Sentenza 11 marzo 2016
Massime • 1
La conversione in appello ai sensi dell'art. 580 cod. proc. pen. del ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza di condanna di primo grado emessa all'esito di giudizio abbreviato non preclude la legittimazione e l'interesse della parte pubblica ad impugnare la pronuncia di appello se siano state rigettate, anche in parte, le sue richieste. (In motivazione la Corte ha precisato che, in conseguenza della conversione, non muta la natura di impugnazione di legittimità del ricorso, sicché la Corte di appello deve sindacarne l'ammissibilità secondo i parametri dell'art. 606 cod. proc. pen., riprendendo la propria funzione di giudice del merito solo qualora ritenga fondata una censura in diritto).
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/03/2016, n. 49570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49570 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2016 |
Testo completo
49 57 0 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 11/03/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA ALDO CAVALLO Presidente N. Dott. 35212016 - FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO - Consigliere - Dott. REGISTRO GENERALE N. 16998/2015- Consigliere - Dott. GIACOMO ROCCHI - Rel. Consigliere - Dott. MONICA BONI Dott. PALMA TALERICO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI NAPOLI nei confronti di: MM IU N. IL 08/04/1982 inoltre: MM IU N. IL 08/04/1982 avverso la sentenza n. 23/2014 CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI, del 02/12/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/03/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. More Frouasa toy che ha concluso per il entrou i s. Udito, per la parte civile, l'Avv. to define Frempindle, che ha chiesto P ecoptments del No vel P.S. ed i rigetto di quello hell' inpects to atUdit i difensor. Avv. Muscarello cat Abet che chorus tidurors sallit N6 P.C, ed is: How for I sccogliment del rione in fattore dell' infectat. Ritenuto in fatto 1.Con sentenza in data 8 maggio 2013 il G.U.P. del Tribunale di Napoli, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e di quella del vizio parziale di mente ed escluse le circostanze aggravanti della premeditazione e dei motivi futili, condannava l'imputato PE MM alla pena di anni quattordici di reclusione in relazione ai reati, tra loro unificati per continuazione, di omicidio in danno di SA RI, commesso in data 23 dicembre 2011, nonché di detenzione, porto illegali e ricettazione della pistola cal. 9 x 19 impiegata nell'azione omicidiaria, nonché al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della costituita parte civile. Disponeva altresì il ricovero del condannato in una casa di cura e custodia per anni tre, a pena espiata, previo rinnovato accertamento della pericolosità sociale. Dagli accertamenti espletati e dalle ammissioni rese dall'imputato la sentenza deduceva come pacifica l'attribuzione allo stesso dell'uccisione dell'RR, compagno da oltre vent'anni della di lui madre TA La CC, avvenuta mediante esplosione al suo indirizzo di più colpi di pistola il giorno successivo una cena di riconciliazione tra i due conviventi, e motivata dal timore che la vittima, recentemente invaghitasi di altra donna più giovane, potesse cagionare del male alla madre. Il primo giudice, sulla scorta degli accertamenti condotti dal perito psichiatra, ravvisava un disturbo depressivo sul quale si era innestata una forma di psicosi breve a cagione della quale l'omicidio era stato commesso ed escludeva la sua riconducibilità ad un mero stato emotivo e passionale.
2.Investita del ricorso proposto dal Procuratore Generale e dell'appello dell'imputato, il primo convertito in appello ex art. 580 cod. proc. pen., la Corte di assise di appello di Napoli con sentenza in data 2 dicembre 2014 riformava parzialmente quella impugnata, confermandola nel resto, e rideterminava in anni dodici la pena inflitta.
