Sentenza 14 febbraio 2006
Massime • 2
La determinazione volontaria dello stato di pericolo esclude la configurabilità della legittima difesa non per la mancanza del requisito dell'ingiustizia dell'offesa, ma per difetto del requisito della necessità della difesa, sicché l'esimente non è applicabile a chi agisce nella ragionevole previsione di determinare una reazione aggressiva, accettando volontariamente la situazione di pericolo da lui determinata.
In tema di giudizio abbreviato, quando l'imputato propone appello contro la sentenza di condanna l'eventuale ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero si converte in appello in applicazione dell'art. 580 cod. proc. pen., ma conserva la propria natura di impugnazione di legittimità. Ne consegue che la Corte di appello deve sindacarne l'ammissibilità secondo i parametri dell'art. 606 cod. proc. pen. ed i suoi poteri di cognizione sono limitati alle censure di legittimità. Tuttavia, una volta che ritenga fondata una di dette censure, la Corte riprende la propria funzione di giudice del merito e può adottare le statuizioni conseguenti, senza necessariamente procedere in via formale all'annullamento della pronuncia di primo grado. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto che, essendo stato convertito in appello il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso una sentenza di condanna per omicidio volontario, nella quale era stata riconosciuta l'attenuante della provocazione, a seguito dell'interposizione dell'appello da parte dell'imputato, correttamente il giudice di secondo grado avesse effettuato l'esame nel merito, ritenendo invece insussistente tale attenuante).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/02/2006, n. 15025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15025 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 14/02/2006
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - N. 180
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 041098/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DI IL GE N. il 09/04/1966;
2) IN RI TE N. il 26/03/1969;
avverso SENTENZA del 09/06/2005 CORTE ASSISE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CONSOLO Santi che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi, in subordine chiede la rimessione alle Sezioni Unite della questione, dedotta dalla difesa di Di IL, concernente l'inosservanza dell'art. 443 c.p.p.;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Dradi che chiede il rigetto dei ricorsi e deposita conclusioni scritte.
Uditi i difensori Avv. Benini per Di IL, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e, in subordine, la rimessione alle Sezioni Unite della questione dedotta, concernente l'inosservanza dell'art. 443 c.p.p., avv. Zaganelli per TI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 7 maggio 2004 il gup del Tribunale di Ravenna dichiarava:
GE Di IL responsabile del delitto di omicidio volontario in concorso, commesso in Ravenna, fraz. Mezzano, il 25/08/2003, in danno di DE HI, nonché di occultamento del cadavere del predetto HI, che veniva rinvenuto in Cellule il 30/08/2003 (art. 61 c.p., n. 2, artt. 110, 412 c.p.) e, previa concessione delle attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla aggravante contestata al capo b) e, quanto al delitto sub a), dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 2, ritenuta la continuazione tra i reati, previa riduzione di un terzo per il rito abbreviato, lo condannava alla pena di anni dodici di reclusione e all'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
TI RI ER responsabile dei reati di occultamento di cadavere e di favoreggiamento personale, così qualificata la condotta contestata al capo b) e, ritenuta la continuazione tra i reati, la condannava alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione e all'interdizione temporanea dai pubblici uffici. Condannava, inoltre, gli imputati al risarcimento dei danni nei confronti delle costituite parti civili.
2. Il 9 giugno 2005, la Corte d'assise d'appello di Bologna, in parziale riforma della decisione di primo grado, impugnata dagli imputati e dal P.G.:
- escludeva, con riferimento alla posizione di Di IL, l'attenuante della provocazione contestata relativamente al reato sub a) e, ravvisata la continuazione tra i reati, determinava la pena in anni tredici e mesi otto di reclusione;
con interdizione legale per la durata della pena, oltre alla interdizione perpetua già inflitta in primo grado;
- dichiarava TI RI ER responsabile dei delitti di omicidio volontario e occultamento di cadavere, originariamente a lei contestati e, unificati i reati per la continuazione e previa concessione delle attenuanti generiche e della diminuzione di un terzo per il rito abbreviato, la condannava alla pena di anni tredici e mesi otto di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici e interdizione legale per la durata della pena.
