Sentenza 13 novembre 2020
Massime • 1
La proroga di diritto del termine stabilito a giorni, che scada in giorno festivo, prevista dall'art. 172, comma 3, cod. proc. pen., non si applica ai termini dilatori, computabili a giorni liberi, in quanto non sono fissati in vista di un adempimento processuale da compiere entro una specifica scadenza, ma precludono lo svolgimento di una determinata attività prima del decorso di uno spazio temporale minimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/11/2020, n. 3445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3445 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2020 |
Testo completo
03445-2 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da 1491 Sent. n. GIOVANNA VERGA Presidente sez. ANDREA PELLEGRINO Relatore CC-13/11/2020 STEFANO FILIPPINI R.G.N. 25201/2020 IGNAZIO PARDO MASSIMO PERROTTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti, con due distinti atti, nell'interesse di SI SA, n. a Misterbianco il 26/03/1967, rappresentato ed assistito dall'avv. Giuseppe Ragazzo e dall'avv. Alessandro Ricci, di fiducia, avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania, quinta sezione penale in funzione di giudice del riesame, n. 1101/2020, in data 22/06/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Andrea Pellegrino;
letta la memoria difensiva contenente motivi aggiunti a firma avv. Alessandro Ricci, pervenuta in data 23/10/2020; preso atto della richiesta difensiva di trattazione orale in data 05/11/2020 con memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale ivi allegata;
letta la requisitoria scritta ex art. 23 d.l. n. 137 del 2020 con la quale il Sostituto procuratore generale Valentina Manuali ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
1 preso atto della sopravvenuta dichiarazione, pervenuta in data 10/11/2020, di rinuncia alla presenza e alla discussione orale da parte dell'avv. Ricci. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 22/06/2020, il Tribunale di Catania annullava nei confronti di SA SI la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al capo 1 (capo ed organizzatore dell'associazione a delinquere di stampo mafioso, nella specie gruppo Limeri della famiglia TA, dal febbraio 2017 al marzo 2018) e la confermava in relazione al capo 3 (estorsione aggravata in concorso aggravata dall'art. 416 bis. 1 comma 2 cod. pen.).
2. Avverso detta ordinanza, nell'interesse di SA SI, viene proposto, con due distinti atti, ricorso per cassazione.
2.1. Ricorso a firma avv. Di Mauro. Lamenta il ricorrente: -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 309, comma 8 e 324, comma 6 cod. proc. pen., con conseguenziale violazione del diritto di difesa (primo motivo); -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273 e 292, comma 2 cod. proc. pen. (secondo motivo); -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. (terzo motivo); -violazione dell'art. 275 cod. proc. pen. per inadeguatezza ed eccessiva gravità della misura cautelare applicata (quarto motivo).
2.1.1. In relazione al primo motivo, si insiste nell'eccezione di nullità dell'avviso di fissazione udienza per mancato rispetto dei termini a comparire, essendo stato detto decreto notificato al difensore alle ore 14.10 del 18 giugno 2020, con impossibilità di accedere in cancelleria per svolgere attività difensiva;
parimenti, medesima impossibilità si era verificata anche il 21 giugno 2020, essendo quest'ultimo giorno festivo. L'udienza camerale, pertanto, avrebbe dovuto tenersi dopo il 22 giugno 2020 per consentire l'effettività del diritto di difesa.
2.1.2. In relazione al secondo motivo, si censura la ritenuta gravità indiziaria in relazione al capo 3), non avendo il ricorrente realizzato alcun comportamento estorsivo ai danni della ditta GM Gas 2 ovvero di avervi partecipato a titolo di concorso morale.
2.1.3. In relazione al terzo motivo, si contesta la ricorrenza di esigenze cautelari attesa la risalenza dei fatti in contestazione (anno 2017) e la mancanza di attualità del pericolo di recidiva.
2.1.4. In relazione al quarto motivo, si censura l'adozione della misura cautelare massima, avuto riguardo alle circostanze del fatto e al comportamento ammissivo dell'indagato, elementi che avrebbero dovuto indurre all'applicazione della custodia inframuraria, anche mediante il controllo elettronico ex art. 275 bis, comma 1 cod. proc. pen.
2.2. Ricorso a firma avv. Ragazzo. Lamenta il ricorrente: -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 629 cod. pen. e 125, comma 3 cod. proc. pen. (primo motivo); -nullità dell'ordinanza ex art. 292, comma 2 lett. c) e c bis) cod. pen.; insussistenza delle esigenze cautelari nonché della proc. presunzione di pericolosità operata ex art. 275 comma 3 cod. proc. pen. (secondo motivo); -violazione dei criteri di adeguatezza e di proporzionalità della misura (terzo motivo).
