Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/06/2025, n. 3220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3220 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 7828/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE UNICO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale
MAURO BRAMBULLO
All'esito dell'udienza 281 duodecies, I co. c.p.c. sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice, lette le istanze e le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. da nata il [...] a [...] - PR Brasile, residente in [...]Parte_1
Pedro 1, 1137, Sobrado 2, Água Verde, Curitiba - PR Brasile;
nata il [...] a [...] - SP Brasile, residente in [...]Parte_2
Dom Pedro 1, 1137, Sobrado 2, Água Verde, Curitiba - PR Brasile;
nata il [...] a [...] - SP Brasile, residente in [...]Parte_3
Pedro 1, 1137, Sobrado 2, Água Verde, Curitiba - PR Brasile;
nata il [...] a [...] - SP Brasile, residente in [...]Parte_4
Pedro 1, 1137, Sobrado 2, Água Verde, Curitiba - PR Brasile rappresentati e difesi dall'Avvocato Valerio Piccolo e dell'avvocato stabilito Advogado
Andrew Luiz Montone, come in atti.
-ricorrenti-
CONTRO
, in persona del Ministro p.t. Controparte_1
-convenuto contumace- con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica;
OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I ricorrenti hanno precisato così le conclusioni: “[…] Piaccia all'Ill.mo Giudice, contrariis reiectis e previa ogni provvidenza di rito, così giudicare:
a) Nel merito: ACCERTARE e DICHIARARE che le ricorrenti di cui in epigrafe sono cittadine
b) Per l'effetto, ORDINARE al , in persona del Ministro pro-tempore e Controparte_1
alla e, per essi, all'Ufficiale dello Stato Civile competente comune di Valbrenta e al CP_2
Consolato Italiano territorialmente competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello Stato civile, della cittadinanza italiana de Le ricorrenti provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Diplomatiche/Consolari competenti, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 30 e 60 n. 3 del R.D. 9 luglio 1939
n. 1238 (Ordinamento dello stato civile).
c) Con vittoria di spese diritti e onorari di giudizio.
In via istruttoria: Con riserva di integrare la documentazione prodotta e di produrre ed esibire gli originali degli atti di stato civile tradotti e apostillati”.
Il Pubblico Ministero non ha fatto pervenire alcunché.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da (o o o Persona_1 Persona_1 Persona_2 Per_3
– cfr. certificato negativo di naturalizzazione fascicolo dei ricorrenti), nato a [...]
[...]
(VI), il 13/08/1847 (cfr. estratto per atto di nascita doc. 3 fascicolo dei ricorrenti) successivamente emigrato in Brasile dove è deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
L'Amministrazione intimata è rimasta contumace.
Il fascicolo è stato trasmesso al Pubblico Ministero che non ha fatto pervenire alcunché.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del , non costituitosi Controparte_1
nonostante la ritualità della notifica.
Ciò posto, l'oggetto del presente giudizio investe l'accertamento dei presupposti per farsi luogo al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza dei ricorrenti dall'avo comune indicato.
Preliminarmente si osserva che la giurisdizione in materia di cittadinanza, diritto permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo, è di natura contenziosa ed il processo di cognizione presuppone una controversia su un diritto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza
(art. 100 c.p.c.). Consegue che la parte, nei casi in cui il diritto non sia controverso, anziché adire direttamente l'autorità giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_1
L'interesse ad agire è tuttavia ravvisabile ogniqualvolta sussista una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa come quando, ad esempio, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati per carenze strutturali e generalizzate non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso in esame l'interesse ad agire dei ricorrenti deve ritenersi sussistente atteso che è notorio che le rappresentanze consolari italiane in Brasile non riescono ad evadere le istanze in tempi ragionevoli.
Venendo ora al merito, secondo i principi enunciati dal Supremo Collegio in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis" e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. La Corte ha tratto da tali premesse la conseguenza che all'attore che chieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva. In quest'ottica e con riferimento alla fattispecie estintiva della perdita della cittadinanza, la Suprema Corte ha precisato che “l'art. 11, n. 2, cod. civ.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera
- per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. Sez. U. Sentenza n.
25317 del 24/08/2022).
Gli enunciati principi vanno ora applicati al caso in esame.
