Sentenza 14 giugno 2007
Massime • 3
In caso di pluralità di indagati, il sequestro preventivo funzionale alla confisca "per equivalente" di cui all'art. 322 ter cod. pen. non può eccedere per ciascuno dei concorrenti la misura della quota di prezzo o profitto del reato a lui attribuibile, qualora nella impostazione accusatoria tale quota sia già individuata o risulti chiaramente individuabile. Laddove ciò non sia possibile, il sequestro preventivo può essere adottato per l'intero importo del prezzo o del profitto nei confronti di ciascuno dei concorrenti in vista della eventuale futura confisca, destinata comunque ad operare in termini differenziati tra i concorrenti o in solido, e quindi senza duplicazione dell'importo da confiscare (fattispecie in tema di corruzione in atti giudiziari).
Nel delitto di corruzione è assoggettabile a confisca obbligatoria ex art. 322 ter, primo comma cod. pen. quale prezzo del reato l'utilità materialmente corrisposta al corrotto o, alternativamente, quella promessa, se la dazione non ha luogo. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato il provvedimento del Tribunale del riesame che aveva ritenuto confiscabile il valore dei compensi promessi, pur essendo stato accertato che le utilità effettivamente corrisposte erano di importo inferiore).
Nel caso in cui il profitto del reato di concussione sia costituito da denaro, è legittimamente operato in base alla prima parte dell'art.322 ter comma primo cod. pen. il sequestro preventivo di disponibilità di conto corrente dell'imputato.
Commentari • 10
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RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 26 marzo 2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza ha applicato, a norma dell'art. 444 c.p.p., la pena richiesta dalle parti nei confronti di Giacomo M. e Mattia F. in ordine ai reati di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione tra privati e a più fatti di corruzione. 1.1. A Mattia F., responsabile dell'area tecnica della società Serenissima Ristorazione s.p.a. e incaricato delle procedure di affidamento dei contratti di lavoro edili da parte della stessa impresa e di quelle appartenenti al medesimo gruppo societario, si contesta, in concorso con Giacomo M. e con altri coimputati, di avere stipulato più patti …
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RITENUTO IN FATTO 1. L.C. ricorre per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia, avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Salerno - in parziale accoglimento dell'istanza di riesame del decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale in data 2 marzo 2020, che aveva disposto il vincolo reale sulle somme di denaro in contanti o giacenti su conti correnti bancari intestati e nella disponibilità del C. fino alla concorrenza di euro 175.000, quale profitto del delitto di traffico di influenze illecite oggetto di imputazione provvisoria - ha ordinato il dissequestro parziale del denaro e la restituzione all'interessato …
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Alcune riflessioni sulla natura della confisca del denaro nei reati tributari di Vito Di Nicola Nota a Trib. Siracusa ord. 17/10-30/10/2018 Sommario: 1. Breve premessa. 2. La ratio decidendi. 3. Rapido excursus sulla nozione di profitto confiscabile secondo i dicta delle Sezioni Unite Penali. 4. L'attuale stato dell'arte nella giurisprudenza di legittimità. 5. Futuri scenari e conclusioni. 1. Breve premessa. L'ordinanza del Tribunale del riesame di Siracusa – per la lucidità dell'analisi articolata su un tema che registra, nonostante reiterati interventi delle Sezioni Unite, posizioni contrastanti in seno alla giurisprudenza di merito e di legittimità – offre lo spunto per svolgere …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/06/2007, n. 30966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30966 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 14/06/2007
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 1307
Dott. CONTI Gianni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 10819/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PU NO, n. a Treviso il 26.8.1954;
avverso la ordinanza in data 23-24 febbraio 2007 del Tribunale di Genova;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CEDRANGOLO O., che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
FATTO
Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Genova, adito ex art.324 c.p.p., confermava parzialmente, e cioè limitatamente all'importo di Euro 505.182,80 il decreto in data 20 ottobre 2006 del Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Genova con il quale era stato disposto a carico di NO PU il sequestro preventivo di Euro 674.742,42 a norma dell'art. 322 ter c.p. relativamente alla imputazione di concussione, in concorso con AN CE, ex artt. 110 e 317 c.p. (capo 142; in Firenze, il 28 dicembre 2000) e a diverse imputazioni di corruzione passiva in atti giudiziari, in concorso con vari soggetti, ex artt. 110, 81 cpv., 319, 319 bis, 319 ter c.p. (capi 124, 125, 126, 128, 130, 131, 143, 150, 155, 157, 163; in Firenze, tra il 19 marzo 2000 e il 7 dicembre 2002).
