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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/10/2025, n. 5872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5872 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5793/2019
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile R.G. 5793/2019 All'udienza collegiale del giorno 15/10/2025 ore 10:15
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Relatore Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Controparte_1
Avv. VALERIO ALESSANDRO presente
Parte_1
Avv. VALERIO ALESSANDRO
Appellato/i
Controparte_2
Avv. ADOTTI GIULIA avv. Rossetti in sost
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE DR Antonio Perinelli Martina Bianchi Assistente giudiziario pagina 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 15 ottobre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5793 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F.: ) E (C.F. Controparte_1 C.F._1 Parte_1
) C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. AN LE (C.F.: – pec: C.F._3
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Roma, Via Email_1
Boezio n. 6, giusta procura in calce in atti
- APPELLANTI -
E
nella qualità di Impresa designata ex art. 286 del D.lgs. 209/05 per il Controparte_2
F.G.V.S. (C.F. P. IVA R.E.A. n. TV – 364135), in persona del legale P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Giulia Adotti (C.F.: – PEC: C.F._4 ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti Email_2
- APPELLATA -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE pagina 2 di 13
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 12/9/2019, e , Controparte_1 Parte_1 hanno proposto appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale di Velletri n.
638/2019, pubblicata in data 1/4/2019, resa nel giudizio di primo grado R.G. n.7044/2014, promosso dagli odierni appellati nei confronti di , nella qualità di impresa designata ex art. 286 Controparte_2 del D. Lgs. 209/05 per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (F.G.V.S.).
§ 2. — I fatti di causa posso essere riassunti come segue.
Gli attori agivano in giudizio per far accertare e dichiarare la responsabilità del conducente del veicolo Audi non identificato nella produzione del sinistro avvenuto in data 7/11/2012, presso la S.P.
140 in direzione Castelgandolfo, all'altezza del Km 2+100, e, per l'effetto, ottenere la condanna di quale impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al Controparte_2 risarcimento di tutti danni non patrimoniali da liquidare in € 16.118,86 in favore di , in Controparte_1
€ 5.129,44 in favore di e in € 2.824,30 in favore di . Persona_1 Parte_1
Si costituiva in giudizio la quale mandataria e rappresentante della Controparte_3 compagnia la quale contestava le pretese degli attori perché ritenute infondate in Controparte_2 fatto e in diritto.
§ 3. — L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso: “Il Tribunale di Velletri – II
Sezione civile – in composizione monocratica in persona della dott.ssa Maria Casaregola,
definitivamente pronunziando, così provvede: dichiara che l'incidente occorso in data 7.11.2012 alle ore 21.45 circa, sulla SP l40 in direzione Castelgandolfo, si è verificato per corresponsabilità del conducente l'autovettura rimasta sconosciuta e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento: a favore di , della somma di euro 5.394,72 attuali, a titolo di risarcimento del danno Controparte_1 non patrimoniale, con gli interessi al tasso legale da calcolarsi sulla somma devalutata alla data del fatto, rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat e maggiorata degli interessi progressivamente maturati, e dell'importo di euro 895,43, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, con gli interessi al tasso legale da calcolarsi dal momento dei singoli esborsi, con rivalutazione anno per anno secondo gli indici Istat e maggiorazione degli interessi progressivamente maturati;
a favore di della somma di euro 1.838,36 attuali, a titolo di risarcimento del danno non Persona_1 patrimoniale, con gli interessi al tasso legale da calcolarsi sulla somma devalutata alla data del fatto, rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat e maggiorata degli interessi progressivamente maturati, e dell'importo di euro 123,45, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, con gli interessi al tasso legale da calcolarsi dal momento dei singoli esborsi, con rivalutazione anno per anno secondo gli indici Istat e maggiorazione degli interessi progressivamente maturati;
a favore di Pt_1
pagina 3 di 13 , della somma di euro 860,03 attuali, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, con gli Pt_1 interessi al tasso legale da calcolarsi sulla somma devalutata alla data del fatto, rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat e maggiorata degli interessi progressivamente maturati;
compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico di ciascuno dei singoli interessati e della convenuta in egual misura.”.
§ 4. — Con l'atto di appello, e hanno chiesto di accogliersi le Controparte_1 Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Onorevole Corte d'Appello di Roma, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, accogliere il presente atto di citazione in appello e, conseguentemente: nel merito: riformare la sentenza appellata e, per l'effetto, accertare e dichiarare la responsabilità del conducente del veicolo Audi non identificato nella produzione del sinistro descritto in narrativa e per l'effetto, condannare la quale impresa designata per il Fondo di Garanzia Controparte_2
Vittime della Strada, in persona del l.r.p.t., al risarcimento dei danni non patrimoniali da liquidare in
€ 11.237,75 in favore del , € 6.298,85 in favore del € 3.565,01 Controparte_1 Persona_1
in favore del o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
con condanna della Parte_1 parte appellata al pagamento delle spese, competenze ed onorari oltre ad I.V.A. e C.P.A. di entrambi i giudizi di primo e secondo grado da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che se ne dichiara antistatario”.
§ 5. — L'appellata , nella qualità di Impresa designata ex art. 286 del D.Lgs. Controparte_2
209/05 per il FGVS, costituitasi con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26/11/2019, ha resistito all'impugnazione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “…chiede che l'On.
Corte d'Appello di Roma, disattesa ogni avversa domanda e richiesta istruttoria, voglia accogliere le seguenti conclusioni: nel merito, rigettare l'appello proposto da e in Controparte_1 Parte_1 quanto infondato in fatto e diritto, per tutti i motivi di cui alla presente comparsa di costituzione e risposta, con le conseguenze di Legge;
con vittoria di spese, competenze e onorari di lite”.
§ 6. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 7. — L'appello formulato da e si articola in due motivi. Controparte_1 Parte_1
§ 7.1. — Con il primo motivo viene dedotta la: “violazione o falsa applicazione dell'art. 2054 c.c.; illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà della motivazione – travisamento dei fatti o delle prove”.
