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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/10/2025, n. 5776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5776 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Settima Sezione civile
Così composta:
Dott. Franco Petrolati Presidente
Dott. Assunta Marini Consigliere
Dott. Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.493 r.g. 2020 e vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
con gli avvocati CORRADINI GIORGIO, CORRADINI MAURA e CodiceFiscale_2 CORRADINI PIERLUIGI
APPELLANTI
E
(C.F. ), con l'Avv. MELCHIORRI Controparte_1 CodiceFiscale_3 FABIO
APPELLATO
OGGETTO: usufrutto
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di appello ritualmente notificato E hanno Parte_1 Parte_2 impugnato la sentenza n. 979 del 2019 del Tribunale di Civitavecchia che ha rigettato la loro domanda, con condanna al pagamento delle spese di lite.
I fatti sono così riportati in sentenza: «Con l'odierno giudizio, e – Parte_1 Parte_2 proprietari del fabbricato sito in Civitavecchia, via Braccianese Claudia, n. 44, in atti meglio descritto, giusta vendita del 24.10.1996 a rogito del Notaio dott. rep. n. 22.623, racc. n. 10.767 [in atti, in copia] – Per_1 hanno citato l'usufruttuario del medesimo compendio, – a carico del quale deducono il Controparte_1 grave inadempimento rispetto agli obblighi di manutenzione ordinaria della medesima consistenza–, onde ottenere la declaratoria di estinzione dell'usufrutto, ai sensi dell'art. 1015, c. I, c.c. e la condanna dello stesso resistente al risarcimento del danno, da parametrarsi ai costi da sostenere in conseguenza della detta omessa manutenzione. A dire degli attori, il resistente non ha, in particolare, correttamente svolto la necessaria attività di manutenzione del fabbricato e essendovi oggi danni al tetto dell'edificio e alla scala di accesso all'unità abitativa ubicata al primo piano del medesimo compendio, in conseguenza della menzionata omessa manutenzione, che ha generato fenomeni di infiltrazione di acqua idonei a pregiudicare lo stato conservativo della struttura [cfr. la perizia di parte prodotta dagli attori, in atti, in copia]– sussistono i presupposti onde accogliere le invocate pretese. Costituito nel presente processo, il ha contestato le difese attoree CP_1 e concluso per il rigetto della domanda giudiziale. La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti
1 e a mezzo c.t.u. [cfr. l'elaborato peritale redatto dall'ing. in atti]. Esaurita l'istruttoria, Persona_2 tentato infruttuosamente il bonario componimento della controversia, il medesimo processo è stato rinviato ad oggi per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.».
2.- A sostegno della decisione di rigetto il Tribunale ha posto le considerazioni che seguono:
«Come chiarito dalla c.t.u. espletata nel corso dell'istruttoria, che il Tribunale ritiene di condividere, considerato che la stessa è ben argomentata ed esente da vizi logici, avendo peraltro l'ausiliario visionato lo stato dei luoghi e compiutamente risposto alle osservazioni di parte, il compendio per cui è lite è attualmente interessato da due fenomeni di infiltrazione di acqua, uno proveniente dal tetto e l'altro attraverso “…la parete muraria in corrispondenza della scala esterna…” [così la c.t.u. in atti, in particolare i “chiarimenti” (che confermano le conclusioni già rassegnate dall'ausiliario), pag. 3]. Precisa il c.t.u. che i fenomeni in parola sono imputabili alle caratteristiche di costruzione dell'edificio, potendo l'eventuale omessa manutenzione soltanto accelerare –ma non impedire– l'esistenza degli stessi, atteso che il tetto è privo di “…canale di gronda, della scossalina di bordo e di una adeguata impermeabilizzazione della copertura…” [così la c.t.u. in atti, in particolare i “chiarimenti” (che confermano le conclusioni già rassegnate dall'ausiliario), pag. 4] e la scala esterna “…è stata realizzata senza un adeguato sistema fondale, con la conseguenza dell'importante cedimento della stessa struttura muraria…” [così la c.t.u. in atti, in particolare i “chiarimenti” (che confermano le conclusioni già rassegnate dall'ausiliario), pag. 5]. La medesima scala esterna, inoltre, chiarisce l'ausiliario,
