Cass. pen., sez. V, sentenza 23/03/2004, n. 24696
CASS
Sentenza 23 marzo 2004

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Massime1

In tema di imputabilità, la capacità di controllo delle proprie azioni va distinta dalla capacità di intendere e di volere, in quanto capacità del soggetto di modulare e calibrare la sua condotta in funzione di elementi condizionanti di ordine etico, religioso ed educativo che, afferendo ed integrandosi nel nucleo della personalità del soggetto, lo dotano sia del senso critico che di quello autocritico, e che agiscono come modulatori dell'istintualità e dell'impulsività. Ne consegue che l'indebolimento dei freni inibitori, non dipendente da un vero e proprio stato patologico, non incide sulla capacità di intendere e di volere e quindi sull'imputabilità.

Commentario1

  • 1Gelosia non rileva per imputabilità ma semmai sulla pena (Cass. 12621/10)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 marzo 2019

    Gli stati emotivi e passionali, nel nostro sistema non escludono né diminuiscono l'imputabilità: sono invece di fattori che, nella complessa valutazione della condotta illecita, salvo i casi di evidente, oppure dedotta e provata, patologia relazionale, possono agire come elementi di rilievo di determinazione della entità della sanzione. La gelosia, quale stato passionale, in soggetti normali, si manifesta come idea generica portatrice di inquietudine che non è usualmente in grado né di diminuire, né tanto meno di escludere la capacità di intendere e di volere del soggetto, salvo che esso nasca e si sviluppi da un vero e proprio squilibrio psichico, il quale deve presupporre uno stato …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 23/03/2004, n. 24696
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24696
Data del deposito : 23 marzo 2004

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