Si legge, in proposito, nella sentenza impugnata: “Invero, l'asserito investimento in data
7.11.2012 alle ore 21.45 circa, sulla SP l40 in direzione Castelgandolfo, del velocipede Chennondalle pagina 4 di 13 29 condotto da da parte di un autoveicolo Audi, che subito dopo l'impatto si Controparte_1 allontanava senza fermarsi, trova oggettivo riscontro nelle risultanze del verbale redatto dalla Polizia
Stradale di Albano Laziale, intervenuta nella quasi immediatezza del fatto, da cui risulta: 1) la presenza sul manto stradale di una traccia metallica estesa in avanti e verso destra per metri 1,10, con inizio dal km. 2 + 113 a m. 0,30 dal margine destro, prodotta dal cerchione posteriore della bicicletta;
2) il ritrovamento al km. 2 + 121,40 e a distanza di m. 0,60 dal margine destro del supporto dello specchio con simbolo Audi;
3) il rinvenimento della calotta dello specchio retrovisore color grigio argento con simbolo Audi a distanza di m. 3,70 dal supporto suddetto e di m. 0,75 dello stesso margine;
4) il danneggiamento della bicicletta che presentava il telaio piegato e rotto, il distacco della ruota posteriore con cambio rotto ed entrambi i cerchi piegati. Detti elementi costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti ex art. 2729 c.c. dell'impatto violento dell'autovettura Audi contro il velocipede, che per effetto dell'urto rovinava a terra finendo sotto l'autoveicolo, con conseguente rottura del cerchio posteriore che imprimeva sul manto stradale una traccia metallica estesa in avanti e verso destra per metri 1,10. La modalità dell'impatto e la perdita del controllo del velocipede da parte del hanno determinato il tamponamento della bicicletta Specialized Stumpjumper CP_1 condotta da e, a catena, il tamponamento, da parte di quest'ultimo, del Persona_1 velocipede Cube XM condotto da . La responsabilità dell'evento dannoso va ascritta al Parte_1 conducente l'autovettura rimasta sconosciuta in quanto allontanatasi subito dopo il sinistro, il quale ha tenuto una condotta di guida in spregio alle più elementari norme del codice della strada che prescrivono di regolare la velocità nelle ore notturne, al fine di conservare il controllo del veicolo e di essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza (art. 141), e di effettuare il sorpasso se la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione della manovra (art. 148). Tuttavia, ciò non è sufficiente a fondare un giudizio di esclusiva responsabilità del conducente dell'Audi nella causazione dell'evento dannoso, non avendo gli attori allegato e provato di procedere “su un tratto di strada privo di illuminazione” (v. citazione pag. 3, paragrafo 1) con i dispositivi di illuminazione funzionanti, indossando giubbini riflettenti.” Deve, perciò, ritenersi che non sia stata superata la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 comma II. c.c., di talché la convenuta è obbligata al risarcimento dei danni subiti dagli istanti nella misura del 50% dell'intero”.
Sostiene parte appellante a fondamento del motivo che “Il capo della sentenza impugnato presenta una manifesta contraddittorietà con quanto emerso in sede istruttoria. Come noto, il Codice di procedura civile non prevede espressamente l'ammissibilità delle c.d. prove atipiche, ossia di prove non disciplinate dal medesimo. Tuttavia la giurisprudenza è dell'avviso che l'assenza di una norma di pagina 5 di 13 chiusura da intendere quale mancanza di indicazione del numerus clausus delle prove, il principio del libero convincimento del Giudice ex art. 116 c.p.c. e l'estensibilità contenutistica della produzione documentale siano tutti elementi che inducono ad escludere la tassatività dell'elencazione delle prove nel processo civile e a ritenere pienamente ammissibili anche le prove atipiche, le quali trovano ingresso nel processo con lo strumento della produzione documentale, nei limiti temporali posti dallo stesso codice di procedura. La citata ammissibilità risulta altresì desumibile a livello costituzionale, nella formulazione dell'art.24, quale corollario del diritto di difesa. Da tale impostazione deriva che il
Giudice civile, in assenza di divieti di legge, può fondare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche, come quelle raccolte in un altro giudizio, tra le stesse o tra altre parti, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova (Cfr. anche: Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 840 del 20/01/2015; n. 4652 del 2011; n. 5440 del 2010; n. 11555 del 2013; SSUU n. 9040 del 2008). Ciò posto, si evidenzia come la giurisprudenza di legittimità abbia avuto modo di chiarire come il rapporto di polizia prodotto in primo grado (come nel caso di specie) costituisca una piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria che nel caso concreto non veniva a configurarsi. (Corte di Cassazione, Ordinanza del 29 marzo 2018, n. 7883). Ciò premesso, pare opportuno considerare come la valutazione del Giudice di prime cure appaia erronea, irragionevole e contraddittoria a pag. 3 della sentenza impugnata ove si sostiene l'impossibilità di fondare un giudizio di esclusiva responsabilità in capo al responsabile civile del sinistro adducendo la presunta mancata allegazione di determinati elementi quali la prova circa: l'assenza di illuminazione sul tratto stradale in questione;
il regolare funzionamento dei dispositivi di illuminazione;
l'utilizzo dei “giubbini riflettenti”. Col presente motivo di gravame si intende evidenziare come le dette circostanze fossero non solo evidenti e chiaramente rappresentate dalla parte attrice durante l'istruttoria processuale ma anche che la motivazione dell'Organo giudicante di Velletri consista in una sostanziale negazione di fatti incontrastabilmente esistenti. Ciò posto, si osserva come dalla relazione redatta dagli operanti intervenuti sui luoghi del sinistro si evinca in maniera incontestabile come gli appellanti avessero correttamente rispettato tutte le prescrizioni di sicurezza precedentemente richiamate. In particolare, all'interno della relazione della Polizia Stradale, atto pubblico fide facente, prova piena di quanto affermato in fatto, alla voce “impianto di illuminazione” gli agenti intervenuti specificavano: pagina 6 di 13 “efficiente”. Veniva altresì verificato lo stato degli pneumatici, descritto come: “buono”, nonché il corretto utilizzo del casco. Appare evidente come gli agenti intervenuti abbiano scrupolosamente verificato che le vittime del sinistro rispettassero le norme del codice della strada in relazione alla circolazione dei velocipedi dagli stessi utilizzati. Vi è in atti, ed in particolare nel sopralluogo della
Polizia Stradale, la piena prova di quanto il Giudice ritiene non essere stato provato. I verbalizzanti hanno accertato con cura quanto ritenuto rilevante dal Giudice e nel verbale hanno dato conto del pieno rispetto del Codice della Strada. A conferma di questo accertamento positivo vale anche un argomento contrario: in caso di eventuali omissioni, le violazioni sarebbero state rilevate e prontamente sanzionate e riportate nel Verbale con tanto di indicazione della relativa contravvenzione.
Di fronte ad un verbale delle autorità di pubblica sicurezza, nessun altro strumento istruttorio poteva essere ammesso ad integrazione di un quadro ricostruttivo del teatro del sinistro già completamente ricostruito. Si ribadisce un elemento fondamentale. Quanto finora asserito non viene evidenziato per la prima volta in sede di gravame ma è stato allegato nell'atto introduttivo e risulta espressamente confermato all'interno del “Verbale di accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e delle cose” depositato nel fascicolo di parte del procedimento di primo grado già con l'atto di citazione. Il Giudice aveva tutti gli elementi necessari per poter rilevare l'esclusiva responsabilità del conducente dell'Audi poi allontanatasi dal luogo dell'evento ma, in maniera del tutto irragionevole, ometteva di considerare ai fini della decisione delle evidenti risultanze istruttorie utilizzando le medesime come presupposto per una pronuncia di corresponsabilità ed addebitandole ad una presunta omissione documentale di parte attrice. Dalla richiamata relazione emergono ulteriori elementi a sostegno della tesi di parte appellante. All'interno dell'elaborato infatti è possibile evincere come, sotto la voce n.
