Sentenza 11 dicembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/12/2003, n. 18919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18919 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2003 |
Testo completo
1 8919 / 03 REPUBB CA C.C. 78967 IN NOME DE POPOLO ITALIANO LA CORTE'S SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto sanzione amme. SEZIONE PRIMA CIVILE flauwark Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 22769/01 Presidente Dott. Antonio SAGGIO Dott. AR ADAMO - Consigliere 37973 GRAZIADEI - Consigliere Cron. Dott. Giulio Consigliere Rep. 5029 Dott. Salvatore SALVAGO Dott. Salvatore DI PALMA Rel. Ud. 28/05/2003 Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: IL IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso l'avvocato MARCELLO PIGA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIO MUCCIARELLI, CARLO ENRICO PALIERO, GUIDO MUCCIARELLI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
MINISTERO DEL TESORO E DEL BILANCIO, (ora Ministero Economia e Finanze) in persona del Ministro pro tempore, CONSOB, in persona del Presidente pro tempore 2003 elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 1494 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende ope legis;
- controricorrenti -
avverso il decreto della Corte d'Appello di MILANO, depositato il 19/07/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/05/2003 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito ilper ricorrente l'Avvocato Paliero che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il " rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.1 A seguito di ispezione effettuata dalla CON.SO.B, presso 1'Istituto di credito Mediocredito Lombardo S.p.a. nel corso degli anni 1998-1999, il Mi- nistro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, con decreto del 31 ottobre 2000, irrogò a IO LA, nella sua qualità di membro del c.d.a. dell'Istituto, la sanzione amministrativa pecuniaria di £.36.000.000 per avere commesso una serie di violazioni ai dd. llggss. nn.415 del 1996 e 58 del 1998 ed a con- nessi regolamenti della Consob. Avverso tale decreto il LA propose oppo- " 2 4 sizione dinanzi alla Corte d'Appello di Milano, chie- dendone l'annullamento e contestando nel merito la sus- sistenza delle violazioni addebitategli;
con successive memorie sollevò, tra l'altro, diverse eccezioni di il- legittimità costituzionale aventi ad oggetto la disci- plina legislativa posta a fondamento del decreto oppo- sto. In contraddittorio con il Ministro del Teso- ro e con la CO.N.SO.B., rappresentate difese - che, costi- dall'Avvocatura distrettuale dello Stato -tuitisi, inastarono per la reiezione del ricorso la Corte adita, con decreto del 19 luglio 2001, rigettò l'opposizione e condannò l'opponente al rimborso delle " spese in favore dei resistenti.
1.2 In particolare, la Corte, sulle varie questio- ni - preliminari, pregiudiziali e di merito solleva- - te, ha, per quanto in questa sede ancora rileva, così deciso (con motivazione analoga a quella adottata nel decreto del 10 agosto 2001, relativa all'opposizione di AR LL): A) Ha dichiarato inammissibili nuovi motivi di op- posizione, in quanto proposti non già nel ricorso in- troduttivo in opposizione, ma in successiva memoria. B) Ha dichiarato manifestamente infondate le ecce-- zioni di illegittimità costituzionale relative alle de- 3. I 123 dotte violazioni ai principi di legalità e di tassati- vità da parte degli artt. 43 del d. lgs n. 415 del 1996 e 190 del d. lgs n.58 del 1998. C) Ha respinto l'eccezione preliminare riguardante la responsabilità personale dell'opponente. D) Ha respinto i motivi di opposizione relativi all'applicabilità, alla fattispecie, degli artt. 8 e 11 della legge n. 689 del 1981. -E) Ha respinto il motivo di opposizione relativo alla contestazione afferente ai reimpieghi di liquidi- tà. F) Sulla regolazione delle spese del giudizio ha testualmente osservato: "La ritenuta sostanziale soc- combenza dell'opponente nel presente procedimento ne determina la condanna alla rifusione delle spese pro- cessuali".
1.3 Avverso tale decreto IO LA ha propo- sto ricorso per cassazione, deducendo otto motivi di censura. Resistono, con controricorso, il Ministro dell'economia e delle Finanze e la Commissione Naziona- le per le Società e la Borsa-CO.N.SO.B. MOTIVI DELLA DECISIONE 2.1 Con il primo (con cui deduce: "Art. 111 comma 6 Cost. e 360 comma 1 n. 5 cod. proc. civ.: totale difetto - 4 + • di motivazione del decreto impugnato in merito alla proposta questione di legittimità costituzionale rela- tiva al contrasto con l'art. 25 Cost. della normativa applicata con il provvedimento sanzionatorio") ed il secondo motivo (con cui deduce: "Art. 111 comma 6 Cost. e 360 comma 1 n.5 cod. proc. civ.: totale assenza di motivazione in merito alla prospettata violazione dell'art. 76 Cost. per eccesso di delega da parte della che possono essere esaminatinormativa applicata") - congiuntamente, avuto riguardo alla loro stretta con- nessione - il ricorrente critica la sentenza impugnata, anche sotto il profilo della sua motivazione (cfr., su- pra, n.
