Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 20/05/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1354/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo Modica, nella causa proposta da rappresentata e difesa dall'Avv.to NASO DOMENICO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Controparte_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO
- resistente -
OGGETTO: pagamento ex indennità integrativa speciale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. e nei rispettivi atti difensivi.
A seguito dell'udienza del 17.4.2025, sostituita con note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note depositate entro i termini di legge, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 11.10.2023, ha convenuto in giudizio il Parte_1
, deducendo: Controparte_2
− di essere dipendente dell'Amministrazione convenuta in qualità di docente di scuola elementare/materna;
31.8.2023;
− che il resistente, fino al mese di settembre 2021, le aveva corrisposto CP_1
l'Indennità Integrativa Speciale pari ad € 532,01 in uno con lo stipendio tabellare;
- che a partire da ottobre 2021, l'amministrazione datrice di lavoro, tratteneva dallo stipendio la voce correlata alla suddetta indennità pari ad € 532,01;
- che, a partire da novembre 2021, il avviava la procedura di recupero del CP_1 credito pari ad € 24.264,74, corrispondente alla IIS erogata alla dipendente durante periodo di servizio svolto all'estero dal 16.10.2017 sino al 30.9.2021, con applicazione di una trattenuta mensile di € 240,01.
Tanto premesso in fatto, deducendo la spettanza della indennità integrativa speciale in relazione all'intero periodo in cui ha prestato attività all'estero, ha chiesto: Parte_1
“1)Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'integrale corresponsione della retribuzione, comprensiva dell'importo corrispondente ex Indennità integrativa speciale, per tutto il periodo di servizio svolto, e da svolgere, all'estero (dall'a.s. 2017/2018 fino al
31.08.2023) e per l'effetto condannare l'Amministrazione resistente alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute dall'Amministrazione resistente, corrispondenti all'ex indennità integrativa speciale (I.I.S.), pari all'importo mensile di Euro 532,01, dal mese di ottobre 2021 sino al 31.8.2023; 2)Accertare e dichiarare l'illegittimità del debito posto a carico della ricorrente della somma pari a € 24.264,74 per il recupero della IIS corrisposta durante il servizio all'estero, dal 16.10.2017 sino al 30.9.2021, con annullamento e disapplicazione del provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 76408 del
7 ottobre 2021 e per l'effetto condannare l'Amministrazione alla restituzione della somma pari a € 240,01 mensilmente trattenuta con decorrenza dal mese di novembre 2021 fino al deposito del ricorso ovvero sino alla pubblicazione della sentenza - Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario e al rimborso del contributo unificato”.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, il si è costituito in giudizio chiedendo il CP_3
rigetto del ricorso perché infondato, con vittoria delle spese di lite.
La causa, senza attività istruttoria, è stata decisa in seguito al deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.
Pag. 2 di 9 Il ricorso è fondato.
Oggetto dell'odierno giudizio è l'accertamento del diritto della ricorrente a percepire l'intero trattamento retributivo, comprensivo della ex voce indennità integrativa speciale, in relazione al periodo in cui ha pacificamente prestato servizio all'estero (16.10.2017 -31.8.2023).
É incontroverso cha la ricorrente abbia percepito l'importo correlato a tale titolo, ammontante ad € 532,01 mensili sino a settembre 2021 e che, a partire da ottobre, l'amministrazione scolastica non ha più erogato la detta somma ((cfr. cedolini luglio, settembre, ottobre 2021) e,
a partire da novembre 2021, ha avviato la procedura di riscossione della IIS (in tesi) indebitamente percepita dalla lavoratrice sino a settembre 2021, applicando una trattenuta mensile di € 240,00 (cfr. cedolini novembre2021 – settembre 2023 e doc. 3 comunicazione del 7.10.2021)
Ciò premesso in fatto, la pretesa restitutoria del ministero convenuto muove dall'art. 76 del
CCNL Comparto Scuola stipulato in data 24.07.2003 (quadriennio normativo 2002-2005 e primo biennio economico 2002-2003) e, in particolare, dalla nota a verbale posta in calce al suddetto articolo.
La norma pattizia evocata dall'amministrazione scolastica prevede che “A decorrere dal
1.1.2003, l'indennità integrativa speciale, nella misura attualmente spettante, cessa di essere corrisposta come singola voce retributiva ed è conglobata nella voce stipendio tabellare.
Detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito in base alle vigenti disposizioni dal personale in servizio all'estero”.
