Sentenza 27 giugno 2017
Massime • 2
Risponde di concorso nel reato di estorsione e non di favoreggiamento personale colui che sia stato incaricato soltanto della riscossione delle somme dalla vittima, in quanto tale condotta non costituisce un "post factum" rispetto alla commissione del reato ma influisce sull'evento costitutivo dello stesso, contribuendo a conseguimento della coartazione perpetrata nei confronti della vittima e a portare così a temine la condotta delittuosa.
La circostanza aggravante prevista dall'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203 (aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo) è legittimamente desumibile laddove la richiesta economica di natura estorsiva, seppure formulata in maniera implicita, provenga da un soggetto ben noto alla vittima quale associato alla locale malavita organizzata e dedito all'attività estorsiva, salvo che non ricorrano elementi indicativi della riconducibilità della indebita richiesta economica ad altri contesti. (Nella specie la S.C. ha ritenuto esente da censure la motivazione della Corte territoriale che aveva ritenuto sussistente l'aggravante del metodo mafioso in relazione all'indebita richiesta economica di dare "una mano", proveniente da un criminale che la vittima ben conosceva essere inserito all'interno della locale cosca mafiosa).
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Lo Studio dell'avvocato Salvatore del Giudice è specializzato nei reati contro il patrimonio ed assiste, sia nella fase giudiziale che in quella stragiudiziale, persone accusate o imputate per il reato di estorsione previsto e punito dall'art. 629 del codice penale. Lo Studio ha sede in Napoli alla via Francesco Caracciolo n.10 ed opera in tutta Italia. Al fine di garantire la migliore assistenza legale, monitoriamo costantemente le novità legislative e giurisprudenziali in tema di reati contro il patrimonio e pubblichiamo mensilmente una raccolta aggiornata di sentenze di merito e legittimità. L'Avv. Salvatore del Giudice ha partecipato in qualità di relatore a numerosi convegni in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/06/2017, n. 36115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36115 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2017 |
Testo completo
36 1 15-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: - Presidente - Sent. n. sez.1724 Dott. Giacomo Fumu Dott. Luigi Agostinacchio UP 27/6/2017 R.G.N. 45278/2016 Dott. Marco Maria Alma Dott. Stefano Filippini Dott. Alberto Pazzi Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LL IU, nato a [...] il [...]; IO AT, nato a [...] il [...], avverso la sentenza n. 76/2016 del 14.6.2016 della Corte di Appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Pazzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Ciro Angelillis, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
uditi i difensori dell' imputato AT IO, Avvocati Luigi Leonardo Follieri e Rosario Marino, che hanno concluso insistendo per l' accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 14 giugno 2016 la Corte di Appello di Bari, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Foggia del 22 aprile 2015, ha assolto IU LL dal reato ascrittogli al capo A) per non aver commesso il fatto, ha riconosciuto il ricorrere dell' aggravante di cui all'art. 7 d.l. 13.5.1991 n. 152, convertito con modificazioni dalla l. 12.7.1991 n. 203, limitatamente al reato contestato al capo C) rispetto a IU LL e al reato di cui al capo D) rispetto a AT IO e ha conseguentemente rideterminato in aumento авата la pena inflitta al LL e al IO, confermando nel resto la statuizione impugnata. Queste statuizioni sono state assunte nell' ambito di un procedimento in cui IU LL e AT IO erano stati tratti a giudizio per rispondere di differenti condotte di estorsione aggravate ai sensi dell' art. 7 d.l. 152/1991 nonché il primo del delitto di cui agli artt. 10, 12 e 14 l.n. 497/1974. 2. Hanno proposto ricorso per Cassazione avverso la predetta sentenza i difensori di entrambi gli imputati, deducendo le seguenti doglianze.
