Art. 16. 1. La Scuola si avvale del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato nei giudizi attivi e passivi davanti l'autorita' giudiziaria, le giurisdizioni amministrative e speciali ed i collegi arbitrali.
Articolo 16 della Legge 16 marzo 1987, n. 118
Articolo 15Articolo 17
- Legge 16 marzo 1987, n. 118
Articolo 16 della Legge 16 marzo 1987, n. 118
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12 aprile 1987
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