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Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 17/06/2025, n. 11862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11862 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 11862/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05192/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5192 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Federica Mazzoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del decreto del Ministero dell’Interno K10/-OMISSIS- del 12 ottobre 2022, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dall’odierno ricorrente in data 30 giugno 2018, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visto l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del provvedimento del Ministero dell’Interno n. K10/-OMISSIS- del 12 ottobre 2022, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dall’odierno ricorrente in data 30 giugno 2018, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
Considerato che, alla luce delle risultanze emerse in sede di ricorso, il Ministero dell’Interno ha riaperto l’istruttoria sulla posizione del ricorrente, definendola positivamente mediante l’adozione del provvedimento richiesto, emanato dal Presidente della Repubblica in data 15 maggio 2025;
Ritenuto che l’emanazione del provvedimento richiesto ha valenza satisfattiva dell’interesse fatto valere in giudizio e che, pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere;
Ravvisata la sussistenza di giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite, essendosi l’Amministrazione prontamente rideterminata in via di autotutela alla luce dei nuovi elementi emersi in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Floriana Rizzetto, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere, Estensore
Gianluca Verico, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Enrico Mattei | Floriana Rizzetto |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.