Sentenza 2 marzo 2005
Massime • 1
La proroga di diritto del termine stabilito a giorni, che scada in giorno festivo, prevista dall'art. 172 comma terzo cod. proc. pen., non si applica ai termini dilatori, computabili a giorni liberi, in quanto non sono fissati in vista di un adempimento processuale da compiere entro una specifica scadenza, ma precludono lo svolgimento di una determinata attività prima del decorso di uno spazio temporale minimo. (Principio affermato in relazione al termine di cui all'art. 309 comma ottavo cod. proc. pen. stabilito per la notifica dell'avviso della data dell'udienza fissata per il riesame).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/03/2005, n. 15815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15815 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 02/03/2005
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DERIU Luciano - Consigliere - N. 371
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 38780/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA SE, n. 24.03.1951 a Qristano;
CARTA OL, n. 07.06.1967 a Tadasuni (OR);
avverso l'ordinanza emessa il giorno 20.09.2004 dal Tribunale di Milano;
Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e i ricorsi;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Arturo Cortese;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. IACOVIELLO Francesco M., che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito il difensore, avv. D'Agostino, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
FATTO
Con ordinanza del 20.09.2004 il Tribunale di Milano confermava in sede di riesame l'ordinanza del 20.07.2004 con cui il GIP, in rinnovazione della misura già applicata dal GIP del Tribunale di Tempio Pausania in data 08.04.2004, poi riconosciuto incompetente, aveva applicato a CA SE e AR OL la misura cautelare della custodia in carcere per vari delitti in materia di stupefacenti.
Propongono ricorso gli indagati, deducendo, a sensi degli artt. 274, 275 e 292 n. 2 lett. c), c.p.p., il vizio di motivazione sulle esigenze cautelari, posto che, risalendo i fatti ascritti alla fine del 2000, non è configurabile, sotto il profilo della concretezza ed attualità, il ritenuto pericolo di reiterazione dei reati, e il Tribunale non ha al riguardo fornito adeguata risposta ai rilievi difensivi, ne' ha formalmente tenuto conto del tempo trascorso dalla commissione dei delitti.
Il CA invoca anche le sue gravi condizioni di salute. Il AR, a sua volta, denuncia in via pregiudiziale che non è stato rispettato, per la fissazione dell'udienza di riesame, il termine di tre giorni liberi di cui al comma 8^ dell'art. 309 c.p.p., essendo l'ultimo di tali giorni venuto a coincidere con quello dell'udienza del 20.09.2004, per effetto dello slittamento al giorno seguente, in forza del comma 3 dell'art. 172 c.p.p., dell'ultimo giorno previsto del 19.09.2004, siccome giorno festivo.
DIRITTO
I ricorsi sono infondati.
Per quanto concerne, invero, l'eccezione pregiudiziale sollevata dal AR, si osserva che, secondo la prevalente e condivisibile giurisprudenza di questa Corte (Cass. 05.11.2003, Platania;
08.07.2003, Raia;
09.07.1997, PM. In proc. Rea;
05.03.1995, Nimeziebotton;
05.12.1991, Picariello), la proroga di diritto del termine, stabilito a giorni, che scada in giorno festivo, prevista dall'art. 172 comma 3 cod. proc. pen., non si applica ai termini dilatori, disciplinati dal comma quinto del cit. art. 172 e computabili a giorni liberi, come quello di cui all'art. 309 comma 8^ stesso codice stabilito per la notifica dell'avviso della data dell'udienza fissata per il riesame. Tali termini, infatti, sono fissati in funzione non di un adempimento processuale da compiere entro una specifica scadenza (per la quale rileverebbe in modo pregiudizievole la festività dell'ultimo giorno utile), sibbene della preclusione dello svolgimento di una determinata attività prima del decorso di uno spazio temporale minimo.
Circa poi l'allegazione, da parte del CA, di condizioni di salute ostative alla custodia carceraria, deve osservarsi - pregiudizialmente agli stessi rilievi di merito del Tribunale (che ne ha sottolineato la mancata dimostrazione) - che le stesse non possono costituire motivo di censura contro l'ordinanza impositiva della misura coercitiva, ma debbono essere fatte eventualmente valere davanti al giudice competente ex art. 279 cod. proc. pen., in sede di richiesta di revoca o di sostituzione della misura, formulata ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen. (Cass. 30.09.2002, Capogna). Venendo infine alle esigenze cautelari, deve rilevarsi che il Tribunale ha adeguatamente motivato sulla attualità e rilevanza del pericolo di reiterazione dei reati, col riferimento allo stabile inserimento dei ricorrenti (desunto dagli ingenti quantitativi di droga trattati) in un ambiente criminoso di altissimo livello e al connesso carattere radicale della loro scelta criminale, confermato dai precedenti penali anche specifici.
P.Q.M.
visti gli artt. 615 e 616 c.p.p.. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94-1/ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2005