1.2 lett.B), riproponendo, in realtà, una dupli- се eccezione di illegittimità costituzionale: a) - in primo luogo, degli artt. 43 del d. lgs. n. 415 del 1996 e 190 del d. lgs. n. 58 del 1998, per assunta violazione dell'art. 25 comma 2 Cost., sotto i profili della viola- zione dei principi di legalità, della riserva di legge e di tassatività relativamente alle fattispecie ammini- strativamente sanzionate: premesso, in particolare, che la disposizione costituzionale ritenuta violata si ap- plicherebbe anche al sistema delle sanzioni amministra- tive punitive, le disposizioni indubbiate di incostitu- zionalità - in quanto qualificabili siccome norme san- zionatorie "in bianco" richiederebbero, inevitabil- ! mente ed illegittimamente, una integrazione di fonte "sublegislativa” e, contestualmente, non delineerebbero con sufficiente predeterminazione il precetto ammini- strativamente sanzionato;
b)- in secondo luogo, delle medesime disposizioni, per assunta violazione dell'art. 76 Cost., in relazione all'art. 3 comma 1 lett. c) della legge n.52 del 1996 (eccesso di delega): in particolare, il ricorrente sostiene che - siccome l'art. 3 comma 1 lett. c) della legge di delegazione di- spone che, "ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi saranno previste sanzioni amministrative e penali per E le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi" l'art. 43 del d. lgs. n. 415 del 1996 (e l'analogo art.190 del d. lgs. n.58 del 1998), nella parte in cui prevede sanzioni amministrative anche per le violazio- ni delle “disposizioni generali o particolari impartite dalla Consob o dalla Banca d'LI", sarebbe privo di supporto nella legge di delegazione. Con il terzo motivo (con cui deduce: "Art. 111 comma 7 Cost. e 360 comma 1 n.3 cod. proc. civ.: erronea interpretazione dell'art. 1 della legge n. 689/1981 in merito alla violazione, da parte del provvedimento sanzionatorio impugnato, del principio di riserva di legge"), il ricorrente critica la sentenza 3 33 impugnata (cfr., supra, n.
1.2 lett.B), sostenendo che l'art. 17 lett. a), d) ed e) del d. lgs. n.415 del 1996 - posto a fondamento delle violazioni contestate ai Mnn.1, 2, 3, 4, 11, 12 e 13 del decreto opposto colli- derebbe, per la genericità delle previsioni ivi conte- nute, con il principio di tassatività della fattispecie amministrativamente sanzionata;
ed inoltre, che l'art. 43 dello stesso decreto non richiama, tra i pre- cetti la cui violazione è sanzionata, lo stesso art. 17. Con il quarto motivo (con cui deduce: "Art. 111 comma 7 Cost. e 360 comma 1 n.3 cod. proc. civ.: erronea interpretazione dell'art. 3 della legge 2 n. 689/1981 in relazione ai criteri di imputazione delle sanzioni irrogate"), il ricorrente critica la sentenza impugnata (cfr., supra, n.
1.2 lett.D), riproponendo la questione della violazione del principio di personalità della responsabilità in materia di illecito amministra- tivamente sanzionato. Con il quinto motivo (con cui deduce: "Art. 111 commi 6 e 7 Cost. e 360 comma 1 n.3 e n.5 cod. proc. civ.: erronea applicazione dell'art.8 della legge n. 689/1981 e totale difetto di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio del concorso di illeci- ti"), il ricorrente critica la sentenza impugnata, an- che sotto il profilo della sua motivazione (cfr., su- t pra, n.
1.2 lett.D), sostenendo che siccome molte del- le contestazioni particolari sarebbero meramente ripro- duttive di contestazioni d'ordine generale, attinenti ad una serie di carenze generali di struttura dell'organizzazione della banca - alla fattispecie avrebbe dovuto essere applicata la disciplina del con- corso formale di illeciti amministrativi, dettata dall'art. 8 della legge n.689 del 1981: in particolare, sottolinea che, "con riferimento alle doglianze presen- tate dal ricorrente e sopra trascritte, il giudice dell'opposizione non ha rispettato queste lineari rego- le ermeneutiche (cfr. provvedimento impugnato, pp. 19, + 24 e 27) ° non ha indicato i motivi in base ai quali ha, addirittura, ritenuto di disattenderle (cfr. prov- vedimento impugnato, Pp.24 e 27): i giudici dell'opposizione, in particolare, non motivano circa l'eccezione di identità dei fatti addebitati con la violazione n.4 e con la violazione n.11 e non motivano circa il lamentato concorso formale fra la contestazio- ne n. 9 e la contestazione n.10)" (cfr. Ricorso, pag.49). Con il sesto motivo (con cui deduce: comma 7 Cost. e 360 comma 1 n.3 cod. proc. "Art. 111 civ.: erronea applicazione dell'art.11 della legge n. 689/1981 in relazione ai criteri di commisurazione t delle sanzioni inflitte"), il ricorrente critica la sentenza impugnata (cfr., supra, n.
