Cass. pen., sez. I, sentenza 28/04/2006, n. 18440
CASS
Sentenza 28 aprile 2006

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Per la concessione della circostanza attenuante del risarcimento del danno prevista dall'art. 62 n. 6 cod. pen., qualora la parte offesa abbia rifiutato l'offerta di danaro, è necessario che l'imputato, comunque, abbia messo a disposizione la somma di danaro mediante offerta reale, al fine di consentire al giudice di valutare la serietà e la congruità della stessa. Deve, pertanto, ritenersi legittimo il diniego dell'attenuante in esame qualora il giudice non sia stato messo in grado di valutare l'effettività dell'offerta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 28/04/2006, n. 18440
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18440
    Data del deposito : 28 aprile 2006

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