Sentenza 23 marzo 2004
Massime • 1
In tema di imputabilità, la capacità di controllo delle proprie azioni va distinta dalla capacità di intendere e di volere, in quanto capacità del soggetto di modulare e calibrare la sua condotta in funzione di elementi condizionanti di ordine etico, religioso ed educativo che, afferendo ed integrandosi nel nucleo della personalità del soggetto, lo dotano sia del senso critico che di quello autocritico, e che agiscono come modulatori dell'istintualità e dell'impulsività. Ne consegue che l'indebolimento dei freni inibitori, non dipendente da un vero e proprio stato patologico, non incide sulla capacità di intendere e di volere e quindi sull'imputabilità.
Commentario • 1
- 1. Gelosia non rileva per imputabilità ma semmai sulla pena (Cass. 12621/10)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 marzo 2019
Gli stati emotivi e passionali, nel nostro sistema non escludono né diminuiscono l'imputabilità: sono invece di fattori che, nella complessa valutazione della condotta illecita, salvo i casi di evidente, oppure dedotta e provata, patologia relazionale, possono agire come elementi di rilievo di determinazione della entità della sanzione. La gelosia, quale stato passionale, in soggetti normali, si manifesta come idea generica portatrice di inquietudine che non è usualmente in grado né di diminuire, né tanto meno di escludere la capacità di intendere e di volere del soggetto, salvo che esso nasca e si sviluppi da un vero e proprio squilibrio psichico, il quale deve presupporre uno stato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/03/2004, n. 24696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24696 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 23/03/2004
Dott. CICCHETTI Nunzio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SICA IU - Consigliere - N. 517
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo A. - Consigliere - N. 19492/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 17 aprile 2003 da:
Avv. Stefano Pellegrino, difensore di LI ZO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 7 marzo 2003 della Corte di Appello di Palermo;
Letto il ricorso e la sentenza impugnata;
Sentita la relazione del Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO;
Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dr. Giovanni D'Angelo che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente al riconoscimento della legittima difesa ed alla provocazione;
ed il rigetto nel resto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 18 settembre 1998, il Tribunale di Marsala dichiarava EL ZO colpevole, unitamente a EL AN, EL IU e AV NG, del reato di cui agli artt. 110, 56, 585 e 576 n. 2 c.p. perché, in concorso tra loro, compivano, per motivi abbietti e futili e con crudeltà, atti idonei - consistenti nel colpire con un coltello e più volte al torace la persona offesa - diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di Lo AC IU, e lo condannava alla pena di anni dieci di reclusione, oltre consequenziali statuizioni. La vicenda di fatto, oggetto di giudizio, si riferiva all'aggressione che il gruppo familiare dei EL aveva posto in essere in danno del Lo AC, che aveva bussato alla loro porta per protestare le proprie ragioni in ordine a situazioni di contrasto con gli stessi esistenti. Secondo alcune dichiarazioni - quelle rese, a norma dell'art. 210 c.p.p., da EL UR e da MO CA - egli sarebbe stato anche armato di bastone (a quanto pare una stecca di biliardo) e di un coltello. Nel corso dell'aggressione, EL ZO gli aveva inferto ripetute coltellate all'addome.
Pronunciando sull'appello proposto dall'imputato, la Corte di Appello di Palermo, con sentenza dell'1 marzo 2000, concedeva le attenuanti generiche, riducendo la pena inflitta ad anni sette di reclusione. In esito al ricorso per Cassazione, proposto in favore del EL, la Prima Sezione Penale di questa Suprema Corte, con sentenza dell'11 gennaio 2001, annullava la pronuncia impugnata, sul rilievo che l'art. 530, comma terzo, del codice di rito prevede che il giudice pronunci sentenza di assoluzione non solo quando vi è la prova che il fatto sia stato commesso in presenza di una causa di giustificazione, ma anche quando vi sia un dubbio sull'esistenza della stessa. Invece, secondo il giudice di legittimità, la Corte di merito aveva escluso la sussistenza della scriminante della legittima difesa pur dando atto di quanto dichiarato dal coimputato EL UR, e dalla teste MO CA, che avevano dichiarato, il primo, che il Lo AC era armato di un bastone di legno e la seconda anche di un coltello: dichiarazioni queste che legittimavano una situazione di dubbio sulla sussistenza dell'anzidetta causa di giustificazione.