2.1 Il difensore di IU LL ha dedotto: i) ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. il vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la corte territoriale, ripetendo in sostanza l'errore in cui era incorso il primo giudice, aveva ritenuto che il collegio di primo grado, facendo ampi richiami alla memoria della pubblica accusa, avesse fornito un' autonoma, seppur sintetica, motivazione, mentre in realtà la stessa era priva di autonomi apporti critici e doveva quindi essere ritenuta nulla in conseguenza dell' elusione dell' obbligo di motivazione previsto dall' art. 125, comma 3, c.p.p.; nel contempo i giudici del gravame avevano a torto ritenuto che la decisione di primo grado potesse essere integrata in sede di appello, trascurando di considerare che una simile operazione poteva avvenire solo nel caso in cui le due decisioni fossero conformi e a condizione che la Corte d'Appello rispondesse puntualmente alle specifiche doglianze sollevate piuttosto che aderire in maniera apodittica alla decisione di primo grado riproducendone i passaggi argomentativi. Erano così rimasti senza risposta i rilievi difensivi secondo cui non poteva ritenersi integrata la prova della sussistenza dell' estorsione contestata al capo C) in quanto la persona offesa, di cui non poteva essere ipotizzata una condotta omertosa, non aveva dichiarato di aver corrisposto somme di denaro al LL, mentre il contenuto delle conversazioni intercettate risultava equivoco, confuso e privo di riscontri;
ii) ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. il vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui era giunta a un ribaltamento della decisione assunta in primo grado senza assolvere l' obbligo di fornire sul punto una motivazione rafforzata che, dopo aver proceduto a una puntuale critica delle argomentazioni adoperate in primo grado, offrisse argomenti di segno opposto di forza persuasiva superiore;
oltre a ciò la Corte d' Appello aveva omesso di considerare che la rivisitazione in senso peggiorativo della statuizione di primo grado sul punto del riconoscimento dell' aggravante di cui all' art. 7 d.l. 152/1991 imponeva di procedere d'ufficio alla nuova audizione della voce processuale che era stata valorizzata a tal fine in merito alle ravvisate 2 componenti dell' aggravante in contestazione, vale a dire sulla presenza del LL a casa di AR EL e sulla finalità di agevolare il clan li GO;
iii) ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), c.p.p. la violazione di legge e il vizio di motivazione rispetto al capo C) a causa della mancanza dell' elemento costitutivo della minaccia ○ della violenza e dell' avvenuto travisamento della prova;
le intercettazioni ambientali davano conto infatti solo di una richiesta di aiuto, a fronte della quale la corte territoriale avrebbe dovuto preferire un esito assolutorio, al pari di quanto aveva fatto rispetto al capo A), in mancanza di elementi che consentissero di superare la regola dell' oltre ogni ragionevole dubbio prevista dall' art. 533 c.p.p.; iv) ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. il vizio di motivazione per mancanza assoluta della stessa in ordine alla sussistenza dell' aggravante ex art. 7 d.l. 152/1991; a questo proposito la difesa ha lamentato che la Corte d'Appello non avesse analiticamente confutato tutte le argomentazioni spese dal Tribunale di Foggia, né avesse fornito una motivazione rafforzata idonea a soddisfare la regola dell' oltre ogni ragionevole dubbio, in quanto il metodo mafioso non poteva essere desunto dalla natura stessa dell' intimazione e della minaccia formulate e doveva essere ritenuto sussistente, anche rispetto a condotte commesse in territori di notoria presenza di associazioni criminali, solo ove fosse stata ravvisata l'esistenza di condotte specificamente evocative di una forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo e non sulla base delle mere caratteristiche soggettive di chi aveva agito;
v) ai sensi dell' art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. il vizio di motivazione rispetto al reato di cui agli artt. 10, 12 e 14 I. 497/1974 per travisamento della prova, in quanto il contenuto delle intercettazioni ambientali non consentiva l' identificazione dei colloquianti e l' attribuzione all' uno piuttosto che all' altro di frasi di contenuto indiziante;
vi) ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio in quanto, malgrado i fatti in contestazione non fossero di particolare gravità, erano state negate le attenuanti generiche senza considerare tutti gli indici previsti dall' art. 133 c.p. ed era stata individuata una pena di consistenza eccessiva in assenza di un' adeguata motivazione;
vii) ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. il vizio di motivazione rispetto all' aumento per la continuazione stabilito, in quanto lo stesso era stato determinato senza alcuna indicazione della pena che sarebbe stata applicabile in assenza del cumulo giuridico.
2.2 I difensori di AT IO hanno dedotto: 3 Chatti i) ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), c.p.p. la violazione di legge e il vizio di motivazione rispetto all' estorsione commessa in pregiudizio di IU LI, in quanto il contenuto dell' intercettazione ambientale valorizzata dalla corte territoriale non era idoneo a dimostrare che il compendio estorsivo fosse pervenuto all' imputato, tenuto conto delle dichiarazioni dibattimentali del LI, delle perplessità esternate dalla LL e dei ragguagli offerti da AR EL rinvenibili nei dialoghi captati, dell' impossibilità che il EL avesse effettivamente incontrato il IO, della deposizione del tenente colonnello Albanese, a dire del quale andava escluso un collegamento del UC con il IO, e delle dichiarazioni rese da GI TA;
pertanto i giudici di merito avevano fondato il giudizio di responsabilità su elementi non gravi né concordanti e per di più illegittimamente acquisiti e dunque inutilizzabili. Allo stesso modo doveva essere esclusa la sussistenza dell' estorsione ai danni di OT, di cui parlava il solo EL nella conversazione intercettata, tenuto conto del disconoscimento di tale episodio da parte della vittima e dell' inesistenza di ulteriori prove a suffragio dell' imputazione;
analogo vizio affliggeva la parte della decisione in cui si era ritenuto che il IO facesse parte della squadra criminale capeggiata dal UC, in quanto le risultanze di una sola intercettazione, in mancanza di telefonate dell' imputato con gli altri adepti della cosca o di altre indicazioni di valenza decisiva, non erano idonee a dimostrare un simile assunto;
ii) ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p. la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui non aveva qualificato la condotta del IO come favoreggiamento, dato che questi, in un momento successivo al perfezionamento dell' estorsione LI, conclusasi con la consegna della tangente al TA, si era limitato a recapitare al UC il compendio illecito;
peraltro la corte territoriale non aveva descritto le caratteristiche della condotta tenuta dal presunto concorrente morale;
iii) ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), c.p.p. la violazione di legge e il vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione rispetto all' estorsione in pregiudizio di AT OT, sul cui effettivo verificarsi, come in precedenza anticipato, non vi era certezza, tenuto conto delle dichiarazioni della presunta parte offesa e dell' impossibilità del verificarsi di un incontro fra il EL e il IO;
iv) ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p. in relazione all'art. 603, comma 3, c.p.p. e all' art. 3, comma 3, lett. d) della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla riconosciuta sussistenza dell' aggravante di cui all'art. 4 Abitu 7 d.l. 152/1991, in quanto il ragionamento secondo cui l' incontro con il LL, riconosciuto boss malavitoso, avrebbe determinato lo stato di soggezione e il contegno processuale della vittima non poteva valere rispetto all' estorsione contestata al capo D), dato che il LL era a capo di una squadra diversa da quella diretta da NZ UC e il IO non aveva mai incontrato il OT;
per di più la riforma in parte qua della sentenza di primo grado in senso sfavorevole all' imputato sulla base di una diversa valutazione delle dichiarazioni della persona offesa avrebbe imposto di procedere al rinnovo dell' audizione da parte della corte territoriale del OT. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di IU LL non è fondato.