Rilevava il Tribunale che dagli atti emergeva il fumus del delitti contestati, peraltro nemmeno contestato dall'imputato, il quale, secondo l'impostazione accusatoria, quale giudice della sezione fallimentare e delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Firenze, aveva posto in essere una serie di atti contrari ai doveri d'ufficio in cambio di utilità per sè o per la convivente IA IN. I reati dovevano ritenersi tutti consumati successivamente al 26 ottobre 2000, data di entrata in vigore della confisca per equivalente di cui all'art. 322 ter c.p., in relazione alle date delle remunerazioni ricevute.
Anche il quantum sottoposto a sequestro doveva ritenersi corretto, fatta eccezione per gli episodi di cui ai capi 124, 131, 157. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore avv. Tullio Padovani, che deduce:
1. Omessa motivazione circa i rilievi difensivi in punto di sequestro della somma di Euro 59.547,89, quale valore corrispondente al ritenuto "prezzo" del reato di concussione di cui al capo 142, dato che questo valore costituiva "profitto" e non "prezzo" di detto reato, e quindi insuscettibile di sequestro per equivalente stante la chiara dizione dell'art. 322 ter c.p., comma 1, come anche affermato dalle Sezioni unite con la sentenza del 22 novembre 2005, n. 41936. Era stato comunque contestato in subordine dalla difesa che il valore suddetto fosse stato correttamente determinato, posto che esso rappresentava solo l'importo indicato nella notula inviata dalla IN alla ON HE NG ltd., la quale aveva peraltro saldato le prestazioni della predetta solo con la somma di L. 9 milioni, che, in ipotesi, sarebbe stato al più il solo importo da assoggettare a sequestro.
2. Errata o falsa applicazione dell'art. 322 ter c.p., comma 1, in relazione all'art. 321 c.p.p., comma 2 bis relativamente alla ritenuta sottoponibilità a sequestro, in vista della confisca per equivalente, delle somme promesse al pubblico ufficiale in luogo di quelle effettivamente erogate al medesimo, con riferimento ai capi 142, 143, 150 e 155.
Diversamente opinando, si verrebbe a connotare il sequestro preventivo di connotati punitivi, in violazione degli artt. 24 e 27 Cost., per di più con un'applicazione retroattiva della confisca per equivalente, dato che almeno con riferimento ai capi 142 e 150 la promessa, secondo l'accusa, sarebbe avvenuta ben prima dell'ottobre 2000.
3. Manifesta illogicità della motivazione e comunque erronea o falsa applicazione degli artt. 319 ter e 158 c.p. in relazione all'individuazione del tempus commissi delicti dei reati di concussione e di corruzione.
Nella ordinanza impugnata, in presenza di plurime dazioni di denaro frazionate nel tempo, si afferma che è assoggettabile l'intero importo di esse, con riferimento alla data dell'ultima dazione. Ma o si afferma che in presenza di una esecuzione frazionata di un unico accordo corruttivo è alla data di questo che occorre fare riferimento per determinare il momento di consumazione del reato (e in tal caso non potrebbe operare l'art. 322 ter c.p., perché la gran parte dei delitti sarebbe anteriore all'ottobre 2006) o si ritiene rilevante l'approfondimento dell'offesa tipica e con esso il momento della dazione (e in tal caso dovrebbe ritenersi la sussistenza di tanti fatti corruttivi quante sono state le dazioni, con conseguente assoggettabilità a confisca dei soli importi erogati dopo l'ottobre del 2000) 4. Erronea o falsa applicazione dell'art. 322 ter c.p. in relazione all'art. 321 c.p.p., comma 2 bis. A carico di ciascun concorrente è stato disposto il sequestro dell'intero importo del prezzo del reato (capi 124, 126, 142, 143, 150, 155 e 163), e nell'ordinanza impugnata, pur riconoscendosi che la confisca non possa colpire cumulativamente e per l'importo tutti i correi, si afferma che si tratta di questione da rimettere alla fase esecutiva.
