Sentenza 26 ottobre 2006
Massime • 1
La gelosia quale stato passionale, in soggetti normali, si manifesta come idea generica portatrice di inquietudine, non diminuisce e tanto meno esclude la capacità di intendere e di volere del soggetto, salvo che essa derivi da un vero e proprio squilibrio psichico il quale deve presupporre uno stato delirante tale da incidere sui processi di determinazione e di auto-inibizione.
Commentari • 4
- 1. Stati emotivi e passionali: gelosia, rabbia, possessione, passione, amore patologico, hanno rilevanza in ambito penale?Mariaelena D'Esposito · https://www.iusinitinere.it/
Quotidianamente nella nostra società si vivono episodi dominati da forti stati emotivi e passionali, come la gelosia che è un sentimento di ansia e d'incertezza generata dal timore di perdere o di non riuscire a conquistare la persona amata. Secondo Freud il sentimento della gelosia non è rivolto solo alla persona che si teme di perdere, ma anche verso una terza persona, che appare come un rivale. La gelosia quale stato passionale, in soggetti normali, si manifesta come idea generica portatrice d' inquietudine, non diminuisce e tanto meno esclude la capacità di intendere e di volere del soggetto, salvo che essa derivi da un vero e proprio squilibrio psichico, il quale deve presupporre …
Leggi di più… - 2. Lite per un apprezzamento di troppo: la gelosia è un'attenuante per giustificare un comportamento violento?Redazione Giuridica · https://www.brocardi.it/ · 24 luglio 2023
Nella vita di coppia, la gelosia è un sentimento spesso presente. E, se sei una persona particolarmente gelosa, magari può essere fastidioso ascoltare qualcuno che fa un complimento alla tua compagna o al tuo compagno. In casi come questo, può accadere che, proprio per gelosia, ci si comporti in modo esagerato o, addirittura, violento. Allora, quali sono le conseguenze per chi reagisce, per gelosia, in modo violento agli apprezzamenti che vengono fatti al proprio compagno o alla propria compagna? Innanzitutto, può scattare un reato? La risposta è sì. Bisogna sapere che il nostro sistema sanziona ogni forma di aggressione: non solo quella fisica, ma anche quella verbale. Quindi, viene …
Leggi di più… - 3. Diminuente per mancata impugnazione non retroattiva (Cass.16054/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 aprile 2023
È inammissibile la richiesta di restituzione nel termine presentata con le conclusioni scritte ed è manifestamente infondata la questione, posta anche in relazione ai parametri costituzionali, di applicazione retroattiva della diminuente di cui all'art. 442, comma 2-bis, c.p.p.. Corte di Cassazione sez. I penale ud. 10 marzo 2023 (dep. 14 aprile 2023), n. 16054 Presidente Rocchi - Relatore Aprile Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza pronunciata in data 23 dicembre 2020 all'esito del giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pavia con la quale M.G.M. è stato dichiarato responsabile dei …
Leggi di più… - 4. Gelosia non rileva per imputabilità ma semmai sulla pena (Cass. 12621/10)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 marzo 2019
Gli stati emotivi e passionali, nel nostro sistema non escludono né diminuiscono l'imputabilità: sono invece di fattori che, nella complessa valutazione della condotta illecita, salvo i casi di evidente, oppure dedotta e provata, patologia relazionale, possono agire come elementi di rilievo di determinazione della entità della sanzione. La gelosia, quale stato passionale, in soggetti normali, si manifesta come idea generica portatrice di inquietudine che non è usualmente in grado né di diminuire, né tanto meno di escludere la capacità di intendere e di volere del soggetto, salvo che esso nasca e si sviluppi da un vero e proprio squilibrio psichico, il quale deve presupporre uno stato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/10/2006, n. 37020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37020 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 26/10/2006
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 1223
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 021643/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LE ME, N. IL 15/01/1973;
avverso SENTENZA del 02/02/2006 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Cetrangolo Oscar, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, con la sentenza qui impugnata (che è del 2 febbraio 2006), confermava la sentenza con la quale il GUP del tribunale della stessa città, in esito a un giudizio celebrato con le forme del rito abbreviato, dichiarava LE DO colpevole di lesioni personali aggravate dall'uso di una pistola a tamburo in danno di CI NC (capo A) e di esplosione di colpi di arma da fuoco in luogo pubblico (capo B), e, per l'effetto lo condannava atta pena di anni tre di reclusione e Euro 1.200 di multa.