3. Hanno dunque proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Napoli e l'imputato.
3.1 Il primo si duole di: mancanza,a) inosservanza o erronea applicazione dell'art. 89 cod. pen. e di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine al ravvisato vizio parziale di mente. Secondo il Procuratore, anche qualora si accettasse il presupposto di fatto dell'esistenza di un disturbo psichico breve, la Corte non avrebbe potuto affermare che l'imputato ne era stato affetto sulla base delle considerazioni peritali, acriticamente recepite, circa la sua insorgenza e il suo sviluppo in una personalità fragile ed immatura;
avrebbe, invece, dovuto analizzare le caratteristiche psichiche dell'agente, accertare gli atteggiamenti tenuti in prossimità del fatto di reato, rintracciarvi i sintomi che connotano indubbiamente tale disturbo e desumerne la conseguenze sul piano dell'imputabilità. Al contrario i giudici di merito hanno escluso che i fatti fossero addebitabili a stato emotivo e passionale senza avere evidenziato i sintomi tipici del disturbo mentale, quali delirio, allucinazioni, eloquio disorganizzato o incoerente, comportamento grossolanamente disorganizzato e catatonico, per affidare il loro giudizio alla sola contraddizione tra l'aver agevolato la riappacificazione tra la madre e la vittima e l'avere dedotto da tale evento, cercato e voluto, le motivazioni psicologiche per porre in essere l'omicidio. In tal modo non si è spiegato per quale ragione un omicidio commesso sulla base di una spinta irrazionale, frutto di agitazione mentale, sia commesso da soggetto in stato di parziale incapacità e come differisca dalla situazione di chi abbia agito in base ad irrazionale e ingiustificata gelosia, che usualmente non compromette la capacità anche se connotato da agitazione e confusione. b) Inosservanza o erronea applicazione degli artt. 61 n. 1 e 577 cod.pen. e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla insussistenza della circostanza aggravante della premeditazione: una volta escluso il vizio parziale di mente deve riconoscersi anche la predetta aggravante, ricavabile dalla stessa motivazione della sentenza che non spiega come sia stato possibile procurarsi l'arma senza avere, anche se nell'arco di qualche ora, programmato l'omicidio.
3.2 L'imputato a mezzo dei suoi difensori ha dedotto: a) violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 648 cod.pen. ed illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di ricettazione dell'arma, affermata dal G.U.P. sulla base della mera constatazione della ricezione della pistola da parte dell'imputato a prescindere dalle modalità con le quali se l'era procurata senza fosse stata condotta alcuna verifica in ordine all'elemento psicologico del reato, mentre la Corte distrettuale ha ritenuto ipotizzabile la diversa ricostruzione della difesa, che ha però disatteso come irrilevante perché la sicura conoscenza del luogo ove la pistola era nascosta aveva determinato il concorso dell'imputato nel suo occultamento;
in tal modo si è configurata una condotta diversa da quella descritta nell'imputazione e non si è accertato se il MM fosse stato consapevole della sua provenienza illecita e se avesse contribuito al momento della ricezione o dell'acquisto da parte dell'RR, momento presupposto necessario dell'occultamento. b) Violazione di legge per erronea applicazione dell' art. 62 n. 6, cod.pen., in relazione alla richiesta, contenuta nei motivi di appello, di riconoscimento della circostanza attenuante del risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, in ragione della intervenuta offerta reale effettuata prima della celebrazione del giudizio, avente ad oggetto la proposta di trasferimento dell'unico bene di sua proprietà, un appartamento del valore quantificato in oltre 200.000,00 2 чёр euro. Le osservazioni della Corte di merito sul mancato perfezionamento dell'offerta کر ہوا rituale non considerano che le stesse riguardano beni mobili o titoli, non immobile e Mn che l'imputato è meritevole del riconoscimento dell'invocata attenuante per essersi egli spogliato di tutti i suoi beni ed avere offerto un valore cospicuo, prossimo alla somma che potrebbe essere riconosciuta in sede giudiziale.
4. Con memoria depositata in data 1° marzo 2016 la difesa dell'imputato ha replicato al ricorso proposto dal Procuratore Generale deducendone l'inammissibilità, sia per carenza di legittimazione attiva, sia per l'aspecificità dei motivi, nonché l'infondatezza. In particolare, ha dedotto che il Procuratore ha azionato lo stesso rimedio impugnatorio per due volte per far valere le stesse doglianze, sicchè il ricorso per cassazione proposto la prima volta e convertito in appello ex art. 580 cod. proc. pen., ha consumato il potere di impugnazione ed in tal modo ha eluso le disposizioni normative che vietano la celebrazione di due diversi gradi di giudizio di legittimità avverso la medesima regiudicanda. Inoltre, nel merito il ricorso confonde disturbi della personalità che determinano il soggetto a delinquere e trovano origine in traumi infantili in assenza di piena consapevolezza del proprio agire, con precise scelte criminali di devianza compiute in perfetta lucidità e sviluppa temi in fatto sulle testimonianze assunte ed è parimenti privo di fondamento anche in ordine alla premeditazione. Considerato in diritto Entrambi i ricorsi sono privi di fondamento e non meritano dunque accoglimento.
1.S'impone l'esame preliminare dell'eccezione sollevata dai difensori del ricorso dell'organo distrettualedell'imputato in ordine all'inammissibilità dell'accusa, che s'incentra, in primo luogo, sulla dedotta replicazione dello stesso mezzo d'impugnazione, il ricorso per cassazione, per far valere le medesime doglianze.