1.1 L'apparato argomentativo della decisione del Tribunale di Foggia ha legittimamente fatto ricorso alla motivazione per relationem, che costituisce una tecnica argomentativa del tutto legittima quando il giudice muova dal contenuto di un precedente provvedimento idoneo a dare risposta anche alla questione posta alla sua attenzione, dimostri di conoscere il contenuto del provvedimento richiamato, noto anche all' interessato, e lo apprezzi come idoneo a fondare anche la propria decisione (Sez. U, Sentenza n.17 del 21/06/2000 Ud. - dep. 21/09/2000 rv. 2116664). In particolare la corte territoriale ha evidenziato la legittimità della tecnica argomentativa utilizzata dal Tribunale di Foggia, che, partendo dagli argomenti illustrati dal P.M. ed ampiamente richiamati, aveva poi motivato la sua decisione, in maniera autonoma seppur sintetica, nei paragrafi dedicati alle singole fattispecie delittuose. La Corte d'Appello, la cui motivazione si integra vicendevolmente con quella di primo grado (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013 - dep. 04/11/2013, Argentieri, Rv. 25759501), ha peraltro colmato eventuali deficit argomentativi con la propria decisione, la quale, pur richiamando la sentenza di primo grado per fondare il proprio argomentare anche sulle ragioni già illustrate dai primi giudici, comunque si è fatta carico di rispondere compiutamente alle doglianze sollevate dai difensori. Più precisamente in merito al reato ascritto al LL al capo C) la Corte d' Appello ha spiegato che la chiarezza espositiva dei riferimenti effettuati e del linguaggio adoperato, non criptico, fornisce la prova delle imputazioni contestate e non presta il fianco ad equivoci di sorta in ordine alla ricostruzione dei singoli accadimenti, soprattutto ove si consideri che il contenuto delle intercettazioni si Okete coniuga perfettamente con le dichiarazioni del Noratangelo, rappresentandone un prezioso e significativo riscontro. Quest' ultimo infatti, dopo aver negato in un primo momento di aver ricevuto richieste estorsive, ha poi ammesso in sede di interrogatorio di aver incontrato il LL presso l'abitazione del EL ove aveva ricevuto la richiesta di un aiuto;
entrambi i giudici territoriali hanno sottolineato che l' unico passaggio non degno di fede delle dichiarazioni del OT è costituto dalla persistente negazione dell' avvenuta corresponsione delle somme di denaro, comprovata dalle risultanze delle captazioni e ricollegata allo spessore criminale del LL e del UC e al clima di omertà da loro provocato. Siffatte argomentazioni, esenti da vizi logici e giuridici, illustrano compiutamente le ragioni poste alla base delle decisioni assunte dai giudici di merito, che non sono rivedibili in questa sede attraverso una diversa ricostruzione dei fatti.