Con nota a verbale in calce al suddetto articolo è stato poi precisato che “al personale in servizio all'estero cui non spetta l'indennità integrativa speciale, destinatario del presente contratto, verrà applicata una ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente alla misura dell'indennità integrativa speciale stessa percepita al 31.12.2001. Il calcolo delle ritenute previdenziali continua ad essere effettuato secondo le normative vigenti”.
Sulla interpretazione della disposizione pattizia da ultimo riportata, deve richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. 17517/2023 e precedenti in essa citati: Cass.
10 luglio 2013 n. 17134; Cass. 8 11.2019 n. 28941) secondo cui la suddetta nota a verbale “va interpretata nel senso che la ritenuta relativa all'indennità integrativa speciale sullo stipendio, ivi stabilita, per il personale in servizio all'estero deve ritenersi non applicabile al
Pag. 3 di 9 successivo CCNL comparto scuola del 29 novembre 2007 (CCNL 2006/2009), non essendo in tale contratto reiterata tale previsione.
Il successivo CCNL Comparto Scuola stipulato il 7.12.2005 (secondo biennio economico
2004-2005) non contiene infatti alcun riferimento all'indennità integrativa speciale, né riporta il contenuto della citata “nota a verbale” relativa alla trattenuta della detta indennità ai danni del personale in servizio all'estero. Parimenti, il CCNL Comparto Scuola sottoscritto in data
29.11.2007 (quadriennio giuridico 2006/2009, per il primo biennio economico 2006-2007) - dopo aver ribadito che l'indennità integrativa speciale è conglobata nella voce stipendio tabellare - non contiene la suindicata disposizione in ordine alla trattenuta della suddetta indennità con riguardo al personale che lavora all'estero.
Difetta dunque, nel caso di specie, il titolo fondante il diritto del datore di lavoro a trattenere le somme corrispondenti alla voce IIS e a ripetere le somme già corrisposte alla dipendente, titolo individuato nella nota a verbale sopra richiamata, nella parte in cui stabiliva l'applicazione di una ritenuta sullo stipendio del personale in servizio all'estero, in misura pari alla indennità integrativa speciale.
Pienamente condivisibili risultano le argomentazioni della Corte d'Appello di Roma rese in fattispecie sovrapponibile alla odierna (sentenza n. 2705/2022) che qui si richiamano ex art. 118 disp att. c.p.c.: “È opportuno premettere che del d.lgs n. 165/2001, gli artt. 2 e 45 riservano alla contrattazione collettiva la determinazione del trattamento economico dei pubblici dipendenti ed attribuiscono alla stessa il potere di derogare a previgenti disposizioni di legge, salve inderogabilità espresse (cfr. fra le tante Cass. n. 10064/2016); che l'indennità integrativa speciale è stata istituita con la legge n. 324/1959, che ne aveva determinato la misura iniziale, soggetta ad adeguamento periodico con decreto ministeriale, sulla base dei punti di variazione del costo della vita accertati dall' ISTAT, adeguamento inizialmente previsto con cadenza annuale e poi divenuto, in successione, semestrale (legge n. 364/1975), trimestrale (legge n. 334/1979) e nuovamente semestrale (d.P.R. n. 13/1986); che a partire dal 1° maggio 1992 il meccanismo di indicizzazione delle retribuzioni è stato definitivamente soppresso ed è stata congelata la misura dell'indennità fino a quel momento maturata, nell'importo risultante all'esito del parziale conglobamento nel trattamento stipendiale dei pubblici dipendenti, disposto per legge (legge n. 37/1990, di conversione del d.l. n.
Pag. 4 di 9 13/1989); che per effetto dei richiamati interventi normativi l'indennità in esame ha perduto nel tempo l'originaria natura, per assumere definitivamente un carattere retributivo, che già era stato preannunciato dalla parziale corresponsione della medesima in aggiunta alla tredicesima mensilità (dall'anno 1976, in applicazione di quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 364/1975); che in conformità all'indicata evoluzione dell'istituto, mentre il c.c.n.l. per il Comparto scuola del 4 agosto 1995, all'art. 63 (Struttura della retribuzione) menzionava ancora l'indennità integrativa speciale come componente a sé stante della retribuzione rispetto allo stipendio tabellare, comprensivo della retribuzione individuale di anzianità e dell'indennità di funzione (analoga disposizione vi era nel c.c.n.l. del 26 maggio
1998), il c.c.n.l. del 24 luglio 2003 (normativo 2002-2005, economico 2002-2003), all'art. 75, ha indicato che la retribuzione del personale docente, educativo ed A.T.A appartenente al comparto della Scuola è comprensiva di varie voci, tra le quali non è più menzionata l'indennità integrativa speciale (speculare disposizione è contenuta nel successivo c.c.n.l. del
29 novembre 2007 - art. 77 - tenuta ferma dal successivo c.c.n.l. del 23 gennaio 2009); che l'importo di tale indennità concorre quindi, sulla base della previsione pattizia del 2003, a formare lo stipendio tabellare per detto personale così assumendo piena natura retributiva, scomparendo come voce a sé stante e perdendo la sua iniziale funzione di adeguamento al costo della vita che, invece, era stata tenuta presente dal legislatore del 1959, laddove aveva previsto, all'art. 1, comma 2, lett. d) della legge n. 324/1959 (come modificato dalla legge n.
