Sentenza 12 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/02/2003, n. 2110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2110 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' 02 1 1 0 / 03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOM POP LO LIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Luciano VIGOLO Presidente R.G.N. 28122/01 Consigliere Cron. 4789 Dott. Giovanni MAZZARELLA Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Rep. Dott. Camillo FILADORO Consigliere Ud. 26/11/02 Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: ON NC, ON TO, ON IA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TRESANA 19, presso lo studio dell'avvocato NC IADEVAIA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIETRO LOMBARDI, giusta delega in atti;
ricorrenti -
contro
ITALAQUAE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUIGI LILIO 65, presso studio DE BERARDINIS MOZZI e rappresentato e difeso dall'avvocato 2002 NC MOZZI, NC CIMMINO, giusta delega in atti;
4820 -1- - controricorrente avverso la sentenza n. 1982/01 del Tribunale di SANTA depositata il 07/08/01 R.G. N. MARIA CAPUA VETERE, 1331/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/11/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con sentenza in data 9 ottobre 1991, il RE di EA dichiarava la illegittimità del licenziamento intimato il 29 dicembre 1987 alla sig.ra UI OL da parte della soc. Sangemini Ferrarelle. Con successiva sentenza del 17 giugno 1992 lo stesso RE rigettava la domanda della OL la quale aveva esercitato, ai sensi dell'art. 1 della legge n.108 del 1990, l'opzione per l'indennità sostitutiva della reintegrazione, volta ad ottenere tale indennità nella misura di £.31.785.000. Su appello della AD, il Tribunale di S. Maria Capua Vetere riformava quest'ultima sentenza condannando la società al pagamento dell'indennità richiesta. Ricorreva per cassazione la società e questa Corte, con sentenza 25 ottobre 1995 cassava senza rinvio la sentenza di appello, affermando l'inapplicabilità della legge n.108 del 1990 ai licenziamenti anteriori alla sua entrata in vigore, e, giudicando nel merito, rigettava la domanda proposta. La s.p.a. Italaquae, succeduta alla soc. Sangemini Ferrarelle, con ricorso del 2 novembre 1998 ha domandato quindi allo stesso Tribunale, ingula ai sensi dell'art.389 c.p.c., la resituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza di appello. V 2812201.doc Con sentenza in data 22 giugno 2001, il Tribunale ha accolto il ricorso ed ha condannato parte resistente a restituire in favore della società la somma di £.34.671.804, oltre interessi legali. Ha ritenuto il Tribunale che erano inammissibili nel giudizio ex art.389 c.p.c. le doglianze degli eredi della AU, RB NZ, ON e NO circa il fatto che il giudice di appello non aveva esaminato i motivi afferenti, rispettivamente, al preteso giudicato formatosi tra le parti in ordine all'applicablità della normativa del 1990 e all'accettazione ad opera della società della volontà negoziale manifestata dalla lavoratrice con la richiesta dell'indennità sostitutiva della reintegrazione. Per la cassazione di quest'ultima sentenza ricorrono gli eredi AD con due motivi. Resiste la società Italaquae con controricorso e memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE. Col primo motivo di ricorso, gli eredi AD, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt.384 e 389 c.p.c., in relazione all'art.360, nn.3 e 5 c.p.c'>., lamentano che il Tribunale abbia ritenuto inammissibili le doglianze attinenti al merito del giudizio, in particolare agli altri due motivi a suo tempo sottoposti al giudice di appello, rimasti assorbiti, allora,per l'accoglimento del terzo motivo, e abbia affermato di dover limitare la pronuncia alla sola restituzione delle somme versate. 2812201.doc 4 Il Tribunale avrebbe, invece, dovuto applicare, anche in via analogica, le norme sul giudizio di rinvio, le quali avrebbero imposto l'esame delle questioni rimaste assorbite dalla decisione di appello. Il motivo è infondato. La speciale competenza del giudice che ha pronunciato la sentenza cassata sussiste, ai sensi dell'art.389 c.p.c., solo per le domande di restituzione o di riduzione in pristino e per ogni altra domanda conseguente alla sentenza di cassazione, in caso di cassazione senza rinvio. Nel caso in esame, la Corte di cassazione, con la sentenza resa 'inter partes' in data 25 ottobre 1995, n.8614/1996, ha accolto il ricorso proposto dalla soc: Italaquae e, in applicazione dell'art.384 novellato c.p.c., non avendo ravvisato la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e ha deciso la causa nel merito rigettando la domanda a suo tempo proposta dalla AD. Tanto premesso, rileva la Corte che gli attuali ricorrenti, eredi AD, non propongono alcuna domanda di restituzione o di riduzione in pristino, né domande conseguenti alla sentenza di cassazione. Vero è che, secondo le deduzioni degli stessi ricorrenti, non vi è stata pronuncia da parte del giudice di appello su censure allo stesso proposte perché assorbite dalla considerazione della applicabilità alla fattispecie della legge n.108 del 1990 e dalla condanna, in forza di essa, della società a pagare alla lavoratrice licenziata l'indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro ex art. 18 della legge n.300 del 1970. 