2.2.1. In relazione al primo motivo, si censura l'ordinanza impugnata che non ha chiarito quale condotta il ricorrente avrebbe posto in essere nell'ambito della contestata estorsione, non avendo in particolare posto in essere alcuna attività di partecipazione alla riscossione del rateo.
2.2.2. In relazione al secondo motivo, si evidenzia come il Tribunale, a fronte di precise doglianze difensive, non ha indicato le ragioni per le quali le esigenze cautelari non potessero essere salvaguardate con misure meno afflittive. Due sono gli elementi da tenere in considerazione ai fini del giudizio prognostico circa la sussistenza del "concreto pericolo" di reiterazione: specifiche modalità e circostanze del fatto e personalità dell'indagato. Parametri che devono essere valutati congiuntamente. L'ordinanza impugnata, invece, fonda l'esigenza di prevenzione soltanto sul titolo del reato, senza tener conto della personalità dell'indagato, quale può desumersi dal certificato del casellario giudiziale e da quello dei carichi pendenti e che, dal momento dei fatti ad oggi, non risulta aver commesso altri 3 reati dedicandosi ad una regolare attività lavorativa.
2.2.3. In relazione al terzo motivo, si censura l'omessa valutazione dell'adeguatezza e congruità di misure meno afflittive di quella massima.
2.3. Nella memoria contenente motivi aggiunti pervenuta in data 23/10/2020, la difesa del ricorrente evidenzia come la vicenda de qua sia sintetizzabile nei termini che seguono: a) le persone offese subiscono una richiesta estorsiva da appartenenti al gruppo criminale X (gruppo di Mascalucia); b) al momento del pagamento del dazio illecito, interviene improvvisamente un soggetto che in ipotesi sarebbe appartenente al diverso gruppo criminale Y (gruppo di Lineri) il quale si appropria della somma richiesta con un comportamento definito "azzampo"; c) solo in seguito a ciò, il ricorrente interviene affinchè il soggetto che si è appropriato della somma la restituisca agli appartenenti del gruppo X che ha dato genesi alla vicenda estorsiva;
d) l'intervento del ricorrente si colloca in un segmento temporale successivo al doppio momento consumativo dell'estorsione da parte di altri;
e) l'ordinanza impugnata non lascia emergere né esplicita elementi che consentano di ravvisare alcuna concorsualità del ricorrente in nessuno dei due momenti consumativi dell'estorsione (richiesta e conseguimento del profitto) ma solo, appunto, nell'intervento recuperatorio della somma a favore del gruppo criminale X che aveva dato genesi alla condotta estorsiva. In sintesi, il ricorrente non ha agevolato il "pagamento" ma il verificarsi di una condizione causale successiva che ha consentito solo dopo detto pagamento che l'estorsore "primario", la cui volontà contraria a quanto precedentemente verificatosi in suo danno è pacifica a dimostrazione che non vi era accordo con chi ha materialmente riscosso, ricevesse la somma;
ma tale condotta post factum, non causalmente rilevante per la verificazione dello stesso e, quindi, per l'esaurirsi della consumazione del delitto, esula dalla rilevanza penale a titolo di concorso nel precedente delitto di estorsione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili.
2. Ritiene il Collegio, a fronte di deduzioni che invocano almeno 4 in parte principi estranei alla fase cautelare, di dover chiarire, in linea generale, i limiti di sindacabilità da parte di questa Suprema Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla libertà personale. Invero, secondo l'orientamento consolidato di questa Suprema Corte, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce al giudice di legittimità alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonchè del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: a) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
b) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr., Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, Tontoli e altro, Rv. 201840; Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760). Inoltre, il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di 5 colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 1, n. 1700 del 20/03/1998, Barbaro e altri, Rv. 210566), nè possono essere dedotte come motivo di ricorso per cassazione avverso il provvedimento adottato da! tribunale del riesame pretese manchevolezze o illogicità motivazionali di detto provvedimento, rispetto a elementi o argomentazioni difensive in fatto di cui non risulti in alcun modo dimostrata l'avvenuta rappresentazione al suddetto tribunale, come si verifica quando essa non sia deducibile dal testo dell'impugnata ordinanza e non ve ne sia neppure alcuna traccia documentale quale, ad esempio, quella costituita da eventuali motivi scritti a sostegno della richiesta di riesame, ovvero da memorie scritte, ovvero ancora dalla verbalizzazione, quanto meno nell'essenziale, delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell'udienza tenutasi a norma dell'art. 309, comma 8, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 1786 del 05/12/2003, dep. 2004, Marchese, Rv. 227110).