Ma in tal modo si vengono ad attribuire al sequestro preventivo anticipati effetti punitivi, essendo evidente che le somme oggetto di sequestro esuberano quelle assoggettabili a confisca all'esito del procedimento penale. Infatti, pur dovendosi riconoscere l'esattezza della tesi per cui l'importo può essere prelevato in capo a ciascun concorrente, salvo il regresso nei confronti degli altri, già nella fase genetica di formazione del vincolo esiste il limite invalicabile del quantum confiscabile.
5. Erronea o falsa applicazione dell'art. 322 ter c.p. in relazione all'art. 321 c.p.p., comma 2 bis relativamente al profitto conseguito dalla concussione di cui al capo 142 quale prezzo della corruzione in atti giudiziari contestata al capo 143.
L'utilità assertivamente ricevuta dal UL a titolo di corruzione (capo 143) consiste nell'attività concussiva del CE nei confronti della ON HE NG ltd., e non certo nell'autonomo profitto conseguente a tale illecita attività; dato che quest'ultimo è già colpito in relazione al reato di concussione di cui al precedente capo 142.
Successivamente il predetto difensore ha depositato un motivo nuovo, con il quale si denuncia la errata individuazione del tempus commissi delicti delle contestate corruzioni e della contestata concussione, rilevandosi che, come affermato da una recente sentenza della Corte di cassazione, quando all'accordo corruttivo, avente ad oggetto un incarico professionale, segua una pluralità di dazioni, è al momento del conferimento dell'incarico che bisogna guardare per determinare il momento consumativo delle corruzioni. Ne discende, nella specie, che, essendo il conferimento dell'incarico intervenuto, per tutti gli episodi contestati, anteriormente al 26 ottobre 2006, data di entrata in vigore della L. n. 300 del 2000, non era per essi applicabili la disciplina del sequestro per equivalente di cui all'art. 322 ter c.p.. DIRITTO
1. Come osservato dal ricorrente, deve riconoscersi, in linea con la giurisprudenza di legittimità, che la somma che il concussore riceve per effetto della sua attività di costrizione o induzione costituisce (a differenza di quanto deve dirsi per l'utilità ricevuta dal corrotto) il "profitto" e non il "prezzo" del reato. Questa messa a punto è però priva di conseguenze sul provvedimento adottato, perché nella specie il profitto del reato è costituito da numerario, sicché, venendosi a sottoporre a sequestro le disponibilità di conto corrente dell'imputato, e cioè cose fungibili, si è legittimamente operato in base alla prima parte e non alla seconda parte dell'art. 322 ter c.p., comma 1. È peraltro fondato il secondo rilievo contenuto nel primo motivo di ricorso, attinente al quantum confiscabile in relazione al reato di cui al capo 142.
Il profitto di tale reato non è affatto costituito dalla somma (avventurosamente e autonomamente richiesta dalla IN alla società inglese ON HE NG ltd. dalla quale quella avrebbe ottenuto obtorto collo, a seguito delle contestate pressioni, l'incarico professionale, ma semplicemente dall'onorario effettivamente riconosciutole, pari, a quanto sembra, a L. 9 milioni. L'induzione esercitata nei confronti della predetta società sarebbe consistita infatti solo nel fare ottenere alla IN l'inutile incarico professionale, nella prospettiva del conseguimento di un compenso per esso. Ma questo compenso non sarebbe stato preventivamente concordato tra i concussori e la concussa;
sicché è solo al compenso effettivamente pagato che occorre avere riguardo per definire il profitto del reato.
L'ordinanza va pertanto sul punto annullata.
