Sentenza 14 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/05/2025, n. 3004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3004 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME EL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai magistrati
Geremia CASABURI Presidente
Antonella Miryam STERLICCHIO Consigliere rel.
Biagio Roberto CIMINI Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 930 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
Parte_1
Avv. FRATINI RENATO
e EL CO NA MA Avv. CIMA SIMONE
SVOLGIMENTO EL PROCESSO L'appellante in epigrafe impugna la sentenza n. 746 del 2020 con cui il UN di Viterbo, ha deciso quanto segue: “Con atto notificato in data 7/10/2019, NA RI DE ON ha proposto opposizione contro il decreto n. 764/19 con cui, su ricorso di e , le è Pt_1 Parte_2 stato ingiunto il pagamento di euro 80.000,00, oltre interessi e spese. Nella resistenza degli opposti, con motivata ordinanza del 31/1/2020 è stata disposta la sospensione parziale della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. La causa, di natura documentale, è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 3/6/2020, con assegnazione dei termini abbreviati. La domanda monitoria ha per oggetto il pagamento della quota del prezzo incassato da NA RI DE ON, per la vendita in data 19/5/2011 dell'immobile sito in Valmontone, ereditato dalla madre unitamente ai fratelli , e . Pt_1 Pt_2 Controparte_1
“con conseguente restituzione della somma di euro 50.000,00” a quest'ultima. Ciò posto, va ribadito in questa sede il contenuto della citata ordinanza: il fondamento della pretesa è riconducibile al mandato a suo tempo conferito all'odierna opponente, non essendo configurabile il litisconsorzio necessario rispetto a rapporti di natura meramente obbligatoria, cui è d'altro canto estranea Persona_2
È infatti pacifico e documentato in atti il conferimento della procura speciale a vendere, in forza della quale ha Controparte_3 concluso l'operazione negoziale anche in nome e per conto dei fratelli comproprietari (atto del 19/5/2011 -notaio rep. Persona_3
99864/racc. 25050, con allegata procura notarile). La vicenda di tale negozio non attiene al rapporto dedotto;
come pure osservato, non ne è immediatamente riconoscibile l'epilogo. Solo incidentalmente può osservarsi che l'esproprio è fatto pregresso alla vendita, come tale insuscettibile di condizionarne sospensivamente l'efficacia; la stessa opponente, peraltro, ritiene il contratto “risolto”, non dubitando del perfezionamento e dell'efficacia dello stesso. Pacifica, d'altro canto, è la contestuale dazione di assegni corrispondenti all'intero prezzo di euro 160.000,00. Nulla cambia l'improvvisa accelerazione nella definizione del rapporto fra l'acquirente e l'odierna opponente, che a dispetto della richiesta risalente al 21/2/2013, si è ora determinata, nelle more fra l'ordinanza ex art. 649 cpc e la decisione della causa, all'integrale restituzione della sua quota (v. udienza di precisazione delle conclusioni). Tale accordo è ovviamente inopponibile agli odierni opposti, a loro volta parte sostanziale della compravendita. Resta la circostanza, pacifica e documentata in atti, dell'avvenuto e risalente incasso di euro 50.000,00 (già all'epoca della vendita), senza pag. 2/7 retrocessione della quota spettante ai fratelli. Non si dubita che la procura si accompagni nella specie al rapporto gestorio del mandato. Trova pertanto applicazione l'art. 1713 cc: la riscossione di somme da parte del mandatario per conto del mandante comporta l'obbligo di versamento delle stesse al preponente. È tuttavia parimenti pacifico, e documentato in atti, che l'ulteriore assegno di euro 110.000,00 non sia mai stato incassato. Anche a voler prescindere dall'attuale valenza giuridica di tale titolo (ormai insuscettibile di immediato incasso), va ancora una volta osservato che la domanda, azionata in via monitoria, ha per oggetto unicamente la restituzione delle somme effettivamente ricevute e non anche la responsabilità del mandatario. Non può quindi essere accolta la richiesta