1.1 Ancorchè articolata ed argomentata in modo diffuso, la censura non tiene conto del fatto che il Procuratore Generale ha, dapprima esperito ricorso ai sensi dell'art. 443 cod. proc. pen., comma 3, per contestare le statuizioni della sentenza di primo grado, quindi, una volta convertita ritualmente l'impugnazione in appello in dipendenza della proposizione di tale gravame da parte dell'imputato, ha impugnato anche la pronuncia di secondo grado nei punti contenenti determinazioni sfavorevoli al postulato accusatorio;
in altri termini, pur avendo devoluto tematiche sostanziali identiche, riguardanti l'erroneità del giudizio di parziale compromissione della capacità d'intendere e volere dell'imputato e l'esclusione della circostanza aggravante della premeditazione, il P.G. ha contestato provvedimenti giudiziari diversi, resi nei due gradi di merito, supportati da distinti corredi motivazionali, 3 perseguendo l'accoglimento della costruzione accusatoria nell'evoluzione del rapporto processuale attraverso i suoi gradi e prendendo atto del succedersi delle decisioni sfavorevoli, assunte dai rispettivi diversi giudici. Né può in alcun modo censurarsi la scelta dell'assunzione dell'iniziativa impugnatoria, concretizzatasi nella proposizione del primo ricorso per cassazione, che nel giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato costituisce legittimo esercizio della facoltà per la parte pubblica di contestare davanti alla Corte di legittimità le determinazioni assunte dal giudice di primo grado, in quanto viziate da "errores in procedendo" o "in iudicando", con l'unico strumento consentito dall'ordinamento all'art. 443 cod. proc. pen.. 1.2 Del resto la denunciata consumazione del potere di impugnazione per effetto della proposizione del primo ricorso, in seguito convertito in appello, non trova fondamento giuridico in alcuna norma processuale: in tal senso il citato art. 443 pone limitazioni testuali soltanto alla facoltà del p.m. di appellare la sentenza di primo grado emessa nel giudizio abbreviato, ma non di impugnare per cassazione la sentenza del giudice di appello;
né l'art. 580 cod. proc. pen. introduce alcuna restrizione in tal senso, occupandosi di disciplinare soltanto il meccanismo automatico di conversione del ricorso in appello in conseguenza dell'esperimento di tale gravame ad iniziativa di altre parti processuali.
1.3 La difesa incentra poi i propri rilievi critici sugli effetti di tale conversione e sul mantenimento da parte del ricorso convertito in appello della sua immutata natura di impugnazione di legittimità: l'osservazione è giuridicamente corretta e riprende indiscussa opinione formatasi nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. 1, n. 40280 del 21/05/2013, Agostino e altri, rv. 257326; sez. 6, n. 24965 del 14/6/2011, P.G. in proc. Soriato, rv. 250080; sez. 6, n. 42694 del 23/10/2008, Raia e altro, rv. 241872; sez. 1, n. 15025 del 14/2/2006, Di Petrillo, rv. 234039); pretende però di estenderne le conseguenze oltre il consentito, trascurando che la pluralità dei rimedi esperiti dalle parti per contestare la medesima sentenza di primo grado, se non snatura il ricorso, che conserva i suoi caratteri tipici e le connesse limitazioni quanto al catalogo tassativo di motivi deducibili ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, implica per il giudice di appello un compito diversificato che consiste nell'apprezzare i motivi di legittimità come tali in raffronto alle disposizioni che regolano il giudizio di cassazione, e, soltanto qualora risultino ammissibili alla stregua di tali parametri, nel pronunciarsi sulla loro fondatezza in funzione rescindente. Qualora poi ravvisi il fondamento di tali censure, nella successiva fase rescissoria recupera pienezza di poteri cognitivi quale giudice di merito e, anziché limitarsi ad annullare le statuizioni della pronuncia impugnata che riconosca viziate, può modificarle anche con effetti peggiorativi rispetto all'originaria decisione quando accolga l'impugnazione del p.m. (Cass. sez. 6, n. 42810 del 25/9/2002, Ruberto, rv. 223788; sez. 4, n. 38879 del 29/9/2005, Frank, rv. 232429). 4 1.3.1 Tanto si richiama per significare che il sistema di conversione delineato dall'art. 580 cod. proc. pen., ispirato alla duplice finalità di concentrare in capo ad unico giudice la cognizione sullo stesso provvedimento giudiziale quando sia censurato con mezzi d'impugnazione eterogenei e di impedire che, se assegnati al giudizio di autorità differenti, diano luogo ad eventuali decisioni contrastanti (Cass. Sez. U, n. 36084 del 24/6/2005, Fragomeli, rv. 231807), non annulla l'autonomia formale e sostanziale della decisione del giudice di appello rispetto a quella del primo decidente, perché chiamato a delibare la medesima regiudicanda ma alla luce del filtro costituito dai motivi di critica proposti dalle parti e quindi ad approntare il rinnovato apprezzamento della materia in relazione alle ragioni fatte valere con le impugnazioni. E, seppur l'esito conclusivo dei due gradi possa coincidere nelle determinazioni decisorie, tanto non esclude la legittimazione e l'interesse dell'accusa ad impugnare ulteriormente quella di appello che reputi erronea e gli sia sfavorevole per avere in parte disatteso le sue istanze. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che "nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare non può essere basata sul concetto di soccombenza a differenza delle impugnazioni civili che presuppongono un processo di tipo contenzioso, quindi una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti ma va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo" (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj, rv. 251693).
