CASS
Sentenza 14 marzo 2024
Sentenza 14 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/03/2024, n. 10916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10916 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ME IT nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
lette le conclusioni del PG FERDINANDO LIGNOLA che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo, la Corte di appello di Catania: - ha dichiarato inammissibile la richiesta di declaratoria di ne bis in idem, avanzata da IT RO ai sensi dell'art. 669 cod. proc. pen. in relazione alla sentenza di condanna emessa in data 6 luglio 2020, irrevocabile in data 8 marzo 2022; - ha dichiarato, a mente dell'art. 671 cod. proc. pen., le violazioni giudicate da questa pronuncia e quelle oggetto della sentenza della Corte di assise di appello di Catania, in data 16.12.2020, irrevocabile in data il 21 dicembre 2021, unificate sotto il vincolo della continuazione. 2. Ricorre RO, per il tramite del difensore di fiducia avv. Giuseppe Rapisarda articolando tre motivi. Penale Sent. Sez. 1 Num. 10916 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA IT Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 17/01/2024 2.1. Con il primo chiede l'annullamento del provvedimento impugnato in quanto emesso da giudice incompetente in violazione dei commi 3 e 4 dell'art. 665 cod. proc. pen. Secondo il ricorrente, la Prima sezione penale della Corte di appello di Catania si è arrogata la competenza a decidere sul presupposto erroneo che il Giudice che ha emesso la sentenza divenuta irrevocabile per ultima - la pronuncia emessa dalla Terza sezione penale in data 6 luglio 2020 - e che ha determinato, ai sensi dell'art. 665, comma 3, cod. proc. pen., la competenza per la fase esecutiva, a seguito dell'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, avesse perso la cognizione. In realtà, l'annullamento non aveva riguardato i reati che erano interessati alla richiesta ex art. 671 cod. proc. pen. - per i quali, al momento della presentazione dell'istanza, era già intervenuto il giudicato - bensì una diversa violazione ancora sub iudice. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione ed erronea interpretazione degli artt. 649 e 669 cod. proc. pen. La Corte distrettuale ha ritenuto di non poter esaminare la richiesta di declaratoria di ne bis in idem perché già valutata nel giudizio di cognizione. La valutazione non è corretta perché in quest'ultima sede il rigetto era stato fondato sul mero dato temporale, senza valutare tutti gli ulteriori elementi che depongono per l'unitarietà sostanziale della vicenda associativa. 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, in relazione all'art. 671 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena per il reato continuato senza osservare i principi di proporzionalità e ragionevolezza di cui agli art. 3 e 27 della Costituzione. Lamenta che l'ordinanza impugnata, oltre ad applicare l'aumento, pari a 6 mesi di reclusione, per il reato di cui al capo 10) della sentenza in data 6 luglio 2020 per il quale, a seguito dell'annullamento con rinvio, è intervenuta sentenza di assoluzione, ha rideterminato per il reato di cui al capo 6) della sentenza citata da ultimo un aumento pari a 2 anni e 3 mesi di reclusione, del tutto sproporzionato sia rispetto agli aumenti per gli altri reati satellite della stessa natura e gravità sia rispetto alle pene inflitte agli imputati del procedimento definito con la sentenza in data 16.12.2020. Altrettanto sproporzionato risulta l'aumento per il reato di cui al capo d) della sentenza in data 6.7.2020 se posto a raffronto con quello inflitto per la medesima violazione al coimputato AN PA in esito ad incidente di esecuzione promosso ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo, relativo alla competenza, è manifestamente infondato. 