1.2 lett.D), soste- nendo, ai fini della determinazione della sanzione, la rilevanza del criterio della "eliminazione O attenua- zione delle conseguenze della violazione" anche con ri- ferimento agli "interventi 'riparatori' effettivamente realizzati nell'ambito della Mediocredito Lombardo S.p.a. successivamente al maggio 2000 (data ultima en- tro cui la Consob ha preso in considerazione l'attività post factum dell'Istituto....) ' comunicati alla Consob con lettera datata 1° settembre 2000...." (cfr. Ricorso, pag.39). # Con il settimo motivo (con cui deduce: "Art. 111 comuna 6 Cost. e 360 comma 1 n.5 cod. proc. civ. totale difetto di motivazione del decreto impu- gnato in merito all'interpretazione degli artt. 19 comma 1 d. lgs. n. 415/1996 e 22 comma 1 d. lgs. n. 58/1998″), il ricorrente critica la sentenza impugnata, anche sot- to il profilo della sua motivazione (cfr., supra, n.
1.2 lett.E), lamentando che la motivazione della Corte mi- lanese, sul punto, sarebbe meramente apodittica. Con l'ottavo motivo (con cui deduce: "Art. 111 comma 7 Cost. e 360 comma 1 n.3 cod. proc. civ.: violazione del 'principio di uguaglianza' di cui all'art. 3 Cost. per evidente disparità di trattamento 9 fra il ricorrente e le controparti, soccombenti in al- tri cinque giudizi di opposizione avverso il medesimo decreto sanzionatorio"), il ricorrente critica la sen- tenza impugnata (cfr., supra, n.
1.2 lett. F), sostenendo che in altri cinque giudizi di opposizione, proposti da altrettanti esponenti aziendali avverso il medesimo de- creto del Ministro del Tesoro, la Corte d'Appello di Milano, nell'accogliere le opposizioni e nel revocare il decreto stesso, avrebbe compensato per intero le spese processuali "nel contesto della complessiva novi- tà della materia"; sicché, non si comprenderebbero le ragioni per le quali i Giudici a quibus avrebbero di- versamente trattato, quanto alle spese processuali, il Ministro del tesoro a la Consob, soccombenti in quei giudizi, rispetto all'odierno ricorrente, soccombente nel presente giudizio.
2.2 Il primo ed il secondo motivo del ricorso rin- novano, dunque, la tesi dell'illegittimità degli artt. del d.lgs. n. 415 del 1996 e 190 del d.lgs. n. 5843 del 1998 per contrasto con gli artt. 25 secondo comma e 76 della Costituzione. Criticando il decreto impugnato anche per l'inadeguatezza della motivazione con cui ha superato dette questioni, il ricorrente, con riguardo alla pri- ma, osserva che i citati artt. 43 e 190, sanzionando 10 * l'inosservanza delle disposizioni generali o particola- ri emanate dalla Banca d'LI e dalla Consob, fissano la pena ed individuano i destinatari, ma totalmente de- mandano i contenuti dei precetti ad atti amministrati- vi, e sostiene che ciò implica violazione del principio della riserva di legge, nonché dei corollari principi della tassatività determinatezza delle fattispecie punibili, posti dal secondo comma dell'art. 25 della Costituzione con riferimento ad ogni pena, e, dunque, anche alle pene amministrative, che hanno funzione pre- ventiva ed afflittiva, non rappresentano mere presta- zioni patrimoniali. Muovendo dalle stesse premesse, il ricor- rente ravvisa anche sconfinamento delle norme in esame dai limiti posti con la legge di delega n. 52 del 1996, rilevando che questa autorizza la previsione di sanzio- ni (amministrative o penali) per infrazioni alle dispo- sizioni dei decreti delegati, e quindi non consente di di disposizioni provenienti sanzionare l'inosservanza da altra fonte. I motivi, non scrutinabili nella parte in cui censurano la motivazione della Corte di Milano, vertendosi in tema di quesiti in diritto riproponibili (e rilevabili anche d'ufficio) in questa fase indipen- dentemente dalle argomentazioni con le quali sono stati 11 - definiti in sede di merito, vanno respinti, per manife- sta infondatezza delle sollevate eccezioni di illegit- timità costituzionale. La Corte Costituzionale ha escluso la ri- feribilità della riserva di legge, prevista dall'art. 25 secondo comma della Costituzione per le sanzioni penali, alle sanzioni amministrative, pur Be possano presentare una qualche affinità, in quanto tali sanzio- ni amministrative non si pongono come strumento di difesa dei valori essenziali del sistema (non misura- bili sul terreno della convenienza economica), ma ven- gono a costituire un momento ed un mezzo per la cu- ra dei concreti interessi pubblici affidati all'ammini- strazione, ed ha affermato (o presupposto più o meno esplicitamente) che il parametro riferibile alle san- zioni amministrative è costituito dal principio della riserva di legge relativa stabilito dall'art. 23 della Costituzione (oltrechè dal principio di imparzialità di cui all'art. 97, che qui non viene in rilievo), non sen- za precisare i limiti a le garanzie sufficienti a far ritenere rispettato il principio suddetto, consi- stenti nel fatto che la prestazione obbligatoria auto- ritativamente imposta debba avere "base" in una legge e che la legge stessa debba stabilire i criteri idonei a regolare eventuali margini di discrezionalità lascia- 12 - ti alla pubblica amministrazione nella determinazione in concreto della prestazione medesima (v. sentt. 