1.3.2 L'opzione interpretativa propugnata dalla difesa, se accolta, porrebbe anche dei problemi di coerenza con gli artt. 111 e 112 Cost., dal momento che sottrarrebbe, in assenza di espressa disposizione di legge, al p.m. la facoltà di coltivare l'azione penale già esercitata mediante ricorso per cassazione, pur consentita senza limitazioni all'imputato, senza al contempo apportare tale sacrificio del potere d'impugnazione alcun vantaggio alla celere definizione del processo ed alle finalità deflattive che caratterizzano il giudizio abbreviato. Avendo a mente l'insegnamento della giurisprudenza costituzionale in ordine all'art. 443 cod. proc. pen. (sentenze n. 98 del 24/3/1994 e n. 363 del 23/7/1991), si è consapevoli della già riscontrata legittimità della ricostruzione normativa diversificata dei poteri d'impugnazione dell'accusa e dell'imputato, non delineati in termini di assoluta parità e simmetria in conseguenza del diverso livello di garanzie attribuito loro dall'ordinamento, i primi "estrinsecazione ed un aspetto dell'azione penale, un atto conseguente [...] al promovimento dell'azione penale" (sentenza n. 177 del 1971), i secondi attuazione del diritto inviolabile della persona di veder riconosciuta la propria innocenza di cui all'art. 24 Cost.. Si ritiene però che la giustificazione quanto 5 a ragionevolezza della norma dell'art. 443 cod. proc. pen. nella introdotta limitazione della possibilità per il p.m. di proporre appello, in quanto funzionale a consentire "una rapida e completa definizione dei processi svoltisi in primo grado" e dipendente dal già avvenuto accoglimento nella sentenza di condanna in primo grado della pretesa punitiva fatta valere nel processo attraverso l'esercizio dell'azione penale, non autorizzi a ritenere preclusa per il p.m. la possibilità di proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, emessa per iniziativa dell'impugnazione dell'imputato, che abbia determinato la conversione dell'originario ricorso della parte pubblica ai sensi dell'art. 580 cod. proc. pen.. Se, infatti, come affermato dalla Consulta, "l'interesse del pubblico ministero alla punizione del reato possa dirsi soddisfatto con la sentenza di condanna-e perciò indipendentemente ill dalla misura della pena-viene", tranne che tale sentenza modifichi il titolo del reato originariamente contestato, "venendo, di conseguenza, ad introdurre una differenza non di ordine quantitativo, ma qualitativo tra la richiesta dell'accusa e la sentenza emessa dal giudice" (C.cost. n. 363/91 citata), quando la celebrazione del secondo grado di merito e la corrispondente protrazione della durata del processo, nel cui ambito sia ricondotto il ricorso del p.m., siano dipese dalla volontà dell'imputato, la finalità di spedita trattazione non può realizzarsi, per cui non si vede per quale ragione privare l'accusa della possibilità di contestare con un successivo ricorso la pronuncia che abbia definito il giudizio di appello, di per sé soggetta, come tutte le sentenze, all'impugnazione di legittimità ai sensi dell'art. 111 Cost. e dell'art. 568 cod. proc. pen., comma 2. 1.3.3 Infine, va aggiunto per completezza, ancorchè non contestato dalla difesa, che nel caso di specie all'ammissibilità della conversione del ricorso del p.m. in appello non era di ostacolo l'introduzione nel testo dell'art. 580 cod. proc. pen., effetto della novellazione apportata dall'art. 7 della legge n. 46 del 2006, dell'inciso "quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, nel caso in cui sussista la connessione di cui all'art. 12 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione si converte in appello". Nel suo significato letterale la previsione allude al fatto che le distinte impugnazioni investano capi diversi della sentenza, riguardante cumulativamente più reati fra loro connessi;
ciò nonostante, la "ratio" dell'istituto della conversione e la disposizione dell'art. 568 cod. proc. pen., comma 1, - contenente un esplicito riferimento al mezzo di impugnazione, dal quale riferimento si trae la conseguenza della esperibilità nei confronti di un provvedimento di un solo strumento di controllo, con conseguente applicabilità dei correttivi previsti dall'art. 569 cod. proc. pen., comma 2, e dall'art. 580 cod. proc. pen. quando i rimedi attivati siano plurimi ed eterogenei- inducono a ritenere operante la conversione chy anche in caso parti diverse contestino con strumenti impugnatori differenti il medesimo unico capo della pronuncia (Cass. Sez. 4, n. 17153 del 12/03/2015, Dibiase, rv. 263442; sez. 1, n. 2446 del 12/12/2007, P.M. in proc. Wang, rv. 238813). Per le considerazioni che precedono deve formularsi il seguente principio di diritto: "anche quando il p.m. abbia proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna di primo grado emessa nel giudizio abbreviato e tale ricorso sia convertito in appello ai sensi dell'art. 580 cod. proc. pen., gli è consentito impugnare mediante ricorso la sentenza di secondo grado che abbia disatteso le sue istanze".