“presenta…il pavimento del ripiano ed il rivestimento dei gradini del tutto inadeguati all'allontanamento delle acque piovane che, anziché defluire all'esterno, si convogliano verso l'adiacente parete muraria del fabbricato, provocandone l'imbibizione; a tali carenza costruttive si somma uno zoccolino battiscopa posto in opera in modo posticcio ed inadeguato a proteggere la facciata dalle infiltrazioni…” [così la c.t.u. in atti, in particolare i “chiarimenti” (che confermano le conclusioni già rassegnate dall'ausiliario), pag. 5]. Dall'istruttoria svolta emerge, quindi, che l'immobile oggetto di causa – proprio in ragione della sue caratteristiche costruttive – non necessita, onde risolvere i problemi infiltrativi e gli altri danni dedotti dagli attori, di interventi di manutenzione ordinaria, quanto piuttosto di un più ampio intervento di “rinnovamento” del tetto e della menzionata parete muraria, secondo le indicazioni pure fornite dall'ausiliario nel detto elaborato peritale [cfr. la c.t.u. depositata telematicamente il giorno 8.6.2016, in atti, pag. 11 ss.], che prevedono, sia per il tetto sia per la scala, non interventi di “riparazione”, ma interventi di “sostituzione” di quanto esistente con elementi costruttivi nuovi e idonei. I danni lamentati dagli attori non sono pertanto la conseguenza dell'omessa manutenzione ordinaria da parte del convenuto usufruttuario, quanto piuttosto l'effetto di vizi propri dell'edificio per cui è lite, da rintracciarsi nelle caratteristiche di costruzione dello stesso. Rientrando nel caso di specie l'attività di manutenzione necessaria ad eliminare i fenomeni infiltrativi e gli altri danni per cui è lite tra i casi di “manutenzione straordinaria”, interamente posta dalla legge [art. 1005 c.c.] a carico degli attori proprietari, la domanda giudiziale deve essere pertanto respinta, non essendovi i presupposti [art. 2697, c. I, c.c., art. 112 c.p.c.] né per ritenere estinto il diritto di usufrutto del convenuto né onde condannare lo stesso al risarcimento del danno [sulla nozione di “rinnovamento” precisata nell'art. 1005 c.c. onde connotare gli interventi di manutenzione posti a carico del solo proprietario del bene concesso in usufrutto, da intendersi in termini di “sostituzione di entità preesistenti”, cfr. Cass. 12085/1998].
3.- L'appello lamenta una «decisione erronea, fondata su consulenza tecnica incompleta, inadeguata e svolta su argomenti non pertinenti ai fatti di causa», articolando quattro motivi di censura.
Con il primo motivo di censura gli appellanti deducono che il CTU si sarebbe focalizzato solo sulle infiltrazioni di acqua all'interno dell'immobile andando a ricercarne impropriamente le cause ed ignorando le richieste degli attori in termini di abbandono e degrado dell'immobile che avrebbe avvalorato e sostenuto la loro domanda di estinzione del diritto di usufrutto. Deducono che la consulenza tecnica d'ufficio avrebbe dovuto essere più accurata e dettagliata in ordine alla descrizione dello stato dei luoghi lamentando una certa genericità e superficialità. In particolare,
2 lamentano che il CTU si sarebbe limitato ad un mero esame esterno delle caratteristiche dell'immobile evidenziandone il difetto costruttivo e non avrebbe invece verificato la parte interna del tetto al fine di accertare la reale provenienza delle infiltrazioni e lo stato delle strutture principali per cui il tecnico si sarebbe limitato a constatare l'assenza della grondaia e la mancanza della guaina di impermeabilizzazione che assumono non essere prevista per la tipologia di costruzione. Deducono riguardo le infiltrazioni della scala esterna dell'immobile, che non si sarebbe verificata la esatta tipologia della costruzione e verificata l'assenza delle fondazioni per cui il fenomeno rilevato dal CTU non avrebbe certamente potuto imputarsi al cedimento di una struttura che assumono di fatto inesistente.