26 gennaio 1957 n. 4, 19 luglio 1961 n. 48, 30 gennaio 1962 n. 2, 26 giugno 1962 n. 65, e, più di recente, 8 giugno 1981 n. 100, 5 febbraio 1986 n. 34, 28 luglio 1987 n. 290, 14 aprile 1988 n. 447, 3 giugno 1992 n. 250). In sintonia con detto orientamento, questa Corte ha più volte ribadito (sentt. 21 settembre 1990 n. 9633, 30 gennaio 1995 n. 1113, 6 novembre 1999 n. 12367) che una interpretazione estensiva dell'art. 25 Cost., nei termini ora proposti dal ricorrente, ri- sulta incompatibile sia con la collocazione sistematica della norma fra una serie di principi squisitamen- te penalistici, sia con la sua derivazione stori- ca dal principio illuministico nullum crimen sine lege, ed oblitera il collegamento fra lo stesso art. 25 secondo comma e l'art. 13 Cost., che rende palese il riferimento alla libertà personale come ratio delle sottese garanzie. Ha altresì rilevato che l'art. 1 primo comma della legge 689 del 1981 ha introdotto per le sanzioni amministrative una riserva di legge soltanto analoga a quella posta dall'art. 25 Cost. ("nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative 13 se non in forza di una legge"), impedendo che dette sanzioni possano essere comminate direttamente da disposizioni contenute in fonti normative subordinate, ma non anche che una norma successiva di pari rango le- gislativo possa prevedere in via generale o per singoli settori l'introduzione di sanzioni amministrative mediante fonti secondarie, e che, in ogni caso, pur ir- rigidendo la riserva di legge per le sanzioni ammini- strative, non esclude che i precetti sufficientemen- te individuati dalla legge siano eterointegrati da norme regolamentari delegate, in virtù del peculiare tecnicismo della dimensione in cui le fonti secondarie sono destinate ad operare (v. sentt. 12 febbraio 1996 n. 1061, 6 febbraio 1998 n. 2138, 7 aprile 1999 n. 3351). La riserva di legge resta assoluta e to- solo per quanto attiene alla determinazione tale della sanzione, esigendo che la stessa sia comminata direttamente dalla legge senza alcuna integrazione ° specificazione da parte di autorità amministrative, ma consentendo il rinvio (v. citata Corte cost. n. 48 del 1961) "a provvedimenti amministrativi della determina- zione di elementi ° di presupposti della prestazione che siano espressione di discrezionalità tecnica, pur- ché risultino assicurate le garanzie atte ad escludere 14 che la discrezionalità si trasformi in arbitrio" (v. Cass. 20 gennaio 1998 n. 477, 26 febbraio 1998 n. 2138, 20 marzo 1998 n. 2937, 15 febbraio 1999 n. 1242), al pari del resto di quanto si verifica nel diritto pena- le, allorquando sia prevista come reato l'inosservanza di un provvedimento legittimamente dato dall'autorità amministrativa in determinate materie (cfr. art. 650 cod. pen., art.24 della legge 9 luglio 1990 n. 185 sul la disciplina delle armi, art. 129 del d.lgs. 29 otto- bre 1999 n. 490 sulla tutela delle opere d'arte). Proprio al suddetto principio di legalità uniformati, come del resto richiesto si sono dall'art. 21 lett. r) della legge delega n. 52 del 1996, il d.lgs. n. 415 del 1996 ed il d.lgs. n. 58 del 1998. Nessuna norma di tali decreti legislativi si è avvalsa della possibilità di delegare a fonti su- bordinate la previsione di sanzioni amministrative nel- la materia dell'intermediazione finanziaria;
l'art. 43 del primo, al pari dell'art. 190 del secondo, non sono qualificabili come norme punitive "in bianco", né com- portano delega all'autorità amministrativa per determi– nare i soggetti ed i comportamenti punibili, in quanto identificano direttamente tanto gli uni quanto gli al- tri, definendo come fatti sanzionabili le inottemperan- ze agli atti e provvedimenti che siano resi dalle auto- 15 : rità di vigilanza, nelle materie e nell'ambito di at- tribuzioni specificamente indicate (in attuazione delle direttive del Consiglio Cee 93/6 del 15 marzo 1993 e 93/22 del 10 maggio 1993). Alla Banca d'LI od alla Consob, in de- finitiva, è rimesso del tutto legittimamente, anche in conformità all'art.1 della legge n. 689 del 1981, il compito complementare di integrare, data la particola- re tecnicità della materia, ed alla stregua di principi individuati, la determinazione della parte precettiva di cui si è detto, mediante la specificazione del con- tenuto di elementi delle fattispecie già sufficiente- mente delineati in sede legislativa, anche in funzione delle situazioni peculiari che l'attività di interme- diazione finanziaria presenta, nonché del loro rapido evolversi, onde assicurarne adeguati livelli di funzio- namento е consentire al contempo le attività di vigi- (finalità indicate dall'art. 21 lanza e di controllo della legge di delega). In tal modo risultano osservate anche le esigenze di tassatività e di determinatezza delle fat- tispecie punibili, atteso che ambedue devono conside- rarsi rispettate, allorché la norma di legge, sanzio- nando come infrazione l'inosservanza di specifici prov- vedimenti amministrativi, non lasci margine di incer- 16 tezza sull'individuazione dei provvedimenti medesimi dei soggetti tenuti ad osservarli;