3. Da entrambe le sentenze emergeva la seguente ricostruzione dei fatti.
Il 30/08/2003, in un podere di Baia Domizia, località Cellule, veniva ritrovato, in uno scatolone, il cadavere di un uomo, con mani e piedi legati, che presentava una ferita in regione occipito- temporale destra.
L'esame autoptico accertava l'esistenza di tre distinte lesioni nella zona del cranio, una delle quali con frattura ossea importante. Grazie alle impronte digitali il cadavere veniva identificato in quello di HI DE, il cui allontanamento da casa era stato oggetto di segnalazione ai Carabinieri, in data 2/09/2003, da parte della convivente TI RI ER.
Dalle intercettazioni ambientali disposte sull'auto su cui la TI viaggiava, insieme con Di IL, per fare ritorno a casa dopo la identificazione della salma, emergeva che i due avevano una relazione sentimentale e che l'omicidio era stato eseguito da Di IL, il quale, nel corso dei colloqui con la donna, faceva riferimento alle modalità dell'aggressione, al tipo di lesioni cagionate alla vittima e manifestava il timore di essere scoperto a causa delle impronte digitali lasciate sul nastro adesivo con il quale la vittima era stata legata.
Il contenuto delle intercettazioni trovava una conferma nella immediata confessione di Di IL, che ammetteva di avere allacciato da qualche tempo una relazione sentimentale con la TI, di essersi recato, la sera del 25 agosto 2003, a casa di HI su richiesta della donna, di essere stato aggredito da HI che era ubriaco, di essere riuscito a disarmarlo con una spinta e un colpo alle parti basse, di averlo aggredito alla testa con lo stesso martello brandito contro di lui dall'uomo dopo che questi era rovinato pesantemente contro un mobile dall'altra parte della stanza e di avere fatto fuoriuscire il cervello dal cranio della vittima.
Escludeva, invece, qualsiasi contributo nella commissione dell'omicidio da parte della donna che si era limitata ad aiutarlo a pulire la casa e a trasportare il cadavere in auto a Caserta. Il complesso di questi elementi, ad avviso dei giudici di merito, consentiva di affermare la penale responsabilità di Di IL in ordine ai delitti a lui ascritti.
Con riferimento al trattamento sanzionatorio, non veniva ritenuta sussistente l'attenuante della provocazione, tenuto conto in particolare dell'assenza di qualsiasi proporzione tra la reazione di Di IL e la condotta della vittima, così come pure non venivano ravvisati gli estremi della legittima difesa, avuto riguardo all'assenza di attualità del pericolo e di un rapporto di proporzione tra fatto ingiusto e reazione, nonché alla possibilità di un commodus discessus da parte di Di IL.
Veniva, invece, riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati sulla base della medesima volontà unitaria che aveva sorretto la violazione principale da cui era conseguita la condotta ulteriore. La Corte d'assise d'appello riteneva provata la responsabilità della TI in ordine al delitto di concorso in omicidio sulla base dei seguenti elementi:
a) testimonianze di CE, AV, NT, IB, HI IU, che concordemente riferivano in ordine alle aspettative della donna che qualcuno si occupasse di eliminare il convivente, divenuto per lei insopportabile;
b) dichiarazioni di Di IL, al quale la donna aveva confidato le speranze che qualcuno ammazzasse il compagno e aveva riferito di avere in ogni caso intenzione di ucciderlo lei stessa;
c) contenuto delle intercettazioni ambientali disposte all'interno dell'auto su cui TI e Di IL fecero ritorno a casa dopo essersi sbarazzati del cadavere di HI, da cui emergevano il compiacimento della donna per la fine del convivente, il cui cadavere le era apparso come sempre aveva voluto vederlo, ossia "verde, marcio e marrone", l'ammissione di Di IL di avere agito per lei e il rammarico dell'uomo per la scarsa riconoscenza della Di IL;
d) la relazione sentimentale allacciata dalla TI con Di IL, il progressivo coinvolgimento di questi nella rapporto conflittuale che la donna aveva con il suo convivente, l'artata ostentazione da parte della TI della relazione sentimentale con Di IL al fine di suscitare la gelosia della vittima;
e) la convocazione, proprio da parte della donna, di Di IL la sera del fatto finalizzata a stimolare il suo ruolo di cavaliere- difensore e a far cessare le vessazioni e le intemperanze del compagno;
f) le dichiarazioni di Di IL, il quale riferiva di non avere ricevuto, durante la consumazione dell'omicidio, alcuna richiesta da parte della donna di interrompere l'azione criminosa. I giudici ritenevano che, pur in assenza di un obbligo giuridico di evitare l'evento, la mancata attivazione della donna per interrompere l'azione omicidiaria, configurava un'ipotesi di rafforzamento della volontà dell'uomo e, quindi, di concorso morale, come del resto avvalorato dal contenuto della ambientali e dal pregresso comportamento della TI che, in passato, aveva incoraggiato la avversione di Di IL nei confronti di HI.
4. Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i rispettivi difensori di fiducia, Di IL e TI.
Il primo formula i seguenti motivi di doglianza:
a) violazione dell'art. 443 c.p.p. alla luce del fatto che il ricorso per cassazione del pubblico ministero, convertito in appello ai sensi dell'art. 580 c.p.p., non era ammissibile, non essendo intervenuta modifica del titolo del reato;
di conseguenza, vi era stata una illegittima reformatio in peius da parte del giudice di secondo grado che, in accoglimento del motivo d'appello del pubblico ministero, diretto ad escludere la concessione della circostanza attenuante della provocazione, aveva rideterminato la pena in misura superiore a quella inflitta dal primo giudice, anziché dichiarare inammissibile l'impugnazione; a nulla rilevava che quest'ultima fosse stata oggetto di conversione a norma dell'art. 580 c.p.p., posto che la conversione non comporta la modificazione dei contenuti possibili dell'impugnazione (Cass. 27/11/2001, Sorriento, rv. 220437);
b) manifesta illogicità e carenza della motivazione in ordine alla mancata assoluzione, sussistendo la scriminante della legittima difesa, avuto riguardo alla maggiore possanza fisica di HI rispetto a Di IL, alla disponibilità da parte della vittima di un martello, alla circostanza che HI aveva chiuso a chiave la porta di casa dopo l'arrivo di Di IL, alla migliore conoscenza dei luoghi da parte di HI, il quale, pur disarmato e in preda ai fumi dell'alcol, avrebbe potuto far ricorso ad altre armi, all'insussistenza dei presupposti per un commodus discessus;
c) illogicità e carenza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione, tenuto conto dei reiterati tentativi di violenza posti in essere da HI in danno della donna, delle reiterate richieste di soccorso rivolte dalla TI a Di IL, della circostanza che furono proprio la donna e il suo compagno a convocare a casa Di IL per coinvolgerlo ancora una volta nei loro litigi;
d) illogicità della motivazione in ordine alla omessa declaratoria di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche;
e) illogicità della motivazione in merito alla dosimetria della pena.
TI formula, a sua volta, le seguenti censure:
a) violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza dei presupposti del concorso morale, alla luce della mancanza di qualsiasi evidenza in ordine al contributo asseritamente fornito dalla donna;
b) illogicità della motivazione;
c) erronea esclusione dello stato di necessità in relazione al delitto di occultamento di cadavere, tenuto delle continue minacce cui la donna era sottoposta.
OSSERVA IN DIRITTO
I motivi di ricorso prospettati da Di IL non sono fondati.
1. Con il primo e il terzo motivo la difesa di Di IL lamenta rispettivamente la violazione dell'art. 580 c.p.p. e l'erronea applicazione dell'art. 62 c.p., n.
2. Si duole, infatti, che la Corte di merito - investita in base all'art. 580 c.p.p. congiuntamente dell'appello dell'imputato e del ricorso per Cassazione del P.G. abbia esteso il giudizio di merito anche relativamente alle doglianze del P.G. che potevano avere ad oggetto esclusivamente i motivi di cui all'art. 606 c.p.p.. Si pone, dunque, la questione della correlazione fra l'art. 580 c.p.p., che impone la conversione del mezzo di impugnazione (nel caso in esame da ricorso per Cassazione in appello per quanto riguarda il gravame del P.G.), e l'art. 443 c.p.p., comma 3, che dispone che il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di condanna emesse nel giudizio abbreviato, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato.