185/1960) che l'istituita indennità integrativa speciale non fosse dovuta al personale civile e militare in servizio all'estero fornito dell'assegno di sede previsto dalla legge n. 13/1951, o da disposizioni analoghe, sul presupposto che la percezione di tali speciali emolumenti soddisfacesse all'esigenza di adeguamento al costo della vita propria dell'indennità integrativa speciale come all'epoca configurabile.
In altri termini, originariamente l'indennità integrativa speciale aveva la medesima natura dei coefficienti di sede, attribuiti sull'assegno base per il trattamento economico del personale all'estero, in quanto finalizzata all'adeguamento della retribuzione percepita dal dipendente alle variazioni del costo della vita, e ciò giustificava la sospensione di tale emolumento sulla retribuzione metropolitana per il personale all'estero, perché diversamente vi sarebbe stata una duplicazione di emolumenti aventi la medesima finalità.
Successivamente, con la trasformazione della natura dell'indennità integrativa speciale ed il conglobamento della stessa nello stipendio, la medesima è divenuta emolumento retributivo
(si vedano anche, nello stesso senso, ancorché con riferimento al trattamento economico del
Pag. 5 di 9 personale della dirigenza in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, Cass. nn.
27219/2017; Cass. n. 27220/2017; Cass. n. 23058/2014), sicché non si ravvisano ragioni che possano indurre a rimeditare l'interpretazione delle norme pattizie di interesse nel presente giudizio, già resa dalla Suprema Corte con la nota sentenza n. 17134/2013, secondo cui la clausola contrattuale di cui alla nota a verbale dell'art. 76 del c.c.n.l. per il Comparto scuola del 24 luglio 2003 va interpretata nel senso che la ritenuta relativa all'indennità integrativa speciale sullo stipendio, ivi stabilita, per il personale in servizio all'estero deve ritenersi non applicabile con riferimento al successivo c.c.n.l. per il Comparto scuola del 29 novembre
2007 non essendo in tale contratto reiterata la relativa previsione.
Tale orientamento resiste ai rilievi critici di frequente mossi, che partono da un presupposto erroneo, perché svalutano gli effetti del conglobamento e pretendono di continuare a valorizzare, nonostante la diversa volontà manifestata dalle parti collettive, l'originaria natura dell'indennità, ormai priva di significatività una volta mutato il titolo di corresponsione dell'importo, divenuto parte integrante del trattamento retributivo.
Il richiamo alle disposizioni di legge con le quali, in occasione di precedenti conglobamenti, il legislatore ha espressamente escluso che gli stessi potessero produrre effetti sul complessivo trattamento economico spettante ai dipendenti in servizio presso sedi estere, non
è utile al riguardo, sia perché si invocano norme inapplicabili alla fattispecie, sia perché le stesse, indirettamente, confermano il principio, sul quale fa leva l'orientamento qui ribadito, secondo cui una volta divenuta l'indennità parte integrante del trattamento retributivo non vi
è più spazio per l'applicazione di quelle norme che presupponevano, invece, una diversa natura dell'emolumento, con la conseguenza che solo una espressa manifestazione di volontà del legislatore o delle parti collettive può impedire che il conglobamento produca anche effetti sul complessivo trattamento retributivo e sulla quantificazione di quegli emolumenti che assumono a base di calcolo lo stipendio tabellare.
A tal fine non è sufficiente il richiamo contenuto nell'art. 78 del c.c.n.l. de 29 novembre 2007 all'art. 2, comma 2, del c.c.n.l. del 7 dicembre 2005 che a sua volta rinvia agli “stipendi tabellari previsti, come individuati dalla tabella 2 allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto per il predetto comparto il 24 luglio 2003”, perché attraverso il duplice rinvio viene confermato solo il conglobamento, ossia la ricomprensione nello stipendio tabellare delle somme originariamente corrisposte a titolo di indennità integrativa speciale, e quindi dal previsto aggiornamento delle tabelle retributive, nelle quali erano inseriti gli
Pag. 6 di 9 importi conglobati, non si può desumere la perdurante vigenza della disciplina dettata dall'art. 76 del c.c.n.l. del 2003 quanto agli effetti della nuova struttura della retribuzione”.
