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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/12/2025, n. 9465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9465 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16062/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa AN Cattaneo Presidente
dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. est.
dott. Giuseppe Gennari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 23/04/2025, rimessa al Collegio all'udienza di prima comparizione e trattazione del 13/11/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 26/11/2025, da
Parte_1
nata in [...] il [...]
Residente VIA GIAMBELLINO 140 20146 MILANO ITALIA
codice fiscale C.F._1
con l'avv. MARTINI ANNA INES ANGELA come da procura in atti;
Parte ricorrente
Nei confronti di
Controparte_1
Nato in MAROCCO il 10/03/1923 pagina 1 di 6 Residente CP_2
codice fiscale C.F._2
Parte convenuta contumace
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 24.06.2025.
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio contenzioso ex art. 473-bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
[...]
2) Affidare in via super esclusiva la figlia alla madre;
Persona_1
3) Dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, l. 1° dicembre 1970, n. 898;
4) Una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sigg.ri e Parte_1
in data 1/2/2016 , n.126, anno 2016 R 01 P.1 S ordinando al Controparte_1 competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
pagina 2 di 6 e hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano (MI) il Parte_1 Controparte_1
01/02/2016, iscritto nei registri dello stato civile del Comune medesimo al n. 126, parte I, anno 2016.
Dal matrimonio è nata a [...] il [...]. Persona_2
Con ricorso ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c. e ss., depositato in data 23/04/25, la ricorrente ha chiesto al Tribunale adito di pronunciare la separazione personale dei coniugi e, nell'eventuale continua e ininterrotta mancata convivenza e decorsi i termini di legge, di dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
in punto di responsabilità genitoriale, di affidare in via super esclusiva a sé la figlia minore.
All'udienza di prima comparizione delle parti, tenutasi in data 13.11.2025, il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica degli atti introduttivi del giudizio ai sensi dell'art. 143 c.p.c., ha dichiarato la contumacia del convenuto.
Il difensore di parte ricorrente ha insistito nelle domande in atti.
Il Giudice delegato ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c.:
“Letto il ricorso introduttivo del giudizio;
viste le dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza del
30/9/25 integralmente confermate all'odierna udienza;
ritenuto che
la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, non avendo più contatti da tempo con il figlio minore, rendendosi altresì totalmente inadempiente all'obbligo di provvedere al mantenimento dello stesso, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass.
16593/08); ritenuto, pertanto, che, in applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e delle circostanze sopra esposte, la domanda di affidamento esclusivo della figlia alla madre vada accolta per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, alla luce del contegno serbato nel processo, nonché per il fatto di essersi occupata della prole con continuità e responsabilità; ritenuto, altresì, che le condizioni sopra indicate giustifichino una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre come richiesto in ricorso da parte ricorrente, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c., anche in assenza di una diversa prospettazione della parte resistente;
considerato che
, stante l'assenza di contatti del padre con la figlia, nulla si pagina 3 di 6 dispone in punto di frequentazione padre-figlia; rilevato che la madre, attesa l'irreperibilità del padre da anni, non ha formulato alcuna domanda di contributo di mantenimento della figlia minore cui provvede in via autonoma garantendo alla minore condizioni di vita adeguate alle sue necessità di crescita e formative;
visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c.;
P.Q.M.
adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
1) AFFIDA la figlia minore nata a MILANO, il [...] in [...] esclusiva Persona_2 alla madre, presso la quale rimarrà collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Milano, via Giambellino n. 140, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per la minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
2) Nulla dispone in punto frequentazione paterna;
3) Pone a carico della madre l'integrale mantenimento della figlia minore”.
Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato la parte ricorrente a precisare le conclusioni e ha ordinato la discussione orale della causa.
Il difensore della ricorrente, precisando di non aver svolto istanze istruttorie, ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni come avanzate nel ricorso e ha chiesto che la causa fosse rimessa al Collegio per la decisione.
Il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione rimettendola al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 26.11.2025.
Considerato in diritto
Sulla giurisdizione e legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 lett. A) v) del Regolamento CE 1111/2019, atteso che, avendo i coniugi nazionalità marocchina, è in
Italia la residenza abituale della ricorrente “almeno per un anno immediatamente prima della pagina 4 di 6 domanda”; è applicabile la legge italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento UE n. 1259/2010, in quanto legge dello Stato al momento in cui è adita l'Autorità Giudiziaria, in mancanza di scelta ad opera delle parti.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Le allegazioni e dichiarazioni di parte ricorrente, la separazione di fatto tra i coniugi, l'assenza di ogni contatto tra gli stessi, sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Fermi i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'ordinanza ex art. 473bis. 22 c.p.c. emessa dal
Giudice delegato in data 13.11.2025, la causa va rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda di divorzio decorso il termine di cui alla Legge 898/70 e successive modifiche, art. 3 n.2) lettera b) ultima parte.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, nella contumacia della parte convenuta, così statuisce:
1) Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c., dei coniugi;
2) Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Milano per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) Rimette con separata ordinanza la causa sul ruolo per la pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. e della Legge 898/70 e successive modifiche art. 3 n. 2) lettera b).
Si comunichi pagina 5 di 6 Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 26.11.2025.
