglio 2006 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bari disponeva il dissequestro dei beni personali di CI LO, già vincolati con decreto del 19 Giugno 2006 a fini di confisca ex art. 321 c.p.p., comma 2, e art.322 ter c.p., che aveva disposto il sequestro per equivalente della somma di Euro 54.468.879,00 individuata come profitto del reato di corruzione. La medesima misura cautelare era stata emessa anche nei confronti di altro concorrente nel reato, nonché delle quattro società facenti capo al gruppo Tosinvest di cui era dominus l'CI, ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 19 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche). In sede di esecuzione della misura cautelare tutti i soggetti passivi avevano chiesto alla Banca di Roma l'apertura di un conto corrente al nome della finanziaria Tosinvest s.p.a. vincolato a favore dell'Erario dello Stato, per l'ipotesi dell'eventuale confisca, dell'ammontare di Euro 54.968,879, e conseguentemente proposto istanza di revoca del sequestro preventivo caduto sui beni immobili, quote societarie, autoveicoli e conti correnti bancari di loro proprietà.
Con provvedimento del 6 luglio 2006 il Pubblico Ministero disponeva la sostituzione dell'oggetto del sequestro limitatamente ai beni delle persone giuridiche;
richiedeva invece, al Giudice delle indagini preliminari la conferma del provvedimento cautelare a carico dell'indagato CI.
Con ordinanza 7 Luglio 2006 il Gip del Tribunale di Bari respingeva la richiesta del Pubblico ministero, motivando che anche in caso di accertamento negativo della responsabilità amministrativa delle società, l'eventuale condanna dell'CI sarebbe valsa, di per sè, a mantenere il vincolo sull'intera somma depositata sul conto, a fini di confisca.
Dissequestrava pertanto anche i beni personali dell'indagato. Il successivo appello del Pubblico ministero era rigettato dal Tribunale di Bari con ordinanza 5 Marzo - 2 Aprile 2007. L'organo del riesame motivava:
- che la ratio del sequestro era di assicurare l'esecuzione della confisca per equivalente e non poteva quindi avere per oggetto beni per un valore superiore al profitto del reato, restando perciò indipendente dal numero dei concorrenti nello stesso, a pena di introdurre una sanzione pecuniaria non prevista dalla legge;
- che nella specie il prezzo ed il profitto del reato di corruzione erano stati calcolati dal Pubblico ministero;
- che in ogni caso le somme depositate sul conto vincolato costituivano una garanzia attivabile per l'intero, anche in ipotesi di accertata insussistenza della responsabilità amministrativa delle società.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Bari, deducendo la violazione dell'art. 322 ter c.p. e art. 321 c.p.p., per non aver ritenuto la natura sostanzialmente sanzionatoria della confisca, che poteva equivalere all'intera entità del prezzo o profitto del reato accertato ed essere applicata a carico di uno qualunque dei concorrenti: ciò che giustificava il permanere del vincolo cautelare reale a carico dell'CI.
All'udienza del 20 settembre 2007 il Procuratore generale ed il difensore hanno precisato le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non appaiono esatte alcune delle argomentazioni addotte a sostegno della ratio decidendi dal Tribunale del riesame di Bari. Non sono, infatti, identici i presupposti di determinazione dell'oggetto della confisca, istituto di natura sanzionatoria, rispetto a quello del provvedimento cautelare di sequestro, che ha invece natura provvisoria, essendo strumentale alla futura esecuzione di essa, all'esito dell'accertamento di responsabilità degli imputati (e nella specie, delle persone giuridiche nel cui interesse sarebbe stata commessa la corruzione ipotizzata).
