Cass. pen., sez. I, sentenza 14/02/2006, n. 15025
CASS
Sentenza 14 febbraio 2006

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La determinazione volontaria dello stato di pericolo esclude la configurabilità della legittima difesa non per la mancanza del requisito dell'ingiustizia dell'offesa, ma per difetto del requisito della necessità della difesa, sicché l'esimente non è applicabile a chi agisce nella ragionevole previsione di determinare una reazione aggressiva, accettando volontariamente la situazione di pericolo da lui determinata.

In tema di giudizio abbreviato, quando l'imputato propone appello contro la sentenza di condanna l'eventuale ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero si converte in appello in applicazione dell'art. 580 cod. proc. pen., ma conserva la propria natura di impugnazione di legittimità. Ne consegue che la Corte di appello deve sindacarne l'ammissibilità secondo i parametri dell'art. 606 cod. proc. pen. ed i suoi poteri di cognizione sono limitati alle censure di legittimità. Tuttavia, una volta che ritenga fondata una di dette censure, la Corte riprende la propria funzione di giudice del merito e può adottare le statuizioni conseguenti, senza necessariamente procedere in via formale all'annullamento della pronuncia di primo grado. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto che, essendo stato convertito in appello il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso una sentenza di condanna per omicidio volontario, nella quale era stata riconosciuta l'attenuante della provocazione, a seguito dell'interposizione dell'appello da parte dell'imputato, correttamente il giudice di secondo grado avesse effettuato l'esame nel merito, ritenendo invece insussistente tale attenuante).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 14/02/2006, n. 15025
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15025
    Data del deposito : 14 febbraio 2006

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