Non risulta condivisibile l'interpretazione offerta dal , (attraverso il richiamo CP_1 all'orientamento fornito dall' - cfr. doc. 2, fascicolo di parte resistente), il quale CP_4 sostiene che con l'art. 36, comma 3 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 19/04/2018, laddove afferma: “Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare”, le parti contrattuali abbiano inteso far rivivere la nota a verbale all'art. 76, comma 3 del CCNL di
Comparto del 24.7.2003.
La ritenuta operata nei confronti del personale in servizio all'estero sullo stipendio metropolitano in misura corrispondente all'ex Indennità Integrativa Speciale non costituisce infatti effetto del conglobamento della stessa nella retribuzione, bensì una deroga a tale regola generale, espressione di una scelta delle parti contraenti di esclusione della corresponsione dell'importo conglobato nei confronti della specifica categoria. Trattasi di una deroga alla regola generale di cui all'art. 76 in danno del personale in servizio all'estero mai più reiterata nei successivi contratti e su cui l'art. 36, comma 3 del CCNL 2018 non influisce in alcun modo.
Alla luce di tali considerazioni, va pertanto riconosciuto il diritto della ricorrente a percepire integralmente lo stipendio tabellare, comprensivo della voce indennità integrativa speciale per il periodo svolto all'estero ossia dal 16.10.2017 sino al 31.8.2023.
Va in conseguenza dichiarata l'illegittimità della trattenuta operata sullo stipendio dal mese di ottobre 2021 sino al 31.agosto 2023, pari all'importo mensile di € 532,01 a titolo di all'indennità integrativa speciale e, per l'effetto, va disposta la condanna dell'amministrazione convenuto al pagamento di quanto a tale titolo trattenuto sino ad agosto 2023.
Va per l'effetto altresì dichiarata la non debenza della somma di € 24.264,74 di cui al provv.
Prot. 76408/2021 chiesta in ripetizione dall'Amministrazione resistente in relazione alle somme percepite dalla ricorrente a titolo di IIS dal 16.10.2017 al 30.9.2021 e in conseguenza,
l'Amministrazione scolastica va condannata alla restituzione in favore della ricorrente dell'importo mensile di € 240,01 illegittimamente trattenutole a partire da novembre 2021.
Pag. 7 di 9 Si precisa che trattandosi di crediti da lavoro nei confronti di amministrazioni pubbliche, spettano altresì alla ricorrente dalla maturazione del diritti gli accessori di cui all'art. 429
c.p.c. e cioè gli interessi al tasso legale e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria, in ossequio dunque all'assetto normativo introdotto dagli artt. 16, comma 6 della legge 312/1991
e art. 22, comma 36 della legge 724/1994, che non consente il cumulo tra tali due voci sulle somme liquidate a titoli di differenze retributive.
Il convenuto va, infine, condannato alla refusione delle spese di lite in favore di CP_1
parte ricorrente, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, tenuto conto dello scaglione di riferimento (indeterminabile- complessità bassa), applicando i valori minimi, in ragione dell'esiguo numero di questioni giuridiche e di fatto esaminate, con distrazione in favore dell'avv. Domenico Naso.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione,
accerta e dichiara il diritto di ad ottenere l'intero stipendio tabellare, Parte_1 comprensivo della voce indennità integrativa speciale, per l'intero periodo di lavoro prestato all'estero dal 16.10.2017 al 31.08.2023 e per l'effetto: condanna l'amministrazione scolastica a corrispondere a tale titolo l'importo di € 532,01 mensili per il periodo che va da ottobre
2021 ad agosto 2023 oltre accessori di legge per come precisato in motivazione;
accerta e dichiara che la ricorrente non è debitrice della somma di € 24.264,74 di cui al provv. Prot. 76408/2021 chiesta in ripetizione dall'Amministrazione resistente in relazione alle somme percepite a titolo di IIS dal 16.10.2017 al 30.9.2021 e, in conseguenza, condanna l'Amministrazione scolastica va condannata alla restituzione in favore della ricorrente di tutto quanto trattenuto a tale titolo da novembre 2021 (€ 240,01 mensili), oltre accessori di legge per come precisato in motivazione;
condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite di € 3.689,00, oltre spese CP_1 generali, Iva, C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Domenico Naso, antistatario.
Pag. 8 di 9 Così deciso in Sciacca, il 20.5.2025
Pag. 9 di 9
IL GIUDICE
Leonardo Modica