La confisca, infatti, non può in alcun caso eccedere l'ammontare del prezzo o profitto del reato (nella specie, liquidato per equivalente ai sensi dell'art. 322 c.p., comma 2). Non così, invece, il sequestro, che contrariamente a quanto si legge nell'ordinanza impugnata, non è istituto di diritto sostanziale, di carattere sanzionatorio, ma solo misura di natura processuale finalizzata a garantire l'effettiva escussione a carico del soggetto dichiarato responsabile: e come tale, può essere disposta, per l'intero, nei confronti di ciascuno degli indagati, in conformità con la scelta del legislatore, che non ha frazionato la misura patrimoniale tra i concorrenti nel reato (Cass. sez. 2, 6 Luglio 2006, n. 30729). Ne consegue che è ammissibile la sottoposizione a vincolo cautelare, fino all'entità del profitto complessivo, dei beni di ciascuno degli indagati o imputati, in concorso per il reato di corruzione;
così come delle persone giuridiche eventualmente obbligate a titolo di responsabilità amministrativa per essere le stesse beneficiane del vantaggio o titolari dell'interesse sotteso al reato commesso dai loro amministratori. La garanzia patrimoniale infatti è dovuta per l'intero da ciascun responsabile;
salvo il successivo riparto interno dell'esborso patrimoniale in forza dell'eventuale azione di regresso pro quota esperito da chi abbia subito la confisca in misura pari all'intero profitto per equivalente (Cass., sez. 2^, 20 Dicembre 2006, n. 10838, imp. Napoletano, RV 235830). L'assonanza con l'istituto civilistico della solidarietà è evidente, impedendo la reiterazione della confisca per l'intero nei confronti di più concorrenti nel reato - ciò che comporterebbe un'inammissibile eccedenza rispetto al profitto ingiusto del reato, dipendente da un elemento accidentale quale il numero dei responsabili - ma non la reiterazione dei sequestri, disposti non già pro parte, bensì per l'intero; così da garantire l'effettiva confisca anche nell'ipotesi che uno solo degli imputati o indagati sia alfine riconosciuto colpevole.
L'ordinanza del Tribunale del riesame di Bari riposa peraltro anche su una seconda ratio decidendi.
Come infatti riportato testualmente, l'apertura del conto corrente in favore dell'Erario dello Stato era vincolato all'ipotesi "di eventuale confisca disposta ex art. 322 ter c.p., in danno di LO CI e/o ex D.Lgs. 8 Giugno 2001, n. 231, art. 19 in danno della finanziaria Tosinvest s.p.a., del Consorzio San Raffaele, della Tosinvest Sanità s.p.a. e della Fondazione San Raffaele...". Ciò ha indotto il Tribunale a concludere che anche in caso di assoluzione - rectius: di accertamento dell'inesistenza della responsabilità amministrativa - delle persone giuridiche, egualmente la garanzia rappresentata dal deposito in conto corrente sarebbe valsa in favore dell'CI, unico soggetto nei cui confronti il Pubblico ministero aveva chiesto il mantenimento del sequestro. Alla luce dell'inclusività onnicomprensiva della cauzione prestata, la revoca del sequestro (consistente, propriamente, in una conversione) doveva essere quindi disposta anche nei confronti della persona fisica: a nulla rilevando, per contro, la posizione di altro coindagato ( IT ), estraneo alla garanzia reale in oggetto. Così riassunto l'iter argomentativo dell'ordinanza impugnata, si osserva che la decisione del Tribunale di Bari sarebbe corretta se il vincolo cautelare sul deposito in conto corrente fosse stato, di fatto, esteso anche a copertura della posizione dell'CI: ciò che poteva dipendere solo da un provvedimento di sequestro del G.I.P. idoneo a sottrarre la somma depositata ad eventuali ripetizioni da parte dei soggetti che l'avevano offerta. Poiché non è possibile qualificare come misura cautelare ad hoc l'ordinanza del G.I.P. 7 Luglio 2006, vergata a mano a margine dell'istanza di dissequestro dei difensori, si deve concludere che la mera apposizione di un vincolo di natura privatistica per effetto di dichiarazione unilaterale di destinazione, ad opera degli indagati o delle persone giuridiche passibili di responsabilità amministrativa, non seguito da decreto di sequestro, non fa venir meno, allo stato, le esigenze cautelari giustificative del vincolo cautelare sui beni personali dell'CI.
Il ricorso del Pubblico ministero presso il Tribunale di Bari è dunque fondato.
Ne consegue l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Bari.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Bari. Così deciso in Roma, il 20 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2007