Sentenza 12 marzo 2015
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La conversione del ricorso per cassazione in appello opera anche con riferimento alla proposizione di rimedi eterogenei contro la sentenza relativa ad un unico capo di imputazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/03/2015, n. 17153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17153 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente - del 12/03/2015
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - N. 594
Dott. MASSAFRA Umberto - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - N. 31295/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AS AR N. IL 10/09/1970;
avverso la sentenza n. 176/2012 CORTE APPELLO di ANCONA, del 12/11/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/03/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALLI Massimo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Della Croce Giovanni di Cerignola che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO
1. Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di BI RI avverso la sentenza emessa in data 12.11.2012 dalla Corte di appello di Ancona con la quale veniva dichiarata la nullità della sentenza del Tribunale di Ancona in data 1.10.2011 che aveva condannato il BI alla pena di anni due e mesi due di reclusione ed Euro 200,00 di multa per il reato di furto aggravato all'interno di una ditta.
2. La Corte territoriale era stata investita dall'appello dell'imputato e, al contempo, da quello del P.G. a seguito di conversione del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 580 cod. proc. pen., con cui ci si doleva della qualificazione del fatto come furto aggravato, mentre emergeva chiaramente la configurazione della diversa e più grave ipotesi criminosa della rapina impropria aggravata.
La Corte, pur non potendo accogliere l'impugnazione del P.G. poiché non si versava in ipotesi di mera qualificazione giuridica dello stesso fatto contestato nell'imputazione non essendovi il minimo cenno alla condotta dell'imputato (che scagliò contro il vigilante che lo aveva sorpreso mentre stava uscendo dalla recinzione della ditta, un paio di forbici ed una picozza), successiva all'impossessamento della refurtiva, ravvisava, invece, la diversità del fatto emerso rispetto a quello contestato ed essendo ciò avvenuto in grado di appello, dichiarava, in applicazione analogica dell'art. 604 c.p.p., comma 1, la nullità della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al P.M. presso il Tribunale di Ancona e ciò sulla scorta della pronuncia di questa Corte n. 18135 del 9.2.2010, rv. 247533. 3. Il ricorrente deduce la violazione di legge, assumendo che se correttamente il P.G. aveva proposto ricorso per cassazione, essendo stata la sentenza impugnata emessa a seguito di giudizio abbreviato (art. 443 c.p.p., comma 3), erroneamente tale ricorso era stato convertito in appello ai sensi dell'art. 580 cod. proc. pen. dal momento che tale norma lo prevede solo qualora vi sia connessione ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen., nel caso di specie non ravvisabile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è inammissibile essendo la censura mossa manifestamente infondata.
5. La conversione in appello del ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero contro una sentenza di condanna emessa con il rito abbreviato, ed appellata dall'imputato, opera "ope legis" (Cass. pen. Sez. 6, n. 24965 del 14.6.2011, Rv. 250080; Sez. 1, n. 1299 del 21.11.2003, Rv. 227632). L'art. 580 cod. proc. pen., nella versione originaria, disponeva che, quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, il ricorso per cassazione si converte nell'appello. Il meccanismo di conversione previsto da questa disposizione è stato ricondotto, da un punto di vista teorico, al principio del favor impugnationis, ovvero a un intendimento di semplificazione, non disgiunto da finalità di euritmia e di completezza degli accertamenti oppure, preferibilmente, alla funzione di garantire l'unità del procedimento nel corso di tutte le fasi e di scongiurare le negative conseguenze potenzialmente derivanti dalla coesistenza di più mezzi ordinari di impugnazione avverso la medesima decisione anche alla luce del principio di unitarietà del mezzo di impugnazione, elaborato in sede dottrinale sotto la vigenza dell'abrogato codice di rito.
