Sentenza 13 ottobre 2005
Massime • 1
Poichè il procedimento di riesame è preordinato alla verifica dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento cautelare e non anche di quelli incidenti sulla sua persistenza, esula dall'ambito del giudizio di riesame la questione relativa all'inefficacia sopravvenuta dell'ordinanza di custodia cautelare per decorrenza dei termini di fase in relazione alla asserita contestazione a catena.
Commentario • 1
- 1. Le Sezioni unite sulla possibilità di far valere, nel procedimentoGioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
In caso di contestazione 'a catena', la questione di retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare con riguardo all'esecuzione del provvedimento più risalente può essere proposta, in sede di riesame, solo se dal provvedimento successivo risultino tutti gli elementi per la stessa retrodatazione, e a condizione che il termine di durata, per l'effetto, risulti scaduto al momento della nuova contestazione. 1. Due vicende processuali abbastanza simili (cessione continuata di sostanze stupefacenti, istanza di riesame nella quale gli interessati avevano dedotto la perdita di efficacia della custodia cautelare per effetto della retrodatazione del termine di decorrenza, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/10/2005, n. 41044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41044 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 13/10/2005
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONZATTI Alessandro - Consigliere - N. 1495
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - N. 20165/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO EP;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo, in data 8 aprile 2005. Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. Pietro Antonio Sirena.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Gialanella, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 3 marzo 2005, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo dispose la custodia cautelare in carcere di RO EP, indagato per due reati di tentata estorsione, aggravati dal D.Lgs. n. 152 del 1991, articolo 7, ai danni del gruppo imprenditoriale Carrefour, e ai danni di un imprenditore edile.
Avverso tale provvedimento l'indagato propose istanza di riesame, ma il Tribunale di Palermo, con ordinanza dell'8 aprile 2005, la respinse, dichiarando inammissibile l'eccezione relativa alla violazione del disposto dell'articolo 297 c.p.p., e affermando che sussistevano gravi indizi di colpevolezza a carico del RO in ordine alle due tentate estorsioni, consistenti in alcune intercettazioni ambientali dei colloqui effettuati dallo stesso indagato e da alcuni altri coindagati, nonché nelle investigazioni effettuate dalla polizia giudiziaria.
Ricorre per cassazione il difensore del RO deducendo:
a) violazione dell'articolo 606, comma 1, lettera b), c.p.p., in relazione agli articoli 309 e 297, comma 3, e art. 303, numero 3, comma 1, lettera a), c.p.p.. Il ricorrente sostiene che i giudici del
Tribunale di Palermo avrebbero errato ad affermare che "esula dall'ambito del giudizio di riesame la questione relativa all'efficacia sopravvenuta dell'ordinanza di custodia cautelare per decorrenza dei termini di fase in relazione ad asserita contestazione a catena, in quanto tale vizio processuale non intacca l'intrinseca legittimità dell'ordinanza, ma agisce sul piano dell'efficacia della misura cautelare".
E infatti, secondo la tesi difensiva, dall'effetto interamente devolutivo che caratterizza l'impugnazione per riesame consegue che il Tribunale, al quale è conferito il potere di annullare, riformare o confermare il provvedimento impugnato anche per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso, avrebbe dovuto verificare l'assenza dei presupposti legittimanti l'avvenuta adozione della misura cautelare personale emessa nei confronti del RO.
La censura è infondata.
Questo Collegio ritiene, infatti, di aderire al principio giurisprudenziale stabilito dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui "poiché il procedimento di riesame è preordinato alla verifica dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento cautelare, e non anche di quelli incidenti sulla sua persistenza, non è consentito dedurre con tale mezzo di impugnazione la successiva perdita di efficacia della misura derivante dalla mancanza o invalidità di successivi adempimenti;
ne consegue che esulano dall'ambito del riesame le questioni relative a mancanza, tardività o comunque invalidità dell'interrogatorio previsto dall'articolo 294 c.p.p., le quali, inerendo a vicende del tutto avulse dall'ordinanza oggetto del gravame, si risolvono in vizi processuali che non ne intaccano l'intrinseca legittimità ma, agendo sul diverso piano della persistenza della misura, ne importano l'estinzione automatica che deve essere disposta, in un distinto procedimento, con l'ordinanza specificamente prevista dall'articolo 306 c.p.p., suscettibile di appello ai sensi dell'articolo 310 c.p.p." (Cass. pen., Sez. un., 5 luglio 1995, Galletto, RV 202015; conformi: Cass. pen., sez. 6^, 17 novembre 1998, Di Matteo, RV 212686; Cass. pen., sez. 6^, 22 maggio 2003, Dzemaili, RV 226286;). Ed è evidente che alla stregua del principio su esposto, la doglianza di che trattasi non può trovare accoglimento nel presente giudizio.