2. Confermata dunque l'astratta ammissibilità del ricorso del Procuratore Generale, il principale motivo dallo stesso proposto censura il riconoscimento della parziale compromissione dell'imputabilità del MM con argomenti che ripropongono tematica già devoluta alla cognizione del giudice di appello ed adeguatamente risolta nel rispetto della norma di riferimento con adeguato corredo di osservazioni esplicative. Critica, in particolare, la riconduzione del gesto omicida a disturbo psicotico breve, innestatosi su personalità caratterizzata da "immaturità psico-affettiva", perché accertato dal perito a distanza di un anno dal fatto e non nell'immediatezza e comunque senza avere evidenziato i tipici sintomi che avrebbero dovuto essere presenti in tale condizione;
dissente altresì dal metodo valutativo seguito dalla Corte, che, anziché prendere le mosse dalla descrizione della psiche del soggetto agente, dall'accertamento dei suoi comportamenti antecedenti e coevi al delitto e dalla gravità delle manifestazioni del disturbo, ha assunto a dato di partenza del proprio ragionamento la diagnosi posta dal perito, quindi ha individuato in concreto i tratti di agitazione e confusione nella condotta dell'imputato e la sua personalità immatura e ha elevato il disturbo a fattore di parziale pregiudizio della capacità d'intendere e volere.
1.1 La sentenza in esame ha, invece, replicato alle obiezioni espresse dal P.G., osservando che il giudizio peritale di disturbo depressivo maggiore, -complicatosi in disturbo psicotico breve da stress, determinato dai continui ed accesi contrasti in famiglia legati alla relazione sentimentale della madre con l'RI ed al tradimento di costui, invaghitosi di una donna più giovane, in soggetto con tratti del disturbo dipendente di personalità ed immaturità psico-affettiva-, è stato formulato a distanza di tempo dal delitto, ma sulla scorta delle informazioni desunte dal diario clinico e dall'osservazione psichiatrica, condotta sul MM in carcere dopo l'arresto con somministrazione di terapia farmacologica che aveva sortito effetti migliorativi delle sue condizioni e della ricostruzione delle sue vicende personali e familiari, consentita dalle testimonianze acquisite e dall'indagine psico-diagnostica. A tal fine ha ricordato i passaggi salienti di tale rievocazione, rappresentati dalla separazione dei genitori, dall'abbandono traumatico da parte del padre biologico, dal contrastato rapporto instaurato dalla madre con la vittima, che, pur avendo provveduto anche alle necessità dei di lei figli, ne aveva preteso l'allontanamento e 7 شر l'affidamento a personale dipendente, dall'assunzione di improprie responsabilità genitoriali verso sorella e madre, della quale si era considerato protettore e garante allo scopo di tutelarla e preservarla dal dolore provocato dalla rottura della relazione con l'RI a causa del nuovo legame di questi con altra donna, evento questo al tempo stesso temuto per le sofferenze che avrebbe arrecato alla madre e voluto per prevenire atti lesivi che il patrigno aveva considerato capace di porre in essere in loro danno.
