Art. 5.
Il personale dell'ENDSI ha facolta' di optare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per il trattamento previdenziale in atto costituito dall'assicurazione generale obbligatoria INPS.
L'opzione fatta e' definitiva.
Il personale dell'ENDSI ha facolta' di optare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per il trattamento previdenziale in atto costituito dall'assicurazione generale obbligatoria INPS.
L'opzione fatta e' definitiva.