3. Ricorso a firma avv. Di Mauro.
3.1. Manifestamente infondato è il primo motivo. Il Tribunale del riesame ha correttamente applicato il principio affermato dalla Suprema Corte secondo cui la proroga di diritto del termine stabilito a giorni, che scada in giorno festivo, prevista dall'art. 172 comma 3 cod. proc. pen., non si applica ai termini dilatori, computabili a giorni liberi, in quanto non sono fissati in vista di un adempimento processuale da compiere entro una specifica scadenza, ma precludono lo svolgimento di una determinata attività prima del decorso di uno spazio temporale minimo (Sez. 6, n. 15815 del 02/03/2005, Cadoni ed altro, Rv. 231355, nella quale il predetto principio è stato affermato in relazione al termine di cui all'art. 309 comma 8 cod. proc. pen. stabilito per la notifica dell'avviso della data dell'udienza fissata per il riesame). Ne consegue che la prescrizione che nel procedimento di riesame gli avvisi siano comunicati e notificati almeno tre giorni prima della relativa udienza camerale (art. 309, comma 8 cod. proc. pen.) può dirsi osservata anche quando come nel caso che ci occupa sia festivo - l'ultimo dei tre giorni liberi rimasti a disposizione delle parti (Sez. 2, n. 6 47835 del 05/11/2003, Platania, Rv. 227736). Nella fattispecie, avuto riguardo alla data di notifica dell'avviso (18/06/2020), la difesa ha avuto tre giorni liberi interi (19, 20 e 21 giugno 2020) prima della celebrazione dell'udienza camerale avvenuta in data 22/06/2020. 3.2. Del tutto aspecifico e comunque manifestamente infondato è il secondo motivo. Ferme le valutazioni espresse in premessa, evidenzia il Collegio come le Sezioni Unite di questa Corte Suprema (sent. n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828) abbiano chiarito che «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (in motivazione, la S.C., dopo aver premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza come la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza). Tale orientamento, dal quale l'odierno Collegio non intende discostarsi, ha trovato conforto anche in pronunce più recenti di questa Suprema Corte (cfr., Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460). Ne consegue che l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 7 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Come si è visto, infatti, il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698). Orbene, nel caso in esame, l'ordinanza esaminata risulta avere adeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari, averli ricondotti ad unità attesa la loro concordanza e, con motivazione assolutamente logica, avere ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente in ordine al reato allo stesso contestato al capo 3), riconoscendo come la concludenza e l'efficacia probatoria dei rilevanti elementi probatori a carico dell'indagato, quali evidenziati dal giudice di prime cure e rivisitati in seconda istanza, fosse ampiamente idonea a resistere e superare gli elementi a discarico introdotti dalla difesa implicitamente disattesi per evidente irrilevanza sul decisum, per come argomentato. Con dette argomentate ed analitiche conclusioni, la parte omette di confrontarsi, preferendo la "strada", conducente all'inammissibilità, della mera reiterazione dei motivi fatti valere in sede di ricorso avanti al Tribunale del riesame.
3.3. Aspecifico e manifestamente infondato è il terzo motivo. Il Tribunale, con motivazione del tutto congrua e priva di vizi logico-giuridici, ha ritenuto di dover confermare il giudizio in ordine alla ricorrenza ed attualità delle esigenze cautelari avuto riguardo alla intrinseca gravità e modalità dei fatti commessi "realizzati in modo spregiudicato e con modalità mafiose, dell'inserimento della vicenda in contesti criminali radicati sul territorio e della vicinanza del ricorrente ad una storica organizzazione mafiosa ...". Ad aggravare la posizione del SI si è ritenuto che vi concorra "la biografia penale dello stesso, già attinto da precedenti penali per rapine, estorsione, 8 detenzione e porto illegale di armi e associazione mafiosa, attestanti il pregresso ricorso al crimine ed il permanente inserimento delle stesso in contesti associativi, che, unitamente alla spregiudicatezza dello stesso manifestata nel corso delle attività sottoposte ad indagine, ne tratteggiano una spiccatissima indole criminale. Né appare sufficiente al fine di neutralizzare le prospettate esigenze cautelari il mero decorso del tempo, posto che la gravità delle condotte contestate, la naturalezza con cui le stesse sono state poste in essere dal ricorrente, l'estrema vicinanza dello stesso al clan TA e la personalità del