2 Va, in premessa, ricordato che la sentenza di annullamento con la quale la Corte di cassazione devolve il giudizio al giudice del rinvio è attributiva della competenza in favore di questi vincola solo quest'ultimo. È altrettanto pacifico che l'assegnazione dei processi in violazione delle tabelle di organizzazione dell'ufficio, salvo il possibile rilievo disciplinare, può incidere sulla costituzione e sulle condizioni di capacità del giudice, determinando la nullità di cui all'art. 33, comma primo, cod. proc. pen., non in caso di semplice inosservanza delle disposizioni amministrative, ma solo quando si determini uno stravolgimento dei principi e dei canoni essenziali dell'ordinamento giudiziario, per la violazione di norme quali quelle riguardanti la titolarità del potere di assegnazione degli affari in capo ai dirigenti degli uffici e l'obbligo di motivazione dei provvedimenti (da ultimo Sez. 6, n. 21052 del 24/06/2020, Lotti, Rv. 279557 - 01 e Sez. 4, n. 35585 del 12/05/2017, Schettino, Rv. 270775 - 01, proprio in materia di assegnazione del processo ad una sezione della Corte di appello diversa da quella tabellarmente competente). Tanto posto, non vi è dubbio che l'ordinanza impugnata è stata emessa dal giudice dell'esecuzione competente ai sensi dell'art. 665, commi 3 e 4, cod. proc. pen. ovvero la Corte d'appello di Catania. Non rileva la prospettata violazione delle regole tabellari sulla distribuzione degli affari tra le diverse sezioni dell'ufficio giudiziario, peraltro nemmeno adeguatamente specificata. 2. Il secondo motivo, relativo al divieto di ne bis in idem, è anch'esso manifestamente infondato. La Corte 'distrettuale ha fatto corretta applicazione del principio, ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui la questione del "ne bis in idem" di cui all'art. 669 cod. proc. pen., ovvero della pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona, non può essere nuovamente proposta in fase esecutiva qualora sia stata prospettata e risolta negativamente in via principale nell'ambito del giudizio di cognizione. (Sez. 1, n. 43708 del 23/10/2008, Acampora, Rv. 241567 - 01). Solo se il giudice della cognizione abbia escluso incidentalmente l'identità del fatto oggetto di giudizio rispetto a quello già giudicato con precedente sentenza, la questione può essere riproposta in sede esecutiva in quanto la predetta esclusione non assume efficacia formale di giudicato e la sede esecutiva diventa la sede specifica prevista dall'ordinamento nella quale questione va propriamente affrontata e risolta (da ultimo Sez. 3, n. 17197 del 10/03/2016, Andreini, Rv. 266582 - 01; Sez. 1, n. 10426 del 02/02/2005, Boheim, Rv. 231601 - 01). Come correttamente osservato dal Giudice dell'esecuzione, nel caso in esame la questione relativa all'operatività del divieto di ne bis in idem era stata 3 esaminata, in via principale, in sede di cognizione, su specifica ed articolata eccezione difensiva, non solo nei giudizi di merito ma anche nel giudizio di legittimità, con conseguente preclusione nella fase esecutiva derivante dalla consumazione del relativo potere. 3. Il terzo motivo, relativo alla misura della pena per il riconosciuto reato continuato, propone una censura fondata ed assorbente. Risulta dal contento stesso dell'ordinanza impugnata (primo e penultimo foglio), oltre che dagli atti di causa, che nel calcolo della pena unica del reato continuato è stato applicato un aumento, pari a 6 mesi di reclusione, per il reato satellite di cui al capo 10) della sentenza in data 6 luglio 2020. Tale violazione, tuttavia, non doveva essere considerata perché, a seguito dell'annullamento con rinvio da parte ella Corte di cassazione, è stata oggetto di sentenza di assoluzione. 4. Trattandosi di errore potenzialmente in grado di incidere sugli aumenti inflitti per gli ulteriori reati satellite si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata su questo specifico punto con rinvio al giudice dell'esecuzione perché provveda a nuova determinazione del complessivo trattamento sanzionatorio del riconosciuto reato continuato, emendando, nell'assoluta libertà delle proprie valutazioni di merito, il rilevato errore. Il giudizio di rinvio si dovrà svolgere in diversa composizione, in osservanza di quanto deciso dalla Corte Costituzionale, con sentenza in data 3 luglio 2013, n. 183, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), cod. proc. pen. , nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata limitatamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Catania. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso, in Roma il 17 gennaio 2024.