Il conflitto fra le due norme sembra all'apparenza insanabile, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 98 del 24 marzo 1994, n. 98, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 443 e 595 c.p.p. nella parte in cui non consentono al pubblico ministero, in esito al giudizio abbreviato, di proporre impugnazione incidentale nel caso in cui l'imputato proponga appello contro la sentenza di condanna. La Corte ha osservato che le norme costituzionali assicurano all'imputato e al pubblico ministero una differente garanzia (maggiore per il primo), che giustifica la diversità dei poteri ad essi spettanti ai fini delle impugnazioni.
La sentenza ribadisce così implicitamente, come si desume chiaramente anche dalla motivazione, che vi è una preclusione assoluta per il pubblico ministero di appellare le sentenze pronunciate a seguito del rito abbreviato, persino sub specie di appello incidentale.
L'apparente contraddittorietà delle norme in esame trova soluzione in via interpretativa.
Il giudice di appello, investito della cognizione di un ricorso per cassazione del pubblico ministero in conseguenza dell'applicazione dell'art. 580 c.p.p., non può ritenersi investito della cognizione del merito del processo, ma deve porsi, in via eccezionale, nello stesso ruolo del giudice di legittimità.
Il ricorso, quindi, non perde la sua connotazione essenziale e rimane sostanzialmente tale, pur essendo devoluto per la decisione al giudice di merito di secondo grado.
La Corte d'appello deve, pertanto, verificare preliminarmente se il ricorso risponda ai parametri stabiliti dall'art. 606 c.p.p. e, qualora esso (convertito solo nominalmente in appello) risulti ammissibile, deve pronunciarsi, con le forme dell'appello, in ordine al ricorso, uniformandosi agli stessi criteri che sarebbero stati adottati dalla Cassazione se il ricorso fosse stato sottoposto al suo giudizio.
Ne consegue che la corte di appello deve sindacarne l'ammissibilità secondo i parametri dell'art. 606 c.p.p., e, in quella fase, i suoi poteri di cognizione sono limitati alle censure di legittimità. Tuttavia, una volta che ritenga fondata una di dette censure, la Corte riprende la propria funzione di giudice del merito e può adottare le statuizioni conseguenti, senza necessariamente procedere in via formale all'annullamento della pronuncia di primo grado (Sez. 6^, 25 settembre 2002, n. 42810, ric. Ruberto, rv. 223788; Sez. 4^, 29 settembre 2005, n. 38879, ric. Frank, rv. 232429). In tale contesto il Collegio non ritiene di condividere il diverso orientamento giurisprudenziale (Sez. 1^, 21 gennaio 2001, n. 331, ric. Sorriento, rv. 220437), in base al quale la disposizione di cui all'art. 580 c.p.p. non comporta la modificazione dei contenuti possibili dell'impugnazione del pubblico ministero ai sensi dell'art. 443 c.p.p., che, anche nel caso di conversione, restano quelli del ricorso per cassazione.
Nel caso in esame, il P.G. presso la Corte d'appello di Bologna ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza del gup del Tribunale di Ravenna che aveva riconosciuto l'attenuante della provocazione in relazione al delitto di omicidio volontario ascritto a Di IL. La medesima pronuncia di condanna è stata appellata dall'imputato. Pertanto, il ricorso per cassazione del pubblico ministero è stato convertito in appello in applicazione dell'art. 580 c.p.p.. La Corte d'appello di Bologna, dopo avere proceduto in aderenza allo schema interpretativo delle norme di cui si è trattato (in particolare della correlazione fra gli artt. 443 e 580 c.p.p.), ha verificato nel merito l'insussistenza dell'attenuante della provocazione alla luce delle emergenze processuali evidenzianti l'assenza del fatto ingiusto altrui, tenuto conto dello stato di evidente ubriachezza della vittima, dell'assoluta sproporzione ed adeguatezza tra fatto provocatorio e fatto reattivo, della condotta ingiusta serbata da Di IL e contraddistinta da pesanti intromissioni nel rapporto di convivenza tra HI e TI, del contesto di reciproche provocazioni.