1.2 Al riguardo la sentenza impugnata ha fatto rinvio a quella di primo grado che più diffusamente si è occupata della tematica e che aveva evidenziato come sin dal periodo immediatamente successivo all'omicidio i sanitari avessero diagnosticato un disturbo depressivo maggiore nel MM e posto in evidenza la sua situazione psicologica di forte dipendenza dalla madre e di ambivalenza e dipendenza dall'RI, figura dal forte temperamento, che aveva sostituito il padre naturale e provveduto alle esigenze materiali della convivente e dei figli, ma che in tempi prossimi al delitto, oltre alla gratitudine, all'affetto ed al ruolo di modello quale surrogato della figura genitoriale, aveva suscitato nell'imputato idee a contenuto persecutorio e sentimenti di odio per il timore che potesse porre in atto gravi azioni contro la convivente ed i suoi congiunti. Inoltre, ha ben rimarcato come il fattore stressante in soggetto dalle caratteristiche descritte e dal difficile vissuto infantile ed adolescenziale fosse stato causa di uno stato di agitazione emotiva e di confusione mentale, attestato dalle testimonianze escusse, anche se all'esterno mascherato dall'apparente controllo dei contrastanti sentimenti provati, e chiaramente rintracciabile nei suoi comportamenti immediatamente antecedenti l'uccisione del patrigno: mentre la sera precedente egli si era fatto promotore di una cena di riconciliazione tra questi e la madre, il risultato conseguito, che aveva perseguito e voluto, era stato immediatamente percepito in termini opposti, quale manifestazione del malanimo della vittima e della sua capacità manipolatoria delle altrui personalità, nonché come fonte del pericolo di soppressione della madre e dello stesso imputato. Proprio tale contrastante atteggiamento volitivo e la percezione alterata della realtà, oggetto di sicura acquisizione dimostrativa, sono stati considerati profili capaci di avvalorare il giudizio peritale perché univocamente indicativi della patologia psichica consistente nel disturbo psicotico breve, che, nella descrizione del perito, può causare rapidi passaggi da uno stato affettivo all'altro con una grave compromissione delle facoltà mentali, anche se di breve durata, e che nel caso specifico si era manifestato nel periodo intercorso tra la cena e la consumazione del delitto, assumendo un ruolo determinante nel processo mentale che aveva originato il gesto omicidiario.
1.3 Sulla scorta di tali premesse, la sentenza di appello ha replicato in modo logico ed aderente al materiale probatorio di causa alle censure mosse dal Procuratore odierno ricorrente mediante il riscontro dell'irrilevanza dell'assenza di 8 لهر precedenti diagnosi e cure psichiatriche, in sé non in grado di smentire l'esistenza della patologia accertata su base scientifica in coerenza con i dati conoscitivi e l'indagine psico-diagnostica e spiegabile con lo stato abbandonico, determinato dalla trascuratezza dei familiari e soprattutto della madre, impegnata ad assecondare il convivente a scapito dei doveri verso i figli e della necessaria attenzione loro dovuta. Inoltre, che una storia di sofferenza psichica fosse rintracciabile nel vissuto del MM, ancorchè non ufficialmente diagnosticata, era desumibile, secondo il g.u.p., dall'assunzione sin dalla più giovane età di improprie responsabilità di tutela verso madre e sorella, dalla chiusura verso esperienze affettive personali e dall'assunzione di stupefacenti, tutti elementi evidenziati dal perito e rintracciati nella biografia dell'imputato. I giudici di appello hanno quindi replicato anche al dedotto atteggiamento di freddezza e calma dell'imputato prima del delitto, descritto da alcuni testi, sottolineando come si fosse trattato di una mera apparenza, contraddetta dall'insonnia notturna, dal forte nervosismo percepito dalla nonna e dal turbamento mostrato nei dieci giorni precedenti, in coerenza col funzionamento mentale patologico dell'imputato, che, secondo il perito, aveva sempre cercato di mantenere il controllo con un atteggiamento accondiscendente ed adesivo, non corrispondente però alla sua realtà psichica ed emotiva. Pertanto, le critiche mosse dal ricorrente Procuratore sull'assenza di sintomatologia tipica del disturbo psicotico breve nelle ore immediatamente precedenti l'omicidio, oltre a non indicare la base scientifica che le avvalora, non tengono conto di quanto già considerato ed esposto analiticamente nella sentenza di primo grado, richiamata da quella di appello, sulla parzialità dei dati informativi valorizzati e sulla necessità di estendere la disamina alla descrizione delle condizioni dell'imputato, offerta dai suoi più stretti familiari, più che dai conoscenti o da soggetti estranei verso i quali era solito mostrare quel controllo che solo in superficie ed in apparenza egli era riuscito a mantenere. Del resto, nel percorso valutativo dei giudici di merito non è assente nemmeno la verifica della plausibilità della simulazione, che è stata esclusa perché mai sostenuta dalle parti e dai loro consulenti, oltre che contraddetta dagli accertamenti condotti dai sanitari dell'amministrazione penitenziaria e dai positivi risultati conseguiti a seguito dell'assunzione di mirata e specifica terapia farmacologica.