1.2 La Corte d' Appello, seppur libera di ribaltare radicalmente la valutazione rispetto alla fondatezza dell' aggravante contestata, era tenuta non solo a delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio sul punto, ma anche a confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, senza limitarsi a imporre la propria valutazione del compendio probatorio perché preferibile a quella coltivata nel provvedimento impugnato (si veda in questo senso, per tutte, Cass. Sez. un., n. 33748 del 12/07/2005 - dep. 20/09/2005, Mannino, Rv. 23167901). La decisione della corte territoriale ha soddisfatto appieno entrambi gli oneri motivazionali a cui era tenuta, non solo illustrando compiutamente le ragioni del proprio alternativo apprezzamento del materiale probatorio ma anche confutando in maniera espressa gli argomenti addotti dal primo giudice. Il Tribunale di Foggia aveva infatti ritenuto che per ravvisare l' aggravante del metodo mafioso dovesse essersi verificato un comportamento oggettivamente idoneo a esercitare sulle vittime del reato la particolare coartazione psicologica evocata dalla norma menzionata, mentre nel caso di specie non erano emerse in dibattimento espressioni astrattamente rilevanti a tal fine, non rivestendo tale carattere la richiesta di aiuto rivolta da IU LL;
nel contempo la sentenza impugnata ha registrato che il giudice di primo grado aveva escluso l' aggravante del fine di agevolare il clan li GO perché il contenuto delle conversazioni ambientali non includeva alcun riferimento a una simile finalità in capo ai componenti del gruppo LL. La Corte d'Appello al contrario ha spiegato che la sola mera presenza di un soggetto ritenuto a capo di un' associazione di tipo mafioso nell' atto di richiedere alla vittima la corresponsione di un' indebita somma di denaro è 6 Okitte sufficiente a integrare la richiamata aggravante quando questa circostanza sia idonea a determinare una condizione d'assoggettamento e d'omertà, evenienza dimostrata nel caso di specie dall' atteggiamento non collaborativo assunto dal OT. Per quanto attiene la finalità di agevolare il clan li GO la corte territoriale ha ritenuto di valorizzare, diversamente dal giudice di primo grado, le risultanze dell' attività di captazione, le quali davano conto non solo del fatto che tutte le condotte delittuose era riconducibili a una comune strategia direttamente riferibile ai latitanti di mafia IU LL ed NZ UC, entrambi referenti del clan li GO, con la conseguenza che in tale ottica i proventi delle estorsioni finivano per confluire nelle mani dei due imputati i quali provvedevano poi a effettuare fra loro la ripartizione dei denari e le opportune compensazioni, ma anche dello stabile vincolo che legava i due gruppi all' unico clan di appartenenza. Oltre a ciò la corte territoriale ha considerato da una parte che il UC aveva già riportato condanne per mafia ed estorsioni proprio in ragione del ruolo di esattore delle pretese estorsive che rivestiva all' interno del clan, dall' altra il perdurante collegamento fra il capo clan RA li GO e i suoi uomini di fiducia UC e LL, attestato dal contenuto delle intercettazioni captate all' interno della struttura carceraria ove il li GO era ristretto. La motivazione del collegio d' appello non offre quindi una ricostruzione alternativa del materiale disponibile, ma, dopo aver riesaminato il materiale probatorio vagliato dal primo giudice, supera e vanifica le valutazioni di quest' ultimo dando, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura argomentativa che rende ragione delle difformi conclusioni raggiunte. Una volta verificata la presenza all'interno della decisione della Corte d' Appello di uno sviluppo argomentativo che si confronta con le ragioni addotte a sostegno della decisione impugnata, mettendone in luce le carenze o le aporie, sarà sufficiente ricordare come esuli dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). Non vi era poi alcuna necessità di procedere a una rinnovata audizione della persona offesa OT in applicazione di quanto recentemente affermato dalle sezioni unite di questa Corte in merito alla necessità per il giudice dell' Aboth appello di procedere, anche d'ufficio, alla rinnovazione dibattimentale della prova dichiarativa nel caso di riforma della sentenza di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento dell' attendibilità di una dichiarazione ritenuta decisiva (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016 - dep. 06/07/2016, Dasgupta, Rv. 26748801), in quanto la corte territoriale non è affatto addivenuta alla riforma della sentenza di primo grado in merito al ricorrere dell' aggravante del metodo mafioso in ragione di un diverso apprezzamento dell' attendibilità di una dichiarazione ritenuta decisiva, ma, dopo aver qualificato come parzialmente non attendibili le dichiarazioni del OT al pari del giudice di primo grado a causa del timore da questi nutrito, è giunta a valorizzare in altra maniera, ai fini di valutare la sussistenza dell' aggravante contestata, la porzione delle asserzioni del teste ritenuta degna di fede da entrambi i giudici di merito. In altri termini il riconoscimento dell' aggravante non si fonda su una diversa valutazione di attendibilità del teste ma su una differente valutazione della condotta processuale omertosa e della reticenza del OT, dalle quali la Corte d' Appello ha tratto argomenti per ravvisare la fondatezza della prospettazione accusatoria.