Il Giudice relatore estensore dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa AN Cattaneo
Provvedimento redatto con la collaborazione del Magistrato in tirocinio Dott.ssa Ilaria Marrone
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa AN Cattaneo Presidente
dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. est.
dott. Giuseppe Gennari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 23/04/2025, rimessa al Collegio all'udienza di prima comparizione e trattazione del 13/11/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 26/11/2025, da
Parte_1
nata in [...] il [...]
Residente VIA GIAMBELLINO 140 20146 MILANO ITALIA
codice fiscale C.F._1
con l'avv. MARTINI ANNA INES ANGELA come da procura in atti;
Parte ricorrente
Nei confronti di
Controparte_1
Nato in MAROCCO il 10/03/1923 pagina 1 di 6 Residente CP_2
codice fiscale C.F._2
Parte convenuta contumace
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 24.06.2025.
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio contenzioso ex art. 473-bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
[...]
2) Affidare in via super esclusiva la figlia alla madre;
Persona_1
3) Dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, l. 1° dicembre 1970, n. 898;
4) Una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sigg.ri e Parte_1
in data 1/2/2016 , n.126, anno 2016 R 01 P.1 S ordinando al Controparte_1 competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
pagina 2 di 6 e hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano (MI) il Parte_1 Controparte_1
01/02/2016, iscritto nei registri dello stato civile del Comune medesimo al n. 126, parte I, anno 2016.
Dal matrimonio è nata a [...] il [...]. Persona_2
Con ricorso ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c. e ss., depositato in data 23/04/25, la ricorrente ha chiesto al Tribunale adito di pronunciare la separazione personale dei coniugi e, nell'eventuale continua e ininterrotta mancata convivenza e decorsi i termini di legge, di dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
in punto di responsabilità genitoriale, di affidare in via super esclusiva a sé la figlia minore.
All'udienza di prima comparizione delle parti, tenutasi in data 13.11.2025, il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica degli atti introduttivi del giudizio ai sensi dell'art. 143 c.p.c., ha dichiarato la contumacia del convenuto.
Il difensore di parte ricorrente ha insistito nelle domande in atti.
Il Giudice delegato ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c.:
“Letto il ricorso introduttivo del giudizio;
viste le dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza del
30/9/25 integralmente confermate all'odierna udienza;
ritenuto che
la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, non avendo più contatti da tempo con il figlio minore, rendendosi altresì totalmente inadempiente all'obbligo di provvedere al mantenimento dello stesso, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass.
16593/08); ritenuto, pertanto, che, in applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e delle circostanze sopra esposte, la domanda di affidamento esclusivo della figlia alla madre vada accolta per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, alla luce del contegno serbato nel processo, nonché per il fatto di essersi occupata della prole con continuità e responsabilità; ritenuto, altresì, che le condizioni sopra indicate giustifichino una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre come richiesto in ricorso da parte ricorrente, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c., anche in assenza di una diversa prospettazione della parte resistente;
considerato che
, stante l'assenza di contatti del padre con la figlia, nulla si pagina 3 di 6 dispone in punto di frequentazione padre-figlia; rilevato che la madre, attesa l'irreperibilità del padre da anni, non ha formulato alcuna domanda di contributo di mantenimento della figlia minore cui provvede in via autonoma garantendo alla minore condizioni di vita adeguate alle sue necessità di crescita e formative;
visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c.;
P.Q.M.
adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
1) AFFIDA la figlia minore nata a MILANO, il [...] in [...] esclusiva Persona_2 alla madre, presso la quale rimarrà collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Milano, via Giambellino n. 140, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per la minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
2) Nulla dispone in punto frequentazione paterna;
3) Pone a carico della madre l'integrale mantenimento della figlia minore”.
Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato la parte ricorrente a precisare le conclusioni e ha ordinato la discussione orale della causa.
Il difensore della ricorrente, precisando di non aver svolto istanze istruttorie, ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni come avanzate nel ricorso e ha chiesto che la causa fosse rimessa al Collegio per la decisione.
Il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione rimettendola al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 26.11.2025.
Considerato in diritto
Sulla giurisdizione e legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 lett. A) v) del Regolamento CE 1111/2019, atteso che, avendo i coniugi nazionalità marocchina, è in
Italia la residenza abituale della ricorrente “almeno per un anno immediatamente prima della pagina 4 di 6 domanda”; è applicabile la legge italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento UE n. 1259/2010, in quanto legge dello Stato al momento in cui è adita l'Autorità Giudiziaria, in mancanza di scelta ad opera delle parti.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Le allegazioni e dichiarazioni di parte ricorrente, la separazione di fatto tra i coniugi, l'assenza di ogni contatto tra gli stessi, sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Fermi i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'ordinanza ex art. 473bis. 22 c.p.c. emessa dal
Giudice delegato in data 13.11.2025, la causa va rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda di divorzio decorso il termine di cui alla Legge 898/70 e successive modifiche, art. 3 n.2) lettera b) ultima parte.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, nella contumacia della parte convenuta, così statuisce:
1) Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c., dei coniugi;
2) Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Milano per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) Rimette con separata ordinanza la causa sul ruolo per la pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. e della Legge 898/70 e successive modifiche art. 3 n. 2) lettera b).
Si comunichi pagina 5 di 6 Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 26.11.2025.
Il Giudice relatore estensore dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa AN Cattaneo
Provvedimento redatto con la collaborazione del Magistrato in tirocinio Dott.ssa Ilaria Marrone
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