la mancata predeter- minazione del contenuto dei provvedimenti affidati alle valutazioni della Banca d'LI e della Consob non si traduce in indeterminatezza del precetto, esaustivamen- te delineato dalla previsione come illecito amministra- tivo della mancata esecuzione delle disposizioni di detti organi di vigilanza, una volta che siano imparti- te. Consegue che la disciplina legislativa qui considerata non si pone in contrasto né con l'art. 23, né con l'art. 25 della Costituzione, e che il dub- bio di illegittimità costituzionale prospettato dalla parte ricorrente è manifestamente infondato, con ri- guardo non solo alle suddette norme, ma anche all'asserito eccesso di delega (art. 76 Cost.). Vero è che la legge di delega ha attribuito ai decreti legislativi il potere di prevedere "sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposi- zioni dei decreti stessi", e che l'art. 43 del d.lgs n. 415 del 1996 e l'art. 190 del d.lgs. n. 58 del 1998 le hanno stabilite, oltre che per l'inosservanza di arti- coli elencati, anche per l'inosservanza delle disposi- zioni generali o particolari impartite dalla Consob о dalla Banca d'LI; ma tali disposizioni devono esse- 17 re quelle "relative", ovvero quelle emanate "in base ai medesimi articoli", secondo le formule, sostanzialmente identiche, rispettivamente adottate dall'una dall'altra norma. Le norme delegate, pertanto, rispettano la delega, contemplando esclusivamente disposizioni ammi- nistrative integrative (nei termini di cui si è detto) delle disposizioni di legge, e perciò non rimesse a me- ra discrezionalità. D'altra parte, neppure la scelta di deman- dare le disposizioni suddette alla Banca d'LI o al- la Consob è qualificabile come iniziativa autonoma del legislatore delegato, costituendo la stessa oggetto proprio di specifico mandato della legge di delega, il cui art.21 contempla la previsione (lett. g) di "forme di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva, riguardanti l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le parte- cipazioni detenibili, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni, le norme di comporta- mento, l'informazione, la correttezza e la regolarità delle negoziazioni", ed aggiunge che "le disposizioni necessarie per adeguare alle menzionate direttive comu- nitarie la disciplina vigente per lo svolgimento dei servizi di investimento, per la cui adozione non si 18 debba provvedere con atti aventi forza di legge, saran- no emanate dalla Consob e dalla Banca d'LI, secondo le rispettive competenze" (lett. p); tanto, in confor- mità, del resto, con il disposto dell'art. 27 della di- rettiva 93/22, in base al quale "ferme restando le pro- cedure per la revoca delle autorizzazioni e le disposi- zioni di diritto penale, gli Stati membri prevedono che le rispettive autorità competenti possano erogare san- zioni nei confronti delle imprese d'investimento, o di coloro che abbiano l'effettivo controllo dell'attività di tali imprese, se violino le disposizioni legislati- ve, regolamentari o amministrative in materia di vigi- lanza o di esercizio dell'attività medesima". L'eventualità poi che taluna delle dispo- sizioni effettivamente emanate dall'autorità di vigi- lanza possa risultare in contrasto con i precetti ed i principi di cui si è detto, ° con i limiti fissati dall'art. 43 del d.lgs. n. 415 del 1996 o dall'art. 190 del d. lgs. n. 58 del 1998, od anche dalle disposizioni della legge n. 689 del 1981, non è potenzialmente ido- nea ad incidere sulla legittimità costituzionale di dette norme, ma potrebbe solo comportare la disapplica- zione da parte del giudice della disposizione medesima ex art.5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all.E, se ed in quanto sollecitata con specifico motivo 19 ! dell'opposizione avverso il provvedimento sanzionato- rio. Con il terzo motivo del ricorso, sotto il profilo dell'erronea interpretazione dell'art. 1 della legge Π. 689 del 1981, si osserva che la Corte d'appello, dopo aver ritenuto operante solo la riserva di legge posta da detta norma, non quella dell'art. 25 della Costituzione, non poteva poi ravvisare deroga a tale riserva nelle previsioni dell'art. 17 del d.lgs. n. 415 del 1996, esaurendosi queste in canoni generali di comportamento e criteri deontologici di massima, né valido il provvedimentocomunque poteva riconoscere sanzionatorio, nella parte in cui si basava anche sulla violazione dello