Anche per le infiltrazioni rilevate all'interno dell'immobile gli appellanti lamentano che il CTU si sarebbe limitato ad una descrizione generica e non analitica circa la provenienza e le cause, imputandole esclusivamente al degrado della copertura a tetto del fabbricato senza eseguire degli ulteriori ed approfonditi accertamenti. Gli appellanti assumono di aver contestato al convenuto la mancata manutenzione ordinaria del bene ed in particolare il mancato riposizionamento dei coppi del tetto soggetti alle intemperie del tempo.
Il tribunale avrebbe, quindi, errato a non considerare la mancanza di manutenzione ordinaria del bene da parte dell'usufruttuario, attribuendo le infiltrazioni di acqua esclusivamente a difetti costruttivi originari dell'immobile ed alla necessità di interventi di manutenzione straordinaria sulle parti coinvolte a carico dei titolari della nuda proprietà.
Con il secondo motivo di censura, lamentano che il tribunale avrebbe erroneamente associato il vizio costruttivo dell'immobile ad elementi considerati dallo stesso CTU quali migliorie realizzabili a discrezione delle parti, quale la copertura del tetto del fabbricato. Deducono l'erroneità e non conferenza logica della decisione che avrebbe individuato la causa delle infiltrazioni in un vizio proprio di costruzione e nelle caratteristiche del fabbricato ai quali si sarebbe potuto ovviare con il rifacimento del tetto e, quindi, secondo la sua configurazione originaria ma con l'aggiunta di alcuni ulteriori accorgimenti che invece sarebbero stati a discrezione delle parti.
Con il terzo motivo di censura, gli appellanti lamentano l'errore della decisione con riferimento alla scala esterna del fabbricato, che si sarebbe basata sulla valutazione di un elemento tecnico che assumono infondato. Deducono che la scala non avrebbe un sistema fondale ma sarebbe di fatto sospesa come sarebbe evidenziato nelle foto. Lamentano che il tribunale avrebbe basato la decisione sulla base di opere di manutenzione ordinaria di sistemazione delle superfici esterne, attività non ascrivibili di fatto a difetti costruttivi del fabbricato ed a carico dei nudi proprietari ma di competenza ed a carico dell'usufruttuario.
Con il quarto motivo di censura, gli appellanti lamentano che la decisione del tribunale sul vizio costruttivo del fabbricato sarebbe fondata su elementi tecnici errati, contraddittori e non provati. Le soluzioni e le opere proposte in termini di ripristino della funzionalità della copertura del tetto suggerirebbero di mantenere le attuali caratteristiche del fabbricato che ne escluderebbero un vizio di costruzione. Lamentano che il tribunale avrebbe erroneamente considerato che le migliorie a discrezione delle parti proposte dal CTU nella prima stesura dell'elaborato si sarebbero in realtà tramutate in vizi di costruzione nella stesura definitiva e ciò in assenza di approfonditi accertamenti tecnici.
Deducono che le condizioni di degrado dell'immobile accertate non si sarebbero manifestate se l'usufruttuario appellato avesse utilizzato la ordinaria diligenza e compiuto nel corso del tempo tutte quelle attività di manutenzione ordinaria atte alla conservazione della funzionalità dell'immobile. Lamentano la mancata diligenza nella custodia del bene ed il dovere di informazione nel corso del tempo da parte dell'appellato circa le problematiche che andavano insorgendo nell'immobile che
3 avrebbero potuto consentire di effettuare gli interventi conservativi necessari ed impedire l'aggravamento della situazione e dei costi. Deducono che l'usufruttuario non ha mai effettuato alcuna manutenzione ordinaria né ha richiesto ai nudi proprietari di intervenire per cui vi sarebbe un nesso di causalità tra il suo comportamento ed il degrado del bene rilevato dal CTU riguardo il tetto e la scala esterna. Gli appellanti lamentano che il tribunale non avrebbe tenuto conto della documentazione versata in atti e degli interventi inadeguati effettuati dall'usufruttuario CP_1 che arrecherebbero un progressivo degrado dei locali adiacenti.