A quest'ultimo proposito è da evidenziare che l'attenuante della provocazione non è applicabile a favore dell'autore di un delitto, quando il fatto apparentemente ingiusto della vittima, cui l'agente abbia reagito, sia stato determinato a sua volta da un precedente comportamento ingiusto dello stesso agente o sia frutto di reciproche provocazioni (Sez. 1^, 11 dicembre 2003, n. 26298).
2. Alla luce di quanto sin qui esposto non si configura neppure la dedotta violazione del principio di reformatio in peius, avendo il giudice d'appello dato coerente applicazione ai principi stabiliti dal combinato disposto degli artt. 443 e 580 c.p.p.. 3. Con riferimento alla censura concernente la manifesta illogicità e carenza della motivazione in ordine alla sussistenza della scriminante della legittima difesa, il Collegio osserva quanto segue. La causa di giustificazione prevista dall'art. 52 c.p. sussiste allorché chi ha commesso il fatto vi sia stato costretto dalla necessità di difendere un diritto, proprio o altrui, contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, purché la difesa sia proporzionata all'offesa.
I presupposti essenziali della legittima difesa sono costituiti, da un lato, da un'aggressione ingiusta e, dall'altro, da una reazione legittima;
la prima, costituita da un'azione umana responsabile, deve concretizzarsi in un pericolo attuale di un'offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, può sfociare nella lesione del diritto;
la seconda deve inerire alla necessità di difendersi, all'evitabilità del pericolo e alla proporzione tra difesa e offesa, requisiti questi ultimi da accertare nell'ordine in precedenza indicato.
Per la sussistenza della legittima difesa, reale o putativa, l'attualità del pericolo di un offesa ingiusta, contro cui l'agente si trovi o ritenga ragionevolmente di trovarsi esposto, si identifica non solo con la minaccia di un'offesa imminente, ma altresì con l'esistenza di una situazione pericolosa tuttora in atto al momento della reazione e che si protrae sino a quando l'azione dell'aggressore diretta alla lesione del bene, o ragionevolmente ritenuta tale, non si esaurisca.
Insito, inoltre, nel concetto di ingiustizia e attualità dell'offesa da cui si è costretti a difendersi è la circostanza che la situazione di pericolo non sia stata volontariamente determinata. Pertanto la difesa legittima non è applicabile a chi agisca nella ragionevole previsione di determinare una reazione aggressiva, accettando volontariamente la situazione di pericolo da lui determinata. In tal caso, infatti, esula l'esimente non già per difetto del requisito della "offesa ingiusta", ma per difetto del requisito della "necessità della difesa", che è inconciliabile con la previsione del pericolo e la libera accettazione di esso. La legittima difesa postula una certa proporzione tra l'offesa minacciata e la reazione difensiva. Tale sproporzione, però, va desunta non solo dal rapporto tra il danno incombente e la conseguente reazione, ma anche dalla possibilità o meno di reagire con altri mezzi, ugualmente adeguati, ma meno violenti. Il giudizio di proporzione tra necessità di difesa e reazione difensiva non può mai prescindere dalla natura e dall'entità del pericolo di offesa, che incombe realmente sull'aggredito, e ciò soprattutto quando la reazione si sia manifestata con strumenti micidiali.
Alla luce di quanto sinora esposto, la sentenza impugnata è esente dai vizi denunciati, laddove ha escluso la sussistenza della legittima difesa, avuto riguardo allo stato di ubriachezza di HI, alla facilità con cui, grazie ad una semplice spinta, Di IL ebbe a disarmarlo e a farlo rovinare a terra, alla consapevolezza che la vittima, già qualche giorno addietro, in occasione di analogo episodio, era stata facilmente disarmata, nonché alla circostanza che il ricorrente colpì Di IL con il martello in parti vitali del corpo, quando costui giaceva ormai inerme a terra e non era in condizione di reagire.
