Articolo 16 della Legge 16 marzo 1987, n. 118
Articolo 15Articolo 17
Versione
12 aprile 1987
Art. 16. 1. La Scuola si avvale del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato nei giudizi attivi e passivi davanti l'autorita' giudiziaria, le giurisdizioni amministrative e speciali ed i collegi arbitrali.
Entrata in vigore il 12 aprile 1987