Sentenza 12 dicembre 2007
Massime • 1
La conversione del ricorso per cassazione in appello opera anche con riferimento alla proposizione di rimedi eterogenei contro la sentenza relativa ad un unico capo di imputazione (In motivazione, la S.C., analizzando la portata dell'art. 580 cod. proc. pen. come sostituito dall'art. 7 L. n. 46 del 2006, ha altresì affermato che il meccanismo di conversione previsto da detta disposizione opera anche nel caso di sentenza cumulativa ex art. 12 cod. proc. pen., mentre non trova applicazione rispetto alla sentenza cumulativa per reati collegati ai sensi dell'art. 371, comma secondo, cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/12/2007, n. 2446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2446 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 12/12/2007
Dott. CULOT Dario - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 1572
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 030651/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di ANCONA;
nei confronti di:
NG UA, N. IL 30/12/1968;
avverso SENTENZA del 09/02/2007 TRIB. SEZ. DIST. di SENIGALLIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CASSANO MARGHERITA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Galati G., che ha concluso per la conversione dell'impugnazione in appello con trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Ancona. RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 9 febbraio 2007, resa all'esito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Ancona dichiarava NG JU responsabile del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 22, commi 1 e 2, e successive modifiche per avere, in qualità di titolare dell'omonima ditta di confezioni, occupato alle proprie dipendenze quattro cittadini cinesi, privi del permesso di soggiorno e, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e della diminuente del rito, lo condannava alla pena di mesi due di arresto ed euro ventimila di ammenda.
Avverso la citata sentenza il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Ancona ha proposto ricorso per cassazione, con il quale denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento alla dosimetria della pena e all'ambito di applicazione della L. n. 241 del 2006, mentre l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto appello con il quale lamenta l'eccessività della pena inflitta.
3. Il 4 dicembre 2007 la difesa dell'imputato depositava una memoria difensiva con la quale sollecitava l'applicazione dell'art. 580 c.p.p., illustrando le motivazioni giuridiche sottese all'istanza.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso deve essere convertito in appello per le ragioni di seguito illustrate.
1. L'art. 580 c.p.p., nella versione originaria, disponeva che, quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, il ricorso per cassazione si converte nell'appello. Il meccanismo di conversione previsto da questa disposizione è stato ricondotto, da un punto di vista teorico, al principio del favor impugnationis, ovvero a un intendimento di semplificazione, non disgiunto da finalità di euritmia e di completezza degli accertamenti oppure, preferibilmente, alla funzione di garantire l'unità del procedimento nel corso di tutte le fasi e di scongiurare le negative conseguenze potenzialmente derivanti dalla coesistenza di più mezzi ordinari di impugnazione avverso la medesima decisione anche alla luce del principio di unitarietà del mezzo di impugnazione, elaborato in sede dottrinale sotto la vigenza dell'abrogato codice di rito.
Nel contesto di questa pluralità di opzioni dogmatiche, è da ritenere che la norma persegue una duplice finalità: quella di assicurare esigenze di economia e di concentrazione processuale e quella di prevenire giudicati contrastanti.
L'evoluzione interpretativa della norma aveva portato ad affermare che il meccanismo disegnato dall'art. 580 c.p.p. è destinato ad operare sia nel caso in cui una parte è legittimata a proporre mezzi di impugnazione di specie diversa contro capi diversi della sentenza sia nell'ipotesi in cui le parti del rapporto processuale possano proporre mezzi di impugnazione di specie diversa anche rispetto al medesimo capo della sentenza (Cass., Sez. 4, 25 gennaio 1993, Valli).
2. A seguito della novella dell'art. 580 c.p.p. ad opera della L. 20 febbraio 2006, n. 46, gli approdi esegetici relativi all'ambito di applicabilità dell'istituto devono essere riconsiderati. La L. n. 46 del 2006, art. 7, ha, infatti, inserito un inciso che sembrerebbe limitare l'operatività della conversione al caso in cui sussista la connessione di cui all'art. 12 c.p.p.. La norma novellata, infatti, dispone testualmente quanto segue: "quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, nel caso in cui sussista la connessione di cui all'art. 12 c.p.p., il ricorso per cassazione si converte in appello".
In base al tenore letterale della disposizione l'introduzione dell'inciso determina tre ordini di conseguenze.
Innanzitutto il meccanismo opera senz'altro nel caso di sentenza cumulativa ex art. 12 c.p.p. con un evidente positivo cambiamento di prospettiva dalla connessione meramente formale della sentenza alla connessione sostanziale del processo che conduce alla parziale rivisitazione critica del recente arresto delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un. 24 giugno 2005, Fragomeli). Queste ultime, dopo avere premesso che il presupposto della conversione è costituito dalla pertinenza dei due mezzi di impugnazione alla "stessa sentenza", da intendersi come unica statuizione del giudice, della stessa natura e sul medesimo oggetto, rispetto alla quale si profili l'eventualità di decisioni incompatibili per il caso di celebrazione dei diversi giudizi di impugnazione, avevano escluso l'applicabilità della conversione nell'ipotesi in cui il ricorso e l'appello fossero stati proposti con riferimento ad una decisione unitaria solo dal punto di vista grafico, ma riguardante imputati diversi.
In secondo luogo l'istituto disciplinato dall'art. 580 c.p.p. non trova applicazione rispetto a una sentenza cumulativa per reati collegati ex art. 371 c.p.p., comma 2. Infine, sembra esclusa l'applicazione del meccanismo in questione in caso di proposizione di rimedi eterogenei contro il medesimo capo della sentenza non cumulativa. Alla luce della ratio della disposizione, che, come in precedenza accennato, è finalizzata ad evitare la frammentazione dei controlli sulla sentenza resa in prime cure, questo risultato interpretativo appare privo di intrinseca coerenza. Esso contrasta anche con il dato letterale dell'art. 568 c.p.p., comma 1 - contenente un esplicito riferimento al mezzo di impugnazione - dal quale si desume che nei confronti di un provvedimento può essere esperito un solo strumento di controllo, con conseguente operatività dei correttivi previsti dall'art. 569 c.p.p., comma 2, e art. 580 c.p.p. in presenza di una pluralità di rimedi attivati.
Sarebbe, pertanto, inspiegabile, sul piano logico-sistematico, una disciplina legislativa che, mentre garantisce l'unità dei controlli sulla decisione relativa a più reguidicande occasionalmente decise con un'unica sentenza, non la tutela, invece, quando le parti di un unico processo si trovino ad avere a disposizione impugnazioni diverse. E, quindi, da ritenere, pur nel rispetto del principio di tassatività dell'impugnazione, che la conversione ex art. 580 c.p.p. opera anche con riguardo a sentenze concernenti - come nel caso in esame - un unico capo d'imputazione, essendo irrazionale affermare che l'art. 580 c.p.p. mantiene il cumulo processuale in fase d'impugnazione solo quando c'è connessione di reati e non quando si ha una sola res iudicanda.
P.Q.M.
Convertito il ricorso in appello dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Ancona per il corso ulteriore. Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2008