Cass. pen., sez. III, sentenza 15/01/2003, n. 8936
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Sentenza 15 gennaio 2003

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In tema di disciplina dei rifiuti, integra il reato di cui all'art.51, n.1, lett.a) d.lgs.vo n.22 del 1997 l'attività di recupero di materiale cementizio e di asfalto, in assenza della prescritta comunicazione di inizio attività alla Provincia, in quanto detti materiali non possono essere ricompresi nel novero delle "terre e rocce da scavo" - le quali non costituiscono rifiuti e sono, perciò, escluse dall'ambito di applicazione del d.lgs.vo n.22 del 1997 (art.1, comma 17,l. n.443 del 2001)- sia perché manca una specifica previsione in tal senso, non essendo menzionate nel regime delle esclusioni dettato dall'art.8, lett.b)-bis d.lgs.vo n.22 del 1997, sia, e soprattutto, perché detti materiali non possono ritenersi il prodotto di escavazione, perforazione e costruzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 15/01/2003, n. 8936
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8936
    Data del deposito : 15 gennaio 2003

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