Si è costituito il che ha contestato l'atto di appello precisando che gli appartamenti di cui si sta CP_1 discutendo sono stati costruiti in tempi diversi;
quello a piano terra tra la fine del 1800 ed i primissimi anni del 1900, e trattavasi di una semplice stalla per il rimesaggio del bestiame successivamente modificata per ricavarne un appartamento;
quello al primo piano è stato costruito in un secondo momento, ma comunque prima del conflitto bellico del 1939, come risulta dalla foto n.1 della relazione del CTU che mostra ancora, nella ringhiera di protezione dell'ammezzato della scala, i fori causati da due proiettili di mitraglia, proprio durante tale conflitto.
4.- L'appello è infondato.
I motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi.
Dall'istruttoria espletata e, in particolare dalla CTU che questa Corte condivide in quanto completa ed esente da vizi, esaustiva nel rispondere ai rilievi critici delle parti - sicchè l'elaborato si è mostrato oggettivo, analitico e conferente con riferimento sia ai dati acquisiti che alle conclusioni cui è pervenuto - è emerso che i danni lamentati sono «indipendenti dalla ordinaria manutenzione dell'immobile, in quanto esclusivamente ascrivibili alla vetustà del fabbricato che necessita di un importante intervento di manutenzione straordinaria».
In particolare, i vizi/lo stato di abbandono dell'immobile lamentato dagli attori derivano da difetti di costruzione e dalla vetustà dell'edificio “atteso che si è riscontrato che il tetto è privo di “…canale di gronda, della scossalina di bordo e di una adeguata impermeabilizzazione della copertura…” e la scala esterna “…è stata realizzata senza un adeguato sistema fondale, con la conseguenza dell'importante cedimento della stessa struttura muraria”. La medesima scala esterna, inoltre, chiarisce l'ausiliario, “presenta…il pavimento del ripiano ed il rivestimento dei gradini del tutto inadeguati all'allontanamento delle acque piovane che, anziché defluire all'esterno, si convogliano verso l'adiacente parete muraria del fabbricato, provocandone l'imbibizione; a tali carenza costruttive si somma uno zoccolino battiscopa posto in opera in modo posticcio ed inadeguato a proteggere la facciata dalle infiltrazioni…” [così la c.t.u. in atti, in particolare i “chiarimenti” (che confermano le conclusioni già rassegnate dall'ausiliario), pag. 5].
Condivisibilmente, in ragione di detta vetustà e dei difetti di costruzione, il Tribunale ha quindi rigettato la domanda facendo corretta applicazione dell'orientamento della Suprema Corte per il quale: «Ai fini della distinzione tra gli interventi a carico dell'usufruttario e quelli a carico del nudo proprietario, non rileva la maggiore o minore attualità del danno da riparare, bensì il carattere ordinario o straordinario dell'opera, poiché, in considerazione della natura dei rispettivi diritti, l'usufruttuario ha l'onere di provvedere a quanto attiene alla conservazione ed al godimento della cosa, mentre sono riservate al nudo proprietario le opere che incidono sulla struttura, la sostanza e la destinazione della stessa, potendosi a tal fine ritenere straordinaria - stante la non tassatività dell'elencazione contenuta all'art. 1005 c.c. - quell'opera che importa la sostituzione o il ripristino di un elemento essenziale della struttura della cosa, finalizzati non già alla mera conservazione del bene, che resta a carico dell'usufruttuario, ma alla prevenzione o eliminazione di cedimenti e deterioramenti legati alla vetustà» (Cass. n. 22797 del 2019).