4. La legittima difesa putativa postula i medesimi presupposti di quella reale con la sola differenza che, nella prima, la situazione di pericolo non sussiste obiettivamente, ma è supposta dall'agente a causa di un erroneo apprezzamento dei fatti. Tale errore - che ha efficacia esimente se è scusabile e comporta responsabilità di cui all'art. 59 c.p., comma ultimo, quando sia determinato da colpa, deve in entrambe le ipotesi trovare adeguata giustificazione in qualche fatto che - sebbene malamente rappresentato o compreso, abbia la possibilità di determinare nell'agente la giustificata persuasione di trovarsi esposto al pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sicché la legittima difesa putativa non può valutarsi alla luce di un criterio esclusivamente soggettivo e desumersi, quindi, dal solo stato d'animo dell'agente, dal solo timore o dal solo errore, dovendo, invece, essere considerata anche la situazione obiettiva che abbia determinato l'errore. Essa, pertanto, può configurarsi se e in quanto l'erronea opinione della necessità di difendersi sia fondata su dati di fatto concreti, di per sè inidonei a creare un pericolo attuale, ma tali da giustificare, nell'animo dell'agente, la ragionevole persuasione di trovarsi in una situazione di pericolo, persuasione che peraltro deve trovare adeguata correlazione nel complesso delle circostanze oggetti ve in cui l'azione della difesa venga a estrinsecarsi.
Alla luce di questi principi, nel caso in esame, non si configurano neppure i presupposti della legittima difesa putativa, in quanto la situazione in cui venne a trovarsi Di IL, come già in precedenza descritta al paragrafo che precede, era tale da non legittimare l'insorgere nello stesso di un errore circa l'esistenza di una situazione di pericolo.
5 Relativamente alla dedotta censura di illogicità della motivazione in ordine alla omessa declaratoria di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, il Collegio osserva che ritualmente i giudici di merito, pur concedendo le circostanze generiche, hanno escluso il giudizio di prevalenza delle stesse sulle aggravanti contestate, sottolineando, con motivazione compiuta ed esente da vizi logici e giuridici, l'efferatezza dell'azione, desumibile, tra l'altro, dalle lesioni inferte alla vittima, l'intensità del proposito criminoso rivelato dal comportamento serbato successivamente alla commissione del delitto, mediante l'occultamento del cadavere e il trasporto in altra località distante centinaia di chilometri.
6. Non fondato è anche il motivo di ricorso con il quale viene denunciata l'illogicità della motivazione in merito alla dosimetria della pena, avendo la Corte territoriale fatto corretta applicazione dei principi stabiliti dall'art. 133 c.p.p. per la graduazione della pena, valorizzando, in particolare, la natura e la qualità del delitto realizzato, la reiterazione e la ferocia dei colpi di martello inferti contro zone vitali del corpo della vittima, le modalità successive della condotta, rivelatrici della particolare durezza d'animo e dell'assenza di resipiscenza.
A proposito del trattamento sanzionatorio occorre, per completezza, osservare che la sentenza d'appello ha erroneamente proceduto al calcolo della pena, avendo omesso di applicare l'aumento per la continuazione tra i reati ascritti a Di IL (f. 35 pronunzia di secondo grado). Peraltro, in assenza di impugnazione sul punto del P.G. e in osservanza del divieto di reformatio in peius questa Corte può soltanto prendere atto dell'erronea statuizione.
7. Il primo motivo di ricorso proposto da TI RI ER, avente carattere pregiudiziale ed assorbente rispetto al secondo, è fondato.
I giudici di merito, infatti, non hanno correttamente applicato i principi in tema di concorso morale nel delitto di omicidio volontario.
Il più stretto nesso psichico fra l'agente e il fatto è espresso dall'elemento del dolo, che secondo l'art. 42 c.p., comma 2, costituisce l'archetipo dell'imputazione soggettiva per l'attribuzione della responsabilità nella configurazione delle singole fattispecie incriminatici.