4. Condizioni metereologiche e visibilità – 4.3 Illuminazione, gli operanti abbiano pacificamente specificato come l'illuminazione del tratto stradale interessato dal sinistro fosse mancante. Ma il Giudice di prime cure, in sede motivazionale, inspiegabilmente addebitava proprio alla parte attrice l'omessa dimostrazione che il tratto stradale fosse privo di illuminazione. Alla luce di quanto evidenziato, appare ancora più irragionevole e contraddittoria la pronuncia di primo grado soprattutto se si considera come la
Suprema Corte abbia chiaramente precisato che, in tema di responsabilità civile per i sinistri occorsi nella circolazione stradale, la presunzione di colpa prevista in egual misura a carico dei conducenti dall'art. 2054, comma 2, c.c., ha funzione meramente sussidiaria in quanto opera se è impossibile determinare la concreta misura delle rispettive responsabilità. Ma nel caso di specie, tutti gli elementi derivanti dall'istruttoria consentivano un'attribuzione esclusiva di responsabilità in capo al conducente del veicolo pirata. Nessun biasimo poteva e potrà essere mosso agli appellanti i quali, come risultante dalla documentazione in atti, tenevano una condotta conforme a tutte le prescrizioni in pagina 7 di 13 materia di circolazione stradale. Ciò posto, qualora risulti accertata l'esclusiva colpa di uno di essi, come nel caso che ci occupa, l'altro conducente è esonerato dalla presunzione, e neppure è tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (cfr. Cass. n. 18631/2015; Cass. n.
4130/2017). Ancora, la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto, ovvero dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente, ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente.
Tali elementi confermano ancora una volta come la sentenza appellata presenti delle importanti lacune motivazionali causate da un mancato approfondimento circa le fonti di prova che allo stato risultano pacifiche e incontestabili in relazione alla pronuncia di esclusiva responsabilità del conducente dell'Audi. Se ciò non fosse sufficiente, si evidenzia come risulti depositato in atti, in particolare con le memorie ex art. 186, comma VI, n. 2, (All. n. 1) l'estratto del quotidiano “Il Messaggero”, il quale riportava in un articolo di cronaca l'esatta descrizione dell'evento oggetto del procedimento di primo grado. L'articolo risulta corredato di apposita foto del tratto stradale interessato dal sinistro che risulta chiaramente privo di illuminazione stradale. Tutto l'iter logico-giuridico e argomentativo dell'Organo giudicante di primo grado risulta fondato sull'impossibilità di attribuire la responsabilità esclusiva del sinistro al conducente della vettura non identificata solo ed esclusivamente poiché
l'attore non avrebbe dimostrato in sede istruttoria di procedere “su un tratto privo di illuminazione, con i dispositivi di illuminazione funzionanti, indossando i giubbini riflettenti”. Ma tale assunto risulta pacificamente irragionevole e in contrasto con elementi incontestabili dedotti in giudizio. Da una lettura della documentazione prodotta in atti si può verificare con estrema facilità come quanto dedotto in motivazione sia totalmente incompatibile con l'evidenza istruttoria. Tutto ciò premesso, non si comprendono le ragioni che hanno portato il Giudice di prime cure all'iter motivazionale oggetto della presente censura. L'appellante, infatti, si vede addebitato un concorso di colpa ai sensi dell'art. 2054 c.c. sulla base di presunte mancate allegazioni istruttorie che in realtà risultano ampiamente illustrate per tabulas e tempestivamente depositate in atti. Le contestazioni sinora avanzate impongono la riforma della sentenza impugnata”.
Il motivo di appello è infondato.
Gli appellanti e deducono, con il primo motivo di appello, che il Giudice di CP_1 Pt_1 prime cure sarebbe incorso in un errore di valutazione con riferimento all'aver accertato, a loro carico, la corresponsabilità per la causazione del sinistro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2054 c.c., in quanto il medesimo, non avendo adeguatamente tenuto conto delle risultanze del verbale d'incidente redatto pagina 8 di 13 dai VV.UU. intervenuti sul luogo del sinistro, non avrebbe confermato l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo danneggiante rimasto sconosciuto.
Va innanzitutto rilevato come parte appellante non abbia correttamente interpretato la motivazione della sentenza impugnata, avendo ritenuto che il Giudice a quo avesse addebitato alla parte attrice anche l'omessa dimostrazione che il tratto stradale fosse privo di illuminazione.
Invero, dalla lettura della frase riportata in motivazione: provato di procedere “su un tratto di strada privo di illuminazione” (v. citazione pag. 3, paragrafo 1) con i dispositivi di illuminazione funzionanti, indossando giubbini riflettenti >> emerge, invece, che l'oggetto della mancata prova sia stato riferito, dal Giudice a quo, al fatto che gli attori viaggiassero su biciclette con i dispositivi di illuminazione funzionanti e indossando i giubbotti riflettenti, dando per pacifico, invece, quanto affermato in citazione e non contestato, ovvero che gli stessi procedessero in un tratto di strada privo di illuminazione.
Ciò posto, va ricordato, con riferimento alla ripartizione dell'onere probatorio che, in tema di intervento del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (ex art. 283, comma 1, lett. a), del
D.Lgs.vo n. 209 del 2005) al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta comunque al danneggiato, per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo inidentificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 10540 del
19/04/2023), fermo restando che rimane ugualmente a carico del danneggiato - essendo applicabile la presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. anche nel caso in cui nello scontro sia coinvolto un velocipede - altresì l'onere di provare che nessuna negligenza o imprudenza sia imputabile alla sua condotta di guida, al fine di superare la suddetta presunzione.
Quanto poi alla portata fidefacente del rapporto dell'autorità, deve evidenziarsi che esso fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale può avere un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata da una prova contraria (cfr. Cass. n. 20025/2016; conforme Cass. n. 22662/2008); questo con la precisazione che le attestazioni contenute nel verbale di accertamento delle infrazioni al codice della strada fanno piena prova, fino a querela di falso, con riguardo all'avvenuto accadimento dei fatti e delle dichiarazioni pagina 9 di 13 ricevute alla presenza del pubblico ufficiale, non estendendosi la fede privilegiata all'intrinseca veridicità del contenuto delle informazioni in tal modo apprese (cfr. Cass. n. 31107/2022).
Ne consegue che le valutazioni rese nei suddetti rapporti costituiscono elementi di convincimento con i quali il giudice deve criticamente confrontarsi, non potendoli recepire aprioristicamente.
Tanto premesso, deve ritenersi che il primo giudice abbia fatto buon governo dei suddetti principi.
Invero, il verbale redatto dalla Polizia Stradale di Albano Laziale attesta che l'incidente si verificò alle ore 21.45, su un tratto di una strada provinciale privo di illuminazione, e, inoltre, che l'impianto di illuminazione dei velocipedi era “efficiente”, che lo stato degli pneumatici era “buono” e che i ciclisti utilizzavano il casco.