1.3 Il Tribunale di primo grado, come è indicato a pag. 34 della decisione impugnata, ha spiegato che la palese reticenza del OT lasciava trasparire uno stato di assoggettamento di quest' ultimo, sostanzialmente costretto a corrispondere somme di denaro sia a LL che a UC, la cui carica intimidatoria generata dalla rispettiva fama criminale rendeva verosimilmente superflua l' esigenza di ricorrere a esplicite minacce per ottenere quanto richiesto. In questo modo i giudici di merito, le cui decisioni si integrano reciprocamente nella motivazione, hanno ritenuto che la condotta tenuta dal LL, la cui fama criminale era tale da esentarlo dal proferire esplicite minacce nel momento in cui avanzava richieste economiche, abbia avuto di per sé valenza minatoria idonea a costringere la vittima a effettuare il pagamento sollecitato. Questa valutazione è coerente con la giurisprudenza di questa corte secondo cui l'assenza di esplicite minacce non esclude di per sé la configurabilità di una condotta estorsiva, dato che la minaccia può essere anche implicita o indeterminata;
dunque pur in mancanza di manifeste espressioni minatorie è comunque necessario apprezzare, come ha opportunamente fatto la corte territoriale, se la condotta tenuta dall' agente sia idonea, tenuto conto delle condizioni personali dei soggetti coinvolti (vale a dire della personalità sopraffattrice del soggetto agente e delle particolari condizioni soggettive della vittima), del contesto in cui il comportamento è tenuto e dell' ingiustizia del profitto, a incutere timore e coartare la libera volontà di determinazione della 8 авок vittima ("La minaccia costitutiva del delitto di estorsione oltre che essere esplicita, palese e determinata, può essere manifestata anche in maniera indiretta, ovvero implicita ed indeterminata, purchè sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell' agente, alle condizioni soggettive della vittima ed alle condizioni ambientali in cui opera" Sez. 2, n. 11922 del 12/12/2012 - dep. 14/03/2013, Lavitola, Rv. 25479701; si vedano nello stesso senso Sez. 2, n. 2833 del 27/09/2012 - dep. 18/01/2013, P.C., Adamo e altri, Rv. 25429701, Sez. 2, n. 26819 del 10/04/2008 dep. 03/07/2008, Dell'Utri e altro, Rv. 24095001). Nessuna contraddizione può poi essere ravvisata rispetto alla pronuncia assolutoria per il reato di cui al capo A), a cui la corte territoriale è addivenuta non tanto per la mancanza di una condotta minatoria, giacchè anche l' estorsione commessa in danno di UC UE doveva essere ricondotta a parere dei giudici di appello alle attività criminali svolte dalle due fazioni riconducibili a IU LL ed NZ UC in quel torno temporale, quanto piuttosto in assenza di elementi di prova sufficienti a dimostrare il diretto e personale coinvolgimento dell' imputato nella consumazione del reato ascrittogli al di là di ogni ragionevole dubbio.
1.4 L'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con legge 12 luglio 1991, n. 203, configura due ipotesi di circostanze aggravanti, entrambe contestate rispetto al reato di cui al capo C) della rubrica, la prima relativa al reato commesso dal soggetto, appartenente o meno all' associazione di cui all' art. 416-bis c.p., che si avvale del metodo mafioso, ai fini della cui integrazione non è necessaria la prova l'esistenza della associazione criminosa, essendo sufficiente l' aver ingenerato nella vittima la consapevolezza che l' agente appartenga a tale associazione, la seconda che invece, postulando che il reato sia commesso al fine specifico di agevolare l' attività di una associazione mafiosa, implica necessariamente l' esistenza reale e non semplicemente supposta di essa e richiede, ai fini della sua integrazione, la prova dell' oggettiva finalizzazione dell' azione a favorire l' associazione e non un singolo partecipante (Sez. 2, n. 49090 del 04/12/2015 - dep. 11/12/2015, Maccariello, Rv. 26551501). La sussistenza dell' aggravante del metodo mafioso è stata ravvisata dalla corte territoriale con gli argomenti più sopra illustrati al punto 1.2, che non meritano censure in questa sede neppure sotto un profilo sostanziale. In vero l'evocazione della forza intimidatrice idonea a esercitare sulle vittime una coartazione psicologica in questione è stata ravvisata dalla corte territoriale sulla base della sola presenza di LL, all'epoca latitante ed esponente di spicco 9 ава del clan di appartenenza, nell' atto di richiedere alla vittima la corresponsione di una indebita somma di denaro, poichè il persistente atteggiamento chiaramente non collaborativo del OT dimostrava come una simile condotta - costituita, si badi, dalla richiesta "di una mano" avanzata da un criminale di notoria fama avesse assunto un significato tale agli occhi della vittima, che era - amico d'infanzia dell' interlocutore e dunque ben conosceva il ruolo da questi ricoperto nella mafia garganica, da coartare la sua volontà e determinare una condizione d' assoggettamento e omertà. La corte territoriale ha così tratto spunto dalla condotta tenuta dalla vittima a seguito della richiesta di aiuto economico rivoltale per constatare che la minaccia implicita insita nella condotta dell' imputato aveva all' evidenza richiamato alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice tipicamente mafiosa del vincolo associativo, tanto da indurlo per il forte timore nutrito a un' ostinata negazione del versamento di un qualsiasi contributo economico. La valutazione del collegio d' appello è coerente con l' orientamento di questa corte secondo cui l' aggravante in questione ben può essere ravvisata laddove la richiesta economica non solo provenga da un soggetto ben noto (quale, come spiega la corte territoriale a pag. 60 della decisione