1.4 Infine, la sentenza in verifica si è impegnata anche a confutare l'opinione del rappresentante dell'accusa, per la quale la condotta criminosa sarebbe stata originata da un mero stato emotivo e passionale, ininfluente sull'imputabilità: ha dunque escluso che il disturbo diagnosticato dal perito costituisca un'anomalia caratteriale o un'alterazione della personalità, perché, al contrario, incidente sulla percezione della realtà in relazione alla potenziale lesività della vittima, reputata capace di ordire complotti, di infliggere sofferenze e di compiacersene, e sulla capacità di autodeterminazione dell'imputato, in modo tale da differire nettamente 9 up dal comportamento di chi, secondo l'esempio esposto nel ricorso del P.G., uccida perché indotto da morbosa gelosia, sentimento che, senza avere origine in un meccanismo mentale compromesso, è frutto dell'incapacità di tenere a freno le proprie pulsioni e della personale concezione dei legami affettivi in termini di possessività ed esclusività.
1.5 In definitiva, la sentenza impugnata, nel ricalcare i passaggi salienti della condivisa disamina condotta dal primo giudice e le relative conclusioni, rispetta puntualmente i criteri interpretativi, dettati dalla giurisprudenza di questa Corte ed offre esauriente e logica risposta alle contestazioni mosse con l'impugnazione della parte pubblica. E' noto che in tema di imputabilità, il potere di inibizione e di controllo delle proprie azioni si differenzia dalla capacità di intendere e di volere, trattandosi della capacità del soggetto di adeguare la sua condotta agli stimoli esterni per effetto di fattori di ordine educativo, etico, religioso, o ambientale, i quali incidono sulla personalità dell'individuo, lo rendono consapevole, lo dotano di senso critico ed autocritico e moderano le spinte impulsive;
pertanto, quando i freni inibitori siano poco efficienti o indeboliti, come nel caso della gelosia esasperata e sospettosa, e tale deficienza non dipenda da un effettivo stato morboso psichiatrico, da un vero e proprio squilibrio mentale, caratterizzato da un'ideazione patologica, da forme maniacali, deliranti, incidenti sui processi di determinazione e di inibizione, ma sia frutto del carattere, della cultura e del modo di concepire le relazioni personali, siffatta situazione non esplica refluenza per escludere o limitare grandemente la capacità di intendere e di volere, esaurendosi in un mero stato emozionale (Cass., sez. 5, n. 2123 del 29/11/1984, Algeri, rv. 168130; sez. 5, n. 24696 del 23/3/2004 Pellicane, rv. 228866; sez. 1, n. 37020 del 26/10/2006, Ecelestino, rv. 234250; sez. 6, n. 12621 del 25/3/2010, M., rv. 246741). Tale orientamento interpretativo ha trovato la più autorevole espressione nella sentenza delle S.U. di questa Corte n. 9163 del 25/1/2005, Raso, rv. 230317, secondo la quale assumono rilevanza per escludere l'imputabilità in tutto o in parte, sia le malattie mentali in senso proprio, che i disturbi della personalità, quali nevrosi e psicopatie, ma a condizione che questi ultimi in relazione alle facoltà e capacità dello specifico soggetto agente, prese in considerazione in concreto nel contesto di commissione del fatto di reato contestatogli, presentino consistenza, intensità e gravità e siano tali da condizionare la capacità di comprensione ed autodeterminazione individuale e da porsi quale antecedente, eziologicamente legato al fatto criminoso. Per contro, si è escluso che sull'imputabilità possano esplicare rilievo le "anomalie caratteriali o alterazioni o disarmonie della personalità che non presentino i caratteri sopra indicati, nonché gli stati emotivi e passionali, salvo che questi ultimi non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di 'infermità' ", come è dimostrato essersi verificato nel caso del MM. 10 2. I superiori rilievi, che inducono a respingere il primo motivo del ricorso del Procuratore Generale, convincono dell'infondatezza anche delle restanti censure, incentrate sulla circostanza aggravante della premeditazione, che è stata esclusa in ragione dell'azione impulsiva posta in essere dall'imputato in stretta consecuzione con la sua ideazione e col reperimento dell'arma, che nella ricostruzione dei giudici di merito non era stata oggetto di apposita ricerca da parte dell'imputato, il quale ne aveva già in precedenza e per tutt'altre ragioni acquisito la disponibilità.