Da tale documento non si evince, tuttavia, che, al momento del sinistro, l'impianto di illuminazione delle biciclette, con particolare riferimento al faro posteriore, fosse oltre che efficiente anche in funzione e non risulta, soprattutto, che i ciclisti indossassero il prescritto giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.
Riguardo alla adeguata segnalazione dei velocipedi in condizioni di oscurità, l'art. 182, comma
9 bis, prescrive, infatti, che: “il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162”.
Ne deriva che la valutazione in termini di attribuzione della responsabilità in via esclusiva della determinazione del sinistro al veicolo non identificato effettuata dagli operanti - valutazione che, come si è detto, non si sottrae al vaglio critico del giudicante - non può essere condivisa.
Appare infatti evidente che, come correttamente rilevato dal Giudice a quo, gli appellanti e non abbiano dimostrato di aver indossato, quella sera, i dispositivi di sicurezza CP_1 Pt_1 previsti per il caso concreto, essendosi l'evento verificato ben dopo il tramonto e in strada priva di illuminazione, con ciò non superando la presunzione di cui all'art. 2054, secondo comma, c.c..
Tali circostanze lasciano ravvisare, pertanto, una corresponsabilità da parte dei ciclisti nella causazione del sinistro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2054 c.c., in quanto l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza da parte degli stessi (giubbini catarifrangenti ovvero i dispositivi retroriflettenti ad alta visibilità), su un tratto di strada privo di illuminazione posto fuori dal centro abitato e dopo il tramonto, rendendo percettibili da lunga distanza i velocipedi, avrebbe potuto impedire l'urto.
pagina 10 di 13 Come noto, ai sensi dell'art. 2054, II comma, c.c., sussiste la presunzione, fino a prova contraria
- che non è stata fornita nel caso di specie - che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. La Cassazione sul punto ha ribadito che “la presunzione è applicabile in ogni caso di scontro tra veicoli, a prescindere dalle modalità con cui esso sia avvenuto”
(cfr. Sent. n. 4754/04) ed inoltre che “in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto ad verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (cfr. Cass. Civ. n. 23431/2014).
Ne consegue che il motivo di appello deve essere rigettato.
§ 7.2 — Il secondo motivo è rubricato: “ingiustizia sostanziale della compensazione delle spese di lite”.
Si legge, in proposito, nella sentenza impugnata: “Il parziale accoglimento delle domande risarcitorie integra il presupposto della soccombenza reciproca che giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite”.
Sostiene parte appellante a fondamento del motivo che “Brevemente si vuole evidenziare l'assoluta ingiustizia del capo della sentenza relativo alla compensazione delle spese di lite. Il Giudice ha pronunciato meccanicamente la compensazione come mera conseguenza automatica del rigetto parziale della domanda, senza alcun contemperamento e senza considerare l'oggettivo squilibrio di posizioni tra le parti generato dal completo travisamento di quanto richiesto dall'odierno appellante e di quanto prodotto dallo stesso in via istruttoria. Peraltro, la decisione relativa alle spese risulta emessa con motivazioni erronee, travisate, carenti, illogiche e contraddittorie oltre che omesse in quanto condizionata dal travisamento delle risultanze istruttorie;
in tal senso, la decisione configura un provvedimento sproporzionato, ingiusto e intensificato in modo punitivo e vessatorio per un soggetto che ha proposto delle domande non manifestamente infondate, documentate e non meramente fantasiose. Alla luce di quanto esposto in narrativa, la compensazione delle spese legali appare oggettivamente priva di qualsiasi giustificazione e configura una grave e immotivata conseguenza per un legittimo esercizio di un diritto costituzionale, anche in considerazione dell'eccezionale sproporzione tra il vantaggio conseguibile dalla parte appellata ed il pregiudizio che subirebbero gli appellanti i quali, oltre a non vedersi integralmente risarciti del danno subito ingiustamente, si vedrebbero altresì costretti a corrispondere somme ulteriori in virtù di un manifesto e pacifico errore valutazione circa gli elementi relativi all'istruttoria posto in essere dal Giudice di prime cure”.
Il motivo di appello è fondato. pagina 11 di 13 Il primo giudice ha errato nel ritenere, ai fini della compensazione, che vi fosse soccombenza reciproca e, ciò, in ragione della considerazione che la domanda degli attori fosse stata accolta per una somma inferiore rispetto a quella richiesta.
Invero, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo - qual è la domanda risarcitoria formulata dagli attori in primo grado - non dà luogo a reciproca soccombenza (cfr. Cass. Civ., Sez. Un. n. 32061/2022 del 31/10/2022).
Ebbene, tenuto conto che nel giudizio in questione non ricorre una ipotesi di soccombenza reciproca e nemmeno alcuna delle altre ipotesi contemplate dall'art. 92 comma II c.p.c., la sentenza di primo grado, nel compensare le spese di lite, risulta non tener in adeguata considerazione il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., atteso l'esito complessivo del giudizio contrassegnato dall'accertamento della fondatezza della domanda di accertamento della responsabilità del sinistro e della domanda risarcitoria sia pure in maniera parziale.
Pertanto, in riforma della impugnata sentenza, la parte convenuta deve essere condannata alla rifusione in favore della parte attrice delle spese di lite del primo grado del giudizio, alla stregua delle tabelle vigenti ratione temporis e allegate al D.M. n. 55/2014 (valore della causa da € 5.200,00 a €
26.000,00, valore medio).
Le spese dovranno quindi essere liquidate come segue:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 875,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 740,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.600,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.620,00
Totale compenso tabellare (valori medi): € 4.835,00
§ 8 — Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base del D.M. n.55/2014, come modificato dal DM 147/2022, in relazione al valore della causa
(fra € 5.200,00 ed € 26.000,00, facendo riferimento ai compensi minimi attesa la semplicità della controversia) nel seguente modo:
Fase di studio della controversia: € 567,00
Fase introduttiva del giudizio: € 461,00
Fase istruttoria trattazione: € 922,00
Fase decisionale: € 956,00
Compenso tabellare: € 2.906,00
P.Q.M.