Pronunciando quale giudice di rinvio, la Corte di Appello di Palermo ribadiva il giudizio in precedenza espresso in grado di appello e, in riforma della sentenza del Tribunale di Marsala, concedeva al EL le attenuanti generiche e riduceva la pena a lui inflitta ad anni sette di reclusione, confermando nel resto.
Avverso tale decisione, il difensore dell'imputato propone nuovo ricorso per Cassazione, che affida alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il primo motivo di ricorso denuncia mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione, sul riflesso che la sentenza impugnata avrebbe eluso le prescrizioni della Corte di legittimità, vuoi in ordine alla negata sussistenza dell'esimente della legittima difesa vuoi in ordine alla capacità d'intendere e di volere. Ed infatti, sotto il primo profilo, benché la Suprema Corte avesse indicato gli elementi processuali che avrebbero potuto costituire la premessa per il riconoscimento, quanto meno, di una situazione di dubbio sulla reclamata esimente, e cioè le dichiarazioni di EL UR e di MO CA, la Corte di merito, pur in presenza di ulteriori elementi di valutazione rivenienti dalla rinnovata istruttoria dibattimentale, specie attraverso l'audizione della persona offesa, aveva negato la sussistenza della scriminante anzidetta. In particolare, le ammissioni del Lo AC, il quale aveva riferito che, gestore sino a qualche anno prima di una sala da biliardo, aveva regalato una stecca di biliardo al figlio, dava la prova della pertinenza del bastone repertato, che, in realtà non era tale, trattandosi, invece, proprio del manico di una stecca da biliardo del tipo usato da professionisti.
Sotto il secondo profilo, quello afferente alla capacità d'intendere e di volere, la Corte di merito, adagiandosi su un'errata valutazione del collegio peritale, non aveva rivelato l'incompatibilità tra capacità di volere e riconoscimento della mancanza di freni inibitori, giungendo ad una motivazione contraddittoria. A dire del ricorrente una persona capace d'intendere e di volere non può essere, secondo gli ordinari canoni psichiatrici, socialmente pericolosa, tanto più che il giudizio di pericolosità sociale spetta non ai periti, ma al giudice, sulla base dei parametri di cui all'art. 133 c.p. come affermato da pacifica giurisprudenza di legittimità.
La doglianza è destituita di fondamento.
Non risponde, intanto, al vero che il giudice del rinvio abbia eluso il dictum di questa Suprema Corte. Ed invero, in esito alla compiuta rivisitazione del compendio probatorio, arricchito delle ulteriori acquisizioni conseguenti alla rinnovata istruttoria dibattimentale, la Corte di merito ha motivatamente, quanto plausibilmente, escluso che la fattispecie in esame autorizzasse anche una mera situazione di dubbio in ordine alla sussistenza della causa di giustificazione della legittima difesa. Nell'anzidetta rivalutazione del materiale di prova non è mancato neppure l'esame delle affermazioni dei dichiaranti EL UR e MO RA ritenute entrambe inattendibili per le ragioni puntualmente, ed esaurientemente, esplicitate. E siffatto giudizio è peculiare espressione di valutazione di merito, che se correttamente ed adeguatamente motivata, sfugge, come è risaputo, al sindacato di giudice di legittimità, al quale non è dato sottoporre una ricostruzione alternativa della fattispecie, in funzione di una più benevola lettura, favorevole alla posizione dell'imputato. D'altronde, non è certo censurabile, anche secondo i comuni schemi della logica ordinaria, l'esclusione dell'esimente della legittima difesa anche a livello putativo, nella fattispecie che registri l'aggressione di ben quattro soggetti in danno di una sola persona, anche se in possesso di un manico di bastone che, a