ricorrente rendono recessivo il mero dato del tempo, nell'ambito peraltro di un regime presuntivo, il cui superamento impone la prospettazione di elementi di segno positivo": elementi che non sono stati ravvisati dai giudici né - prima ancora sufficientemente dedotti - dalla parte. Infine, il Tribunale risulta essersi conformato al pienamente condiviso orientamento di questa Suprema Corte, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, la concretezza postula che il pericolo di reiterazione del reato non sia ipotizzabile in astratto ma sia desunto da elementi di fatto esistenti (cfr., Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, dep. 2017, Verga, Rv. 269684; Sez. 2, n. 47891 del 07/09/2016, Vicini e altri, Rv. 268366; Sez. 2, n. 53645 del 08/09/2016, Lucà, Rv. 268977; Sez. 6, n. 8211 del 11/02/2016, Ferrante e altri, Rv. 266511; Sez. 3, n. 12477 del 18/12/2015, Mondello, in motivazione), mentre l'attualità di esso deve essere affermata qualora - all'esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi, non sottoposto a misure appaia probabile, anche se non ove - imminente, la commissione di ulteriori reati;
ne deriva che il requisito dell'attualità del pericolo, può sussistere anche quando l'indagato non disponga di effettive ed immediate opportunità di ricadute (cfr., Sez. 2, n. 44946 del 13/09/2016, Draghici e altro, Rv. 267965; Sez. 2, n. 26093 del 31/03/2016, Centineo, Rv. 267264), atteso che la valutazione prognostica in parola non richiede la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216). Orientamento giurisprudenziale che - per le ragioni dianzi esposte - si ritiene di dover privilegiare rispetto a quello che postula che, per l'attualità del pericolo, 9 non sia più sufficiente il riconoscimento dell'alta probabilità di tornare a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, essendo invece necessario prevedere che all'indagato si presenti effettivamente un'occasione prossima per compiere ulteriori delitti della stessa specie (cfr., Sez. 3, n. 34154 del 24/04/2018, Ruggerini, Rv. 273674; Sez. 6, n. 24779 del 10/05/2016, Rando, Rv. 267830).
3.4. Aspecifico e manifestamente infondato è il quarto motivo. Anche sulla scelta della misura il provvedimento impugnato risulta ineccepibile, essendosi evidenziata l'ineludibilità della misura cautelare massima, in considerazione dell'eccessiva libertà caratterizzante le misure meno gravose e dell'intrinseca proporzionalità della custodia carceraria rispetto alla valutata gravità del fatto e all'entità della pena prevedibilmente irrogabile all'esito del giudizio di merito.
4. Ricorso a firma avv. Ragazzo.
4.1. Manifestamente infondato è il primo motivo. Sul punto si rimanda alle valutazioni e alle conclusioni assunte nel precedente paragrafo 3.2. del considerato in diritto relativo al secondo motivo svolto nel ricorso a firma avv. Di Mauro.
4.2. Manifestamente infondati sono anche il secondo ed il terzo motivo, trattabili congiuntamente per connessione delle questioni trattate. Sul punto si rimanda alle valutazioni e alle conclusioni assunte nei precedenti paragrafi 3.3. e 3.4. del considerato in diritto relativi al terzo e al quarto motivo svolto nel ricorso a firma avv. Di Mauro.
4.3. Manifestamente infondati sono i motivi aggiunti a firma avv. Ricci. In relazione a questi ultimi, oggetto della memoria pervenuta in data 23/10/2020 - sostanzialmente riproduttivi del primo motivo del ricorso principale dell'avv. Di Mauro - il Collegio intende precisare come gli stessi mutuino la loro inammissibilità da questi ultimi, e ciò anche a voler tacere della congruità delle risposte che le critiche ivi articolate trovano nella motivazione della sentenza impugnata. Ed invero, l'imprescindibile vincolo che esiste fra detti motivi e quelli su cui si fonda l'impugnazione principale (cfr., Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono ed altri, Rv. 210529; Sez. 2 n. 17693 del 17/01/2018, Corbelli, Rv. 272821) comporta che il vizio radicale da cui sono inficiati questi 101 0 N ultimi non possa essere tardivamente sanato dai primi (cfr., Sez. 2, n. 34216 del 29/04/2014, Cennamo e altri, Rv. 260851; Sez. 6, n. 47414 del 30/10/2008 Arruzzoli e altri, Rv. 242129), anche ove i motivi aggiunti valgano, in teoria, a colmare i difetti di quelli originali (Sez. 5, n. 8439 del 24/01/2020, Lucarelli, Rv. 278387).
5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro duemila. Manda la cancelleria agli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 13/11/2020 Il Consigliere estensore Il Presidente GIOVANNA VERGA ANDREA PELLEGRINO An deleng DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 27 GEN. 2021 CANCELLERE Claudia Plansli 11