stesso art. 17, non richiamato dal successivo art. 43 fra le norme "assistite" da pena pe- cuniaria in caso d'inosservanza. Il motivo, superato con riguardo alla pri- ma delle riportate deduzioni da quanto sopra osservato- si nell'esame delle questioni di costituzionalità, per il resto infondato, non formulando pertinenti cen- sure avverso il condivisibile rilievo del decreto impu- gnato, in punto d'ininfluenza dell'eventuale errore contenuto nell'atto irrogativo della sanzione in ordine all'individuazione della disposizione violata, ove sia completa ed esatta la contestazione del fatto, sì da 2 020 9 rendere l'errore medesimo emendabile senza pregiudizio alcuno delle posizioni e del diritto di difesa dell'incolpato. Il quarto motivo del ricorso investe l'affermazione della responsabilità del LA. Tale affermazione, si sostiene, incorre in violazione dell'art. 3 della legge n. 689 del 1981, in quanto si fonda su una presunzione di colpa non previ- sta da tale norma, e manca di riscontri sull'effettiva riferibilità dei fatti all'incolpato, di modo che 80- stanzialmente introduce non consentite ipotesi di re- sponsabilità oggettiva per fatto altrui;
inoltre è vi- ziata dall'improprietà del riferimento all'art. 2392 cod. civ., che opera sul diverso piano della responsa- bilità civilistica degli amministratori, ed anche del riferimento all'art. 6 della legge n. 689 del 1981, che contempla l'omissione di vigilanza quale fonte di ob- bligazione solidale nel debito per pena pecuniaria del trasgressore, non quale titolo di diretto assoggetta- mento a sanzione. Il motivo è infondato. Quanto all'elemento soggettivo, va consi- derato, dandosi continuità ad ormai consolidato indi- rizzo (v. Cass. s.u. 6 ottobre 1995 n. 10508, e, suc- cessivamente, Cass. 18 novembre 1997 n. 11473, 16 mag- 21 gio 1998 n. 4927, 11 febbraio 1999 n. 1142, 21 gennaio 2000 n. 664, 8 marzo 2000 n. 2642, 25 maggio 2001 n. 7143), che l'art. 3 della legge n. 689 del 1981, ri- chiedendo un comportamento cosciente e volontario, sia esso doloso o colposo, non esige uno specifico riscon- tro della colpa, e consente di presumerla fino a prova contraria, per l'azione od omissione che sia contraria a specifiche norme disciplinanti determinate attività, atteso che, in tal caso, la colpa medesima non si ri- collega alla violazione dei generali canoni di diligen- za, prudenza e perizia (il cui verificarsi in concreto abbisogna di accertamento), ma è insita nel consapevole e volontario contegno d'inosservanza di quelle norme da parte del destinatario delle stesse. I corretti rilievi del ricorrente, circa la portata e la funzione degli artt. 2392 cod. civ. e 6 della legge n. 689 del 1981, non infirmano poi il deci- Sum della Corte di Milano, richiedendo solo un'integrazione della motivazione in diritto. L'art. 43 secondo comma del d.lgs. n. 415 del 1996 e l'art. 190 terzo comma del d.lgs. n. 58 del 1998, con rispettivo riferimento alle violazioni con- template nei commi precedenti degli stessi articoli, autonomamente prevedono come sanzionabile l'inosservanza di doveri di controllo attinenti ai fat- 22 ti che integrino le violazioni medesime, e quindi, con ' riguardo agli amministratori di società, tenuti a vigi- lare sul generale andamento della gestione ai sensi dell'art. 2392 cod. civ., introducono, in aggiunta all'eventuale responsabilità civilistica, una diretta responsabilità per illecito amministrativo, per i fatti riconducibili a detto obbligo di vigilanza. L'accertamento della Corte di Milano, cir- ca l'inclusione delle infrazioni in discorso fra quelle che gli amministratori avrebbero potuto e dovuto impe- dire nell'esercizio delle menzionate attribuzioni, non è sindacabile in questa sede, nemmeno sotto il profilo dell'adeguatezza della motivazione. Al riguardo va rilevato che l'opposizione avverso il provvedimento sanzionatorio è stata proposta ai sensi e nel vigore dell'art. 195 del d.lgs. n. 58 del 1998, il quale, con disposizioni procedimentali prevalenti (in ragione di specialità) su quelle genera- li della legge n. 689 del 1981, non prevede l'impugnabilità per cassazione del decreto camerale con cui la corte d'appello decida sull'opposizione medesima (previsione invece contenuta nei commi quinto e tredi- cesimo dell'art. 23 di detta legge del 1981 per l'ordinanza o la sentenza che pronunci sull'opposizione ex art. 22 della legge medesima). 23 Ne deriva che il controllo di questa Corte su quel decreto, in difetto di espressa disposizione, resta affidato al precetto dell'art. 111 della Costitu- zione (come del resto dà atto il ricorrente espressa- mente richiamando la norma costituzionale nella formu- lazione delle proprie censure), e, dunque, è sollecita- bile esclusivamente per violazione di legge, nella qua- compreso il vizio motivazionale solo quando sile traduca in totale assenza o mera apparenza della moti- vazione. Situazioni queste ultime non prospettabili nella specie, ove il predetto accertamento non difetta di supporto argomentativo, sia pure succinto. Con il quinto motivo del ricorso, denun- ciandosi erronea interpretazione dell'art. 8 della leg- ge n. 689 del 1981 e radicale difetto di motivazione, si osserva, in via generale, che l'illecito di caratte- re permanente, quale quello ravvisabile in scelte orga- nizzative nell'attività d'impresa, non frazionabile in distinti segmenti, né può quindi dar luogo ad una pluralità di infrazioni e sanzioni;