2. Il secondo motivo appare parzialmente fondato.
Il rilevo circa il capo 142 resta assorbito dall'accoglimento del primo motivo, e la relativa statuizione, salvo quanto si dirà a proposito dell'ultimo motivo di ricorso, non potrebbe non estendersi al capo 143, posto che, stando al capo di imputazione, l'utilità percepita dal UL sarebbe consistita anche per il distinto reato di corruzione che avrebbe visto coinvolto, dal lato attivo, il CE, "negli atti e comportamenti descritti sub 142". Con riguardo alle fattispecie di corruzione di cui ai capi 150 e 155, il Tribunale ha ritenuto confiscabile il valore dei compensi promessi, pur essendo stato accertato che le utilità effettivamente corrisposte al UL, o per esso alla convivente IN, furono di importo inferiore.
Al riguardo deve essere osservato che in base all'art. 322 ter c.p., comma 1 sono oggetto di confisca a carico del corrotto i beni che costituiscono "il prezzo" del reato.
Il Tribunale ha evidentemente ritenuto che definisse il concetto di "prezzo" del reato anche il valore del compenso promesso al pubblico ufficiale.
Tale interpretazione, pur se non esaurientemente sviluppata, pare che tragga fondamento dal disposto dell'art. 322 ter c.p., comma 2, per il quale, in caso di corruzione attiva, deve essere disposta a carico del corruttore la confisca di beni corrispondenti per valore al profitto del reato, comunque "non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale". Ora, la locuzione "date o promesse" contenuta nella riferita norma non abilita una interpretazione di essa nel senso che assoggettabile a confisca sia il maggior valore tra quello dato e quello promesso, perché non è questo il senso letterale delle parole usate dal legislatore;
inoltre, da un punto di vista logico-sistematico, pare doversi affermare che detta locuzione, riecheggiando la struttura a duplice schema del delitto di corruzione, esprima il precetto di ancorare il valore confiscabile a quello materialmente corrisposto, se alla promessa segue la dazione, o alternativamente a quello promesso, se la dazione non ha luogo.
Infatti, se è vero che la successiva dazione approfondisce la lesione del bene giuridico del reato, è in questa che si viene a consolidare l'utilità costituente il prezzo della corruzione, venendo così - come sopra precisato - a perdere di autonomia l'atto di accettazione della promessa, perché con l'effettiva prestazione si concretizza l'attività corruttiva.
L'ordinanza deve pertanto essere annullata anche con riferimento ai capi e ai punti sopra indicati.
3. Il terzo motivo appare infondato, e parimenti deve dirsi con riferimento al motivo aggiunto che rappresenta un mero sviluppo argomentativo del terzo.
Giustamente è stato ritenuto dal Tribunale che, ai fini della consumazione dei vari reati di concussione e corruzione, che avrebbero comportato, secondo la tesi accusatoria, pagamenti frazionati nel tempo, occorreva fare riferimento al momento in cui venne effettuato dall'imputata l'ultimo pagamento. Al riguardo deve infatti affermarsi che se a un unico patto corruttivo seguono più corresponsioni di denaro o altra utilità da parte del corruttore in favore del corrotto, pur essendo unico il reato (v. Cass., sez. 6, 12 giugno 1997, Albini;
contra, Cass., sez. 5, 13 dicembre 1993, Agostinelli, che ravvisa in tale ipotesi la continuazione criminosa), la consumazione di questo si sposta nel tempo (Cass., sez. 6, 17 febbraio 1996, Carboni;
Id., 5 ottobre 2006, Caliendo), secondo un fenomeno assimilabile al reato progressivo, perché ogni prestazione approfondisce l'offesa al bene tutelato dalla fattispecie incriminatrice, al pari di quanto si verifica quando in base a un unico accordo criminoso alla promessa segua la dazione del denaro o di altra utilità (v., per quest'ultima evenienza, da ultimo, Cass., sez. 6, 4 maggio 2006, Battistella).