lette le conclusioni del PG FERDINANDO LIGNOLA che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo, la Corte di appello di Catania: - ha dichiarato inammissibile la richiesta di declaratoria di ne bis in idem, avanzata da IT RO ai sensi dell'art. 669 cod. proc. pen. in relazione alla sentenza di condanna emessa in data 6 luglio 2020, irrevocabile in data 8 marzo 2022; - ha dichiarato, a mente dell'art. 671 cod. proc. pen., le violazioni giudicate da questa pronuncia e quelle oggetto della sentenza della Corte di assise di appello di Catania, in data 16.12.2020, irrevocabile in data il 21 dicembre 2021, unificate sotto il vincolo della continuazione. 2. Ricorre RO, per il tramite del difensore di fiducia avv. Giuseppe Rapisarda articolando tre motivi. Penale Sent. Sez. 1 Num. 10916 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA IT Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 17/01/2024 2.1. Con il primo chiede l'annullamento del provvedimento impugnato in quanto emesso da giudice incompetente in violazione dei commi 3 e 4 dell'art. 665 cod. proc. pen. Secondo il ricorrente, la Prima sezione penale della Corte di appello di Catania si è arrogata la competenza a decidere sul presupposto erroneo che il Giudice che ha emesso la sentenza divenuta irrevocabile per ultima - la pronuncia emessa dalla Terza sezione penale in data 6 luglio 2020 - e che ha determinato, ai sensi dell'art. 665, comma 3, cod. proc. pen., la competenza per la fase esecutiva, a seguito dell'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, avesse perso la cognizione. In realtà, l'annullamento non aveva riguardato i reati che erano interessati alla richiesta ex art. 671 cod. proc. pen. - per i quali, al momento della presentazione dell'istanza, era già intervenuto il giudicato - bensì una diversa violazione ancora sub iudice. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione ed erronea interpretazione degli artt. 649 e 669 cod. proc. pen. La Corte distrettuale ha ritenuto di non poter esaminare la richiesta di declaratoria di ne bis in idem perché già valutata nel giudizio di cognizione. La valutazione non è corretta perché in quest'ultima sede il rigetto era stato fondato sul mero dato temporale, senza valutare tutti gli ulteriori elementi che depongono per l'unitarietà sostanziale della vicenda associativa. 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, in relazione all'art. 671 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena per il reato continuato senza osservare i principi di proporzionalità e ragionevolezza di cui agli art. 3 e 27 della Costituzione. Lamenta che l'ordinanza impugnata, oltre ad applicare l'aumento, pari a 6 mesi di reclusione, per il reato di cui al capo 10) della sentenza in data 6 luglio 2020 per il quale, a seguito dell'annullamento con rinvio, è intervenuta sentenza di assoluzione, ha rideterminato per il reato di cui al capo 6) della sentenza citata da ultimo un aumento pari a 2 anni e 3 mesi di reclusione, del tutto sproporzionato sia rispetto agli aumenti per gli altri reati satellite della stessa natura e gravità sia rispetto alle pene inflitte agli imputati del procedimento definito con la sentenza in data 16.12.2020. Altrettanto sproporzionato risulta l'aumento per il reato di cui al capo d) della sentenza in data 6.7.2020 se posto a raffronto con quello inflitto per la medesima violazione al coimputato AN PA in esito ad incidente di esecuzione promosso ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo, relativo alla competenza, è manifestamente infondato. 