4 5.- In conclusione, l'appello va rigettato e per l'effetto la sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 979 del 2019 deve essere confermata. 6.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 979 del 2019:
- respinge l'appello;
- condanna E alla rifusione delle spese di lite, liquidate Parte_1 Parte_2 in euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cassa di previdenza come per legge a favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR n.115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma,13 ottobre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Settima Sezione civile
Così composta:
Dott. Franco Petrolati Presidente
Dott. Assunta Marini Consigliere
Dott. Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.493 r.g. 2020 e vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
con gli avvocati CORRADINI GIORGIO, CORRADINI MAURA e CodiceFiscale_2 CORRADINI PIERLUIGI
APPELLANTI
E
(C.F. ), con l'Avv. MELCHIORRI Controparte_1 CodiceFiscale_3 FABIO
APPELLATO
OGGETTO: usufrutto
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di appello ritualmente notificato E hanno Parte_1 Parte_2 impugnato la sentenza n. 979 del 2019 del Tribunale di Civitavecchia che ha rigettato la loro domanda, con condanna al pagamento delle spese di lite.
I fatti sono così riportati in sentenza: «Con l'odierno giudizio, e – Parte_1 Parte_2 proprietari del fabbricato sito in Civitavecchia, via Braccianese Claudia, n. 44, in atti meglio descritto, giusta vendita del 24.10.1996 a rogito del Notaio dott. rep. n. 22.623, racc. n. 10.767 [in atti, in copia] – Per_1 hanno citato l'usufruttuario del medesimo compendio, – a carico del quale deducono il Controparte_1 grave inadempimento rispetto agli obblighi di manutenzione ordinaria della medesima consistenza–, onde ottenere la declaratoria di estinzione dell'usufrutto, ai sensi dell'art. 1015, c. I, c.c. e la condanna dello stesso resistente al risarcimento del danno, da parametrarsi ai costi da sostenere in conseguenza della detta omessa manutenzione. A dire degli attori, il resistente non ha, in particolare, correttamente svolto la necessaria attività di manutenzione del fabbricato e essendovi oggi danni al tetto dell'edificio e alla scala di accesso all'unità abitativa ubicata al primo piano del medesimo compendio, in conseguenza della menzionata omessa manutenzione, che ha generato fenomeni di infiltrazione di acqua idonei a pregiudicare lo stato conservativo della struttura [cfr. la perizia di parte prodotta dagli attori, in atti, in copia]– sussistono i presupposti onde accogliere le invocate pretese. Costituito nel presente processo, il ha contestato le difese attoree CP_1 e concluso per il rigetto della domanda giudiziale. La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti
1 e a mezzo c.t.u. [cfr. l'elaborato peritale redatto dall'ing. in atti]. Esaurita l'istruttoria, Persona_2 tentato infruttuosamente il bonario componimento della controversia, il medesimo processo è stato rinviato ad oggi per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.».
2.- A sostegno della decisione di rigetto il Tribunale ha posto le considerazioni che seguono:
«Come chiarito dalla c.t.u. espletata nel corso dell'istruttoria, che il Tribunale ritiene di condividere, considerato che la stessa è ben argomentata ed esente da vizi logici, avendo peraltro l'ausiliario visionato lo stato dei luoghi e compiutamente risposto alle osservazioni di parte, il compendio per cui è lite è attualmente interessato da due fenomeni di infiltrazione di acqua, uno proveniente dal tetto e l'altro attraverso “…la parete muraria in corrispondenza della scala esterna…” [così la c.t.u. in atti, in particolare i “chiarimenti” (che confermano le conclusioni già rassegnate dall'ausiliario), pag. 3]. Precisa il c.t.u. che i fenomeni in parola sono imputabili alle caratteristiche di costruzione dell'edificio, potendo l'eventuale omessa manutenzione soltanto accelerare –ma non impedire– l'esistenza degli stessi, atteso che il tetto è privo di “…canale di gronda, della scossalina di bordo e di una adeguata impermeabilizzazione della copertura…” [così la c.t.u. in atti, in particolare i “chiarimenti” (che confermano le conclusioni già rassegnate dall'ausiliario), pag. 4] e la scala esterna “…è stata realizzata senza un adeguato sistema fondale, con la conseguenza dell'importante cedimento della stessa struttura muraria…” [così la c.t.u. in atti, in particolare i “chiarimenti” (che confermano le conclusioni già rassegnate dall'ausiliario), pag. 5]. La medesima scala esterna, inoltre, chiarisce l'ausiliario,
