Sentenza 6 luglio 2011
Massime • 1
La configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen. implica, nel caso che la persona offesa del reato non abbia voluto accettare il risarcimento, che il colpevole faccia offerta reale nei modi stabiliti dagli art. 1209 e ss. cod. civ., e cioè che questa sia stata seguita dal relativo deposito o atto equipollente, sicché la somma sia a completa disposizione della persona offesa e successivamente il giudice possa valutare adeguatezza e tempestività dell'offerta, al fine di accertare l'effettiva resipiscenza del reo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/07/2011, n. 36037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36037 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2011 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 06/07/2011
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA
1980/06 Dott. ANTONIO ESPOSITO
- Presidente - N.
Dott. FRANCO FIANDANESE
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 15809/2011 Dott. ME GALLO
- Consigliere -
- Consigliere - Dott. MARGHERITA TADDEI
Rel. Consigliere - Dott. GIOVANNA VERGA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) OL ME N. IL 23/07/1948
avverso la sentenza n. 828/2008 CORTE APPELLO di PALERMO, del
22/09/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/07/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. sense minn annullamen che ha concluso per reali est ri Jer essere jes intervenure preserisiare
Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Ginsemmi Vaccone The moiste del ricors mento Jer l'accoда
Con sentenza in data 22.9.2010 la Corte d'Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Sciacca che, in data 30.3.2007, aveva condannato a titolo di concorso OL NI per i reati di estorsione aggravata continuata in danno dell'Avv. Stefano SCADUTO (capo A) e di tentata estorsione aggravata in danno di MA ER (capo B), qualificava il reato sub A) come violazione dell'art. 610 c.p. e rideterminava la pena inflitta in anni 2 di recl. ed €
600,00 di multa. Pena che dichiarava interamente condonata.
Ricorre per Cassazione il difensore dell'imputato deducendo che la sentenza impugnata è incorsa in:
1. violazione degli artt. 521-522 c.p.p. nullità della sentenza ex art. 604 c.p.p. essendo stata pronunciata condanna per un fatto diverso rispetto all'imputazione originaria sub capo A). Lamenta il ricorrente che la Corte ha operato una trasformazione dei contenuti essenziali dell'addebito sia sotto il profilo oggettivo che sotto il profilo soggettivo.
2. Violazione dell'art. 56, 629 c.p. manifesta illogicità e carenza di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità sub capo B) .Contesta il ricorrente le valutazioni operata dai giudici d'appello con riguardo in particolare all'intercettazione 23.10.2002 sottolineando come la condotta posta in essere dal OL fosse destituita di carica offensiva come riconosciuto dalla stessa parte offesa MA
3. Inosservanza di prove favorevoli e decisive, carenza di motivazione sulle deposizioni dei testi d'accusa e di difesa nonché sulla richiesta i rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Si duole il ricorrente che la corte territoriale ha superficialmente valutato le risultanze istruttorie valorizzando solo le W prospettazioni dell'accusa. Lamenta la mancata rinnovazione del dibattimento al fine di sentire le parti offese.
4. Mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p.. Travisamento del fatto. Sottolinea il ricorrente la circostanza che prima del giudizio erano state formulate tre offerte di risarcimento alle parti offese. Allega le due offerte formalmente depositate in atti.
5. Mancata declaratoria di prescrizione del reato. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte d'Appello ha proceduto, fermo restando il fatto, ad una derubricazione del reato ritenuto dal giudice di primo grado da estorsione a violenza privata. Nel caso di specie la diversa e meno grave qualificazione conferita al fatto antigiuridico si è espressa nello stesso contesto ed in un ambito in cui il OL ha potuto per intero spendere, senza alcuna menomazione del suo diritto di difesa, tutti gli interventi utili a sostenere la propria estraneità ai fatti criminosi stimati nel loro insieme. Lo stesso OL in sede d'appello, seppure in via subordinata aveva chiesto, riportandosi alla facoltà riconosciuta al giudice d'appello di dare al fatto una diversa qualificazione giuridica la derubricazione del reato di estorsione in violenza privata
I motivi sub 2, 3 e 4sono inammissibili perchè reiterano le stesse censure in fatto sollevate davanti al giudice d'appello senza prendere in considerazione le argomentate e coerenti motivazioni della Corte Territoriale che ha dato conto dell'esaustività delle prove e dunque della superfluità della riapertura del dibattimento, che è istituto eccezionale, legato al presupposto rigoroso dell'impossibilità di decidere allo stato degli atti (articolo 603 c.p.p., comma 1) (cfr.
N. 34643/08 N. 10858 del 1996 Rv. 207067, N. 6924 del 2001 Rv. 218279, N. 26713
del 2003 Rv. 227706, N. 44313 del 2005 Rv. 232772, N. 4675 del 2006 Rv. 235654).
Tale valutazione è di merito e la motivazione può essere implicita (v. Cass. Sez. 5 sent. n. 6379 del 17.3.1999 dep. 21.5.1999 rv 213403; Cass. n. 8891/2000 Rv
217209.
Così come ha affermato che non è stato provato e comunque non risulta agli atti che l'imputato abbia avanzato alcuna offerta reale in favore di MA ER, parte offesa della tentata estorsione.
A sostegno della propria doglianza il OL ha allegato al ricorso per Cassazione la prova che il MA ha rifiutato la somma di € 5000,00 offertagli dal
OL a titolo di risarcimento dei danni .
Sul punto deve però osservarsi che è consolidato indirizzo giurisprudenziale che per la concessione della attenuante prevista dall'art. 62 n. 6 c.p., nel caso che la persona offesa del reato non abbia voluto accettare il risarcimento, necessario che il colpevole abbia fatto offerta reale dell'indennizzo nei modi stabiliti dagli art. 1209 e ss. cod. civ., e cioè che questa sia stata seguita dal relativo deposito o atto equipollente, di modo che la somma sia a completa disposizione della persona offesa ed il giudice possa valutare non solo l'adeguatezza, ma anche la tempestività
2 dell'offerta, al fine di valutare l'effettiva resipiscenza del reo ( Cass. n. 3232/94; n.
8334/98, 18440/06). Correttamente pertanto la Corte d'Appello ha ritenuto che non risultava agli atti che il OL avesse avanzato offerta reale in favore del
MA.
La seconda doglianza è versata in fatto e manifestamente infondata in diritto. Il ricorrente non solo sollecita una rilettura degli elementi di fatto, riservata in via esclusiva al giudice di merito, ma disattende le coerenti argomentazioni del giudice territoriale che ha correttamente motivato la sussistenza del delitto di tentata estorsione.
Manifestamente infondato è anche il 5° motivo di ricorso. Entrambi i reati, tenuto conto del periodo di sospensione pari a mesi 10 e gg. 20, non erano prescritti alla data della pronuncia della Corte d'Appello.
L'inammissibilità del ricorso preclude l'accesso al rapporto di impugnazione ed impedisce la declaratoria di prescrizione maturata, per il reato di cui al capo A) il
7.4.2011, e quindi dopo la sentenza impugnata
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile
Ai sensi dell'articolo 616 c.p.p. consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro mille alla Cassa delle ammende. P. V.
Così deliberato in camera di consiglio il 6.7.2011
Il Consigliere estensore Il Presidente
Giovanna VERGA Antonio ESPOSITO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL -5 OTT 20
IL CANCELLIERE) DI IA
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