pagina 12 di 13 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , Parte_2 Parte_1 avverso la sentenza definitiva del Tribunale di Velletri n. 638/2019, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado che per il rimanente conferma, condanna la , nella qualità di impresa designata ex Controparte_2 art. 286 del D. Lgs. 209/05 per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere a AN LE e avvocati dichiaratisi Parte_3 antistatari di e , le spese di lite del giudizio di primo grado che Controparte_1 Parte_1 liquida in complessivi € 2.906,00 oltre spese generali e accessori di legge;
2) Condanna la , nella qualità di impresa designata ex art. 286 del D. Lgs. 209/05 Controparte_2 per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere ad AN LE, avvocato dichiaratosi antistatario di e Controparte_1 Pt_1
, le spese di lite del secondo grado che liquida in complessivi € 2.906,00 oltre spese generali e
[...] accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Raffaele Miele Dott. Antonio Perinelli
pagina 13 di 13
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile R.G. 5793/2019 All'udienza collegiale del giorno 15/10/2025 ore 10:15
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Relatore Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Controparte_1
Avv. VALERIO ALESSANDRO presente
Parte_1
Avv. VALERIO ALESSANDRO
Appellato/i
Controparte_2
Avv. ADOTTI GIULIA avv. Rossetti in sost
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE DR Antonio Perinelli Martina Bianchi Assistente giudiziario pagina 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 15 ottobre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5793 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F.: ) E (C.F. Controparte_1 C.F._1 Parte_1
) C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. AN LE (C.F.: – pec: C.F._3
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Roma, Via Email_1
Boezio n. 6, giusta procura in calce in atti
- APPELLANTI -
E
nella qualità di Impresa designata ex art. 286 del D.lgs. 209/05 per il Controparte_2
F.G.V.S. (C.F. P. IVA R.E.A. n. TV – 364135), in persona del legale P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Giulia Adotti (C.F.: – PEC: C.F._4 ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti Email_2
- APPELLATA -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE pagina 2 di 13
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 12/9/2019, e , Controparte_1 Parte_1 hanno proposto appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale di Velletri n.
638/2019, pubblicata in data 1/4/2019, resa nel giudizio di primo grado R.G. n.7044/2014, promosso dagli odierni appellati nei confronti di , nella qualità di impresa designata ex art. 286 Controparte_2 del D. Lgs. 209/05 per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (F.G.V.S.).
§ 2. — I fatti di causa posso essere riassunti come segue.
Gli attori agivano in giudizio per far accertare e dichiarare la responsabilità del conducente del veicolo Audi non identificato nella produzione del sinistro avvenuto in data 7/11/2012, presso la S.P.
140 in direzione Castelgandolfo, all'altezza del Km 2+100, e, per l'effetto, ottenere la condanna di quale impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al Controparte_2 risarcimento di tutti danni non patrimoniali da liquidare in € 16.118,86 in favore di , in Controparte_1
€ 5.129,44 in favore di e in € 2.824,30 in favore di . Persona_1 Parte_1
Si costituiva in giudizio la quale mandataria e rappresentante della Controparte_3 compagnia la quale contestava le pretese degli attori perché ritenute infondate in Controparte_2 fatto e in diritto.
§ 3. — L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso: “Il Tribunale di Velletri – II
Sezione civile – in composizione monocratica in persona della dott.ssa Maria Casaregola,
definitivamente pronunziando, così provvede: dichiara che l'incidente occorso in data 7.11.2012 alle ore 21.45 circa, sulla SP l40 in direzione Castelgandolfo, si è verificato per corresponsabilità del conducente l'autovettura rimasta sconosciuta e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento: a favore di , della somma di euro 5.394,72 attuali, a titolo di risarcimento del danno Controparte_1 non patrimoniale, con gli interessi al tasso legale da calcolarsi sulla somma devalutata alla data del fatto, rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat e maggiorata degli interessi progressivamente maturati, e dell'importo di euro 895,43, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, con gli interessi al tasso legale da calcolarsi dal momento dei singoli esborsi, con rivalutazione anno per anno secondo gli indici Istat e maggiorazione degli interessi progressivamente maturati;
a favore di della somma di euro 1.838,36 attuali, a titolo di risarcimento del danno non Persona_1 patrimoniale, con gli interessi al tasso legale da calcolarsi sulla somma devalutata alla data del fatto, rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat e maggiorata degli interessi progressivamente maturati, e dell'importo di euro 123,45, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, con gli interessi al tasso legale da calcolarsi dal momento dei singoli esborsi, con rivalutazione anno per anno secondo gli indici Istat e maggiorazione degli interessi progressivamente maturati;
a favore di Pt_1
pagina 3 di 13 , della somma di euro 860,03 attuali, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, con gli Pt_1 interessi al tasso legale da calcolarsi sulla somma devalutata alla data del fatto, rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat e maggiorata degli interessi progressivamente maturati;
compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico di ciascuno dei singoli interessati e della convenuta in egual misura.”.
§ 4. — Con l'atto di appello, e hanno chiesto di accogliersi le Controparte_1 Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Onorevole Corte d'Appello di Roma, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, accogliere il presente atto di citazione in appello e, conseguentemente: nel merito: riformare la sentenza appellata e, per l'effetto, accertare e dichiarare la responsabilità del conducente del veicolo Audi non identificato nella produzione del sinistro descritto in narrativa e per l'effetto, condannare la quale impresa designata per il Fondo di Garanzia Controparte_2
Vittime della Strada, in persona del l.r.p.t., al risarcimento dei danni non patrimoniali da liquidare in
€ 11.237,75 in favore del , € 6.298,85 in favore del € 3.565,01 Controparte_1 Persona_1
in favore del o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
con condanna della Parte_1 parte appellata al pagamento delle spese, competenze ed onorari oltre ad I.V.A. e C.P.A. di entrambi i giudizi di primo e secondo grado da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che se ne dichiara antistatario”.
§ 5. — L'appellata , nella qualità di Impresa designata ex art. 286 del D.Lgs. Controparte_2
209/05 per il FGVS, costituitasi con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26/11/2019, ha resistito all'impugnazione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “…chiede che l'On.
Corte d'Appello di Roma, disattesa ogni avversa domanda e richiesta istruttoria, voglia accogliere le seguenti conclusioni: nel merito, rigettare l'appello proposto da e in Controparte_1 Parte_1 quanto infondato in fatto e diritto, per tutti i motivi di cui alla presente comparsa di costituzione e risposta, con le conseguenze di Legge;
con vittoria di spese, competenze e onorari di lite”.
§ 6. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 7. — L'appello formulato da e si articola in due motivi. Controparte_1 Parte_1
§ 7.1. — Con il primo motivo viene dedotta la: “violazione o falsa applicazione dell'art. 2054 c.c.; illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà della motivazione – travisamento dei fatti o delle prove”.