tuttora avanzata dagli opposti, di pagamento dell'intera quota (in tesi) loro spettante (pari ad euro 40.000,00 per ciascuno). Come già osservato in corso di causa, in assenza di ulteriori riferimenti nelle memorie conclusive degli opposti, dalla somma di euro 12.500,00, che compete ad ognuno (50.000,00/4), va detratto l'importo di euro 712,10, in relazione alle imposte di cui è documentato il pagamento (doc. 11), anche nel loro interesse (euro 2.848,42/4= euro 712,10). Le contestazioni sul punto appaiono d'altro canto contraddittorie (circa la debenza dell'imposta in assenza di mancato consolidamento della vendita) e generiche (circa il contenuto del mandato, rispetto all'addebito di sanzioni ed interessi per euro 981,42). Non vi è prova invece del pagamento da parte dell'opponente delle ulteriori imposte per euro 4.319,30 (mediante sua provvista), che risulta effettuato dal fratello (doc. 10). Controparte_1
In conclusione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato;
non constando riscontro dell'intervenuto pagamento della minor somma dovuta (euro 12.500,00-712,10= 11.787,90), si provvede come da dispositivo. In difetto di specifica allegazione, gli interessi legali decorrono dalla diffida (di quindici giorni, di cui alla lettera del 16/4/2019, ricevuta da controparte il 20/4/2019). Stante la reciproca soccombenza parziale, le spese sono compensate nei termini di cui al dispositivo, ogni altra domanda restando assorbita. La liquidazione è effettuata secondo i parametri di cui al DM 55/2014 (come succ. modificato), tenuto conto dell'attività processuale in concreto svolta (euro 875,00 per studio, euro 740,00 per introduzione, euro pag. 3/7 1.120,00 per trattazione, euro 1.620,00 per decisione e così per complessivi euro 4.355,00 al lordo della compensazione).
PQM
Il UN, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 764/19 e, operata la compensazione parziale come da motivazione, condanna NA RI DE ON al pagamento in favore di e della Parte_1 Parte_2 somma pari ad euro 11.787,90 per ciascuno, oltre interessi legali come in motivazione;
- compensa parzialmente le spese, condannano NA RI DE ON alla refusione in favore di e della Parte_1 Parte_2 metà delle spese, quale quota che, da distrarsi in favore del legale antistatario, liquida complessivamente in euro 203,25 per esborsi ed euro 2.177,50 per compensi, oltre accessori.”.
Parte appellata ha chiesto il rigetto dell'appello. La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione. MOTIVI ELLA DECISIONE L'appello non merita d'essere accolto. L'appellante chiede di:
“1) riformare parzialmente la sentenza n.746/2020 (di cui al r.g. n.2551/2019) emessa del UN Civile di Viterbo in data 14-07-2020; 2) per l'effetto di tale riforma parziale, riconoscere all'appellante sig.
[...]
anche l'importo di € 27.500,00 costituente la quota di 1/4 Parte_1
a lui spettante sull'assegno bancario di € 110.000,00 percepito dalla sig.ra DE ON NA RI e quindi condannare la stessa a corrispondergli tale somma, oltre agli interessi legali;
3) rigettare qualsivoglia domanda, eccezione, deduzione ed istanza di controparte;
4) condannare la parte appellata a rifondere onorari, spese, rimborso forfettario, I.V.A. (eventuale) e C.P.A. del presente grado di giudizio, nonché la rifusione di quella parte delle spese processuali che il Giudice di primo grado ha compensato.” Osserva la Corte che il UN, come già sopra riportato, ha stabilito che
“Resta la circostanza, pacifica e documentata in atti, dell'avvenuto e risalente incasso di euro 50.000,00 (già all'epoca della vendita), senza pag. 4/7 retrocessione della quota spettante ai fratelli. Non si dubita che la procura si accompagni nella specie al rapporto gestorio del mandato. Trova pertanto applicazione l'art. 1713 cc: la riscossione di somme da parte del mandatario per conto del mandante comporta l'obbligo di versamento delle stesse al preponente. È tuttavia parimenti pacifico, e documentato in atti, che l'ulteriore assegno di euro 110.000,00 non sia mai stato incassato. Anche a voler prescindere dall'attuale valenza giuridica di tale titolo (ormai insuscettibile di immediato incasso), va ancora una volta osservato che la domanda, azionata in via monitoria, ha per oggetto unicamente la restituzione delle somme effettivamente ricevute e non anche la responsabilità del mandatario. Non può quindi essere accolta la richiesta tuttora avanzata dagli opposti, di pagamento dell'intera quota (in tesi) loro spettante (pari ad euro 40.000,00 per ciascuno).”