tutto concedere (e, quindi, anche al di là dei persistenti profili di dubbio al riguardo), non è stato giustamente ritenuto strumento di pericolosità offensiva tale da giustificare - e, dunque, legittimare, in chiave difensiva -il ricorso a reiterate coltellate all'addome, stante l'evidente sproporzione dei mezzi impiegati. Per converso, è stato motivatamente escluso, anche alla luce della globale dinamica dei fatti, che il Lo AC potesse essere armato di un coltello. Con argomentare inappuntabile, la Corte territoriale ha altresì escluso, sulla scorta anche delle risultanze della disposta perizia e dei chiarimenti all'uopo offerti dai periti, qualsivoglia incompatibilità logico-concettuale tra la ritenuta capacità d'intendere e di volere ed il riconoscimento della mancanza di freni inibitori nel EL. Nel rispondere all'interrogativo sollevato da questa Suprema Corte che aveva rilevato l'illogicità della motivazione nell'assunto che il EL fosse persona priva di poteri inibitori ed al tempo stesso soggetto imputabile, il giudice del rinvio ha precisato che, al momento del compimento dell'azione criminosa, il Lo AC, pur essendo capace di intendere e di volere, aveva agito, in quella specifica circostanza, in mancanza di freni inibitori. In altri termini, il rilievo che proprio la particolare condotta violenta, posta in essere nell'occasione in misura esorbitante rispetto agli stimoli provocatori, denunciasse il difettoso funzionamento di freni inibitori pur senza escludere la capacità di intendere e di volere rifletteva un insindacabile apprezzamento di merito, stavolta motivato e pertinente. È stato così escluso che l'indebolimento dei freni inibitori fosse la conseguenza di una anomalia mentale, anche se transeunte, tale da obnubilare o attenuare la coscienza e da attenuare la volontà. Il giudice di appello ha, dunque, ritenuto che la rilevata condizione attenesse soltanto alla capacità di controllo delle proprie azioni che, notoriamente, è ben diversa dalla capacità di intendere e di volere, in quanto capacità del soggetto di modulare e calibrare la sua condotta in funzione di elementi condizionanti - d'ordine etico, religioso, educativo che offerendo e integrandosi nel nucleo della personalità del soggetto, lo dotano sia del senso critico che di quello autocritico, che, se presenti e validi, agiscono come modulatori dell'istintualità e dell'impulsività. Ed il rilievo - frutto, si ripete, di mero apprezzamento di fatto - è giuridicamente ineccepibile posto che l'indebolimento dei freni inibitori, non dipendente da un vero e proprio stato patologico, non incide sulla capacità di intendere e di volere e, dunque, sull'imputabilità, afferendo, semmai, ad una ben diversa sfera dimensionale, che è quella dell'affettività. E questo spiega adeguatamente perché mai una persona socialmente pericolosa, proprio in ragione del precario funzionamento dei freni inibitori, dovuto ad un carente retroterra culturale, educativo ed affettivo e non già a patologie mentali, sia pienamente capace d'intendere e di volere, anche se bisognoso di particolare attenzione da parte dell'ordinamento giuridico, che, all'uopo, predispone apposite misure di sicurezza. 2. - Il secondo motivo deduce erronea applicazione della legge penale nella parte in cui i giudici di rinvio non avevano rilevato che nella vicenda, alla stregua delle relative modalità di svolgimento, fosse ravvisabile l'eccesso colposo di legittima difesa, dovuto ad erronea valutazione dell'entità dell'offesa e della misura della difesa, peraltro spiegabile con l'atteggiamento vessatorio e provocatorio assunto dal Lo AC (che aveva ammesso di essere salito al piano di sopra un po' arrabbiato e che, oltretutto, impugnava una stecca di biliardo ed un coltello da cucina.