impugnata, persona già condannata per mafia ed estorsioni aggravate dall' art. 7 d.l. 152/1991 che aveva avuto il ruolo di esattore rispetto all' attività estorsiva del proprio gruppo criminale, era legata da uno strettissimo rapporto con il boss RA li GO ed era inserita tra i trenta ricercati di maggior pericolosità nell' apposito elenco predisposto dal Ministero dell' Interno) e associato alla locale malavita organizzata, ma sia anche chiaramente ricollegabile agli occhi della vittima all' abituale e conosciuta attività estorsiva svolta dal richiedente, ove il compendio probatorio non fornisca elementi per ricondurre la richiesta di un indebito contributo economico ad altri contesti ("La circostanza aggravante prevista dall' art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203 (aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall' art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l' attività delle associazioni previste dallo stesso articolo) è legittimamente desumibile di per sé, sul piano indiziario, dall' appartenenza degli autori del fatto ad un sodalizio di stampo camorristico, salvo che non ricorrano elementi indicativi della riconducibilità degli episodi ad un alveo "intimidatorio" di tutt' altra natura" Sez. 2, n. 47404 del 30/11/2011 - dep. 21/12/2011, Pmt in proc. Fisichella, Rv. 25160701). In altri termini è del tutto condivisibile la valutazione della corte territoriale laddove ha ritenuto che la provenienza della richiesta economica da un soggetto di ben nota caratura criminale e la consonanza della condotta alle usuali caratteristiche operative del gruppo malavitoso a cui il richiedente apparteneva 10 Akita fossero del tutto idonee a ricondurre agli occhi della vittima l'aiuto domandato nell' alveo dell' attività estorsiva svolta dall' associazione mafiosa e, di conseguenza, a evocare la forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo, come risultava chiaramente comprovato dalla condotta omertosa assunta in seguito proprio a motivo dell' intimidazione percepita. Peraltro la corte territoriale, dando ampio conto delle ragioni del proprio alternativo convincimento rispetto agli argomenti illustrati dal giudice di primo grado in merito alla seconda aggravante contestata, relativa alla specifica volontà di agevolare l' attività di un' associazione mafiosa, ha ritenuto che il LL, già condannato per mafia quale appartenente al clan li GO, al cui interno agiva quale esattore, avesse operato nell' ambito di una comune strategia di finanziamento che univa i due tronconi della cosca, alla quale egli era legato al pari del UC. A questo proposito nessuna diversa interpretazione degli elementi probatori valorizzati dalla corte territoriale può essere effettuata in questa sede, sia perché esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369), sia perché in sede di legittimità è possibile prospettare un' interpretazione del significato delle intercettazioni diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Cass. sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013 - dep. 17/02/2014, Napoleoni e altri, Rv. 25951601), evenienza che non ricorre nel caso di specie.
1.5 La corte territoriale ha ritenuto che non si possa minimamente dubitare della riconducibilità delle frasi incriminate, captate nel corso di due conversazioni, all' odierno imputato anziché ad altra persona, atteso che l' altro interlocutore di nome IU, evocato nei dialoghi come CU PE, doveva essere identificato nel fiancheggiatore IU La RE;
ulteriore conferma di questa identificazione è stata poi tratta dal fatto che il conversante identificato come il LL ha fatto riferimento, oltre che agli appartenenti alla fazione opposta e all' acquisto di numerose armi, ai suoi continui spostamenti determinati dallo stato di latitanza. Il ricorrente, ove avesse voluto dedurre il vizio di travisamento delle risultanze delle intercettazioni telefoniche e ambientali, avrebbe dovuto allegare al proprio 11 Aboth ricorso il contenuto delle stesse, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso in Cassazione ("In tema di ricorso per cassazione, è onere del ricorrente, che lamenti l'omessa o travisata valutazione dei risultati delle intercettazioni effettuate, indicare l'atto asseritamene affetto dal vizio denunciato, curando che esso sia effettivamente acquisito al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità o anche provvedendo a produrlo in copia nel giudizio di cassazione" Cass. Sez. 2, n. 25315 del 20/03/2012 - dep. 27/06/2012, Ndreko e altri, Rv. 25307301; nello stesso senso Cass. n. 24925 de/ 11/04/2013 Ud.,dep. 06/06/2013, Rv. 256540); al punto precedente della motivazione sono poi già stati illustrati i limiti di cognizione di questa Corte rispetto a una diversa lettura del contenuto delle intercettazioni esattamente riportato dal giudice di merito.
1.6 La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è stata giustificata in ragione dell' inquietante status personologico dell' imputato, - gravato da plurime e pesanti condanne per svariate tipologie di reato, ivi compresa quella di cui all'art. 416-bis c.p., e della gravità dei reati commessi facendo ricorso a una motivazione esente da vizi di manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti previsti per le circostanze aggravanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 c.p.; ne deriva l' inammissibilità della censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che nel caso di specie non ricorre, atteso che la corte territoriale ha giustificato la scelta del trattamento sanzionatorio, oltre che con gli argomenti già adotti per negare il beneficio di cui all' art. 62-bis c.p., in ragione del ruolo apicale rivestito dall' imputato.