“presenta…il pavimento del ripiano ed il rivestimento dei gradini del tutto inadeguati all'allontanamento delle acque piovane che, anziché defluire all'esterno, si convogliano verso l'adiacente parete muraria del fabbricato, provocandone l'imbibizione; a tali carenza costruttive si somma uno zoccolino battiscopa posto in opera in modo posticcio ed inadeguato a proteggere la facciata dalle infiltrazioni…” [così la c.t.u. in atti, in particolare i “chiarimenti” (che confermano le conclusioni già rassegnate dall'ausiliario), pag. 5]. Dall'istruttoria svolta emerge, quindi, che l'immobile oggetto di causa – proprio in ragione della sue caratteristiche costruttive – non necessita, onde risolvere i problemi infiltrativi e gli altri danni dedotti dagli attori, di interventi di manutenzione ordinaria, quanto piuttosto di un più ampio intervento di “rinnovamento” del tetto e della menzionata parete muraria, secondo le indicazioni pure fornite dall'ausiliario nel detto elaborato peritale [cfr. la c.t.u. depositata telematicamente il giorno 8.6.2016, in atti, pag. 11 ss.], che prevedono, sia per il tetto sia per la scala, non interventi di “riparazione”, ma interventi di “sostituzione” di quanto esistente con elementi costruttivi nuovi e idonei. I danni lamentati dagli attori non sono pertanto la conseguenza dell'omessa manutenzione ordinaria da parte del convenuto usufruttuario, quanto piuttosto l'effetto di vizi propri dell'edificio per cui è lite, da rintracciarsi nelle caratteristiche di costruzione dello stesso. Rientrando nel caso di specie l'attività di manutenzione necessaria ad eliminare i fenomeni infiltrativi e gli altri danni per cui è lite tra i casi di “manutenzione straordinaria”, interamente posta dalla legge [art. 1005 c.c.] a carico degli attori proprietari, la domanda giudiziale deve essere pertanto respinta, non essendovi i presupposti [art. 2697, c. I, c.c., art. 112 c.p.c.] né per ritenere estinto il diritto di usufrutto del convenuto né onde condannare lo stesso al risarcimento del danno [sulla nozione di “rinnovamento” precisata nell'art. 1005 c.c. onde connotare gli interventi di manutenzione posti a carico del solo proprietario del bene concesso in usufrutto, da intendersi in termini di “sostituzione di entità preesistenti”, cfr. Cass. 12085/1998].
3.- L'appello lamenta una «decisione erronea, fondata su consulenza tecnica incompleta, inadeguata e svolta su argomenti non pertinenti ai fatti di causa», articolando quattro motivi di censura.
Con il primo motivo di censura gli appellanti deducono che il CTU si sarebbe focalizzato solo sulle infiltrazioni di acqua all'interno dell'immobile andando a ricercarne impropriamente le cause ed ignorando le richieste degli attori in termini di abbandono e degrado dell'immobile che avrebbe avvalorato e sostenuto la loro domanda di estinzione del diritto di usufrutto. Deducono che la consulenza tecnica d'ufficio avrebbe dovuto essere più accurata e dettagliata in ordine alla descrizione dello stato dei luoghi lamentando una certa genericità e superficialità. In particolare,
2 lamentano che il CTU si sarebbe limitato ad un mero esame esterno delle caratteristiche dell'immobile evidenziandone il difetto costruttivo e non avrebbe invece verificato la parte interna del tetto al fine di accertare la reale provenienza delle infiltrazioni e lo stato delle strutture principali per cui il tecnico si sarebbe limitato a constatare l'assenza della grondaia e la mancanza della guaina di impermeabilizzazione che assumono non essere prevista per la tipologia di costruzione. Deducono riguardo le infiltrazioni della scala esterna dell'immobile, che non si sarebbe verificata la esatta tipologia della costruzione e verificata l'assenza delle fondazioni per cui il fenomeno rilevato dal CTU non avrebbe certamente potuto imputarsi al cedimento di una struttura che assumono di fatto inesistente.
