Cass. pen., sez. II, sentenza 13/10/2005, n. 41044
CASS
Sentenza 13 ottobre 2005

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Massime1

Poichè il procedimento di riesame è preordinato alla verifica dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento cautelare e non anche di quelli incidenti sulla sua persistenza, esula dall'ambito del giudizio di riesame la questione relativa all'inefficacia sopravvenuta dell'ordinanza di custodia cautelare per decorrenza dei termini di fase in relazione alla asserita contestazione a catena.

Commentario1

  • 1Le Sezioni unite sulla possibilità di far valere, nel procedimento
    Gioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    In caso di contestazione 'a catena', la questione di retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare con riguardo all'esecuzione del provvedimento più risalente può essere proposta, in sede di riesame, solo se dal provvedimento successivo risultino tutti gli elementi per la stessa retrodatazione, e a condizione che il termine di durata, per l'effetto, risulti scaduto al momento della nuova contestazione. 1. Due vicende processuali abbastanza simili (cessione continuata di sostanze stupefacenti, istanza di riesame nella quale gli interessati avevano dedotto la perdita di efficacia della custodia cautelare per effetto della retrodatazione del termine di decorrenza, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 13/10/2005, n. 41044
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41044
Data del deposito : 13 ottobre 2005

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