4. Il quarto motivo appare infondato.
Va premesso che deve essere ribadito l'orientamento secondo cui, in caso di pluralità di indagati quali concorrenti in un medesimo reato compreso tra quelli per i quali, a norma dell'art. 322 ter c.p., può disporsi la confisca "per equivalente" di beni corrispondenti al prezzo o al profitto del reato, il sequestro preventivo funzionale alla futura adozione della confisca non può eccedere per ciascuno dei concorrenti la misura della quota di prezzo o profitto a lui attribuibile (Cass., 6, 23 giugno 2006, Maniglia). È evidente però che nei casi in cui, in ragione dei rapporti personali od economici esistenti tra i concorrenti o della natura della fattispecie concreta, la quota di prezzo o di profitto attribuibile a ciascun concorrente non sia immediatamente individuata o individuabile a priori ma sia destinata ad essere accertata solo in fase di giudizio, le regole applicabili alla confisca ed al sequestro preventivo possono divergere.
Da un lato, infatti, la confisca per equivalente, adottata all'esito del giudizio e dell'accertamento delle responsabilità, dovrà comunque riguardare la quota di prezzo o di profitto effettivamente attribuibile al singolo concorrente o, nell'impossibilità di una esatta quantificazione, essere applicata per l'intero prezzo o profitto ma nel rispetto dei canoni della solidarietà interna tra i concorrenti, e cioè senza moltiplicare l'importo per il numero dei concorrenti.
Dall'altro lato, anche il sequestro preventivo funzionale alla futura adozione della confisca potrà e dovrà essere circoscritto alla quota di prezzo o di profitto attribuibile al singolo concorrente qualora nella impostazione accusatoria tale quota sia già individuata o risulti chiaramente individuabile.
Solo laddove ciò non sia possibile, il sequestro preventivo, proprio per restare "funzionale" alla futura confisca, potrà essere adottato per l'intero importo del prezzo o del profitto nei confronti di ciascuno dei concorrenti in ragione del fatto che non risultano prevedibili ne' la capienza economica dei diversi coimputati ne' l'esito assolutorio o di condanna del giudizio nei loro confronti. L'ordinanza impugnata ha dato per l'appunto conto delle ragioni che non consentivano di individuare a priori la quota del prezzo delle ipotizzate corruzioni in atti giudiziari attribuibili a ciascuno dei concorrenti e giustificano l'adozione di provvedimenti di sequestro per l'intero importo del prezzo o del profitto nei confronti di ciascuno di essi in vista della eventuale futura confisca, destinata ad avvenire o in termini differenziati tra i concorrenti o in solido, e quindi senza duplicazione dell'importo da confiscare.
5. Il quinto motivo appare fondato.
Quale che sarà l'esatto accertamento dei fatti e della loro qualificazione giuridica nella competente sede processuale, appare evidente l'elemento di contraddizione che traspare dal raffronto tra i capi 142 e 143, dato che la stessa utilità (che, come precedentemente detto, deve essere più correttamente determinata in quella effettivamente erogata alla IN) viene scambievolmente rappresentata ora come profitto della concussione ora come prezzo della corruzione, con una inammissibile duplicazione di un sequestro preventivo a fini di confisca cadente sulla stessa res a carico del medesimo soggetto.
Se la concussione che sarebbe stata posta in essere dal UL e dal CE in danno della società inglese (capo 142) mirava a far ottenere alla IN un incarico professionale, da cui è scaturito il relativo compenso, appare da condividere la tesi difensiva secondo cui, nel distinto reato di corruzione di cui al capo 143, il presunto corruttore CE non può avere corrisposto al presunto corrotto UL la medesima utilità, posto che questa non dipendeva direttamente dalla sua azione, ma da quella del soggetto passivo del reato di concussione.
Anche su questo punto l'ordinanza impugnata va dunque annullata. Posti tali principi, appare opportuno rimettere al Tribunale il compito di determinare l'esatto importo della somma da sottoporre a sequestro, che andrà meglio verificata sulla base delle risultanze documentali acquisite agli atti;
e pertanto sugli indicati punti l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Genova.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Genova per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2007