Cass. pen., sez. I, sentenza 11/03/2016, n. 49570
CASS
Sentenza 11 marzo 2016

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La conversione in appello ai sensi dell'art. 580 cod. proc. pen. del ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza di condanna di primo grado emessa all'esito di giudizio abbreviato non preclude la legittimazione e l'interesse della parte pubblica ad impugnare la pronuncia di appello se siano state rigettate, anche in parte, le sue richieste. (In motivazione la Corte ha precisato che, in conseguenza della conversione, non muta la natura di impugnazione di legittimità del ricorso, sicché la Corte di appello deve sindacarne l'ammissibilità secondo i parametri dell'art. 606 cod. proc. pen., riprendendo la propria funzione di giudice del merito solo qualora ritenga fondata una censura in diritto).

Commentari2

  • 1La dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
    Laura De Rosa · https://www.iusinitinere.it/

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 11/03/2016, n. 49570
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 49570
Data del deposito : 11 marzo 2016

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