3. L'impugnazione proposta dall'imputato s'incentra in primo luogo sul delitto di ricettazione dell'arma, impiegata per realizzare l'omicidio. La sentenza di primo grado ha effettivamente ritenuto che, a prescindere dall'appartenenza della pistola al MM per essersela procurata da un extracomunitario, piuttosto che dalla vittima, che gliel'aveva affidata in custodia, non sussistevano dubbi sulla sua clandestinità e sulla consapevolezza della sua provenienza delittuosa. La Corte di appello, nel replicare ad obiezione difensiva, che pretendeva l'arma di esclusiva pertinenza dell'RI, ha ritenuto che, anche a voler dar credito alla diversa ricostruzione del fatto proposta con l'appello, assumesse comunque rilievo la condotta tenuta dal MM di occultamento della pistola, sufficiente ad integrare la fattispecie di ricettazione. In effetti, qualora l'imputato avesse realmente ricevuto la pistola dalla vittima perché fosse nascosta, ciò si era verificato per l'illegalità del suo possesso e della sua provenienza, avvalorata dai trascorsi giudiziari dell'RI, in passato datosi alla latitanza e perseguito più volte per fatti di rapina, il che dà conto anche dell'elemento soggettivo del reato, implicitamente accertato nella sentenza impugnata quale esito necessitato dell'occultamento.
4. Infine, in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., il ricorrente assume che l'offerta di trasferimento della titolarità di un appartamento in favore dei danneggiati dal reato costituiva una valida ed efficace iniziativa volta a ristorare integralmente il pregiudizio arrecato, di cui i giudici non avevano erroneamente preso atto. Premesso che non è dato comprendere come sia stato stimato il valore del bene, assertivamente indicato in 200.000 euro, e quindi come sia possibile assumere che esso riesca a tacitare ogni diritto dei danneggiati, il che già di per sé compromette la fondatezza della doglianza, va aggiunto che il principio di diritto citato nella sentenza è corretto e merita condivisione nel senso che "Ai fini della configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., nel caso che la persona offesa del reato non abbia voluto accettare il risarcimento, è necessario che il colpevole abbia fatto offerta reale dell'indennizzo nei modi stabiliti dagli art. 1029 e ss. cod. civ., e cioè che questa sia stata seguita dal relativo deposito o atto equipollente, sicché la somma sia a completa disposizione della persona offesa e successivamente il giudice possa valutare anche l'adeguatezza e tempestività dell'offerta, così dandosi rilievo alla concreta resipiscenza del reo" (Cass. sez. 2, n. 36037 del 06/07/2011, Ruvolo, rv. 11 upo 251073; sez. 1, n. 18440 del 28/04/2006, Friscia, rv. 233817; sez. 1, n. 3232 del 13/01/1994, Palmisano, rv. 199099; sez. 1, n. 1298 dell'11/1/1993, Fechino, rv. 193020). Risponde al vero che le modalità prescritte dal codice civile per l'offerta reale riguardano il denaro o altri beni mobili, ma le stesse sono le uniche che, riguardando un oggetto dal valore definito ed immediatamente apprezzabile, presentano una concretezza tale da consentire alla parte destinataria dell'offerta di disporre con immediatezza e senza condizioni o adempimenti di quanto le è stato posto a disposizione e, del pari, al giudice di esprimere le proprie determinazioni in ordine alla congruità dell'importo messo a disposizione di chi sia stato danneggiato dal reato e quindi di riconoscere le condizioni applicative della circostanza invocata. Tale risultato non è altrimenti conseguibile quando fosse offerto bene di natura diversa, richiedente una stima, condotta secondo criteri merceologici o comunque valutazioni di mercato, al fine di poterne determinare il valore, di raffrontarlo al pregiudizio cagionato e quindi di verificare la sua idoneità a ristorarlo. In considerazione di tali ostacoli la giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. 1, n. 1298 dell'11/1/1993, Fechino, rv. 193020) ha già in passato escluso costituisca comportamento sufficiente per ottenere il riconoscimento della circostanza attenuante del risarcimento del danno la mera formulazione in una lettera della proposta di cessione di un immobile, poiché anche in caso di accettazione per iscritto la relativa manifestazione di consenso non potrebbe sortire effetti traslativi del diritto di proprietà, conseguibili soltanto mediante stipulazione di un negozio avente forma scritta "ad substantiam", ossia di un atto pubblico oppure di una scrittura privata autenticata, o giudizialmente accertata. Infine, non risponde comunque al vero che l'iniziativa assunta dall'imputato non abbia ricevuto positivo riconoscimento da parte dei giudici di appello, i quali, al contrario, ne hanno apprezzato la valenza significativa della "buona volontà" dimostrata e di un corretto comportamento successivo ai delitti commessi e in conseguenza hanno ritenuto di ridimensionare ridotto la pena già inflittagli in primo grado. Per le considerazioni svolte le impugnazioni vanno entrambe respinte con la conseguente condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione in favore della parte civile delle spese sostenute nel presente giudizio, liquidate in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori di legge. 12 rf
P. Q. M.
rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente MM PE al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di costituzione della parte civile RI LU, che liquida in euro 3.000,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, l'11 marzo 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Cavallo Monica Boni Cuale DEPOSITATA IN CANCELLERIA 22 NOV 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 13