Sentenza 3 gennaio 2001
Massime • 2
Proposta opposizione all'esecuzione con contestuale richiesta di sospensione diretta al giudice dell'esecuzione, l'eccezione del creditore relativa al difetto di "ius postulandi" del difensore del debitore che abbia proposto detta opposizione appartiene alla cognizione del giudice competente per l'opposizione all'esecuzione e non a quella del giudice dell'esecuzione, cui è demandato di provvedere in via cautelare sulla richiesta sospensione dell'esecuzione; ne consegue che l'ordinanza con cui tale sospensione sia disposta non è suscettibile di opposizione agli atti esecutivi ai fini di un esame di detta eccezione. (Nella specie la S.C. ha conseguentemente dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto contro la sentenza emessa in sede di opposizione agli atti esecutivi, di rigetto dell'eccezione in questione, rilevando peraltro anche il difetto di interesse del ricorrente, derivante dall'intervenuto soddisfacimento del credito).
Proposta opposizione all'esecuzione con contestuale richiesta di sospensione diretta al giudice dell'esecuzione, l'eccezione del creditore relativa al difetto di "ius postulandi" del difensore del debitore che abbia proposto detta opposizione appartiene alla cognizione del giudice competente per l'opposizione all'esecuzione e non a quella del giudice dell'esecuzione, cui è demandato di provvedere in via cautelare sulla richiesta sospensione dell'esecuzione; ne consegue che l'ordinanza con cui tale sospensione sia disposta non è suscettibile di opposizione agli atti esecutivi ai fini di un esame di detta eccezione. (Nella specie la S.C. ha conseguentemente dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto contro la sentenza emessa in sede di opposizione agli atti esecutivi, di rigetto dell'eccezione in questione, rilevando peraltro anche il difetto di interesse del ricorrente, derivante dall'intervenuto soddisfacimento del credito).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/01/2001, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Erminio RAVAGNANI0043/01 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Lavoro Dott. Fabrizio MIANI CANEVART Consigliere Consigliere R.G.N. 22534/98 Dott. Bruno BATTIMIELLO Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Cron.1744 Rel. Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO Rep. ha pronunciato la seguente Ud. 28/11/00 ORD INANZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPTE INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in Rilasciata copia legale persona del legale rappresentante pro tempore, al Sig. elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, per diritti 12 FEB. 2001 presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, IL CANCELLIERE rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI GIUSEPPE, GORGA VINCENZA, PICCIOTTO UMBERTO LUIGI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
BO AR OL;
- intimata avversO la sentenza n. 898/97 del Tribunale di 2000 GROSSETO, depositata il 15/12/97 R.G.N. 851/97; 186 udita la relazione della causa svolta nella pubblica −1– udienza del 28/11/00 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso dichiarando di voler rinunciare, come in effetti rinuncia, al suddetto ricorso per Cassazione. -2- Fatto e diritto Rilevato che in data 15 novembre 2000 è stato depositato all'Ufficio Depositi della Suprema Corte l'atto - sottoscritto dal legale rappresentante dell'Istituto e da uno dei suoi difensori - di rinuncia al ricorso per cassazione R.G. n.22534198) ritualmente proposto dall'INPS avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto in data 13 novembre-15 dicembre 1997 e nei confronti di NC AR PA non costituita in questa sede di legittimità;
considerato che
tale (valida ) rinuncia comporta, ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ., la pronuncia di estinzione del giudizio di cassazione, senza alcuna statuizione in ordine alle relative spese (non essendovi stata costituzione della parte рез intimata);
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione. Nulla per le spese. Roma, 28 novembre 2000 Il Presidente иш Ravagnani Л деле IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA 10 T. Depositata in Cancelleria R 533 ELL'A 20 GEN. 2001 SSA . N SI D oggi, TA 11-8-73 SEN LABORATORE I A CANCELLERIA E ITIC G LEG 、 R ELLA C D