2 Va, in premessa, ricordato che la sentenza di annullamento con la quale la Corte di cassazione devolve il giudizio al giudice del rinvio è attributiva della competenza in favore di questi vincola solo quest'ultimo. È altrettanto pacifico che l'assegnazione dei processi in violazione delle tabelle di organizzazione dell'ufficio, salvo il possibile rilievo disciplinare, può incidere sulla costituzione e sulle condizioni di capacità del giudice, determinando la nullità di cui all'art. 33, comma primo, cod. proc. pen., non in caso di semplice inosservanza delle disposizioni amministrative, ma solo quando si determini uno stravolgimento dei principi e dei canoni essenziali dell'ordinamento giudiziario, per la violazione di norme quali quelle riguardanti la titolarità del potere di assegnazione degli affari in capo ai dirigenti degli uffici e l'obbligo di motivazione dei provvedimenti (da ultimo Sez. 6, n. 21052 del 24/06/2020, Lotti, Rv. 279557 - 01 e Sez. 4, n. 35585 del 12/05/2017, Schettino, Rv. 270775 - 01, proprio in materia di assegnazione del processo ad una sezione della Corte di appello diversa da quella tabellarmente competente). Tanto posto, non vi è dubbio che l'ordinanza impugnata è stata emessa dal giudice dell'esecuzione competente ai sensi dell'art. 665, commi 3 e 4, cod. proc. pen. ovvero la Corte d'appello di Catania. Non rileva la prospettata violazione delle regole tabellari sulla distribuzione degli affari tra le diverse sezioni dell'ufficio giudiziario, peraltro nemmeno adeguatamente specificata. 2. Il secondo motivo, relativo al divieto di ne bis in idem, è anch'esso manifestamente infondato. La Corte 'distrettuale ha fatto corretta applicazione del principio, ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui la questione del "ne bis in idem" di cui all'art. 669 cod. proc. pen., ovvero della pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona, non può essere nuovamente proposta in fase esecutiva qualora sia stata prospettata e risolta negativamente in via principale nell'ambito del giudizio di cognizione. (Sez. 1, n. 43708 del 23/10/2008, Acampora, Rv. 241567 - 01). Solo se il giudice della cognizione abbia escluso incidentalmente l'identità del fatto oggetto di giudizio rispetto a quello già giudicato con precedente sentenza, la questione può essere riproposta in sede esecutiva in quanto la predetta esclusione non assume efficacia formale di giudicato e la sede esecutiva diventa la sede specifica prevista dall'ordinamento nella quale questione va propriamente affrontata e risolta (da ultimo Sez. 3, n. 17197 del 10/03/2016, Andreini, Rv. 266582 - 01; Sez. 1, n. 10426 del 02/02/2005, Boheim, Rv. 231601 - 01). Come correttamente osservato dal Giudice dell'esecuzione, nel caso in esame la questione relativa all'operatività del divieto di ne bis in idem era stata 3 esaminata, in via principale, in sede di cognizione, su specifica ed articolata eccezione difensiva, non solo nei giudizi di merito ma anche nel giudizio di legittimità, con conseguente preclusione nella fase esecutiva derivante dalla consumazione del relativo potere. 3. Il terzo motivo, relativo alla misura della pena per il riconosciuto reato continuato, propone una censura fondata ed assorbente. Risulta dal contento stesso dell'ordinanza impugnata (primo e penultimo foglio), oltre che dagli atti di causa, che nel calcolo della pena unica del reato continuato è stato applicato un aumento, pari a 6 mesi di reclusione, per il reato satellite di cui al capo 10) della sentenza in data 6 luglio 2020. Tale violazione, tuttavia, non doveva essere considerata perché, a seguito dell'annullamento con rinvio da parte ella Corte di cassazione, è stata oggetto di sentenza di assoluzione. 4. Trattandosi di errore potenzialmente in grado di incidere sugli aumenti inflitti per gli ulteriori reati satellite si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata su questo specifico punto con rinvio al giudice dell'esecuzione perché provveda a nuova determinazione del complessivo trattamento sanzionatorio del riconosciuto reato continuato, emendando, nell'assoluta libertà delle proprie valutazioni di merito, il rilevato errore. Il giudizio di rinvio si dovrà svolgere in diversa composizione, in osservanza di quanto deciso dalla Corte Costituzionale, con sentenza in data 3 luglio 2013, n. 183, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), cod. proc. pen. , nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata limitatamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Catania. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso, in Roma il 17 gennaio 2024.