Si legge, in proposito, nella sentenza impugnata: “Invero, l'asserito investimento in data
7.11.2012 alle ore 21.45 circa, sulla SP l40 in direzione Castelgandolfo, del velocipede Chennondalle pagina 4 di 13 29 condotto da da parte di un autoveicolo Audi, che subito dopo l'impatto si Controparte_1 allontanava senza fermarsi, trova oggettivo riscontro nelle risultanze del verbale redatto dalla Polizia
Stradale di Albano Laziale, intervenuta nella quasi immediatezza del fatto, da cui risulta: 1) la presenza sul manto stradale di una traccia metallica estesa in avanti e verso destra per metri 1,10, con inizio dal km. 2 + 113 a m. 0,30 dal margine destro, prodotta dal cerchione posteriore della bicicletta;
2) il ritrovamento al km. 2 + 121,40 e a distanza di m. 0,60 dal margine destro del supporto dello specchio con simbolo Audi;
3) il rinvenimento della calotta dello specchio retrovisore color grigio argento con simbolo Audi a distanza di m. 3,70 dal supporto suddetto e di m. 0,75 dello stesso margine;
4) il danneggiamento della bicicletta che presentava il telaio piegato e rotto, il distacco della ruota posteriore con cambio rotto ed entrambi i cerchi piegati. Detti elementi costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti ex art. 2729 c.c. dell'impatto violento dell'autovettura Audi contro il velocipede, che per effetto dell'urto rovinava a terra finendo sotto l'autoveicolo, con conseguente rottura del cerchio posteriore che imprimeva sul manto stradale una traccia metallica estesa in avanti e verso destra per metri 1,10. La modalità dell'impatto e la perdita del controllo del velocipede da parte del hanno determinato il tamponamento della bicicletta Specialized Stumpjumper CP_1 condotta da e, a catena, il tamponamento, da parte di quest'ultimo, del Persona_1 velocipede Cube XM condotto da . La responsabilità dell'evento dannoso va ascritta al Parte_1 conducente l'autovettura rimasta sconosciuta in quanto allontanatasi subito dopo il sinistro, il quale ha tenuto una condotta di guida in spregio alle più elementari norme del codice della strada che prescrivono di regolare la velocità nelle ore notturne, al fine di conservare il controllo del veicolo e di essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza (art. 141), e di effettuare il sorpasso se la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione della manovra (art. 148). Tuttavia, ciò non è sufficiente a fondare un giudizio di esclusiva responsabilità del conducente dell'Audi nella causazione dell'evento dannoso, non avendo gli attori allegato e provato di procedere “su un tratto di strada privo di illuminazione” (v. citazione pag. 3, paragrafo 1) con i dispositivi di illuminazione funzionanti, indossando giubbini riflettenti.” Deve, perciò, ritenersi che non sia stata superata la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 comma II. c.c., di talché la convenuta è obbligata al risarcimento dei danni subiti dagli istanti nella misura del 50% dell'intero”.
Sostiene parte appellante a fondamento del motivo che “Il capo della sentenza impugnato presenta una manifesta contraddittorietà con quanto emerso in sede istruttoria. Come noto, il Codice di procedura civile non prevede espressamente l'ammissibilità delle c.d. prove atipiche, ossia di prove non disciplinate dal medesimo. Tuttavia la giurisprudenza è dell'avviso che l'assenza di una norma di pagina 5 di 13 chiusura da intendere quale mancanza di indicazione del numerus clausus delle prove, il principio del libero convincimento del Giudice ex art. 116 c.p.c. e l'estensibilità contenutistica della produzione documentale siano tutti elementi che inducono ad escludere la tassatività dell'elencazione delle prove nel processo civile e a ritenere pienamente ammissibili anche le prove atipiche, le quali trovano ingresso nel processo con lo strumento della produzione documentale, nei limiti temporali posti dallo stesso codice di procedura. La citata ammissibilità risulta altresì desumibile a livello costituzionale, nella formulazione dell'art.24, quale corollario del diritto di difesa. Da tale impostazione deriva che il
Giudice civile, in assenza di divieti di legge, può fondare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche, come quelle raccolte in un altro giudizio, tra le stesse o tra altre parti, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova (Cfr. anche: Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 840 del 20/01/2015; n. 4652 del 2011; n. 5440 del 2010; n. 11555 del 2013; SSUU n. 9040 del 2008). Ciò posto, si evidenzia come la giurisprudenza di legittimità abbia avuto modo di chiarire come il rapporto di polizia prodotto in primo grado (come nel caso di specie) costituisca una piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria che nel caso concreto non veniva a configurarsi. (Corte di Cassazione, Ordinanza del 29 marzo 2018, n. 7883). Ciò premesso, pare opportuno considerare come la valutazione del Giudice di prime cure appaia erronea, irragionevole e contraddittoria a pag. 3 della sentenza impugnata ove si sostiene l'impossibilità di fondare un giudizio di esclusiva responsabilità in capo al responsabile civile del sinistro adducendo la presunta mancata allegazione di determinati elementi quali la prova circa: l'assenza di illuminazione sul tratto stradale in questione;
il regolare funzionamento dei dispositivi di illuminazione;
l'utilizzo dei “giubbini riflettenti”. Col presente motivo di gravame si intende evidenziare come le dette circostanze fossero non solo evidenti e chiaramente rappresentate dalla parte attrice durante l'istruttoria processuale ma anche che la motivazione dell'Organo giudicante di Velletri consista in una sostanziale negazione di fatti incontrastabilmente esistenti. Ciò posto, si osserva come dalla relazione redatta dagli operanti intervenuti sui luoghi del sinistro si evinca in maniera incontestabile come gli appellanti avessero correttamente rispettato tutte le prescrizioni di sicurezza precedentemente richiamate. In particolare, all'interno della relazione della Polizia Stradale, atto pubblico fide facente, prova piena di quanto affermato in fatto, alla voce “impianto di illuminazione” gli agenti intervenuti specificavano: pagina 6 di 13 “efficiente”. Veniva altresì verificato lo stato degli pneumatici, descritto come: “buono”, nonché il corretto utilizzo del casco. Appare evidente come gli agenti intervenuti abbiano scrupolosamente verificato che le vittime del sinistro rispettassero le norme del codice della strada in relazione alla circolazione dei velocipedi dagli stessi utilizzati. Vi è in atti, ed in particolare nel sopralluogo della
Polizia Stradale, la piena prova di quanto il Giudice ritiene non essere stato provato. I verbalizzanti hanno accertato con cura quanto ritenuto rilevante dal Giudice e nel verbale hanno dato conto del pieno rispetto del Codice della Strada. A conferma di questo accertamento positivo vale anche un argomento contrario: in caso di eventuali omissioni, le violazioni sarebbero state rilevate e prontamente sanzionate e riportate nel Verbale con tanto di indicazione della relativa contravvenzione.
Di fronte ad un verbale delle autorità di pubblica sicurezza, nessun altro strumento istruttorio poteva essere ammesso ad integrazione di un quadro ricostruttivo del teatro del sinistro già completamente ricostruito. Si ribadisce un elemento fondamentale. Quanto finora asserito non viene evidenziato per la prima volta in sede di gravame ma è stato allegato nell'atto introduttivo e risulta espressamente confermato all'interno del “Verbale di accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e delle cose” depositato nel fascicolo di parte del procedimento di primo grado già con l'atto di citazione. Il Giudice aveva tutti gli elementi necessari per poter rilevare l'esclusiva responsabilità del conducente dell'Audi poi allontanatasi dal luogo dell'evento ma, in maniera del tutto irragionevole, ometteva di considerare ai fini della decisione delle evidenti risultanze istruttorie utilizzando le medesime come presupposto per una pronuncia di corresponsabilità ed addebitandole ad una presunta omissione documentale di parte attrice. Dalla richiamata relazione emergono ulteriori elementi a sostegno della tesi di parte appellante. All'interno dell'elaborato infatti è possibile evincere come, sotto la voce n.