L'avo dei ricorrenti è nato suddito dell'Impero austriaco in quanto il Comune di LS (VI), all'epoca della sua nascita, era soggetto alla sovranità dell'Impero austriaco (cfr. l'estratto per riassunto dell'atto di nascita doc. 3 fascicolo dei ricorrenti); egli è divenuto cittadino italiano per effetto della annessione del Veneto al Regno d'Italia in seguito al Trattato di pace tra il
Regno d'Italia e l'Impero d'Austriaco conchiuso a Vienna il 3.10.1866. Considerato infatti che egli si è sposato a FO (VI) in data 06.02.1872 (cfr. doc. 5 fascicolo dei ricorrenti) con Pt_5
è da presumere che non si sia avvalso della facoltà di conservare la cittadinanza
[...] austriaca riconosciuta dall'art. 14 del predetto trattato agli abitanti delle province cedute poiché, all'esercizio di tale facoltà si sarebbe dovuto accompagnare giocoforza, in base all'art. 14 del
Trattato, il ritiro dell'interessato e della sua famiglia nei territori che restavano soggetti alla sovranità dell'Impero austriaco.
Va pertanto accertata in questi termini la causa di acquisto della cittadinanza italiana da parte dell'ascendente comune ai ricorrenti, che nel ricorso introduttivo era rimasta nell'ombra, pur contenendo il ricorso e la documentazione prodotta gli elementi in fatto essenziali per individuarla (certificato di matrimonio doc 3 fascicolo dei ricorrenti).
Sul punto, nessun fatto modificativo, impeditivo o estintivo è stato introdotto dall'Amministrazione intimata, rimasta contumace.
La linea di discendenza è stata allegata in ricorso nei seguenti passaggi generazionali
“[…]
1. In data 13 agosto 1847 nasceva a LS (oggi comune di Valbrenta1), provincia di Vicenza, Italia, il sig. , figlio di e Persona_1 Persona_4 Parte_6
,
[...]
come comprovato da certificato di battesimo rilasciato dal Parroco della AR di
LS (v. doc. 03).
2. Lo stesso contraeva matrimonio il 6 febbraio 1872 a FO, provincia di Vicenza, Italia con
come comprovato da estratto per riassunto atto di matrimonio rilasciato dal Parte_5
comune di FO (v. doc. 04).
3. Successivamente lo stesso emigrava in Brasile, ma non ha mai rinunciato alla sua cittadinanza italiana, come comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione (v. doc. 05). 3. Dalla loro unione coniugale nasceva , nata approssimativamente nel Persona_5
1885, come risulta da certificato di nascita (v. doc. 06.)
4. La stessa contraeva matrimonio in data 28 dicembre 1907 a Curitiba - PR Brasile con
[...]
, come risulta da certificato di matrimonio (v. doc. 07). Pt_7
5. Dalla loro unione coniugale nasceva , nata l'[...] a [...]_6
- PR Brasile, come risulta da certificato di nascita (v. doc. 08).
6. La stessa contraeva matrimonio in data 6 gennaio 1945 a Curitiba - PR Brasile con Pt_8
, come risulta da certificato di matrimonio (v. doc. 09).
[...]
7. Dalla loro unione coniugale nasceva , nato il [...] a [...] - PR Per_7
Brasile, come risulta da certificato di nascita (v. doc. 10).
8. Lo stesso contraeva matrimonio in data 19 febbraio 1971 a Curitiba - PR Brasile con
[...]
come risulta da certificato di matrimonio (v. doc. 11). Persona_8
9. Dalla loro unione coniugale nasceva la ricorrente, , nata il [...] Parte_1
a Curitiba - PR Brasile, come risulta da certificato di nascita (v. doc. 12).
10. La stessa contraeva matrimonio in data 8 dicembre 2001 a Curitiba - PR Brasile con
[...]
passando a chiamarsi con il nome attuale di come risulta Per_9 Parte_1
da certificato di matrimonio (v. doc. 13).
11, Dalla loro unione coniugale nascevano tre figlie A. B e C, ed in particolare le ricorrenti:
A) nata il [...] a [...] - SP Brasile, come risulta Parte_9
da certificato di nascita (v. doc. 14);
B) nata il [...] a [...] - RS Brasile, come risulta Parte_3
da certificato di nascita (v. doc. 15);
C) nata il [...] a [...] - RS Brasile, come risulta da Parte_10 certificato di nascita (v. doc. 16)”.
