Art. 24. (Inosservanza delle prescrizioni amministrative) 1. Chiunque effettui esportazioni ((, trasferimenti intracomunitari, transito, intermediazione, cessione delle licenze di produzione, delocalizzazione produttiva di materiali di armamento e trasferimenti intangibili di software e di tecnologia,)) in violazione delle condizioni di consegna alla destinazione indicata nella richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 13, ((ovvero delle condizioni o limitazioni apposte alle autorizzazioni di cui all'articolo 10-bis,)) salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione fino a cinque anni, ovvero con la multa da due a cinque decimi del valore dei contratti. (2)
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 27 febbraio 1992, n. 222 ha disposto (con l'art. 15, comma 1)
che l'entita' minima della multa prevista dall' art. 24 della legge 9 luglio 1990, n. 185 , e' elevata a cinquanta milioni di lire.
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 27 febbraio 1992, n. 222 ha disposto (con l'art. 15, comma 1)
che l'entita' minima della multa prevista dall' art. 24 della legge 9 luglio 1990, n. 185 , e' elevata a cinquanta milioni di lire.