Provvedimento: […] − che il preteso diritto edificatorio era estinto per prescrizione, decennale, qualora la natura del diritto costituito nel 1960 fosse meramente obbligatoria ai sensi dell'art. 1029, secondo comma, c.c., ovvero ventennale, qualora il diritto dovesse intendersi costituito ai sensi del primo comma del medesimo articolo; − che nell'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 1029 c.c., il termine di prescrizione decorreva dalla costituzione del diritto, ossia dal 1960; […] Non sussistono dubbi sulla qualificazione da attribuire al diritto costituito, a favore di entrambe i contraenti, con atto del 14.05.1960, ossia che si tratti di una reciproca servitù per vantaggio futuro ai sensi dell'art. 1029, primo comma, c.c.
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