Sentenza 24 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/04/2001, n. 6016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6016 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2001 |
Testo completo
ITALIANA6016 /0 1 REPUBBLIC IN NOME DEL P LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Corfu hale оли Pupherto - Ris. SEZIONE PRIMA CIVILE davni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 11958/99 Presidente Dott. Vincenzo BALDASSARRE Consigliere Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cron.13020 Dott. Giovanni VERUCCI - Rel. Consigliere Rep. 2187 Dott. Francesco RI FIORETTI Consigliere Ud. 15/02/01 Dott. Giuseppe RI BERRUTI Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SEN TENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti 3000 il 24 APR. 2001 IC NT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IL CANCELLIERE CHIANA 48, presso l'avvocato BOZZI S., rappresentato e difeso dall'avvocato DE CHIARO DOMENICO, giusta DEega a margine DE ricorso;
LIRE 1500 ricorrente
contro
RENTMACCHINE Srl in liquidazione ora BARCLAYS CIMINO D873214 LEASING SpA, in persona DE liquidatore pro tempore, 0879215 elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso l'avvocato GIAN ROBERTO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE *2001 CALDARA, che la rappresenta e difende unitamente ย Richiesta copia esecutiva 414 dal Sig. CALDABA all'avvocato DANIELE DI MARCO, giusta DEega a margine per dirity 2.24002+6 27 SET 2001 1 IL CANCELLIERE DE controricorso;
controricorrente -
contro
BANCA DEL CIMINO SpA, ISTITUTO DI CREDITO DELLE CASSE RURALI ED ARTIGIANE - I.C.C.R.E.A. SpA;
intimati avversO la sentenza n. 126/99 DEla Corte d'Appello di ROMA, depositata il 19/01/99; udita la relazione DEla causa svolta nella pubblica udienza DE 15/02/2001 dal Consigliere Dott. Giovanni VERUCCI;
udito il P.M. in persona DE Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'inammissibilità 0, in subordine, per il rigetto DE ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 30 settembre 1988, NT RD conveniva in giudizio, dinanzi al tribunale di Velletri, la AY NO NG s.p.a. (poi tra- sformatasi in Rentmacchine s.r.l.), esponendo di essere stato debitore DEla società convenuta di somme portate LIRE 2000 da due effetti cambiari con scadenza al 31 agosto 1986 CANCELLERI e di avere concordato il rinnovo dei titoli, nel senso che avrebbe rimesso alla AY due nuove cambiali BF399423 DElo stesso importo e con scedenze successive, nonchè BF399422 AE997743 2 AE997742 una somma di denaro a titolo di interessi, mentre la società avrebbe contestualmente richiamato i vecchi ti- toli. Ciò nonostante, questi ultimi erano stati prote- stati: lo RD chiedeva, quindi, che la società fosse condannata al risarcimento dei danni. Costituitasi, la AY si opponeva alla domanda, facendo presente che soltanto il 1° settembre 1986 le erano pervenuti i nuovi effetti ed un assegno per gli interessi sebbene avesse dato subito disposizioni alla CA DE NO (presso cui aveva posto all'incasso le cambiali) per il richiamo dei titoli medesimi, questi erano stati protestati il successivo 3 settembre. Il Tribunale adito, con sentenza DE dicembre 1993, condannava la AY al pagamento, in favore DElo RD, DEla complessiva somma di lire 7.162.520 a titolo di risarcimento DE danno (di cui lire 2.162.520 per inedempimento alla convenzione di rinnovo e lire 5.000.000 per danno alla reputazione commerciale). L'impugnazione proposta dalla soc. Rentmacchine ve- niva accolta, con sentenza DE 19 gennaio 1999, dalla Corte d'Appello di Roma, che, in riforma DEla decisio- ne di primo grado, rigettava la domanda avanzata dallo RD. La Corte territoriale osservava che era fondata la 3 пошная doglianza DEla società relativa alla promessa attinen- te all'assolvimento DEl'onere probatorio circa la data di