4. Condizioni metereologiche e visibilità – 4.3 Illuminazione, gli operanti abbiano pacificamente specificato come l'illuminazione del tratto stradale interessato dal sinistro fosse mancante. Ma il Giudice di prime cure, in sede motivazionale, inspiegabilmente addebitava proprio alla parte attrice l'omessa dimostrazione che il tratto stradale fosse privo di illuminazione. Alla luce di quanto evidenziato, appare ancora più irragionevole e contraddittoria la pronuncia di primo grado soprattutto se si considera come la
Suprema Corte abbia chiaramente precisato che, in tema di responsabilità civile per i sinistri occorsi nella circolazione stradale, la presunzione di colpa prevista in egual misura a carico dei conducenti dall'art. 2054, comma 2, c.c., ha funzione meramente sussidiaria in quanto opera se è impossibile determinare la concreta misura delle rispettive responsabilità. Ma nel caso di specie, tutti gli elementi derivanti dall'istruttoria consentivano un'attribuzione esclusiva di responsabilità in capo al conducente del veicolo pirata. Nessun biasimo poteva e potrà essere mosso agli appellanti i quali, come risultante dalla documentazione in atti, tenevano una condotta conforme a tutte le prescrizioni in pagina 7 di 13 materia di circolazione stradale. Ciò posto, qualora risulti accertata l'esclusiva colpa di uno di essi, come nel caso che ci occupa, l'altro conducente è esonerato dalla presunzione, e neppure è tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (cfr. Cass. n. 18631/2015; Cass. n.
4130/2017). Ancora, la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto, ovvero dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente, ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente.
Tali elementi confermano ancora una volta come la sentenza appellata presenti delle importanti lacune motivazionali causate da un mancato approfondimento circa le fonti di prova che allo stato risultano pacifiche e incontestabili in relazione alla pronuncia di esclusiva responsabilità del conducente dell'Audi. Se ciò non fosse sufficiente, si evidenzia come risulti depositato in atti, in particolare con le memorie ex art. 186, comma VI, n. 2, (All. n. 1) l'estratto del quotidiano “Il Messaggero”, il quale riportava in un articolo di cronaca l'esatta descrizione dell'evento oggetto del procedimento di primo grado. L'articolo risulta corredato di apposita foto del tratto stradale interessato dal sinistro che risulta chiaramente privo di illuminazione stradale. Tutto l'iter logico-giuridico e argomentativo dell'Organo giudicante di primo grado risulta fondato sull'impossibilità di attribuire la responsabilità esclusiva del sinistro al conducente della vettura non identificata solo ed esclusivamente poiché
l'attore non avrebbe dimostrato in sede istruttoria di procedere “su un tratto privo di illuminazione, con i dispositivi di illuminazione funzionanti, indossando i giubbini riflettenti”. Ma tale assunto risulta pacificamente irragionevole e in contrasto con elementi incontestabili dedotti in giudizio. Da una lettura della documentazione prodotta in atti si può verificare con estrema facilità come quanto dedotto in motivazione sia totalmente incompatibile con l'evidenza istruttoria. Tutto ciò premesso, non si comprendono le ragioni che hanno portato il Giudice di prime cure all'iter motivazionale oggetto della presente censura. L'appellante, infatti, si vede addebitato un concorso di colpa ai sensi dell'art. 2054 c.c. sulla base di presunte mancate allegazioni istruttorie che in realtà risultano ampiamente illustrate per tabulas e tempestivamente depositate in atti. Le contestazioni sinora avanzate impongono la riforma della sentenza impugnata”.
Il motivo di appello è infondato.
Gli appellanti e deducono, con il primo motivo di appello, che il Giudice di CP_1 Pt_1 prime cure sarebbe incorso in un errore di valutazione con riferimento all'aver accertato, a loro carico, la corresponsabilità per la causazione del sinistro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2054 c.c., in quanto il medesimo, non avendo adeguatamente tenuto conto delle risultanze del verbale d'incidente redatto pagina 8 di 13 dai VV.UU. intervenuti sul luogo del sinistro, non avrebbe confermato l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo danneggiante rimasto sconosciuto.
Va innanzitutto rilevato come parte appellante non abbia correttamente interpretato la motivazione della sentenza impugnata, avendo ritenuto che il Giudice a quo avesse addebitato alla parte attrice anche l'omessa dimostrazione che il tratto stradale fosse privo di illuminazione.
Invero, dalla lettura della frase riportata in motivazione: provato di procedere “su un tratto di strada privo di illuminazione” (v. citazione pag. 3, paragrafo 1) con i dispositivi di illuminazione funzionanti, indossando giubbini riflettenti >> emerge, invece, che l'oggetto della mancata prova sia stato riferito, dal Giudice a quo, al fatto che gli attori viaggiassero su biciclette con i dispositivi di illuminazione funzionanti e indossando i giubbotti riflettenti, dando per pacifico, invece, quanto affermato in citazione e non contestato, ovvero che gli stessi procedessero in un tratto di strada privo di illuminazione.
Ciò posto, va ricordato, con riferimento alla ripartizione dell'onere probatorio che, in tema di intervento del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (ex art. 283, comma 1, lett. a), del
D.Lgs.vo n. 209 del 2005) al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta comunque al danneggiato, per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo inidentificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 10540 del
19/04/2023), fermo restando che rimane ugualmente a carico del danneggiato - essendo applicabile la presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. anche nel caso in cui nello scontro sia coinvolto un velocipede - altresì l'onere di provare che nessuna negligenza o imprudenza sia imputabile alla sua condotta di guida, al fine di superare la suddetta presunzione.
Quanto poi alla portata fidefacente del rapporto dell'autorità, deve evidenziarsi che esso fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale può avere un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata da una prova contraria (cfr. Cass. n. 20025/2016; conforme Cass. n. 22662/2008); questo con la precisazione che le attestazioni contenute nel verbale di accertamento delle infrazioni al codice della strada fanno piena prova, fino a querela di falso, con riguardo all'avvenuto accadimento dei fatti e delle dichiarazioni pagina 9 di 13 ricevute alla presenza del pubblico ufficiale, non estendendosi la fede privilegiata all'intrinseca veridicità del contenuto delle informazioni in tal modo apprese (cfr. Cass. n. 31107/2022).
Ne consegue che le valutazioni rese nei suddetti rapporti costituiscono elementi di convincimento con i quali il giudice deve criticamente confrontarsi, non potendoli recepire aprioristicamente.
Tanto premesso, deve ritenersi che il primo giudice abbia fatto buon governo dei suddetti principi.
Invero, il verbale redatto dalla Polizia Stradale di Albano Laziale attesta che l'incidente si verificò alle ore 21.45, su un tratto di una strada provinciale privo di illuminazione, e, inoltre, che l'impianto di illuminazione dei velocipedi era “efficiente”, che lo stato degli pneumatici era “buono” e che i ciclisti utilizzavano il casco.