b) Violazione dell'articolo 606, comma 1, lettera e), c.p.p., per manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente sostiene che la vicenda relativa alla Carrefour sarebbe riconducibile ad una normale vendita di un terreno, posta in essere dai familiari del RO a favore di quella società e, per di più, in un periodo (anno 2000) in cui quest'ultimo si trovava in stato di detenzione;
e assume che da un attento esame delle intercettazioni utilizzate dai giudici del merito "non risultano elementi idonei a ravvisare una responsabilità dell'indagato per la tentata estorsione ai danni della Carrefour".
Per dimostrare la correttezza della sua tesi, il ricorrente ha peraltro analizzato alcune delle suddette intercettazioni, riportandone in qualche occasione i brani, (e in particolare di quelle del 1 febbraio, 11 maggio, 13, 29 e 30 ottobre, e del 13 novembre 2001); ed è giunto alla conclusione che "alla luce di un loro attento esame, appare evidente che un ragionamento esente da vizi logici avrebbe dovuto indurre i giudici di prime cure a escludere un coinvolgimento del RO nella vicenda in esame", giacché questa sarebbe "da inquadrare nell'ambito di una normale trattativa commerciale tra l'odierno ricorrente e il rappresentante della predetta azienda, finalizzato alla vendita di un terreno di proprietà della moglie" dell'indagato, apparendo evidente che - "se così non fosse, si arriverebbe al paradosso di RO che tenta di estorcere se stesso". La censura è infondata.
E infatti, come si è cennato, il ricorrente lamenta in buona sostanza che i giudici del merito avrebbero male interpretato il contenuto di alcune intercettazioni, giungendo in tal modo ad affermare erroneamente che sussistevano a carico del RO gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di che trattasi. E però, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "in tema di intercettazioni telefoniche, la interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae alla valutazione del sindacato di legittimità se tal valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza" (Cass. pen., sez. 5, 3 dicembre 1997, Viscovo, RV 209566; conforme:
Cass. pen., sez. 6, 12 dicembre 1995, Falsone, RV 205661). E poiché ad avviso di questo Collegio non sono ravvisabili profili di contraddittorietà o di incongruità logica del provvedimento impugnato sul punto, ne consegue l'infondatezza della doglianza difensiva.
Con riferimento, invece, alla tentata estorsione ai danni di un imprenditore edile e in favore della "Castello edilizia", il ricorrente assume che non sarebbe "emerso nel corso delle indagini preliminari alcun elemento in base al quale potesse essere dimostrato alcun legame" tra il RO e la ditta suddetta, atteso che non sarebbe provato alcun tipo di rapporto tra il primo e i titolari della seconda;
mancherebbero, inoltre, secondo la tesi difensiva "elementi probatori dai quali risulti che la ditta a favore della quale veniva posta in essere l'attività di estorsione fosse proprio la "Castello edilizia".
Infine, sempre secondo il ricorrente, "un ragionamento esente da vizi logici avrebbe dovuto indurre il Tribunale a escludere la responsabilità del RO per un episodio il cui primo atto sarebbe certamente riconducibile a soggetti che nulla hanno a che vedere con lo stesso e che sarebbe, per di più, collocabile temporalmente in un periodo in cui l'indagato si trovava in stato di detenzione (dicembre 1999)",
Ma anche queste censure sono inammissibili.
Il ricorrente, infatti, attraverso la pretestuosa deduzione del vizio di manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata, ha tentato di ottenere una rivalutazione delle degli elementi utilizzati dai giudici del riesame (e in particolare delle intercettazioni ambientali del coindagato SC e dagli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria), che si risolverebbe in un sostanziale nuovo giudizio sul fatto;
e tale giudizio, per costante giurisprudenza di questa Corte, è sottratto, come tutte le valutazioni di merito, al sindacato di legittimità della Cassazione. Ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento;
inoltre, poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dall'articolo 94, comma 1 bis, c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 94 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 ottobre 2005. Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2005