TRIB
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 27/03/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Pietro Caré, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2528 R.G.A.C. dell'anno 2023, avente ad oggetto “diritti della cittadinanza” vertente:
TRA
, nata il [...] a [...]/MG (Brasile); Parte_1
, nato il [...] a [...]/MG (Brasile); Parte_2
nato il [...] a [...]/MG (Brasile); Persona_1
nato il [...] a [...]/MG (Brasile); CP_1 Parte_3
, nato il [...] a [...]/MG (Brasile); Parte_4
, nato il [...] a [...]/MG (Brasile); Controparte_2
, nata il [...] a [...]/MG (Brasile); Controparte_3
nata il [...] a [...]/MG (Brasile) in nome Persona_2 proprio e nell'esercizio della potestà genitoriale, anche in nome e per conto del figlio minore , nato il [...] a [...]/MG (Brasile); Persona_3
nato il [...] a [...]/MG (Brasile) in nome Controparte_4 proprio ed insieme ad nata il [...] a [...] Controparte_5
Minas/MG (Brasile) in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale, anche in nome e per conto della FI minore nata il [...] a [...] Persona_4
Lima/MG (Brasile);
nata il [...] a [...]/MG (Brasile); CP_6 Controparte_5
nato il [...] a [...]/MG (Brasile); Parte_5 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Antonella Castellone del Foro di Napoli;
- RICORRENTI -
E
, in persona del pro tempore, rappresentato e Controparte_7 CP_8 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui uffici di
Catanzaro, via Gioacchino da Fiore n. 34, domicilia;
- RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: Riconoscimento cittadinanza italiana jure sanguinis
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 27 gennaio 2025
1
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venisse dichiarato Controparte_7 lo status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dall'avo cittadino italiano;
esponevano, al riguardo, che l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
Deducevano i ricorrenti di essere discendenti di figlio di e Persona_5 Persona_6
nato il [...] nel Comune di Belvedere Marittimo, Cosenza, come Persona_7 comprovato dall'Estratto per Riassunto degli Atti di Nascita rilasciato dal comune di
Belvedere Marittimo (CS), che si produce (all.to n. 2).
- denominato anche o o - non Persona_5 Persona_5 Persona_8 Persona_9 ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come comprovato dal Certificato Negativo di
Naturalizzazione, rilasciato dal Ministero della Giustizia Brasiliano, Segreteria Nazionale della Giustizia, Dipartimento Stranieri (all.to n. 3).
In data 15.07.1909 a Belo Horizonte/MG (Brasile) contraeva matrimonio Persona_5 con , come risulta dal Certificato di Matrimonio (all.to n. 4). Dalla loro Persona_10 unione coniugale nasceva il 12.05.1914 a Belo Horizonte/MG (Brasile) , Persona_11 come risulta da Certificato di Nascita (all.to n. 5), la quale in data 26.03.1932 contraeva matrimonio con cittadino brasiliano, come risulta dal Persona_12 certificato di matrimonio (all.to n. 6).
Dalla loro unione coniugale nascevano a Belo Horizonte/MG (Brasile) il 25.02.1938
[...]
, come risulta da certificato di nascita (all.to n. 7), e il 13.09.1943 Parte_6 [...]
, come risulta da certificato di nascita (all.to n. 8). Persona_13
In data 03.12.1959 a Belo Horizonte/MG (Brasile) contraeva Parte_6 matrimonio con (all.to n .9). Dalla loro unione coniugale Persona_14 nascevano il 4.12.1960 a Belo Horizonte/MG (Brasile) SO NO De TA (all.to n. 10), il 18.05.1966 come risulta da certificato di nascita (all.to Controparte_3
n. 11), il 9.02.1971 come risulta da certificato di nascita (all.to Persona_2
n. 12), ed il 23.6.1978 come risulta da certificato di nascita Persona_15
(all.to n. 13).
In data 09.01.1997 a Parà de Minas/MG (Brasile) contraeva Persona_16 Per_2 matrimonio con come risulta dal certificato di matrimonio (all.to Controparte_5
n. 14). Dalla loro unione coniugale nascevano a Belo Horizonte/MG (Brasile) il 12.08.2000
come risulta da certificato di nascita (all.to n. 15), il 23.11.2002 Persona_17
(all.to n. 16) e il 25.08.2007 Persona_18 Persona_4 come risulta da Certificato di Nascita (all.to n. 17).
In data 01.10.1994 a Parà de Minas/MG (Brasile) contraeva Controparte_3 matrimonio con (all.to n. 18). Dalla loro unione coiugale nascevano Persona_19
a Belo Horizonte/MG (Brasile) l'1.05.1999 (ll.to n. 19) e il Controparte_2
22.07.2000 (all.to n. 20). Parte_4
In data 01.10.1994 a Parà de Minas/MG (Brasile) contraeva Persona_2 matrimonio con , come risulta dal Certificato di Matrimonio (all.to Persona_20
2 n. 21). Dalla loro unione coniugale nasceva a Belo Horizonte/MG (Brasile) il 26.07.2004
(all.to n. 22). Persona_3
Dall'unione naturale tra e nasceva a Persona_15 Persona_21
Belo Horizonte/MG (Brasile) il 22.4.2002 come risulta da Persona_22
Certificato di Nascita (all.to n. 23).