Da tale documento non si evince, tuttavia, che, al momento del sinistro, l'impianto di illuminazione delle biciclette, con particolare riferimento al faro posteriore, fosse oltre che efficiente anche in funzione e non risulta, soprattutto, che i ciclisti indossassero il prescritto giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.
Riguardo alla adeguata segnalazione dei velocipedi in condizioni di oscurità, l'art. 182, comma
9 bis, prescrive, infatti, che: “il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162”.
Ne deriva che la valutazione in termini di attribuzione della responsabilità in via esclusiva della determinazione del sinistro al veicolo non identificato effettuata dagli operanti - valutazione che, come si è detto, non si sottrae al vaglio critico del giudicante - non può essere condivisa.
Appare infatti evidente che, come correttamente rilevato dal Giudice a quo, gli appellanti e non abbiano dimostrato di aver indossato, quella sera, i dispositivi di sicurezza CP_1 Pt_1 previsti per il caso concreto, essendosi l'evento verificato ben dopo il tramonto e in strada priva di illuminazione, con ciò non superando la presunzione di cui all'art. 2054, secondo comma, c.c..
Tali circostanze lasciano ravvisare, pertanto, una corresponsabilità da parte dei ciclisti nella causazione del sinistro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2054 c.c., in quanto l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza da parte degli stessi (giubbini catarifrangenti ovvero i dispositivi retroriflettenti ad alta visibilità), su un tratto di strada privo di illuminazione posto fuori dal centro abitato e dopo il tramonto, rendendo percettibili da lunga distanza i velocipedi, avrebbe potuto impedire l'urto.
pagina 10 di 13 Come noto, ai sensi dell'art. 2054, II comma, c.c., sussiste la presunzione, fino a prova contraria
- che non è stata fornita nel caso di specie - che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. La Cassazione sul punto ha ribadito che “la presunzione è applicabile in ogni caso di scontro tra veicoli, a prescindere dalle modalità con cui esso sia avvenuto”
(cfr. Sent. n. 4754/04) ed inoltre che “in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto ad verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (cfr. Cass. Civ. n. 23431/2014).
Ne consegue che il motivo di appello deve essere rigettato.
§ 7.2 — Il secondo motivo è rubricato: “ingiustizia sostanziale della compensazione delle spese di lite”.
Si legge, in proposito, nella sentenza impugnata: “Il parziale accoglimento delle domande risarcitorie integra il presupposto della soccombenza reciproca che giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite”.
Sostiene parte appellante a fondamento del motivo che “Brevemente si vuole evidenziare l'assoluta ingiustizia del capo della sentenza relativo alla compensazione delle spese di lite. Il Giudice ha pronunciato meccanicamente la compensazione come mera conseguenza automatica del rigetto parziale della domanda, senza alcun contemperamento e senza considerare l'oggettivo squilibrio di posizioni tra le parti generato dal completo travisamento di quanto richiesto dall'odierno appellante e di quanto prodotto dallo stesso in via istruttoria. Peraltro, la decisione relativa alle spese risulta emessa con motivazioni erronee, travisate, carenti, illogiche e contraddittorie oltre che omesse in quanto condizionata dal travisamento delle risultanze istruttorie;
in tal senso, la decisione configura un provvedimento sproporzionato, ingiusto e intensificato in modo punitivo e vessatorio per un soggetto che ha proposto delle domande non manifestamente infondate, documentate e non meramente fantasiose. Alla luce di quanto esposto in narrativa, la compensazione delle spese legali appare oggettivamente priva di qualsiasi giustificazione e configura una grave e immotivata conseguenza per un legittimo esercizio di un diritto costituzionale, anche in considerazione dell'eccezionale sproporzione tra il vantaggio conseguibile dalla parte appellata ed il pregiudizio che subirebbero gli appellanti i quali, oltre a non vedersi integralmente risarciti del danno subito ingiustamente, si vedrebbero altresì costretti a corrispondere somme ulteriori in virtù di un manifesto e pacifico errore valutazione circa gli elementi relativi all'istruttoria posto in essere dal Giudice di prime cure”.
Il motivo di appello è fondato. pagina 11 di 13 Il primo giudice ha errato nel ritenere, ai fini della compensazione, che vi fosse soccombenza reciproca e, ciò, in ragione della considerazione che la domanda degli attori fosse stata accolta per una somma inferiore rispetto a quella richiesta.
Invero, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo - qual è la domanda risarcitoria formulata dagli attori in primo grado - non dà luogo a reciproca soccombenza (cfr. Cass. Civ., Sez. Un. n. 32061/2022 del 31/10/2022).
Ebbene, tenuto conto che nel giudizio in questione non ricorre una ipotesi di soccombenza reciproca e nemmeno alcuna delle altre ipotesi contemplate dall'art. 92 comma II c.p.c., la sentenza di primo grado, nel compensare le spese di lite, risulta non tener in adeguata considerazione il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., atteso l'esito complessivo del giudizio contrassegnato dall'accertamento della fondatezza della domanda di accertamento della responsabilità del sinistro e della domanda risarcitoria sia pure in maniera parziale.
Pertanto, in riforma della impugnata sentenza, la parte convenuta deve essere condannata alla rifusione in favore della parte attrice delle spese di lite del primo grado del giudizio, alla stregua delle tabelle vigenti ratione temporis e allegate al D.M. n. 55/2014 (valore della causa da € 5.200,00 a €
26.000,00, valore medio).
Le spese dovranno quindi essere liquidate come segue:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 875,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 740,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.600,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.620,00
Totale compenso tabellare (valori medi): € 4.835,00
§ 8 — Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base del D.M. n.55/2014, come modificato dal DM 147/2022, in relazione al valore della causa
(fra € 5.200,00 ed € 26.000,00, facendo riferimento ai compensi minimi attesa la semplicità della controversia) nel seguente modo:
Fase di studio della controversia: € 567,00
Fase introduttiva del giudizio: € 461,00
Fase istruttoria trattazione: € 922,00
Fase decisionale: € 956,00
Compenso tabellare: € 2.906,00
P.Q.M.
pagina 12 di 13 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , Parte_2 Parte_1 avverso la sentenza definitiva del Tribunale di Velletri n. 638/2019, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado che per il rimanente conferma, condanna la , nella qualità di impresa designata ex Controparte_2 art. 286 del D. Lgs. 209/05 per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere a AN LE e avvocati dichiaratisi Parte_3 antistatari di e , le spese di lite del giudizio di primo grado che Controparte_1 Parte_1 liquida in complessivi € 2.906,00 oltre spese generali e accessori di legge;
2) Condanna la , nella qualità di impresa designata ex art. 286 del D. Lgs. 209/05 Controparte_2 per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere ad AN LE, avvocato dichiaratosi antistatario di e Controparte_1 Pt_1
, le spese di lite del secondo grado che liquida in complessivi € 2.906,00 oltre spese generali e
[...] accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Raffaele Miele Dott. Antonio Perinelli
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