si richiamano poi quelle parti dell'atto d'opposizione, con cui si è re- clamata l'applicazione del primo comma del citato art. 8, sul cosiddetto concorso formale di illeciti quando con un'unica azione od omissione vengano commesse più violazioni di diverse disposizioni ° più violazioni 24 della stessa disposizione, e con cui inoltre si è so- stenuta l'inosservanza del principio ne bis in idem;
si insiste nelle relative deduzioni, assumendosi che al LA sono stati mossi e separatamente sanzionati ad- debiti in parte coincidenti o sovrapponibili, ° comun- que ripetitivi;
si critica la Corte di Milano per aver mancato di affrontare dette questioni. Il motivo è infondato. La Corte d'appello, nell'esaminare parti- tamente gli addebiti mossi dalla Consob e recepiti nel provvedimento ministeriale, per poi esprimere un con- vincimento di fondatezza delle contestazioni, ha deli- neato i vari comportamenti, evidenziandone gli elementi di specificità, e, pertanto, esplicitamente od implici- tamente, ha dato risposta alle riportate deduzioni dell'opponente, escludendo la sussistenza delle relati- ve promesse. Tale risposta, non sindacabile in ordine alla ricostruzione dei fatti per quanto sopra osservato sui limiti del presente giudizio, si conforma, per il resto, a corretti criteri in diritto, tenendosi conto che, in presenza di una pluralità di prescrizioni che disciplinino una determinata attività d'impresa richie- dendo distinti adempimenti, l'inosservanza di ciascuna di esse si traduce in un autonomo contegno, separata- 25 mente sanzionabile, indipendentemente dal collegamento logico e funzionale di quegli adempimenti (in quanto rivolti al perseguimento di obiettivi unitari). Il sesto motivo del ricorso, inerente all'entità della pena pecuniaria, denuncia la violazio- ne dell'art. 11 primo comma della legge п. 689 del 1981, e si articola in una duplice censura. Si sostiene che detta norma, quando inclu- de fra criteri per la quantificazione della sanzione i cosiddetti interventi riparatori posti in essere dopo la commissione dell'illecito, impone di considerare tutti i comportamenti sopravvenuti fino al momento dell'irrogazione della pena, e che di conseguenza, nel 7 caso concreto, non si potevano trascurare gli atti di riorganizzazione posti in essere dal Mediocredito Lom- bardo prima della proposta della Consob, e comunque al- la stessa comunicati (peraltro in risposta a sua espressa richiesta) anteriormente all'applicazione del- la sanzione da parte del Ministro. Si deduce inoltre che la Corte di Milano non poteva confermare la pena fissata con il provvedi- mento ministeriale, una volta che aveva riconosciuto il fondamento dell'opposizione sia pure limitatamente ad una delle contestazioni. Il motivo è infondato. 2 26 6 5 Sulla prima questione si osserva che il citato art. 11, ove richiede di determinare la sanzione avendo riguardo anche all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione od attenuazione delle conseguenze della violazione, va coordinato con le regole del procedimen- to amministrativo che si conclude con l'atto sanziona- ' quindi, implica il dovere dell'autorità ammi- torio, nistrativa di vagliare i contegni riparatori di cui ab- bia avuto notizia entro il termine accordato per la formulazione di deduzioni difensive, non anche quelli successivamente comunicati, per i quali dovrebbe di- sporre una non prevista rinnovazione delle indagini, allo scopo di un aggiornamento (potenzialmente indefi- nito) della situazione fino al giorno dell'esercizio del potere punitivo. Ne deriva, per le sanzioni irrogate nel vigore del d.lgs. n. 58 del 1998, che i suddetti com- portamenti debbono essere apprezzati dal Ministro solo se emergenti dalle indagini ispettive della Banca d'LI o della Consob, ovvero dalle controdeduzioni svolte dall'interessato nei trenta giorni successivi alla contestazione, ai sensi dell'art. 195 secondo com- ma. La diversa soluzione propugnata dal ricor- rente porterebbe all'anomalo risultato, non compatibile 27 con la base logica del predetto art 11, e non scevro da dubbi di illegittimità costituzionale (sotto il profilo dell'irragionevolezza della relativa previsione), di consentire all'incolpato un differimento a tempo inde- terminato dell'atto punitivo, dato che la rilevanza ai fini del quantum della sanzione di ogni contegno 80- pravvenuto, solo perché comunicato prima del