Anche per le infiltrazioni rilevate all'interno dell'immobile gli appellanti lamentano che il CTU si sarebbe limitato ad una descrizione generica e non analitica circa la provenienza e le cause, imputandole esclusivamente al degrado della copertura a tetto del fabbricato senza eseguire degli ulteriori ed approfonditi accertamenti. Gli appellanti assumono di aver contestato al convenuto la mancata manutenzione ordinaria del bene ed in particolare il mancato riposizionamento dei coppi del tetto soggetti alle intemperie del tempo.
Il tribunale avrebbe, quindi, errato a non considerare la mancanza di manutenzione ordinaria del bene da parte dell'usufruttuario, attribuendo le infiltrazioni di acqua esclusivamente a difetti costruttivi originari dell'immobile ed alla necessità di interventi di manutenzione straordinaria sulle parti coinvolte a carico dei titolari della nuda proprietà.
Con il secondo motivo di censura, lamentano che il tribunale avrebbe erroneamente associato il vizio costruttivo dell'immobile ad elementi considerati dallo stesso CTU quali migliorie realizzabili a discrezione delle parti, quale la copertura del tetto del fabbricato. Deducono l'erroneità e non conferenza logica della decisione che avrebbe individuato la causa delle infiltrazioni in un vizio proprio di costruzione e nelle caratteristiche del fabbricato ai quali si sarebbe potuto ovviare con il rifacimento del tetto e, quindi, secondo la sua configurazione originaria ma con l'aggiunta di alcuni ulteriori accorgimenti che invece sarebbero stati a discrezione delle parti.
Con il terzo motivo di censura, gli appellanti lamentano l'errore della decisione con riferimento alla scala esterna del fabbricato, che si sarebbe basata sulla valutazione di un elemento tecnico che assumono infondato. Deducono che la scala non avrebbe un sistema fondale ma sarebbe di fatto sospesa come sarebbe evidenziato nelle foto. Lamentano che il tribunale avrebbe basato la decisione sulla base di opere di manutenzione ordinaria di sistemazione delle superfici esterne, attività non ascrivibili di fatto a difetti costruttivi del fabbricato ed a carico dei nudi proprietari ma di competenza ed a carico dell'usufruttuario.
Con il quarto motivo di censura, gli appellanti lamentano che la decisione del tribunale sul vizio costruttivo del fabbricato sarebbe fondata su elementi tecnici errati, contraddittori e non provati. Le soluzioni e le opere proposte in termini di ripristino della funzionalità della copertura del tetto suggerirebbero di mantenere le attuali caratteristiche del fabbricato che ne escluderebbero un vizio di costruzione. Lamentano che il tribunale avrebbe erroneamente considerato che le migliorie a discrezione delle parti proposte dal CTU nella prima stesura dell'elaborato si sarebbero in realtà tramutate in vizi di costruzione nella stesura definitiva e ciò in assenza di approfonditi accertamenti tecnici.
Deducono che le condizioni di degrado dell'immobile accertate non si sarebbero manifestate se l'usufruttuario appellato avesse utilizzato la ordinaria diligenza e compiuto nel corso del tempo tutte quelle attività di manutenzione ordinaria atte alla conservazione della funzionalità dell'immobile. Lamentano la mancata diligenza nella custodia del bene ed il dovere di informazione nel corso del tempo da parte dell'appellato circa le problematiche che andavano insorgendo nell'immobile che
3 avrebbero potuto consentire di effettuare gli interventi conservativi necessari ed impedire l'aggravamento della situazione e dei costi. Deducono che l'usufruttuario non ha mai effettuato alcuna manutenzione ordinaria né ha richiesto ai nudi proprietari di intervenire per cui vi sarebbe un nesso di causalità tra il suo comportamento ed il degrado del bene rilevato dal CTU riguardo il tetto e la scala esterna. Gli appellanti lamentano che il tribunale non avrebbe tenuto conto della documentazione versata in atti e degli interventi inadeguati effettuati dall'usufruttuario CP_1 che arrecherebbero un progressivo degrado dei locali adiacenti.