La linea di discendenza, nei termini in cui è stata allegata, è stata provata a mezzo dei documenti di nascita dei discendenti debitamente tradotti ed apostillati nei quali è indicato tra gli altri anche il nominativo dei genitori (cfr. docc. 3, 4, 8 10, 12, 14, 15, 16 fascicolo dei ricorrenti).
La mancata produzione del certificato di nascita di (doc. 6 richiamato nel Persona_5
ricorso) non pregiudica la prova della continuità della linea di discendenza posto che nel certificato di matrimonio di (cfr doc 7) è indicato come padre e posto Per_10 Persona_2
che la stessa è indicata quale madre di nel certificato di nascita di Persona_11
quest'ultima (cfr. doc. 8) . Si tratta di linea che subisce un primo passaggio per discendenza materna da , Persona_12
nata in data [...] (o – cfr. certificato di battesimo doc. 4 fascicolo dei Persona_5
ricorrenti e certificato di matrimonio doc. 7 fascicolo dei ricorrenti), la quale ha contratto matrimonio con in data 28/12/1907. Persona_13
Ora considerato che il R.D. n. 2358/1865 prevedeva la trasmissione della cittadinanza per linea paterna e all'art. 14 la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna che si sposa con straniero sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito, con disposizione dal tenore del tutto analogo a quello dell'art 10, terzo comma, della successiva legge sulla cittadinanza che ha disciplinato la materia ( L. n. 555/1912); considerato che tale disposizione con la sentenza n. 87 del 1975 Corte Cost. è stata dichiarata illegittima “nella parte in cui, per l'ipotesi di matrimonio di una cittadina italiana con uno straniero, per la cui legge nazionale la cittadinanza del marito si comunica alla moglie, prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”; considerato che in ordine alla ulteriore questione dell'acquisto della cittadinanza italiana dalla madre, la legge n. 555 del
1912 prevedeva all'art. 1, primo comma , che “è cittadino per nascita :1) il figlio di padre cittadino;
2) il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro stato , ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene (…)” a sua volta è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983, nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina, indipendentemente dalla cittadinanza del padre;
considerato che
nel caso in esame permane l'esigenza di eliminare gli effetti discriminatori basati sul sesso o sulla preminenza del marito nell'ambito familiare comportante il perdurare delle conseguenze di una normativa quale quella prevista dal Codice
Civile del 1865 che si appalesa discriminatoria in quanto viola i diritti fondamentali della donna;
considerato che
pertanto tali conseguenze discriminatorie vanno eliminate per quanto possibile dalle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti di colui che agisce per il riconoscimento del proprio status quale discendente da donna che deve ritenersi cittadina italiana;
considerato che
gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, devono essere eliminati anche in caso di morte di taluno degli ascendenti attraverso l'adesione agli enunciati principi che hanno condotto la Corte Costituzionale con le sentenze sopra richiamate a ritenere incostituzionale una norma rispetto alla quale quella del Codice Civile del 1865 sopra richiamata ha analogo contenuto e riverbera le conseguenze discriminatorie ancora oggi nella fattispecie sottoposte all'esame di questo giudice;
consegue che i matrimoni indicati, pur celebrati nel vigore di leggi discriminatorie nel senso specificato, non hanno comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti attraverso i successivi passaggi generazionali.
Alla stregua delle considerazioni svolte, in assenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi che era onere dell'Amministrazione intimata, rimasta contumace, dedurre, va dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani e al contempo occorre ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Le spese di lite vanno compensate perché lo Stato italiano non può considerarsi inadempiente in considerazione della mole di domande presentate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, nella causa r.g. 7828/2025, promossa da Parte_1 [...]
contro il Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, con l'intervento del P.M., definitivamente pronunciando, così provvede: CP_1
- dichiara la contumacia del;
Controparte_1
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani per le ragioni di cui in motivazione;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite Per_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di
[...]
nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Compensa le spese.
Provvedimento redatto con la collaborazione della funzionaria AUPP dott.ssa . Testimone_1
Venezia, 23/06/2025
Il Giudice
Dott. Mauro Brambullo