ricezione DEla raccomandata contenente le nuove cambiali, spedita dallo RD il 7 agosto 1986: la prova al riguardo, infatti, gravava sullo stesso Zic- cardi e non sulla società, come erroneamente ritenuto dal Tribunale. Secondo la Corte romana, affinchè la AY potesse ritirare le cambiali Occorreva che i titoli in rinnovo le pervenissero tempestivamente, fosse entratq avendo termine solo dal giorno in cui ne dimostrato sul in possesso: lo RD nulla aveva punto, mentre era stata acquisita la testimonianza di UC IO, dipendente DEla società di leasing, se- condo cui il plico era pervenuto il 1° settembre 186; in difetto di elementi probatori di segno contrario, tale dichiarazione doveva ritenersi valida. Infine, la Corte territoriale precisava che lo RD avrebbe potuto spedire la raccomandata con avviso di ricevimen- to, ovvero chiedere all'ufficio postale la certifica- zione sulla consegna DE plico, sì da fornire la prova richiesta. Per la cassazione di tale sentenza lo RD ha proposto ricorso con un unico motivo. Resiste la SOC. Rentmacchine con controricorso. 4 MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo, denunciando vizio di motivazio- ne circa l'onere DEla prova, il ricorrente lamenta che la Corte territoriale non abbia considerato che ilpro- blema non era quello di stabilire se la AY avesse 0 meno ricevuto la raccomandata (con le nuove cambiali) il 1° settembre '86, ma in qual giorno fosse arrivata a destinazione a decorrere dal 7 agosto, data in cui era stata spedita: in altri termini, se in quel periodo la società fosse rimasta chiusa per ferie, circostanza che non incombeva ad esso RD dimostrare, gravando sulla AY l'onere di provare il contrario. Secondo il ricorrente, quindi, il ragionamento se- guito dalla Corte romana è inficiato da violazione di legge, perchè l'errore nella valutazione DEle prove a- sume connotati che lo accumunano ai vizi motivazionali: in particolare, la teste IO non era attendibile, avendo un evidente interesse nel giudizio ai sensi DEl'art. 246 c.p.c. e non si comprende la ragione per la quale la AY non ha esibito i libri di carico e scarico DEla corrispondenza. Infine, lo RD deduce li ritari che il giudice di merito avrebbe dovuto riferirsi ai principi in tema di presunzioni, considerando fatto no- li to la spedizione DEla raccomandata il 7 agosto '86 e dando certo il fatto ifucho che gli uffici DEla 5 AY erano rimasti chiusi per ferie. Indipendentemente dall'obiettiva incertezza se vie- ne denunciato un vizio di motivazione, ovvero un avio- lazione di legge (od entrambi), il ricorso va dichiara- to inammissibile sulla base DEle seguenti considera- zioni. Anzitutto, Occorre ribadire che il vizio di cui all'art. 360 n. 5 non conferisce a questa Corte il po- tere di riesaminare e valutare autonomamente il merito DEla causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e DEla correttezza giuridica, le argomentazioni svolte dal giudice DE merito, al quale esclusivamente spetta individuare le fonti DE proprio convincemeato, esaminare le prove, controllarne l'attendibilità e concludenza, scegliere tra le risul- tanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimo- strare i fatti in discussione: con tale vizio, quindi, non può farsi valere la non rispondenza DEla ricostru- zione dei fatti al convincimento DEla parte e, in par- ticolare, non può proporsi un migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti (SS.UU. 5802/98, non- chè Cass. 5806/2000 e 12960/97). Alla stregua di tale principio, la critica DE ri- corrente si risolve, all'evidenza, nella propsettazione di una valutazione DEle risultanze probatorie diversa da quella data, con motivazione logica e congrua, dalla Corte territoriale, con particolare riferimento alla data in cui erano pervenute alla AY le cambiali in rinnovo di quelle scadute il 31 agosto' 86, secondo lità