1.7 La sentenza di condanna, nel caso in cui riguardi una pluralità di reati, deve specificare, a mente dell' art. 533, comma 2, c.p.p. la pena inflitta per 12 Celvon ciascuno di essi e procedere poi al computo del trattamento sanzionatorio complessivo tenendo conto della continuazione. Così ha fatto la Corte d' Appello, la quale dapprima ha indicato la pena base stabilita per il reato più grave e poi ha determinato la pena irrogata a titolo di aumento per la continuazione, individuandola separatamente rispetto alla pena base e nell'ambito quantitativo previsto dalla legge.
2. Il ricorso di AT IO non è fondato.
2.1 Per quanto attiene l' estorsione commessa ai danni del LI occorre constatare come non sia in discussione che questi abbia versato al TA la somma di € 5.000. Rispetto a questa elargizione la corte territoriale, al pari del primo giudice, ha ritenuto del tutto inattendibili le dichiarazioni dibattimentali rese da LI e TA ed è arrivata alla conclusione che il primo, impaurito e assoggettato ai suoi estorsori, avesse cercato di ridimensionare la portata delle sue iniziali dichiarazioni e il secondo fosse contiguo con la squadra criminale dedita all' attività estorsiva facente capo al UC, essendo del tutto inverosimile che il TA avesse trattenuto i soldi nel caso in cui qualcuno fosse andato a reclamarli. Non vi è dubbio poi, a parere dei giudici del gravame, in merito al fatto che l' odierno ricorrente sia stato utilizzato da NZ UC come messaggero e in tale veste abbia avvicinato AR EL. In vero il EL, nel corso di una conversazione intercettata con NC LL, sorella del latitante, aveva spiegato a quest' ultima che la busta contenente il denaro estorto al cognato IU LI era stata consegnata al IO, quale emissario del UC, con cui aveva avuto una discussione in merito alla suddivisione della mazzetta fra loro e i LL;
più precisamente nel corso della conversazione EL aveva confermato alla LL che, secondo quanto appreso dallo stesso IO, GI TA aveva consegnato a quest'ultimo il denaro provento della consumata estorsione ai danni del LI per farla pervenire al UC (cfr. pag. 25 della sentenza impugnata). La corte territoriale, dopo aver dato atto che l' incontro fra IO e EL era possibile per la contiguità del caffè dove lavorava il primo con il bar costantemente frequentato dal secondo, ha altresì registrato i plurimi riscontri dei collegamenti esistenti fra l'odierno ricorrente e il UC (dimostrati dalla deposizione del teste Albanese, dalla relazione video datata 26 luglio 2011, dall' intercettazione di conversazioni telefoniche fra i due, dal fatto che nella conversazione del 10 gennaio 2011 i conversanti avevano indicato proprio il IO quale referente del gruppo facente capo al UC e dall' assidua frequentazione da parte del IO della compagna del UC) ed è arrivata 13 Akatt alla conclusione che l' ammissione dell' avvenuto pagamento da parte del LI, la genuinità delle dichiarazioni del EL e gli altri elementi istruttori di contorno dimostrassero la partecipazione del IO alla condotta estorsiva quale persona che si era prodigata per far pervenire la tangente ricevuta dal TA nella mani del UC. Questa valutazione non è in alcun modo censurabile in questa sede, posto che non è possibile a questa Corte come già è stato detto rispetto alle doglianze presentate dal LL - procedere a una reinterpretazione delle risultanze delle intercettazioni telefoniche, il cui apprezzamento in termini di contenuto e significato delle espressioni usate agli interlocutori costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice del merito e insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuto, come nel caso di specie, da motivazione congrua e logica. Al riguardo è necessario unicamente precisare che la corte territoriale ha correttamente valorizzato gli elementi di prova desumibili da intercettazioni di conversazioni a cui l' imputato non aveva partecipato, i quali costituiscono fonte di prova diretta soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento previsto dall' art. 192, comma 1, c.p.p. e non necessitano di dati di riscontro esterno ovvero, qualora abbiano natura indiziaria, devono possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza previsti dal secondo comma della medesima norma ("Le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen." Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 - dep. 28/05/2015, Sebbar, Rv. 26371401).
2.2 La corte territoriale ha spiegato che la condotta contestata all' imputato consiste nell' acclarato concorso del IO nella condotta estorsiva e sino al suo compimento, dato che egli fece sì che la somma pagata dal LI fosse percepita da parte dell' ideatore del reato, cioè il UC. L' assunto della corte territoriale risulta del tutto condivisibile. In vero l' estorsione si consuma nel momento e nel luogo in cui si verificano l' ingiusto profitto e il correlato danno patrimoniale;
di conseguenza, nel caso in cui questi elementi non siano contemporanei, il reato si consuma nel momento in cui l'ideatore e organizzatore dell' estorsione percepisca il provento del delitto a mani proprie o di un suo rappresentante, il quale si sia preventivamente accordato per fungere da tramite e abbia perciò consapevolezza del ruolo ricoperto. L'accordo preventivo fra ideatore del reato e il suo rappresentante incaricato della riscossione e il contributo fornito da quest' ultimo, essenziale al fine del conseguimento della somma estorta, consentono di valorizzare l'apporto dato 14 Akire dal delegato all' incasso del provento del delitto quale condotta concorsuale nel reato di estorsione, a prescindere da fatto che il suo ausilio si sia limitato alla fase finale dell' attività delittuosa;
deve invece essere esclusa la configurabilità nel caso di specie del delitto di favoreggiamento personale, la cui condotta agevolatrice costituisce un posterius rispetto alla commissione del reato, mentre I' incaricato della riscossione della somma estorta influisce sull' evento costitutivo del reato contribuendo a conseguire il risultato della coartazione perpetrata nei confronti della vittima e a portare così a termine la condotta delittuosa.
