Sentenza 28 aprile 2006
Massime • 1
Per la concessione della circostanza attenuante del risarcimento del danno prevista dall'art. 62 n. 6 cod. pen., qualora la parte offesa abbia rifiutato l'offerta di danaro, è necessario che l'imputato, comunque, abbia messo a disposizione la somma di danaro mediante offerta reale, al fine di consentire al giudice di valutare la serietà e la congruità della stessa. Deve, pertanto, ritenersi legittimo il diniego dell'attenuante in esame qualora il giudice non sia stato messo in grado di valutare l'effettività dell'offerta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/04/2006, n. 18440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18440 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 28/04/2006
Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - N. 530
Dott. SANTACROCE GI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 000799/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA OS, N. IL 18/05/1962;
avverso SENTENZA del 26/05/2005 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABBRI GIANVITTORE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'AMBROSIO che ha concluso per rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. AFELTRA Roberto in sostituzione dell'Avv. DANIELE Salvatore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 24/05/2000 il Tribunale di Nicosia dichiarava IA OS colpevole del delitto di tentato omicidio, aggravato ai sensi dell'art. 61 c.p., n. 1, nei confronti di Di GI IU e in concorso delle attenuanti generiche, ritenute equivalenti all'aggravante, nonché della diminuente di cui all'art.442 c.p.p., lo condannava alla pena di anni nove e mesi quattro di reclusione.
Su impugnazione dell'imputato la Corte di Appello di Caltanissetta con sentenza del 26/5/2005 escludeva l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 1 e rideterminava la pena in anni sei di reclusione,
confermando nel resto la sentenza impugnata.
In particolare, per quanto qui interessa, la corte distrettuale - premesso che l'imputato aveva ammesso di avere accoltellato la vittima - escludeva che vi fosse stata una desistenza volontaria, attribuendola invece all'improvviso rumore riferito dal Di GI, che aveva fatto fuggire l'imputato per il pericolo di essere sorpreso in flagrante.
Negava il riconoscimento dell'attenuante dell'art. 62 c.p., n. 6, sul rilievo che pur essendovi stato un tentativo di risarcimento - rifiutato dalla parte offesa ma considerato ai fini della determinazione della pena - era mancata un'offerta reale, che consentisse di valutare la serietà e la congruità dell'offerta. Avverso la predetta sentenza ricorre il IA, tramite il suo difensore, deducendo tre motivi.
Con il primo denuncia il vizio di motivazione in relazione alla desistenza volontaria e all'animus necandi, sostenendo che non vi è certezza sul rumore che avrebbe cagionato la desistenza - riferito soltanto dalla parte offesa, interessata all'esito del giudizio - e che se l'imputato, abile nell'uso dei coltelli, avesse voluto uccidere, avrebbe colpito non "alla cieca", ma in zone vitali. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge per il mancato riconoscimento dell'attenuante dell'art. 62 c.p., n. 6, sostenendo che l'esistenza e la serietà dell'offerta risultava dalla deposizione del Di GI in dibattimento, laddove aveva riferito che l'imputato aveva offerto la somma di L. 103.000.000, tramite deposito su libretto postale, nonché una bottega commerciale con sottostante autorimessa.
Con il terzo motivo deduce il vizio motivazionale nella determinazione della pena, lamentando che in maniera illogica e contraddittoria la corte distrettuale abbia per un lato riconosciuto le attenuanti generiche e per l'altro abbia vanificato tale riconoscimento determinando la pena in misura medio-alta. Con motivi aggiunti il difensore ha ulteriormente illustrato le censure originariamente dedotte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
Il primo motivo si basa su censure di mero fatto e comunque manifestamente infondate. Invero la sentenza impugnata ha ragionevolmente ritenuto - con accertamento in fatto, non sindacabile in questa sede in quanto congruamente motivato - che la desistenza sia stata causata dall'improvviso rumore riferito dalla parte offesa (la cui deposizione, di natura testimoniale, non ha bisogno di riscontri) e che sussistesse l'animus necandi, in considerazione della natura dell'arma, del numero dei colpi inferti e delle zone del corpo colpite. In particolare, la censura del ricorrente relativa al fatto che i colpi sono stati inferti alla cieca e non in zone vitali è priva di ogni pregio, perché la sentenza impugnata ha accertato in fatto che i colpi sono stati portati in zone vitali - come il cranio e altre - e che sono stati conseguenza di una ferocia cieca. Ne consegue che non possono essere ritenuti, come vorrebbe il ricorrente, espressione della volontà di non uccidere, ma piuttosto della ferocia scatenata dell'imputato.
Il secondo motivo è infondato. Invero dalla deposizione dibattimentale della parte lesa - specificamente indicata dal ricorrente e quindi valutabile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, lett. b) - non risulta che vi sia stata un'offerta reale di risarcimento, poiché il Di GI, su domanda del difensore circa l'offerta di una somma con deposito su apposito libretto, ha confermato che vi è stata l'offerta, ma nulla ha detto sulle modalità della stessa. Risulta, pertanto, solo che vi è stata una proposta di risarcimento per una somma che la parte lesa ha considerato inadeguata;
proposta che, in assenza di prova di un'offerta reale, correttamente la corte distrettuale ha ritenuto priva di serietà e, conseguentemente, non valutabile nella sua congruità, così da giustificare il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, pur considerandola, peraltro, ai fini della determinazione della pena.
Il terzo motivo è manifestamente infondato e comunque anche generico. Invero non vi è alcuna contraddizione concettuale tra la concessione delle attenuanti generiche e la determinazione della pena non nel minimo edittale per il tentato omicidio, dovendosi per un lato tenere conto della gravità del tentativo, caratterizzato da una pluralità di colpi in zone vitali, e per l'altro dell'incensuratezza dell'imputato. Peraltro il ricorrente non specifica in alcun modo quali sarebbero gli elementi, a lui favorevoli, idonei a giustificare la determinazione della pena nel minimo edittale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2006