Dalla definizione che di esso offre il successivo art. 43 c.p., comma 1, si evince che la struttura del dolo risulta normativamente caratterizzata non solo dall'elemento di natura intellettiva della previsione/rappresentazione, ma anche dall'ulteriore dato della volizione dell'evento.
Per quanto riguarda in particolare l'aspetto della condotta, si avverte che, se per i reati a forma vincolata oggetto del dolo è la condotta specificamente descritta nella norma incriminatrice, nei reati a forma libera - e cioè nelle fattispecie casualmente orientate - in cui il legislatore pone l'accento con espressioni come "cagionare", "determinare" e simili, piuttosto che sul tipo di azione, sulla produzione di un certo tipo di risultato naturalistico, la possibilità di imputare a titolo di dolo il fatto nel suo insieme postula che sia effettiva la volontà dell'ultimo atto causalmente idoneo a produrre l'evento.
Che la rappresentazione e la volizione debbano in realtà avere ad oggetto tutti gli elementi costitutivi della fattispecie tipica - condotta, evento inteso in senso naturalistico e nesso di causalità materiale - e non il solo evento causalmente dipendente dalla condotta lo si desume chiaramente, d'altra parte, dalla disciplina dell'errore sul fatto costituente reato contenuta nell'art. 47 c.p., comma 1, secondo cui siffatto errore, facendo venire meno il dolo sotto il profilo della indispensabile consapevolezza degli elementi essenziali della fattispecie, esclude la responsabilità dolosa e la punibilità dell'agente.
Costituisce, invero, consolidata affermazione nella giurisprudenza di legittimità (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 1^, 19/11/1999, Denaro, riv. 215521; Sez. 1^, 11/02/1998, Andreotti, riv. 211534; Sez. 1^, 20/10/1997, Trovato, riv. 208933; Sez. 6^, 10/05/1994, Nannarini, riv. 200940) quella secondo cui, in tema di delitti omicidiari, deve qualificarsi "diretta" e non "eventuale" la particolare manifestazione di volontà dolosa definita dolo "alternativo", che sussiste allorquando l'agente, al momento della realizzazione dell'elemento oggettivo del reato, si rappresenta e vuole indifferentemente e alternativamente che si verifichi l'uno o l'altro degli eventi causalmente ricollegabili alla sua condotta cosciente e volontaria, sicché, attesa la sostanziale equivalenza dell'uno o dell'altro evento, egli risponde per quello effettivamente realizzato.
Il dolo eventuale, invece, è caratterizzato dal fatto che chi agisce non ha il proposito di cagionare l'evento delittuoso, ma si rappresenta la probabilità - o anche la semplice possibilità - che esso si verifichi e ne accetta il rischio.
Questa Corte ha poi costantemente affermato che la sola presenza fisica di un soggetto allo svolgimento dei fatti non assume univoca rilevanza, allorquando si mantenga in termini di mera passività o connivenza, risolvendosi, invece, in forma di cooperazione delittuosa, allorquando la medesima si attui in modo da realizzare un rafforzamento del proposito dell'autore materiale del reato e da agevolare la sua opera, sempre che il concorrente morale si sia rappresentato l'evento del reato e abbia partecipato ad esso esprimendo una volontà criminosa uguale a quella dell'autore materiale (Sez. 1^, 11/10/2000, ric. Moffa, riv. 217347; Sez. 1^, 11/03/1997, ric. Perfetto, riv. 207582). Pertanto, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso va individuata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, il secondo può manifestarsi pure in forme che agevolino la condotta illecita, anche solo assicurando all'altro concorrente stimolo all'azione o un maggior senso di sicurezza nella propria condotta, palesando chiara adesione alla condotta delittuosa (Sez. 6^, 3/06/1994, ric. Campostrini, riv. 199162; Sez. 6^, 4/12/1996, ric. Famiano, riv. 206786).
La circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pure prevista dall'art. 110 c.p., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (Sez. Un. 30/10/2003, n. 45276, ric. P.G. in proc. Andreotti, riv. 226101).