provvedi- mento afflittivo, si tradurrebbe nel dovere del Mini- stro di disporre una riapertura dell'istruttoria ammi- nistrativa, di pertinenza della Banca d'LI o della Consob, ogni qual volta sopraggiunga notizia di ulte- riori fatti astrattamente influenti sull'entità della sanzione. Il principio sopra enunciato, con il quale si rettifica sul punto la motivazione in diritto del decreto impugnato, non tocca la decisione, dandosi atto nel ricorso che quei contegni ulteriori sono stati por- tati a conoscenza dopo la scadenza del citato termine. Sulla seconda questione si osserva che il giudice dell'opposizione a provvedimento sanzionatorio, nel sindacato sull'ammontare della pena pecuniaria, autonomamente chiamato a controllarne la rispondenza alle previsioni di legge, e, pertanto, non è soggetto a fissi parametri di proporzionalità, correlati al numero ed alla consistenza degli addebiti, potendo reputare 28 congrua l'entità della sanzione inflitta dall'autorità amministrativa sulla base di una molteplicità di incol- pazioni anche quando ritenga insussistente una di esse, ove esprima, come nella specie, un apprezzamento di sostanziale ininfluenza della medesima sulla complessi- va gravità dei fatti (e sempre che, come pacificamente nel caso in esame, siano rispettati i limiti di legge). Il settimo motivo del ricorso si riferisce alla contestazione inerente ai "reimpieghi di liquidi- tà", formulata in relazione agli artt. 19 primo comma del d.lgs. n. 415 del 1996 e 22 primo comma del d.lgs. n. 58 del 1998. Si critica la Corte di Milano per aver : offerto una motivazione apodittica, ed in effetti as- sente, nel ritenere che le deduzioni sul punto formula- te con l'atto di opposizione non fossero pertinenti ri- spetto all'addebito. Il motivo è infondato. Il ricorrente trascrive le deduzioni as- sertivamente trascurate, con le quali invocava 1'applicazione della disciplina codicistica sui deposi- ti bancari, e poi correttamente riporta gli argomenti con cui la Corte d'appello le ha considerate non confe- renti, nell'ambito di un addebito che non riguardava l'appropriazione di somme, ma il ritardo nel reinvesti- mento in favore dei clienti. 29 La pretesa inadeguatezza di tali argomen- ti, rimanendo sul piano del vizio della motivazione, non è denunciabile in questa sede, in ragione di quanto più volte osservatosi sulle censure deducibili con il ricorso straordinario ex art. 111 della Costituzione. L'ottavo motivo riguarda le spese proces- suali. La condanna al rimborso di esse, con puro e semplice riferimento al principio della soccombenza, sarebbe infirmata, ad avviso del ricorrente, da motiva- zione meramente apparente, nonché da violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costi- la compensazione delle spese eratuzione, in quanto stata disposta in similari giudizi promossi da altri destinatari dello stesso decreto ministeriale. Il motivo è infondato. La soccombenza, ai sensi dell'art. 91 pri- mo comma cod. proc. civ., implica in sé la condanna al rimborso delle spese di causa in favore dell'altra par- te;
la relativa pronuncia, dunque, non richiede alcuna motivazione, a fronte dell'esito della lite sfavorevole per la parte onerata. L'introduzione di deroga alla regola della soccombenza, con la compensazione delle spese in pre- senza di giusti motivi, a norma dell'art. 92 secondo 0 0 3 3 2 comma cod. proc. civ., configura potere discrezionale, il cui mancato esercizio non sindacabile in sede di legittimità (v., ex pluribus, Cass. s.u. 15 novembre 1994 n. 9597). Sul principio di uguaglianza di tutti i cit- tadini di fronte alla legge, di cui all'art. 3 della Costituzione, non può spiegare alcuna interferenza la circostanza che il giudice non si avvalga di quel pote- re, pur avendolo esercitato in controversie fra parti diverse in tasi caratterizzate da coincidenza delle questioni dibattute e della loro definizione;
l'omessa compensazione delle spese non segna l'applicazione di una norma diversa in un caso identico, ma esprime le- gittima scelta del giudice di quel caso, secondo un' alternativa che la legge affida alla sua discrezio- nalità. In conclusione il ricorso deve essere re- spinto. La complessità e la novità di alcuni dei quesiti affrontati in questa fase processuale rendono equa la compensazione delle relative spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di Con- 31 siglio della Prima Sezione Civile, il 28 maggio 2003. Il Consigliere estensore Il Presidente (Antonio Saggio) (Salvat Di Pal AL CANCELLIERE Plassally Domenico Maz, Дошенко CORTE SUPREMA DI CASSAZIO Prima Sezione Depositato in Cancell a # 11 DIC. 2003 IL CANCELINERE CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione a debito presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 31. 17.03 al n. 7127 Mod. 9 Art. 7127 Camp. (€ 211,74) apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115/del 30/5/2002) opurare 32