Si è costituito il che ha contestato l'atto di appello precisando che gli appartamenti di cui si sta CP_1 discutendo sono stati costruiti in tempi diversi;
quello a piano terra tra la fine del 1800 ed i primissimi anni del 1900, e trattavasi di una semplice stalla per il rimesaggio del bestiame successivamente modificata per ricavarne un appartamento;
quello al primo piano è stato costruito in un secondo momento, ma comunque prima del conflitto bellico del 1939, come risulta dalla foto n.1 della relazione del CTU che mostra ancora, nella ringhiera di protezione dell'ammezzato della scala, i fori causati da due proiettili di mitraglia, proprio durante tale conflitto.
4.- L'appello è infondato.
I motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi.
Dall'istruttoria espletata e, in particolare dalla CTU che questa Corte condivide in quanto completa ed esente da vizi, esaustiva nel rispondere ai rilievi critici delle parti - sicchè l'elaborato si è mostrato oggettivo, analitico e conferente con riferimento sia ai dati acquisiti che alle conclusioni cui è pervenuto - è emerso che i danni lamentati sono «indipendenti dalla ordinaria manutenzione dell'immobile, in quanto esclusivamente ascrivibili alla vetustà del fabbricato che necessita di un importante intervento di manutenzione straordinaria».
In particolare, i vizi/lo stato di abbandono dell'immobile lamentato dagli attori derivano da difetti di costruzione e dalla vetustà dell'edificio “atteso che si è riscontrato che il tetto è privo di “…canale di gronda, della scossalina di bordo e di una adeguata impermeabilizzazione della copertura…” e la scala esterna “…è stata realizzata senza un adeguato sistema fondale, con la conseguenza dell'importante cedimento della stessa struttura muraria”. La medesima scala esterna, inoltre, chiarisce l'ausiliario, “presenta…il pavimento del ripiano ed il rivestimento dei gradini del tutto inadeguati all'allontanamento delle acque piovane che, anziché defluire all'esterno, si convogliano verso l'adiacente parete muraria del fabbricato, provocandone l'imbibizione; a tali carenza costruttive si somma uno zoccolino battiscopa posto in opera in modo posticcio ed inadeguato a proteggere la facciata dalle infiltrazioni…” [così la c.t.u. in atti, in particolare i “chiarimenti” (che confermano le conclusioni già rassegnate dall'ausiliario), pag. 5].
Condivisibilmente, in ragione di detta vetustà e dei difetti di costruzione, il Tribunale ha quindi rigettato la domanda facendo corretta applicazione dell'orientamento della Suprema Corte per il quale: «Ai fini della distinzione tra gli interventi a carico dell'usufruttario e quelli a carico del nudo proprietario, non rileva la maggiore o minore attualità del danno da riparare, bensì il carattere ordinario o straordinario dell'opera, poiché, in considerazione della natura dei rispettivi diritti, l'usufruttuario ha l'onere di provvedere a quanto attiene alla conservazione ed al godimento della cosa, mentre sono riservate al nudo proprietario le opere che incidono sulla struttura, la sostanza e la destinazione della stessa, potendosi a tal fine ritenere straordinaria - stante la non tassatività dell'elencazione contenuta all'art. 1005 c.c. - quell'opera che importa la sostituzione o il ripristino di un elemento essenziale della struttura della cosa, finalizzati non già alla mera conservazione del bene, che resta a carico dell'usufruttuario, ma alla prevenzione o eliminazione di cedimenti e deterioramenti legati alla vetustà» (Cass. n. 22797 del 2019).
4 5.- In conclusione, l'appello va rigettato e per l'effetto la sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 979 del 2019 deve essere confermata. 6.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 979 del 2019:
- respinge l'appello;
- condanna E alla rifusione delle spese di lite, liquidate Parte_1 Parte_2 in euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cassa di previdenza come per legge a favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR n.115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma,13 ottobre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
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