2812201.doc 5 - - Se può, quindi, prospettarsi, in via di ipotesi, che la Corte di cassazione dopo avere affermato che la legge n.108/1990 non poteva trovare applicazione retroattiva, laddove prevedeva una indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro non avrebbe dovuto decidere nel merito, ma, dopo avere annullato la sentenza, avrebbe dovuto rinviare la causa ad altro giudice di pari grado per l'esame delle censure degli eredi AD rimaste assorbite dalla decisione di appello, non per ciò stesso l'esame di tali censure deve considerarsi devoluto , al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata. Si tratta, infatti di doglianze attinenti al merito della controversia le quali, lungi dall'essere consequenziali alla cassazione, sarebbero addirittura antitetiche alla decisione della Suprema Corte di esaminare nel merito la domanda sul solo presupposto della irretroattività della legge applicata dal giudice di appello e della non necessità di ulteriori indagini in fatto. Né la proponibilità, così come prevista in sede di rinvio (ove questo sia stato disposto), delle domande o eccezioni rimaste assorbite dalla decisione adottata con la sentenza cassata e riproposte, può essere ravvisata, in via analogica, anche per il giudizio relativo alle domande restitutorie conseguenti alla cassazione, per la sostanziale diversità strutturale e di contenuto dei due istituti processuali la quale di per sé esclude la eadem ratio'. Col secondo motivo, i ricorrenti deducono violazione dell'art.3 e art.24 della Costituzione della Repubblica - Illegittimità costituzionale degli artt.384 e 389 c.p.c. nella parte in cui, in caso di cassazione senza rinvio, 2812201.doc 6 non è prevista la possibilità del riesame delle domande ed eccezioni non esaminato o ritenute assorbite dal giudice di merito>> Sostengono che, non essendo loro riconosciuta la possibilità di far valere, neppure con ricorso incidentale condizionato, avanti alla Corte di cassazione, le domande ed eccezioni non esaminate o ritenute assorbite dal giudice di merito, domande ed eccezioni che, invece, sarebbero state riproponibili avanti al giudice di rinvio nel caso in cui il rinvio fosse stato disposto, da tale situazione processuale sarebbe conseguita disparità di trattamento di posizioni soggettive identiche e grave menomazione del diritto di difesa. Il motivo è infondato. Il potere attribuito alla Corte di cassazione dalla novella dell'art.384 c.p.c., di pronunciare nel merito, ove la Corte non ravvisi la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, comporta, in previsione di tale eventualità, l'onere di riproposizione, avanti al giudice di legittimità, seppure non con impugnazione incidentale, delle questioni assorbite dalla decisione di appello sulle quali la parte, pur vittoriosa, intenda insistere: sotto tale profilo, non avendo la parte dedotto di avere riproposto tali questioni in sede di legittimità, le questioni assorbite, l'eccezione di costituzionalità non appare rilevante. Essa è comunque manifestamente infondata. La Corte costituzionale ha ripetutamente affermato, con riferimento a norme processuali in relazione alle quali poteva prospettarsi l'eventualità che i meccanismi attuati dal legislatore potessero non apparire congruenti con una piena attuazione del diritto di difesa (e, indirettamente, del 2812201.doc 7 principio di eguaglianza rispetto a soggetti in situazione comparabile che siano stati in condizione, in relazione alle concrete contingenze, di avvalersi o comunque di trar vantaggio di strumenti processuali diversi) ha affermato che non spetta al giudice delle leggi procedere, mediante una pronuncia addittiva, ad un adeguamento degli strumenti di difesa in modo di assicurare l'auspicabile livello di tutela perché ciò comporterebbe una scelta tra una pluralità di soluzioni possibili (circa i modi, le condizioni, i termini e gli effetti dello strumento da adottare) che solo il legislatore, nella sua discrezionalità, può compiere (cfr. Corte cost., sent. 14 /26 gennaio 1994, n.5; ord. 17/28 dicembre 1993, n.467; sent. 18 /21 dicembre 1985, h.362). Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza (art.385 c.p.c.). P. T. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido a pagare a controparte le spese in €. 21,00, oltre €.2.000,00# per onorari. Così deciso in Roma addì 26 novembre 2002. O IL PRESIDENTE - estensore. C I N I L L O IL CANCELLIERE V I S G O N O Depositate in Cancelleria Y S I I O G K D I 2FFA 2013. T N O I oggi, T N S ww S I Y A IL CANCELLERE V Y 2812201.doc