La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei principi sinora enunciati, laddove ha ritenuto oggettivamente e univocamente indicativi del contributo causale fornito dalla concorrente morale TI il fermo auspicio, più volte formulato in presenza di terzi dalla donna di riuscire a sbarazzarsi di HI, divenuto per lei insopportabile, le confidenze fatte in proposito a Di IL, il compiacimento per la morte del compagno manifestato durante il viaggio di ritorno dopo l'occultamento del cadavere, le dichiarazioni del suo compagno di avere agito esclusivamente per lei, il progressivo coinvolgimento di Di IL nelle tensioni familiari, la voluta ostentazione della nuova e parallela relazione sentimentale, la progressiva avversione per HI determinata ad arte in Di IL, l'allontanamento del bambino la sera del fatto, il mancato intervento per fermare l'azione delittuosa. Dai suddetti elementi, invero, non emerge una reale partecipazione della donna nella fase ideativa o preparatoria del reato ne' il concreto contributo, materiale o morale, fornito, in rapporto di causalità efficiente, alla condotta di Di IL. Sulla base del provvedimento impugnato si delinea, piuttosto, un comportamento meramente passivo della TI e l'assenza di qualsiasi agevolazione della condotta illecita quanto meno in termini di determinazione, istigazione all'azione o di rafforzamento dell'altrui proposito criminoso mediante palesi forme di adesione alla condotta delittuosa.
S'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti della TI limitatamente al delitto di omicidio di cui al capo a) per non avere commesso il fatto.
8. Non fondato, invece, è il terzo motivo di ricorso.
Lo stato di necessità postula l'immanenza di un pericolo grave alla persona, che non possa altrimenti evitarsi se non attraverso la commissione di un illecito penale.
L'azione delittuosa deve essere commessa per evitare un pericolo che abbia il carattere dell'attualità. Questo requisito postula anzitutto che il pericolo sia presente quando il soggetto agisce e che sia imminente il danno che ne possa derivare, ma appunto perciò implica anche che si tratti di un pericolo che nel momento in cui il fatto viene compiuto sia già individuato e circoscritto, e cioè precisamente delineato nel suo contenuto e oggetto, nonché nei suoi effetti.
Di conseguenza non è sufficiente che l'azione delittuosa venga attuata nella prospettiva che possano essere evitati pericoli che non abbiano i suddetti connotati e che siano invece meramente eventuali e futuri, possibili o anche probabili.
Al contrario, al fine dell'applicazione della causa di giustificazione, occorre un preciso e indefettibile collegamento causale tra la necessità di sacrificare un interesse penalmente protetto e lo scopo di evitare uno specifico e determinato pericolo e l'agente può andare esente da pena soltanto quando il suo comportamento, che altrimenti costituirebbe un'offesa criminosa, sia stato causato dalla necessità urgente di evitare un pericolo del genere indicato e con esso un danno grave alla persona già ben individuato all'atto stesso in cui agisce.
Inoltre, anche per lo stato di necessità è richiesto il requisito della proporzione tra il fatto e il pericolo: quando si agisce nella piena consapevolezza della sproporzione tra tali elementi si versa in un eccesso, il quale, non potendo essere considerato ne' scusabile nè colposo, ma doloso, preclude il diritto ad invocare lo stato di necessità.
Il provvedimento impugnato ha correttamente applicato i principi sin qui illustrati in assenza di qualsiasi prova della sussistenza delle minacce poste in essere da Di IL in danno della TI. Per la rideterminazione della pena quanto al reato di cui al capo b), s'impone il rinvio ad altra sezione della Corte d'assise d'appello di Bologna in assenza della specificazione degli aumenti derivanti dal riconoscimento del vincolo della continuazione tra il delitto di omicidio volontario, per il quale è stato disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, e il delitto di occultamento di cadavere.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti della TI limitatamente al delitto di omicidio di cui al capo a) per non avere commesso il fatto e rinvia ad altra sezione della Corte d'assise d'appello di Bologna per la rideterminazione della pena quanto al reato di cui al capo b).
Rigetta nel resto il ricorso dell'imputata.
Rigetta il ricorso del Di IL che condanna al pagamento delle spese processuali e, in solido con la TI, alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida in complessivi Euro duemilaottocento, oltre a spese e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 14 febbraio 2006. Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2006