In data 06.12.1952 a Carlopolis /SP (Brasile) contraeva matrimonio Persona_13 con , come risulta dal Certificato di Matrimonio (all.to n. 24). Persona_23
Dalla loro unione coniugale nasceva a Belo Horizonte/MG (Brasile) il 22.01.1965
[...]
come risulta da Certificato di Nascita, prodotto in copia tradotta e Parte_7 legalizzata mediante apostille (all.to n. 25).
In data 30.07.1988 a Belo Horizonte/MG (Brasile) contraeva Parte_7 matrimonio con come risulta dal certificato di matrimonio (all.to n. 26). Controparte_9
Dalla loro unione coniugale nascevano a Belo Horizonte/MG (Brasile) il 29.10.1992
, come risulta da certificato di nascita (all.to n. 27) e il Parte_1
19.01.1999 , come risulta da certificato di nascita (all.to n. Parte_2
28).
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano l'attribuzione della cittadinanza iure sanguinis deducendo che, non avendo l'avo nato il [...] nel Comune di Persona_5
Belvedere Marittimo, mai perso la cittadinanza italiana, l'aveva trasmessa iure sanguinis alla propria FI , e da lei a tutti i propri discendenti sino agli attuali ricorrenti Persona_11 come risultante da documentazione versata in atti.
Il si costitutiva in giudizio chiedendo al Tribunale la compensazione Controparte_7 delle relative spese in considerazione della sua veste di soggetto passivo in senso formale.
Il PM esprimeva parere favorevole all'accoglimento della domanda. Istruita con produzione documentale, all'udienza del 27 gennaio 2025, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
2. In via preliminare deve dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale adito, in forza del disposto dell'art. 1, comma 36, della Legge n. 206/21 entrato in vigore il 24.12.2021, che ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 13/2017, disponendo che nel caso in cui l'attore risieda all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita dell'avo cittadino italiano. Nel caso di specie l'avo è nato il [...] nel Belvedere Marittimo, provincia di
Cosenza, per cui il foro competente è il Tribunale adito.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, da cui emerge appunto che il passaggio per linea femminile
è intervenuto prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana in data 1° gennaio 1948 precisamente dall'avo , nato il [...] nel Comune di Belvedere Persona_5
Marittimo, Cosenza, il quale non aveva mai perso la cittadinanza italiana trasmettendola iure sanguinis alla propria FI , nata il [...] la quale in data Persona_11
26.03.1932 contraeva matrimonio con generando due figli. Per_12 Persona_12
3 Tale sequenza, sulla base della legge al tempo vigente, ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista - salvi casi marginali - unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia, la nota sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 n. 1 legge 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte con la sentenza n. 87 del 1975 aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3
e 29 della Costituzione, il sopra citato art. 10 della legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tuttavia, tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della
l. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. Ed invero, “ pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria di incostituzionalità delle norme precostituzione produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che
“il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente e imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta anche alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite Sent. n. 4466 del 25/02/2009). Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 (oppure nati da matrimonio contratto prima di tale data) e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Vale, ancora, in questa sede richiamare le due recenti sentenze “gemelle” delle SS.UU. nn. 25317 e 25318 relative agli effetti della c.d. “grande naturalizzazione” che aveva attribuito massivamente la cittadinanza brasiliana agli stranieri stabilizzatisi in Brasile sin dal 1889 ed ai loro discendenti;
la Corte – in riforma della sentenza della Corte d'Appello di Roma
4 depositata il 14/07/2021 – risolvendo definitivamente il quesito se lo status di cittadino possa essere oggetto di rinuncia per la sola mera permanenza in un altro Paese ed in mancanza di manifestazione di volontà, ovvero se la rinunzia debba essere manifestamente espressa, ha fissato i seguenti principi di diritto:
1) la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, per cui a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
2) la perdita della cittadinanza italiana è conseguenza di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
3) il diritto di cittadinanza si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
4) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un
"impiego da un governo estero" senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, del c.c. abr., sia nell'art. 8, n. 3, della l. n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato.
Tutto ciò premesso, dalla documentazione versata in atti risulta che né i ricorrenti né
l'ascendente abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere i tempi del . Parte_8
L'orientamento che si sta infatti consolidando nella giurisprudenza di merito ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicano l'articolo 3 del D.P.R. Parte_9
362/1994 che fissa in 730 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
5 Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario
(cfr. Cass. n. 28873/2008).
Tutto ciò premesso, la domanda deve essere accolta e, stante la natura delle questioni trattate e le ragioni della decisione, può disporsi l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro – Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea – definitivamente pronunciando così decide:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani di:
, nata il [...] a [...]/MG (Brasile); Parte_1
, nato il [...] a [...]/MG (Brasile); Parte_2
nato il [...] a [...]/MG (Brasile); Persona_1
nato il [...] a [...]/MG (Brasile); CP_1 Parte_3
, nato il [...] a [...]/MG (Brasile); Parte_4
, nato il [...] a [...]/MG (Brasile); Controparte_2
, nata il [...] a [...]/MG (Brasile); Controparte_3
nata il [...] a [...]/MG (Brasile); Persona_2
, nato il [...] a [...]/MG (Brasile); Persona_3
nato il [...] a [...]/MG (Brasile); Controparte_4
nata il [...] a [...]/MG (Brasile); Persona_4
nata il [...] a [...]/MG (Brasile); Controparte_10
nato il [...] a [...]/MG (Brasile). Parte_5
2) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di Controparte_7 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
3) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 26.2.2025
Il Giudice dott. Pietro Caré
6