Nel contesto di questa pluralità di opzioni dogmatiche, è da ritenere che la norma persegue una duplice finalità: quella di assicurare esigenze di economia e di concentrazione processuale e quella di prevenire giudicati contrastanti. L'evoluzione interpretativa della norma aveva portato ad affermare che il meccanismo disegnato dall'art. 580 cod. proc. pen. è destinato ad operare sia nel caso in cui una parte è legittimata a proporre mezzi di impugnazione di specie diversa contro capi diversi della sentenza sia nell'ipotesi in cui le parti del rapporto processuale possano proporre mezzi di impugnazione di specie diversa anche rispetto al medesimo capo della sentenza (Cass. pen., Sez. 4, n. 5722 del 25.1.1993, rv. 194253). A seguito della novella dell'art. 580 cod. proc. pen. ad opera della L. 20 febbraio 2006, n. 46, gli approdi esegetici relativi all'ambito di applicabilità dell'istituto devono essere riconsiderati. La L. n. 46 del 2006, art. 7, ha, infatti, inserito un inciso che sembrerebbe limitare l'operatività della conversione al caso in cui sussista la connessione di cui all'art. 12 cod. proc. pen.. La norma novellata, infatti, dispone testualmente quanto segue: "quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, nel caso in cui sussista la connessione di cui all'art. 12 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione si converte in appello".
Atteso il tenore letterale della disposizione, consegue, anzitutto, che il meccanismo opera senz'altro nel caso di sentenza cumulativa ex art. 12 cod. proc. pen. con un evidente positivo cambiamento di prospettiva dalla connessione meramente formale della sentenza alla connessione sostanziale del processo che conduce alla parziale rivisitazione critica dell'arresto delle Sezioni Unite di questa Corte (n. 36084 del 24.6.2005, rv. 231807, Fragomeli). Queste ultime, dopo avere premesso che il presupposto della conversione è costituito dalla pertinenza dei due mezzi di impugnazione alla "stessa sentenza", da intendersi come unica statuizione del giudice, della stessa natura e sul medesimo oggetto, rispetto alla quale si profili l'eventualità di decisioni incompatibili per il caso di celebrazione dei diversi giudizi di impugnazione, avevano escluso l'applicabilità della conversione nell'ipotesi in cui il ricorso e l'appello fossero stati proposti con riferimento ad una decisione unitaria solo dal punto di vista grafico, ma riguardante imputati diversi. In secondo luogo, l'istituto disciplinato dall'art. 580 cod. proc. pen. non trova applicazione rispetto a una sentenza cumulativa per reati collegati ex art. 371 c.p.p., comma 2. Infine, sembra esclusa l'applicazione del meccanismo in questione in caso di proposizione di rimedi eterogenei contro il medesimo capo della sentenza non cumulativa. Alla luce della ratio della disposizione, che, come in precedenza accennato, è finalizzata ad evitare la frammentazione dei controlli sulla sentenza resa in prime cure, questo risultato interpretativo appare privo di intrinseca coerenza. Esso contrasta anche con il dato letterale dell'art. 568 cod. proc. pen., comma 1 - contenente un esplicito riferimento al mezzo di impugnazione - dal quale si desume che nei confronti di un provvedimento può essere esperito un solo strumento di controllo, con conseguente operatività dei correttivi previsti dall'art. 569 cod. proc. pen., comma 2, e art. 580 cod. proc. pen. in presenza di una pluralità di rimedi attivati.
Sarebbe, pertanto, inspiegabile, sul piano logico-sistematico, una disciplina legislativa che, mentre garantisce l'unità dei controlli sulla decisione relativa a più regiudicande occasionalmente decise con un'unica sentenza, non la tutela, invece, quando le parti di un unico processo si trovino ad avere a disposizione impugnazioni diverse. Si deve, quindi, da ritenere, pur nel rispetto del principio di tassatività dell'impugnazione, che la conversione ex art. 580 cod. proc. pen. operi anche con riguardo a sentenze afferenti - come nel caso in esame - ad un unico capo d'imputazione, essendo irrazionale affermare che l'art. 580 cod. proc. pen. mantiene il cumulo processuale in fase d'impugnazione solo quando c'è connessione di reati e non quando si sia in cospetto di una sola res iudicanda (Cass. pen. Sez. 1, n. 2446 del 12.12.2007, Rv. 238813).
6. Consegue l'inammissibilità del ricorso e, con essa, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2015