il giudice di merito ha correttamente Osservato la testimonianza resa dalla IO, sulla cui attendibi- Wor che v'era motivo di dubitare, in mancanza di elementi probatori di segno contrario. Un altro profilo di inammissibilità DE ricorso è costituito proprio dalla censura relativa alla deposi- zione testimoniale DEla IO, alternativamente pro- 246 c.p.c. e come spettata come incapacità ex art. inattendibilità: pur richiamando, infatti, il principio secondo cui l'interesse che dà luogo ad incapacità a testimoniare è solo quello giuridico, concreto ed at- tuale, che comporta о una legittimazione principale a proporre l'azione, ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire nel giudizio promosso da altri controin- teressati, il ricorrente si limita a dedurre l'inattendibilità DEla IO perchè asseritamente inte- ressata alla causa, in quanto sarebbe evidente la sua responsabilità per aver ritirato con ritardo la racco- mandata, ove quest'ultima fosse arrivata antecedente- . M mente al 1° settembre '86, deduzione che contrasta con il principio secondo cui non configura incapacità a te- 7 stimoniare l'esistenza più o meno certa - di un qual- che interesse in relazione a situazioni e rapporti di- versi da quello oggetto DEla controversia, sia pure in qualche modo connessi ad essa (cfr. Cass. 491/2001, 4818/98 e 8605/95). E' agevole osservare, comunque, che una cosa è la capacità a testimoniare ed altre l'attendibilità DE medesimo teste e che per entrambe la valutazione è ri- messa al giudice di merito, con insindacabilità in sede di legittimità se congruamente motivata (tra le ultime, Cass. 15526/2000 e 13567/99): dovendosi anche conside- rare che il ricorrente fonda la critica, sotto entrambi i profili, su di una presunta responsabilità DEla IO, che il giudice di merito non avrebbe potuto nè dovuto ravvisare nella mera qualità di dipendente DEla soc. AY. D'altro conto, che quest'ultima fosse chiusa per ferie nel periodo compreso tra il 7 agosto ed il 1° settembre '86 è questione nuova, non risultando propo- sta nel giudizio di merito (stando alla sentenza impu- gnata) trattasi du un ulteriore profilo di inammissi- bilità DE ricorso, non potendo essere dedotte, in sede di legittimità, questioni non portate all'attenzione e decisione DE giudice di merito e che implichino accer- tamenti fattuali. 8 Quanto alla mancata produzione, da parte DEla Bar- clays, DE registro DEla corrispondenza, il ricorrente 4i limita ad esporre una lamentela, senza farsi carico DEla motivazione adottata sul punto dalla Corte romana ed incentrata nella considerazione che la società non aveva tale onere. Infine, va rilevato che la prospettazittazione presuntivoDEl'adottabilità di un ragionamento anch'essa questione nuova e che, in ogni caso, lo Zic- cardi non spiega come il giudice di merito avrebbe po- tuto e dovuto pervenire, sulla base DEla sola data di spedizione DEla raccomandata, ad affermare con suffi- ciente grado di probabilità che gli uffici DEla Bar- clays erano rimasti chiusi. Dall'inammissibilità DE ricorso deriva la condanna DElo RD alle spese DE giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Corte dichiara inammissibile il ricorso e con- La danna il ricorrente alle spese DE giudizio di cassa- zione, che liquida in lire. 334. 600- oltre lire 1.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2001. Il Consigliere relatore Il Presidente Giovanni Vincenzo Baldassarre чий erucci King Baldasam 9 % segue DEPOSITATA IN CANCELLERIA 24 APR. 2001 IL CANCELLIERE LA Di ZZ Oggi, Маже 26 IL CANCELLIERE RI DiZZ До дного Serie 4Registrato in 19 LUG. 2001 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 60000 an34682 310000 versate £. 310.000 trecentodiecimila > (lire P. 11 Dirigente Area Servizi (Dott.ssa RI Grazia DI FILIPPO) Responsabile Servizia Alti Giudiziari (DCM RAGGICHINI) Device