. Va detto che, sul punto, e in particolare sull'accertamento relativo alla circostanza che l'assegno di euro 110.000,00 non sia stato incassato dall'odierna appellata, non solo non v'è censura ma, addirittura, l'appellante ribadisce il dato. Ed ancora. Invoca l'applicazione della norma già applicata dal UN (art. 1713 c.c.) che ha incentrato la decisione di rigettare la domanda proprio sulla formulazione della stessa da parte dell'attore che nel ricorso per decreto ingiuntivo aveva chiesto il pagamento in suo favore di quanto “ricevuto” dalla mandataria pari ad euro 160.000,00 e non il risarcimento del danno per la sua responsabilità contrattuale. L'appellante deduce, tra l'altro, che “non si rinviene in capo all'ingiunta DE ON NA RI - nell'ambito della sfera d'azione dei poteri e dei compiti ricevuti con la procura - alcuna causa impeditiva che la possa esonerare dal dovere di adempiere all'obbligazione scaturente dall'avvenuta riscossione del totale prezzo della compravendita.”. Pertanto, la stessa appellante fa discendere il suo diritto dalla riscossione dell'importo di euro 160.000,00 da parte della mandataria. Riscossione che il UN (ed essa stessa) ha escluso per euro 110.000,00. Nonostante tutto quanto precede, la censura viene così formulata, “iii) Art. 645, 2° comma, cod.proc.civ. (Opposizione). Il Giudice erra nell'assunto per cui “……… la domanda azionata in via monitoria, ha per oggetto unicamente la restituzione delle somme effettivamente ricevute e non anche la responsabilità del mandatario. Non può quindi essere accolta la richiesta tuttora avanzata dagli opposti, di pagamento dell'intera quota (in pag. 5/7 tesi) loro spettante (pari ad euro 40.000,00 per ciascuno)”. Partendo dal presupposto incontestabile che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio ordinario a cognizione piena nel corso del quale il giudice deve valutare la fondatezza della pretesa creditoria fatta valere con l'azione monitoria (Cass. civ. n.15702 del 12-08-2004), rientra pienamente nell'ambito del contraddittorio che si instaura tra le parti l'indagine svolta dal creditore tesa non solo a ribadire la fondatezza del credito, ma anche a provare i fatti inerenti l'inadempimento e la conseguente responsabilità del debitore, trattandosi quindi di un'attività processuale ammissibile e valutabile dal Giudice, e non fuori dall'oggetto del thema decidendum.”. Il motivo è infondato. Osserva la Corte che la fase di cognizione piena introdotta dall'opposizione al decreto ingiuntivo non comporta, di per sé, un ampliamento del thema decidendum. Ebbene, poiché l'appellante non indica le ragioni per cui si debba ritenere ampliato, la censura va respinta. Né pare revocabile in dubbio che la cognizione piena si contrapponga a quella sommaria della procedura ingiuntiva per il regime probatorio e non per l'estensione del thema decidendum. Sicchè, alla luce dello stesso assunto dell'appellante, la sentenza non può che essere confermata, in difetto di una fondata censura della ratio decidendi surriportata, tenuto conto che il riparto pro quota invocato dall'odierno appellante si riferisce a quanto previsto dall'art. 1713 c.c. e, conseguentemente, a quanto incassato dal mandatario. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: respinge l'appello; condanna alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 favore di EL CO NA MA nella misura che liquida in euro 4.500,00, oltre spese generali ed accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge del 24 dicembre 2012, n.228.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 maggio 2025.
Il Consigliere estensore pag. 6/7 Il Presidente
pag. 7/7