Anche tale censura va disattesa perché la ricostruzione fattuale della vicenda, come delineata dai giudici di merito in termini che oggi si vorrebbe rimettere in discussione, non consente di accedere ad alcuna lettura favorevole all'imputato, nel senso reclamato. E, come si è detto, costituisce insindacabile apprezzamento di fatto l'avere escluso - senza salti logici o vizi giuridici di sorta - che, nel caso di specie, fossero configurabili gli estremi della legittima difesa, rispetto alla quale possa poi ipotizzarsi un qualsivoglia eccesso colposo.
3. - Il terzo motivo denuncia erronea applicazione della legge penale sotto il profilo della mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 2, in considerazione della condotta aggressiva palesata dal Lo AC nella vicenda, e del complessivo ambiente in cui la vicenda era maturata, che prospettava livelli di tollerabilità ben diversi da quelli che, ordinariamente, integrano la soglia normale tipica dell'uomo medio.
Il primo profilo di censura, relativo al diniego dell'attenuante della provocazione, si colloca in ambito di inammissibilità, in quanto si limita a riproporre identica questione già agitata in sede di rinvio, senza sottoporre ad adeguato rilievo critico le motivazioni in forza delle quali il giudice di merito ha negato il beneficio in questione. Ad ogni buon conto, è sufficiente considerare che, con compiuta ed esauriente argomentazione, supportata dal richiamo a pacifica giurisprudenza di legittimità, la Corte distrettuale ha ritenuto che il comportamento dell'imputato e dei suoi familiari ben lungi dal costituire una reazione alla provocazione da parte del Lo AC costituisca una vera e propria aggressione dello stesso per motivi di rancore e di astio, in relazione ai quali, piuttosto, deve dirsi che gli stessi avevano provocato il comportamento della parte offesa. Ed ha negato, dunque, che nella specie fossero ravvisabili i requisiti dell'art. 62, n. 2, segnatamente sotto il profilo dell'ingiustizia del fatto, in ragione del comportamento della parte offesa, consistente in una mera aggressione verbale, in relazione alla quale non sussiste alcun rapporto di adeguatezza con la reazione che gli imputati hanno avuto. Come è dato immediatamente rilevare si tratta, ancora una volta, di un motivato giudizio di fatto, peraltro orientato secondo canoni giurisprudenziali oramai pacifici nell'individuazione dei connotati salienti dell'attenuante in questione.
Quanto poi alla mancata considerazione del contesto ambientale in cui la vicenda è maturata, è appena il caso di notare che, al di là di qualsivoglia considerazione in ordine all'effettiva incidenza del fattore ambientale nell'economia delle pertinenti valutazioni, l'elemento in questione è stato utilmente apprezzato dal giudice di merito in sede di concessione delle attenuanti generiche, che hanno consentito di adeguare l'entità della pena alle complessive particolarità della fattispecie in questione.
4. - Il quarto motivo, infine, denuncia inosservanza delle norme processuali con riferimento alla valutazione, asseritamente distorta, delle dichiarazioni della persona offesa, alle quali era stato riconosciuto credito nonostante i molteplici elementi che avrebbero dovuto indurre a dubitare della sua attendibilità.
Non si esula, neppure stavolta, dall'ambito della mera cognizione di fatto, di esclusiva pertinenza del giudice del merito. Il processo argomentativo in forza del quale è stata ritenuta la penale responsabilità del EL, sulla base di tutte le risultanze processuali, ivi comprese le dichiarazioni accusatorie della persona offesa è certamente appagante, vuoi per adeguatezza vuoi per completezza espositiva ed ancor più perché privo di cadute sul piano della logica ordinaria o dell'ortodossa applicazione di principi di diritto. D'altronde, è affermazione pacifica di questo Giudice di legittimità che le affermazioni di accusa della persona offesa, ove adeguatamente vagliate nella loro attendibilità ed anche se - in ipotesi - prive di riscontri esterni, possono, anche da sole, giustificare un'affermazione di colpevolezza.
5. - Per tutto quanto precede, il ricorso deve essere rigettato, con le conseguenti statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 29 marzo 2004. Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2004