TRIB
Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 26/09/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
TRIBUNALE DI CROTONE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.2723/2024 del Registro Generale e promossa da con l'avv. BORRELLI FRANCESCA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA CP_1
Convenuto
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI La parte ricorrente, contestando le conclusioni del TU in fase di ATP (già introdotto ai sensi dell'art.445 bis c.p.c.), ha chiesto: 1) il riconoscimento dello status di persona con disabilità grave e del conseguente diritto all'erogazione delle prestazioni previste dalla legge in favore delle persone con disabilità grave;
2) il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile con conseguente condanna dell' al pagamento CP_1 della prestazione. L' ha chiesto il rigetto delle avverse pretese. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le seguenti ragioni. L'art.3, l.104/1992 prevede il diritto della persona con disabilità grave (colui che presenta una duratura compromissione fisica, mentale, intellettiva o sensoriale che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri) alle prestazioni stabilite in suo favore: la situazione assume connotazione di gravità allorquando la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. Ai sensi dell'art.12, l.118/1971, il requisito sanitario necessario per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile è costituito dalla totale riduzione della
1 capacità lavorativa (100%); invece, a mente dell'art.13, l.118/1971, il requisito sanitario richiesto per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità civile è costituito dalla riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74%. Tanto premesso, il TU (nominato nella presente fase ex art.445 bis, co.6, c.p.c.) ha accertato che la parte ricorrente non è affetta da un quadro patologico che legittima l'erogazione in suo favore della pensione di inabilità civile e che la rende attualmente disabile in situazione di gravità. Non vi sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni del TU (che appaiono a questo Giudice ben motivate ed immuni da vizi), cui quest'ultimo è pervenuto attraverso specifici e accurati accertamenti, non avendo le parti prospettato elementi tali da contrastare la relazione di consulenza tecnica. Per quanto esposto, il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Spese irripetibili ex art.152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili. Pone definitivamente a carico dell' le spese di TU (anche CP_1 della fase di ATP) liquidate con separati decreti. Crotone, 26/09/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
2
TRIBUNALE DI CROTONE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.2723/2024 del Registro Generale e promossa da con l'avv. BORRELLI FRANCESCA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA CP_1
Convenuto
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI La parte ricorrente, contestando le conclusioni del TU in fase di ATP (già introdotto ai sensi dell'art.445 bis c.p.c.), ha chiesto: 1) il riconoscimento dello status di persona con disabilità grave e del conseguente diritto all'erogazione delle prestazioni previste dalla legge in favore delle persone con disabilità grave;
2) il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile con conseguente condanna dell' al pagamento CP_1 della prestazione. L' ha chiesto il rigetto delle avverse pretese. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le seguenti ragioni. L'art.3, l.104/1992 prevede il diritto della persona con disabilità grave (colui che presenta una duratura compromissione fisica, mentale, intellettiva o sensoriale che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri) alle prestazioni stabilite in suo favore: la situazione assume connotazione di gravità allorquando la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. Ai sensi dell'art.12, l.118/1971, il requisito sanitario necessario per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile è costituito dalla totale riduzione della
1 capacità lavorativa (100%); invece, a mente dell'art.13, l.118/1971, il requisito sanitario richiesto per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità civile è costituito dalla riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74%. Tanto premesso, il TU (nominato nella presente fase ex art.445 bis, co.6, c.p.c.) ha accertato che la parte ricorrente non è affetta da un quadro patologico che legittima l'erogazione in suo favore della pensione di inabilità civile e che la rende attualmente disabile in situazione di gravità. Non vi sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni del TU (che appaiono a questo Giudice ben motivate ed immuni da vizi), cui quest'ultimo è pervenuto attraverso specifici e accurati accertamenti, non avendo le parti prospettato elementi tali da contrastare la relazione di consulenza tecnica. Per quanto esposto, il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Spese irripetibili ex art.152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili. Pone definitivamente a carico dell' le spese di TU (anche CP_1 della fase di ATP) liquidate con separati decreti. Crotone, 26/09/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
2