2.3 La corte territoriale ha rilevato, anche facendo richiamo alla motivazione del primo giudice, che le conversazioni intercettate, la cui chiarezza espositiva nei riferimenti effettuati e nel linguaggio adoperato non lasciava spazio a equivoci di sorta, dimostravano che AR EL si era preoccupato di contattare OT esortandolo a corrispondere due tangenti, una per LL e l'altra per UC;
il IO era risultato colui che aveva ricevuto la tangente corrisposta dal OT con il compito di recapitarla al UC. A giudizio del collegio d' appello il contenuto delle conversazioni intercettate non lasciava dubbi in merito alla responsabilità dell' imputato anche per questo secondo episodio estorsivo, giacchè le risultanze delle captazioni non potevano considerarsi smentite dall' atteggiamento non collaborativo assunto da OT, il quale aveva continuato a negare di aver corrisposto somme, dato che questo contegno era giustificabile per il clima di omertà e paura in cui si era venuta a trovare la parte offesa. A fronte di simili argomenti questa Corte, una volta richiamato quanto in precedenza illustrato in merito al fatto che il contenuto di intercettazioni fra terzi, dalle quali emergano elementi di accusa nei confronti dell' imputato, può costituire fonte diretta di prova della sua colpevolezza senza necessità di riscontro ai sensi dell'art. 192, comma 3, c.p.p., fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica, non può che prendere atto dell' accertamento compiuto dal giudice di merito riguardo al contenuto e alle espressioni utilizzate nel corso dei dialoghi captati, che sono stati valutati in maniera congrua e logica e dunque non sono sindacabili in questa sede.
2.4 La corte territoriale, dopo aver escluso il ricorrere dell' aggravante di cui all'art. 7 d.l. 152/1991 con esclusivo riguardo alla componente del metodo mafioso rispetto al reato contestato al capo B) in mancanza di una diretta e personale riconducibilità della richiesta estorsiva al IO, che era intervenuto solo in un secondo momento e con il quale la vittima non si era mai interfacciata, è giunta a una diversa conclusione rispetto all' estorsione 15 contestata al capo D) e commessa ai danni del OT, valendo al riguardo le considerazioni compiute per la posizione del coimputato LL. In particolare il collegio d'appello ha ribadito come dall'istruttoria dibattimentale fosse emerso che le tutte le condotte delittuose facevano parte di una comune strategia unitaria direttamente riferibile ai latitanti di mafia IU LL ed NZ UC, entrambi stabilmente legati al clan li GO, nelle cui mani confluivano i proventi delle estorsioni e che provvedevano poi a effettuare fra loro riparti e compensazioni. Peraltro rispetto al reato perpetrato ai danni del OT la Corte d' Appello ha registrato (pag. 64) la mancata individuazione di altri complici che si fossero frapposti, come nel caso dell' altra estorsione, fra la vittima e l' imputato, ha di conseguenza ritenuto che quest' ultimo avesse contattato direttamente la persona offesa e ha implicitamente reputato che l' approccio fosse avvenuto con il metodo mafioso previsto dall' aggravante in contestazione per motivi coincidenti a quelli già illustrati rispetto al LL, in ragione della carica intimidatoria che derivava al IO dall' agire quale intermediario del UC;
questa ricostruzione dei fatti deve essere letta e interpretata alla luce di quanto illustrato in precedenza (pagg. 32 e 33), laddove la corte territoriale ha spiegato che il contenuto delle intercettazioni dava conto tanto delle modalità di consumazione delle estorsioni e delle regole di spartizione delle tangenti, quanto delle modalità con cui l' estorsione era stata organizzata e posta in essere, con il diretto intervento del IO ("ho mandato a chiamare AT, si sono messi d'accordo loro"). Quanto detto in precedenza al punto 1.4 in merito al ricorrere dell' aggravante di cui all'art. 7 d.l. 152/1991 sotto entrambi i profili previsti dalla norma vale quindi anche rispetto alla posizione del IO. Si è già detto, al punto 1.1, dell' inutilità per il collegio del gravame di rinnovare l'audizione del OT, in quanto la diversa conclusione a cui la corte è giunta si fonda su un diverso giudizio della congerie istruttoria piuttosto che su una diversa opinione sull' attendibilità della persona offesa.
3. Da quanto sopra consegue il rigetto dei ricorsi in esame, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma in data 27 giugno 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERI SECONDA SEZIONE PENALE Alberto PazzįAlberto Parr Giacomo Fumu 21 LUG 2017 IL A CANCELLance here E R 16 Claudia Pianelli