Fermo restando che i fatti erano scaturiti da un chiarimento per motivi di gelosia richiesto dall'imputato, il quale sospettava che la propria moglie se la intendesse con il CI, a sua volta sposato con tale Canale Cristina, l'attenzione della corte si polarizzava sullo stato mentale dell'EC, che, a seguito di una perizia medico-legale eseguita durante lo stato di carcerazione, era risultato affetto da un disturbo della personalità limitatamente pervasivo e in ogni caso trattabile con interventi psicoeducazionali e psicoterapeutici, escludendo pertanto che lo stesso fosse affetto da un vizio parziale di mente. La corte di merito escludeva inoltre la natura colposa delle lesioni inferte (l'EC si era recato all'incontro armato di pistola e la estrasse prima di venire alle mani con il suo presunto rivale) e riteneva la pena infettagli in primo grado ben giustificata, avuto riguardo alla personalità dell'imputato (che era un pregiudicato vicino alla criminalità organizzata).
Ricorre per cassazione l'EC, deducendo, sotto vari profili di legittimità: 1) che erroneamente la corte aveva respinto l'istanza avanzata di una perizia psichiatrica volta ad accertare il vizio parziale di mente, basandosi su un accertamento sanitario già eseguito ma che era stato effettuato non per verificare le sue condizioni mentali al momento del fatto, ma per saggiarne la compatibilità con il regime detentivo;
2) che erroneamente era stata esclusa la configurabilità dell'ipotesi prospettata di lesioni personali colpose (art. 590 c.p.), dovendo considerarsi del tutto inconferente la circostanza acclarata di essersi recato all'incontro col CI armato di pistola, perché ciò non deponeva affatto per una precisa volontà di colpirlo;
3) che la pena era stata determinata con eccessivo rigore, facendo riferimento a due condanne definitive per reati modesti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è per un verso generico e per altro verso è
manifestamente infondato, sicché deve essere dichiarato inammissibile.
Deve considerarsi manifestamente infondata la critica del rigetto della richiesta di effettuare in sede di appello una perizia psichiatrica volta ad accertare l'eventuale vizio parziale di mente del ricorrente, a fronte di una perizia medico-legale già disposta, sia pure per verificare la compatibilit?' delle sue condizioni di salute con lo stato di detenzione, e che aveva rilevato un semplice disturbo della personalità ascrivibile a un'ossessiva gelosia, e cioè in pratica uno stato passionale privo di incidenza sulla sua imputabilità (art. 90 c.p.). Tanto più che la richiesta di perizia è stata avanzata dal difensore solo in sede di discussione finale (cfr. verbale di dibattimento del 2 febbraio 2006), sollecitando la corte a valutare l'opportunità di una perizia per il suo assistito ricoverato in un istituto di igiene mentale.
Facendo esplicito riferimento a un "disturbo della personalità con tratti disfunzionali limitatamente pervasivo e trattabile in ambiente carcerario", la perizia disposta aveva rivelato che l'EC era affetto da una sindrome ansiosa-depressiva connaturale alla privazione della libertà personale ed eliminabile con la sua cessazione.
Ora è vero, come segnala la difesa del ricorrente, che i due accertamenti (quello ex art. 275 c.p.p., comma 4 e quello ex art. 88 c.p.) hanno diverse e distinte finalità, ma è altrettanto vero che la gelosia, quale stato passionale, non esclude ne' diminuisce la capacità di intendere e di volere del soggetto, salvo che derivi da un vero e proprio squilibrio psichico: il che però postula uno stato delirante che, nell'incidere sul processo di determinazione o di inibizione, travolge l'agente in una condotta abnorme e automatica (cfr. Cass., Sez. Un., 25 gennaio 2005, n. 9163, Raso, dove si osserva che anche i semplici disturbi della personalità "possono comportare l'esclusione della imputabilità, a condizione però che siano di gravità e intensità tali da escludere o scemare grandemente la capacità di intendere o di volere"), laddove, nel caso in esame, la gelosia dell'imputato nei confronti della moglie si atteggiava piuttosto come una generica idea portatrice di inquietudini.
Manifestamente infondata è anche la doglianza relativa alla qualificazione giuridica delle lesioni personali, esattamente etichettate come dolose, avuto riguardo al contesto dell'episodio e alla condotta del ricorrente che andò all'incontro armato di pistola e teneva l'arma in mano prima della colluttazione.
Generico è invece il terzo motivo, relativo alla entità della pena irrogata, che la corte ha definito "ben giustificata, specie se rapportata alla personalità dell'imputato". A determinare la sua inflizione non è stata solo la valorizzazione ai fini della decisione di due sentenze di condanna definitive a suo carico (una per evasione e l'altra per truffa), cui fa riferimento il ricorrente nell'atto di ricorso, quanto la sua contiguità alla criminalità organizzata, da lui invece taciuta. EC DO infatti - come si legge nella parte finale delta sentenza impugnata - è fratello di IN, quanto appartenente a una cosca mafiosa operante della zona Sud di Reggio Calabria.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono, avuto riguardo al carattere meramente dilatorio e pretestuoso delle doglianze formulate, le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p.. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 500,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2006